I due marchi sono identici e facilmente confondibili, a prescindere dalla aggiunta di “Trattoria bar pizzeria” del marchio anteriore non aggiunga distintività poiché descrive i servizi oggetto del marchio.
L’ opposizione No B 3 163 585 è accolta per tutti i servizi contestati.
2.
La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 482 524 è totalmente respinta.
3.
Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.
MOTIVAZIONI
In data 07/02/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 482 524 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione del marchio nazionale tedesco No 302 018 031 339 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RILIEVI PRELIMINARI
Le osservazioni del richiedente depositate in data 08/08/2022 sono redatte in inglese e non è stata depositata alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero l’italiano, entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE).
Per questi motivi, le osservazioni presentate dal richiedente non possono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio nazionale tedesco dell’opponente n. 302 018 031 339 .
a) I servizi
I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 43
Fornitura di cibi e bevande a ospiti; servizi di bar; servizi di ristoranti; servizi di ristorazione; fornitura di cibi e bevande in Internet cafè.
Servizi di bar e ristorante; servizi di ristoranti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che la consumatrice e il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico che si ritiene abbia un grado di attenzione di livello medio.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, uditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le parole ‘TRATTORIA BAR PIZZERIA’ del marchio anteriore rappresentano delle indicazioni descrittive del tipo di servizi. Infatti, le stesse sono intese dal pubblico di lingua tedesca rispettivamente come: ‘ristorante rustico [in Italia]’ (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Trattoria); ‘locale intimo, per il quale è caratteristico il tavolo da bar rialzato con gli sgabelli alti che lo accompagnano’ (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Bar_Lokal_Schanktisch); ‘ristorante che serve pizze (e altri piatti italiani)’ (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizzeria). L’elemento ‘IL’, laddove notato, è inteso dal pubblico come un termine verosimilmente italiano dal significato non chiaro. In ogni caso data la posizione e le dimensioni, detti elementi sono considerati secondari rispetto all’elemento verbale IL ROSMARINO che, assieme all’elemento figurativo sono co-dominanti nel marchio anteriore.
Lo sfondo nero del marchio anteriore ha un carattere decorativo. I rami di rosmarino di entrambi i marchi non possono che confermare il significato degli elementi verbali più distintivi e dominanti dei segni. Il cerchio bianco del segno contestato rappresenta una figura geometrica semplice. L’aspetto tipografico degli elementi verbali dei segni non è sufficiente a distogliere il pubblico di riferimento dal significato degli stessi.
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente e sotto il profilo fonetico i segni coincidono nell’elemento verbale ‘ROSMARINO’ che è l’unico elemento verbale del marchio contestato nonché l’elemento più distintivo del marchio anteriore, e nel suo suono. Inoltre coincidono nella rappresentazione grafica del ramo di rosmarino, mentre si differenziano per il loro aspetto grafico, per il cerchio del segno contestato, di minore impatto per le ragioni di cui sopra, e per i termini non distintivi, o di minore distintività, ‘IL’ e ‘TRATTORIA BAR PIZZERIA’ del marchio anteriore, che non hanno controparte nel segno contestato, nonché nel loro suono. Tuttavia, con riferimento a tali elementi verbali, si rammenta che i consumatori e le consumatrici tendono a ridurre i segni lunghi quando pronunciano gli stessi (per analogia, 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE Americano blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Pertanto, tenendo conto di quanto sopra esposto e soprattutto dato il carattere secondario e poco distintivo delle parole ‘TRATTORIA BAR PIZZERIA’, è altamente improbabile che il pubblico pronuncerà tali elementi verbali.
Pertanto, i segni sono simili in alto grado sotto il profilo visivo e sotto il profilo fonetico.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai segni. Poiché entrambi i segni saranno associati al concetto di rosmarino, il quale viene rafforzato dagli elementi figurativi delle piante di rosmarino, i segni sono concettualmente molto simili.
I servizi sono identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento sarà medio.
Nel caso di specie, i segni sono simili in alto grado sotto il profilo visivo e sotto il profilo fonetico e concettualmente molto simili in virtù della presenza in entrambi i segni del termine distintivo e dominante ‘ROSMARINO’, unico elemento denominativo nel segno contestato ed elemento dominante del marchio anteriore, il cui significato è ulteriormente rafforzato dall’elemento figurativo del rosmarino. Il carattere distintivo del marchio anteriore è considerato normale.
Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni, sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari riferite all’aspetto grafico e non sono in alcun modo in grado di controbilanciare le similitudini così come sopra descritte.
Si tiene conto del fatto che la consumatrice o il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio tedesca No 302 018 031 339 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.
Poiché il diritto anteriore, invero il marchio nazionale tedesco No 302 018 031 339, porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il marchio sottoposto ad esame è un marchio figurativo contenente la parola “SANTORO”. Secondo la banca dati dell’UCVV “SANTORO” è una denominazione di varietà vegetale protetta per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 19/06/2023 *************************** Fascicolo nº: ******************** Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: ********************* I. Sintesi dei fatti In data 05/04/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Denominazione di varietà vegetali Il segno oggetto della domanda riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di varietà vegetale protetta «SANTORO». Secondo la banca dati dell’UCVV, le seguenti specie sono protette da tale denominazione: Specie Paese Numero della domanda Lactuca sativa L. Unione Europea 20050920 In base alle note esplicative sulle denominazioni di varietà nella convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV), le specie sopra riportate sono considerate apparentate non solo a quelle dello stesso genere, ma anche alle specie di diverso genere, più precisamente: Specie Genere Genere comprendente specie apparentate Lactuca sativa L. Lactuca Cichorium Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, dato che i prodotti summenzionati per i quali è stata sollevata obiezione includerebbero lattughe della specie elencata, il segno non può essere registrato per questi prodotti. Limitazione Questa obiezione può essere superata con una limitazione dell’elenco dei prodotti summenzionati che escluda la particolare specie sopra elencata, comprese quelle apparentate. Pertanto, la seguente limitazione supererebbe l’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE: Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche; tutti i prodotti summenzionati diversi da quelli di genere Cichorium e Lactuca.Frutta fresca; Composizioni di frutta fresca; Noccioline fresche [frutta]; Frutta tropicale fresca; Disposizione di frutta fresca; Frutta fresca biologica; Arachidi fresche [frutta]; Mandarini [frutta, freschi]; Frutta fresca; Frutta a guscio fresca; Frutta e noccioline freschi; Cestini di frutta fresca da regalare; Frutta mista [fresca]; Fragole fresche; Albicocche fresche; Sapotiglie fresche II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di Pagina 3 di 3 mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera m) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018840598 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 29 Frutta congelata; Frutta aromatizzata; Assortimenti di stuzzichini composti di frutta disidratata e frutta secca trattata; Olio extravergine di oliva; Olio di oliva; Oli aromatizzati; Olio al peperoncino; Oli commestibili; Olii alimentari. Classe 31 Frutta fresca; Composizioni di frutta fresca; Noccioline fresche [frutta]; Frutta tropicale fresca; Disposizione di frutta fresca; Frutta fresca biologica; Arachidi fresche [frutta]; Mandarini [frutta, freschi]; Frutta fresca; Frutta a guscio fresca; Frutta e noccioline freschi; Cestini di frutta fresca da regalare; Frutta mista [fresca]; Fragole fresche; Albicocche fresche; Sapotiglie fresche Classe 33 Vini. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Comunemente un aggettivo o un sostantivo che va ad identificare un prodotto come il migliore in assoluto e, EMBLEMA, è un esempio, non è un marchio registrabile poiché il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EMBLEMA» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa dei prodotti quali che essi siano: occhiali, articoli di abbigliamento rispetto agli occhiali o agli articoli di abbigliamento presenti sul mercato di altri produttori o commercianti.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 21/06/2023 ************************* Fascicolo nº: **************** Vostro riferimento: ****************** Marchio: EMBLEMA Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: ********************* **************** I. Sintesi dei fatti In data 02/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Occhiali [ottica]; montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport; occhiali da vista; custodie per occhiali; lenti per occhiali; catenelle per occhiali; cordoncini per occhiali; Orologi intelligenti [smartwatch]. Classe 14 Orologi automatici; orologi sportivi; braccialetti per orologi [cinturini]; orologi [da polso e da tasca]; cronometri; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; spille per ornamento; medaglie; cronoscopi. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e slovena che attribuirebbe al segno il significato seguente: figura o oggetto che rappresenta simbolicamente qualcosa/simbolo.
I suddetti significati del «EMBLEMA», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.diccionarios.com/diccionario/espanol/emblema; https://www.infopedia.pt/diciona ios/lingua-portuguesa/emblema; https://dexonline.ro/definitie/emblem%C4%83; https://it.glos be.com/sl/it/emblem. Per quanto concerne il significato italiano, l’Ufficio ha tratto le definizioni dal Grande Dizionario Italiano, disponibile online al grande pubblico, pur omettendo il link al dizionario a causa di una svista, che non altera in ogni caso la veridicità dell’informazione. L’Ufficio ha inoltre motivato la sua obiezione, corredandola di pagine web, dove veniva indicato l’uso del termine nel settore di riferimento: https://forbes.it/2022/12/22/regali-polso-natale-feste-patek-philippe-chanelomega-oris/; https://www.watchinsanity.it/patek-philippe-ref-4947-calendario-annuale/; https://www.chrono24.es/michaelkors/michael-kors-kyle-mk8890-black-dial-with-goldstainless-steel-mens-watch–id27185922.htm; https://www.mubagioielli.it/; https://www.marie claire.it/moda/tendenze/g42822413/gioielli-moda-accessori-liberty/; https://www.harpersbaza ar.com/it/moda/tendenze/a36383596/chiara-ferragni-news-bulgari/; https://www.miluna.it/lastoria-di-miss-italia/miss-italia-2003-2009; https://gutierrez-joyeros.es/novedades/una-joyaespecial-por-nuestro-90-aniversario/; https://www.vogue.es/moda/news/articulos/vestirpelicula-woody-allen/24184.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EMBLEMA» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti (occhiali, occhiali intelligenti, orologi, gioielleria ecc.) sono o rappresentano un simbolo, l’immagine o rappresentazione migliore e più eloquente dell’oggetto in questione rispetto ad altri dello stesso tipo. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018832978 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Il segno “Sardinia on Line” verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come una mera indicazione che i servizi offerti siano servizi on line e siano legati alla regione Sardegna. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e alla provenienza geografica dei servizi. Il marchio non risponderebbe al requisito essenziale della distintività.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 16/06/2023 ***********************
*************** Fascicolo nº: **************** Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: *******************
***************
*********** I. Sintesi dei fatti In data 21/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 9 Software per sistemi di prenotazione; Software; applicazioni per computer software, scaricabili; software interattivi; pacchetti software; software specializzati; Software operativo; Software operativo integrato; Software applicativo; software (programmi); pacchetti software integrati; sistemi informatici interattivi; piattaforme software; software didattici; Software per server di comunicazione. Classe 35 Pubblicità in materia di turismo e viaggi; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di abbinamento di reti pubblicitarie on-line per il collegamento di inserzionisti a siti web; Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso media sociali; Marketing degli eventi; Promozione di eventi speciali; Fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; Fornitura di informazioni aziendali nel settore dei social media; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di networking aziendale; Fornitura di informazioni in materia di affari commerciali e informazioni commerciali tramite la rete informatica globale; Fornitura di spazi pubblicitari su una rete informatica globale; Promozione di prodotti e servizi per conto terzi tramite una rete informatica globale; Servizi di amministrazione commerciale per l’elaborazione di vendite effettuate tramite una rete informatica globale; Servizi di directory per la fornitura di informazioni aziendali, tramite una rete informatica globale; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; fornitura di informazioni e consulenza per consumatori relativamente alla selezione di prodotti e agli articoli da acquistare; pubblicità; marketing; studi di mercato; analisi di mercato; ricerche di mercato; relazioni pubbliche; amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; indagini di mercato; servizi pubblicitari; Diffusione pubblicitaria per conto terzi tramite una rete di comunicazione on-line su Internet; servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso attività di blogging; Servizi di promozione; Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche di mercato e nella promozione; Assistenza nella gestione degli affari; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di gestione dati; Servizi di mediazione commerciale; dimostrazione pratica di prodotti; pubblicazione di testi pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; promozione delle vendite per conto terzi; ricerca di sponsorizzazioni; assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; assistenza e consulenza inerenti la gestione e l’organizzazione aziendale; consulenza aziendale a imprese; consulenza aziendale a privati; consulenza aziendale in materia di acquisizioni; consulenza strategica aziendale; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio in materia di cartoleria; servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio on-line di prodotti cosmetici e di bellezza; servizi di vendita al dettaglio in materia di materiali da costruzione; servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita al dettaglio di bevande analcoliche; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; servizi di vendita al dettaglio di frutta; servizi di vendita al dettaglio online di articoli di gioielleria; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio di fiori; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti da forno; Servizi di vendita al dettaglio in materia di prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici e di forniture mediche; servizi di vendita al dettaglio in materia di prodotti da giardinaggio; servizi di vendita al dettaglio in relazione a tazze e bicchieri; Pagina 3 di 6 servizi di vendita al dettaglio relativi a biciclette; servizi di vendita al dettaglio di preparati farmaceutici, veterinari e sanitari e di forniture mediche; servizi di vendita al dettaglio di oggetti d’arte forniti da gallerie d’arte; servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti di orticoltura; servizi di vendita al dettaglio per opere d’arte forniti da gallerie d’arte; servizi di vendita al dettaglio in relazione a preparati per fragranze; servizi di vendita al dettaglio in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all’ingrosso di fiori; Servizi di vendita al dettaglio in relazione al tabacco; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco. Classe 36 Gestione di beni immobiliari; Locazione di beni immobiliari; Affitto di appartamenti; Gestione finanziaria di progetti immobiliari; Agenzie immobiliari [beni immobili]; Servizi di agenzie immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà immobiliari]; Amministrazione di beni immobiliari; Consulenze finanziarie inerenti l’investimento in beni immobiliari; Fornitura di informazioni immobiliari inerenti proprietà e terreni; Fornitura di informazioni inerenti affari immobiliari, via internet; Mediazione in beni immobiliari; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà immobiliari; Servizi di consulenza in materia di beni immobiliari; Servizi di stima di beni immobiliari; Servizi immobiliari; Stima di beni immobiliari; Consulenza immobiliare; Mediazione immobiliare; Servizi bancari inerenti l’investimento immobiliare; Assicurazioni; Fornitura e analisi di informazioni, tramite internet, in materia di investimenti finanziari; Mediazione in investimenti; Mediazione in investimenti finanziari; Servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari; Servizi in materia di investimenti; Servizi di banche dati finanziarie relative a commodity; Servizi di banche dati finanziarie; Consulenza in materia d’investimento di capitali; Investimento di capitali; Finanziamento di fusioni; Informazioni e consulenza finanziarie. Classe 39 Servizi di agenzie di prenotazioni viaggi; Servizi di agenzie viaggi per viaggi aziendali; Organizzazione e prenotazione di visite turistiche; servizi di trasporto per visite turistiche; organizzazione e prenotazione di viaggi; fornitura online di informazioni in materia di viaggi; guida per viaggi; informazioni in materia di turismo e viaggi; prenotazione di biglietti per viaggi e turismo; fornitura di veicoli per tour ed escursioni; organizzazione di tour; accompagnamento [guida] di viaggiatori; agenzie per l’organizzazione di viaggi; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; consulenze inerenti i viaggi; coordinamento dell’organizzazione di viaggi per singoli e gruppi; fornitura di indicazioni stradali per i viaggi; gestione e organizzazione di viaggi; noleggio di veicoli per viaggi; organizzazione di trasporti e viaggi; organizzazione di viaggi di vacanza; trasporto di bagagli di viaggiatori; trasporto di viaggiatori; Viaggi e traporto di passeggeri; noleggio di barche a vela; noleggio di imbarcazioni, yacht, navi, barche e veicoli d’acqua; servizi di charter di barche e yacht; noleggio di posti d’ormeggio per barche; Visite turistiche. Classe 41 Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d’intrattenimento tramite reti online e internet; pubblicazione di calendari di eventi; produzione di Pagina 4 di 6 spettacoli; servizi di montaggio video per eventi; organizzazione d’intrattenimenti; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi educativi; organizzazione di manifestazioni a scopo culturale; Servizi editoriali (compresa l’editoria elettronica); servizi editoriali; servizi di fornitura di strutture ricreative; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; produzione di eventi ricreativi dal vivo; programmazione di manifestazioni speciali; organizzazione di manifestazioni per scopi didattici; organizzazione di eventi per scopi culturali, ricreativi e sportivi; informazioni in materia di educazione; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione e direzione di seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; educazione; formazione; attività sportive e culturali; servizi di club sociali per scopi d’intrattenimento; Creazione di format per programmi televisivi; servizi di intrattenimento sotto forma di programmi televisivi; produzione di registrazioni sonore e video per uso didattico; produzione di video di formazione; registrazioni sonore, cinematografiche, video e televisive; Creazione [redazione] di podcast; Fornitura di attività ricreative via podcast; Produzione di podcast; Creazione [redazione] di contenuti didattici per podcast; scrittura di sceneggiature televisive e cinematografiche; preparazione di programmi televisivi; produzione di programmi televisivi; interviste a personaggi contemporanei per scopi didattici; interviste a personaggi contemporanei per scopi di intrattenimento; realizzazione di festival cinematografici; servizi di prenotazione di biglietti per teatro; servizi di video editing per eventi; Organizzazione di concorsi sportivi e manifestazioni sportive; Servizi di campi sportivi; Servizi di prenotazione di biglietti per eventi sportivi; Organizzazione di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; formazione in materia di salute e benessere; messa a disposizione di impianti sportivi; organizzazione di competizioni sportive. Classe 43 Prenotazione d’alberghi; Servizi di agenzie di viaggio per la prenotazione di alloggi in alberghi; Servizi di prenotazioni alberghiere; Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e convegni; agenzie per la prenotazione di alloggi temporanei; servizi di agenzia per la prenotazione di alloggi; Alloggi per vacanze; affitto di alloggi temporanei in case e appartamenti per vacanze; fornitura di alloggi temporanei in case per vacanze; prenotazione di alloggi temporanei; consulenze in tema di ricette di cucina; servizi di consulenza in materia di cucina; servizi di ristoranti; servizi di bar; servizi alberghieri; servizi di catering. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: − Il pubblico di riferimento per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda in oggetto è il pubblico in generale nonché il pubblico specializzato. Tuttavia, il grado di attenzione dei consumatori è medio dato che non sono necessarie conoscenze specifiche per la comprensione del messaggio veicolato dal marchio. Pertanto, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: Sardegna online. − Il suddetto significato dei termini «SARDINIA ONLINE», di cui il marchio è composto, Pagina 5 di 6 è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 20/12/2022 e disponibili agli indirizzi seguenti: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sardinia https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/online Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi delle classi 35, 36, 39, 41 e 43 sono dei servizi offerti online, tramite i software della classe 9, aventi ad oggetto differenti attività svolte nel territorio sardo, o sono connessi ad esso. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e alla provenienza geografica dei servizi. − Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. In effetti, la silhouette dell’isola sarda sta ad indicare giustamente la provenienza e la relazione dei servizi con la Sardegna, mentre il carrello rappresenta la tipica icona utilizzata per l’acquisto online, in questo caso riferita all’acquisto dei servizi per i quali una protezione è richiesta. − Pertanto, nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018785118 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il marchio anteriore è Ri.CAM.BI e il marchio impugnato è CAM. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione poiché il pubblico non italofono non attribuirebbe alcun significato a “CAM”
L’opposizione n. B 3 140 746 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 7: Tutti i prodotti in questa classe ad esclusione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli. Classe 37: Tutti i servizi in questa classe
Classe 42: Tutti i servizi in questa classe ad esclusione di servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica
La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 355 753 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
In data 14/02/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 355 753 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929.
I prodotti e i servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 7: Macchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti.
Classe 37: Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione; fornitura di informazioni inerenti la riparazione o manutenzione di macchinari o apparecchiature per impacchettare o imballare.
A seguito della richiesta di limitazione del marchio impugnato, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 7: Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti; macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico; macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.
Classe 35: Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari.
Classe 37: Servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.
Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell’imballaggio e per macchine per l’imballaggio, macchine per l’imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale; Servizi di analisi e ricerche industriali; Ricerche in meccanica.
Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.
Il termine “in particolare” utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi del richiedente, indica che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu-Tride / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Inoltre, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in Classe 7
I prodotti macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria macchine per l’imballaggio dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I prodotti macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceuticidel marchio impugnato possono riferirsi, tra l’altro, a macchinari per il dosaggio e il confezionamento di medicinali, ossia di liquidi, polveri e pastiglie. Pertanto, questi prodotti potrebbero comprendere o sovrapporsi con le macchine per l’imballaggio dell’opponente. Di conseguenza, i prodotti impugnati e quelli dell’opponente sono da ritenersi identici.
I prodotti robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio del marchio impugnato sono simili alle macchine per l’imballaggio del marchio anteriore. Questi prodotti essi coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari tra loro.
I prodotti cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine [macchine per imballaggio e simili], dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine [macchine per imballaggio e simili], dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico del marchio impugnato sono, in sostanza, parti e accessori per macchine e macchinari industriali. I prodotti impugnati ben potrebbero includere parti e accessori essenziali per il funzionamento dellemacchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti del marchio anteriore. Questi prodotti sono pertanto complementari tra loro. Inoltre, è plausibile che i prodotti impugnati e quelli dell’opponente siano prodotti dalle stesse aziende (molte aziende producono sia macchinari industriali che parti e accessori) e che essi coincidano in canali di distribuzione e pubblico di riferimento. Ne consegue che i prodotti sono simili.
I prodotti macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio anteriore sono strumenti per il trattamento o la produzione di metalli. In quanti tali non possiedono alcun fattore di somiglianza con le macchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti del marchio anteriore. Questi prodotti hanno diversa natura, destinazione e modalità d’uso. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso. Pertanto, sono dissimili.
Servizi contestati in Classe 35
I servizi gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l’imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). I servizi impugnati e i prodotti e servizi del marchio anteriore presentano diversa natura, destinazione e modalità d’uso. Inoltre, non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione, non sono in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.
Servizi contestati in Classe 37
I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici del marchio impugnato sono quantomeno molto simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Tali servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione, e coincidono in fornitori, pubblico di riferimento, nonché canali di distribuzione.
I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio impugnato sono quantomeno simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Pur riferendosi a prodotti diversi, tali servizi hanno la stessa natura e possono coincidere in fornitori (installatori e manutentori di macchinari industriali), pubblico di riferimento e canali di distribuzione.
Servizi contestati in Classe 42
I servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell’imballaggio e per macchine per l’imballaggio, macchine per l’imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale sono strettamente connessi alle macchine per l’imballaggio del marchio anteriore. Questo perché è probabile che i produttori di macchine per l’imballaggio forniscano anche servizi scientifici, tecnologici, di ricerca e progettazione in relazione a tali macchine. Sebbene la natura dei beni e dei servizi non sia la stessa, sia il pubblico di riferimento che i produttori/fornitori abituali di questi beni e servizi potrebbero coincidere. Inoltre, questi beni e servizi potrebbero essere complementari. Pertanto, sono da ritenersi simili.
I servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sono servizi relativi ad aspetti teorici e pratici di diversi ambiti industriali. Questi servizi non presentano alcuna somiglianza con i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l’imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). Sebbene il grado di somiglianza dei prodotti e servizi è una questione di diritto che deve essere valutata ex officio dall’Ufficio, anche se le parti non esprimono osservazioni in merito (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59), l’esame ex officio dell’Ufficio si limita a fatti noti, vale a dire, a «fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili», il che esclude i fatti di natura altamente tecnica (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Di conseguenza, su ciò che non emerge dalle prove/argomentazioni presentate dalle parti o non è di dominio pubblico non si deve congetturare o indagare a fondo ex officio (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). come previsto dall’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l’esame dei fatti da parte dell’Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste. L’opponente non ha presentato prove/argomentazioni volte a dimostrare che i suoi prodotti e servizi e i servizi impugnati servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sarebbero da considerarsi simili.
I prodotti e servizi in questione hanno una natura altamente tecnica e in mancanza di indicazioni chiare da parte dell’opponente, la Divisione di Opposizione non può ipotizzare una somiglianza tra di essi. Non è possibile concludere che questi prodotti e servizi abbiano la stessa natura, lo stesso scopo o lo stesso metodo di utilizzo. Inoltre, non è possibile affermare che siano in concorrenza, che siano venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione e che siano prodotti/offerti dalle stesse aziende. Infine, non possono essere considerati complementari. Di conseguenza, sono da ritenersi dissimili.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado)sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
L’elemento “RICAMBI” del marchio anteriore verrebbe interpretato dal pubblico italofono come un riferimento alle componenti e alle parti di una macchina complessa che necessitano di essere sostituite periodicamente. Tuttavia, per la parte del pubblico non italofona, tale elemento non ha un significato. La Divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione a questa parte del pubblico per cui l’elemento “RICAMBI” non ha un significato e possiede pertanto un carattere distintivo normale.
È importante notare che nel marchio anteriore l’elemento “CAM” è chiaramente percepibile come un elemento indipendente del segno, in quanto inglobato in una forma geometrica che lo separa visivamente dalle lettere iniziali e finali “RI” e “BI”. Una parte del pubblico in analisi potrebbe percepire il termine “CAM” come l’abbreviazione di “videocamera” o di “camshaft”, un dispositivo che fa sì che le valvole di un motore si aprano o si chiudano al momento giusto (informazione estratta da Cambridge Dictionary in data 12/06/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cam). Tuttavia, per un’altra parte del pubblico tale elemento è privo di significato e distintivo. La Divisione d’Opposizione esaminerà l’opposizione in relazione a questa parte del pubblico.
Il marchio anteriore include anche un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM”. Tale elemento figurativo ha una funzione puramente decorativa, pertanto, il suo carattere distintivo è scarso. Lo stesso dicasi per i punti posti dopo le lettere “R”, “I”, “B” e “I”.
L’elemento “CAM” del segno contestato è anch’esso privo di significato per il pubblico in analisi ed è pertanto distintivo. Anche questo marchio include un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM” (identico a quello del marchio anteriore). Anche in questo caso il carattere distintivo di quest’elemento figurativo è scarso.
La stilizzazione degli elementi verbali nei marchi a confronto non è particolarmente originale e non distoglierebbe l’attenzione del pubblico dagli elementi verbali stessi. Pertanto, tale stilizzazione ha un carattere distintivo scarso in entrambi i segni.
I marchi non contengono elementi che possono essere considerati dominanti rispetto ad altri.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento “CAM”, che costituisce l’unico elemento verbale del segno impugnato e verrebbe percepito come un elemento indipendente nel marchio anteriore. Visivamente, essi coincidono anche nell’elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM”. Tuttavia, i marchi differiscono nelle lettere iniziali e finali del marchio anteriore, “RI” e “BI”, e, visivamente, nell’elemento geometrico che inglobala l’elemento “CAM” e nei punti posti dopo le lettere “R”, “I”, “B” e “I” nel marchio anteriore. Alla luce del grado di distintività dei vari elementi che compongono i marchi e, soprattutto, alla luce del fatto che “CAM” verrebbe percepito dal pubblico come un elemento indipendente del marchio anteriore, i segni sono simili almeno in misura media.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico in analisi. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, la somiglianza tra prodotti e servizi è una condizione necessaria per constatare un rischio di confusione. Pertanto, la presente opposizione non può essere accolta per i prodotti ritenuti dissimili.
Il marchio contestato è integralmente riprodotto nel marchio anteriore, in cui costituisce un elemento indipendente del segno. Dato che il rischio di confusione riguarda non solo situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro ma anche situazione nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate, la Divisione d’Opposizione ritiene che la coincidenza nell’elemento “CAM” (e nell’elemento figurativo) possa portare il consumatore di riferimento a ritenere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Difatti, dato che il marchio contestato è immediatamente percepibile como un elemento indipendente del marchio anteriore, è altamente probabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio anteriore come un sottomarchio, ossia una variante del marchio impugnato, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), ad esempio, per una linea di pezzi di ricambio.
Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico non italofono che non attribuirebbe alcun significato a “CAM” e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento è sufficiente per respingere la domanda contestata, come indicato in precedenza.
Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.
I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
Dal momento che questo marchio copre un elenco più ristretto di prodotti e servizi, oltre ad essere meno simile al marchio contestato, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il marchio anteriore è Goovi, marchio denominativo, e il marchio impugnato è Govis, marchio figurativo. Le classi a cui far riferimento sono la 5 fondamentalmente integratori e la classe 30 fondamentalmente biscotti. I due marchi sono reputati molto simili per cui la opposizione viene accolta.
L’opposizione n. B 3 089 255 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici. Classe 30: Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; dolci (caramelle) e gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine.
2.
La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 047 730 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
In data 17/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 047 730 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 755 621 GOOVI (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 30: Sciroppi ad uso alimentare; caramelle, non ad uso medico; tisane, non ad uso medico.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici.
Classe 30: Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; miscele per biscotti; impasto per biscotti; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; dolci (caramelle) e gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; preparati per budini dessert istantanei; miscele per cioccolata calda; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine; miscele per dolci; miscele per panini; miscele di farina; miscele per pane; miscele per pizza; miscele per muffin; miscele per brownie; miscele integrali per pane; miscele per torte ripiene; miscele per realizzare gelati; miscele istantanee per ciambelle; miscele per fare budini.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in classe 5
Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici del marchio impugnato sono identici a integratori alimentari; integratori alimentari dietetici; integratori dietetici; integratori alimentari in polvere per la produzione di bevande; vitamine e preparati vitaminici; sciroppi per uso farmaceutico; caramelle per uso medico; caramelle per uso farmaceutico; tisane per uso medico dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.
Prodotti contestati in classe 30
Dolci (caramelle) del marchio impugnato si sovrappongono le caramelle, non ad uso medico dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.
Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine del marchio impugnato sono quantomeno simili in basso grado rispetto alle caramelle, non ad uso medico del marchio anteriore poiché questi prodotti coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione.
Miscele per biscotti; impasto per biscotti; preparati per budini dessert istantanei; miscele per cioccolata calda; miscele per dolci; miscele per panini; miscele di farina; miscele per pane; miscele per pizza; miscele per muffin; miscele per brownie; miscele integrali per pane; miscele per torte ripiene; miscele per realizzare gelati; miscele istantanee per ciambelle; miscele per fare budini del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono affinità di particolare rilevanza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o quantomeno simili in basso grado sono diretti al grande pubblico.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Il marchio verbale anteriore “GOOVI” e gli elementi verbali del marchio figurativo impugnato “GO” e “VIS”, riprodotti in caratteri di fantasia di colore blue e rosso (GO) e verde (VIS), sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei Paesi in cui l’inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l’inglese, quale ad esempio la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara o polacca.
Come esplicitato poc’anzi, nessun elemento dei segni evoca alcun significato. Essi sono, pertanto, distintivi.
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni coincidono nelle prime due lettere “GO-” del marchio anteriore, che trovano corrispondenza nelle lettere “GO” del primo dei due elementi verbali del segno impugnato e nelle ultime due lettere “-VI” del marchio anteriore, le quali si ritrovano nelle prime due lettere “VI-“ del secondo elemento verbale “VIS” del segno impugnato. I segni differiscono nella terza lettera “O” del marchio anteriore, la quale è ad ogni modo la ripetizione della lettera che la precede nonché nell’ultima lettera “S” del segno impugnato. I segni differiscono altresì nella stilizzazione grafica del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in una misura inferiore alla media.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “GO(O)VI”, presenti in modo identico in entrambi i segni, tenendo conto anche del fatto che la presenza della doppia “O” nel segno impugnato non altera la corrispondenza con la lettera “O” del segno impugnato. La pronuncia solo differisce nel suono dell’ultima lettera “-S” del marchio contestato, che non ha controparte nel segno anteriore.
Per tutto ciò, i segni sono foneticamente molto simili.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nelle classi 5 e 30 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte quantomeno simili in basso grado e in parte dissimili ai prodotti del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione medio da parte del consumatore.
I segni sono foneticamente molto simili e visivamente simili in misura inferiore alla media. È importante notare come essi coincidano nella quasi totalità dei loro elementi verbali, ad eccezione della ripetizione della lettera “O” nel segno anteriore e dell’ultima lettera “S” del marchio impugnato.
In mancanza di ulteriori elementi in grado di creare differenze tra i segni e tendendo conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto da parte del pubblico di lingua bulgara o polacca, il quale non attribuirà ai segni alcun significato, e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio internazionale che designa l’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Ciò vale non solo per i prodotti identici, ma anche per quei prodotti che sono stati riscontrati essere quantomeno simili in ridotta misura. Infatti, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La Divisione d’Opposizione ritiene che il minor grado di somiglianza tra alcuni prodotti sia compensato in particolare dal fatto che i segni siano foneticamente molto simili. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o quantomeno simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.
I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 05/06/2023 ************************* ITALIA Fascicolo nº: 018801903 Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: *************************** ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 08/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono: Classe 29 Pesce congelato. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: animali acquatici del mar Mediterraneo. − II suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti: https://www.treccani.it/vocabolario/crostacei/ https://www.treccani.it/vocabolario/mediterraneo/ − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcato, che richiama la forma di un’etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI MEDITERRANEI», il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti. − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. − Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018801903 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
GENZIANAVITTORIA non è registrabile per un vino poiché conterrebbe due indicazioni di denominazione protette Vittoria’ PDO-IT-A0803 e ‘Cerasuolo di Vittoria’ PDO-IT-A0773.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 05/06/2023 **************** ******************* ****************** Fascicolo nº: *********************** Vostro riferimento: GENZIANAVITTORIA Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente:************************************ ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 13/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre). L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, perché evoca due denominazioni d’origine
protette, più precisamente: ‘Vittoria’ PDO-IT-A0803 e ‘Cerasuolo di Vittoria’ PDO-IT-A0773. Queste denominazioni sono protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013, La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti: Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre). Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalle denominazioni d’origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Limitazione Questo impedimento alla registrazione può essere superato limitando i suddetti prodotti della Classe 33 interessati dalle denominazioni d’origine. Dato che il segno si riferisce al termine ‘Vittoria’ presente in queste due denominazioni d’origine, è possibile restringerlo a una o entrambi denominazioni d’origine. Ad esempio, se si desidera rispettare il disciplinare di tutte le denominazioni d’origine, i prodotti dovrebbero essere soggetti a limitazione come segue: Class 33: ‘Vittoria’ IG vino; ‘Cerasuolo di Vittoria’ IG vino. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018794872 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre). Pagina 3 di 3 La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria. Classe 33 Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Sidro. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il marchio “SHOE” che tradotto è “Scarpa” per borse che possono contenere o trasportare scarpe non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 02/06/2023 ********************** **************************** ITALIA Fascicolo nº: ******************** Vostro riferimento: *********************** Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: ******************************** ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 23/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti; zaini; zaini sportivi. Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker; scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in
cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli [calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di calzature [spunterbi]; suole per calzature; tomaie. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: «scarpa». Il significato del termine «SHOE», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.wordreference.com/enit/shoe. Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti della Classe 18 sono specialmente destinati a contenere e/o trasportare delle scarpe e, inoltre, che i prodotti della Classe 25 sono o comprendono diversi tipi di scarpe (come calzature per uomo e donna, scarpe da tennis, pantofole, ecc. o parti di abbigliamento, abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento sportivo, ecc). Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da un carattere tipografico standard nero la cui lettera «H» ricorda un simbolo matematico, il segno descrive sia la specie che la destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2023 è risultato che il termine «SHOE» di cui il marchio e composto, è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento:
https://danceworld.ie/products/blo-a317?_pos=1&_sid=d6151955b&_ss=r. Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi Pagina 3 di 4 in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 838 820 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti; zaini; zaini sportivi. Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker; scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli [calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di calzature [spunterbi]; suole per calzature; tomaie. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 18 Astucci da viaggio per cravatte; astucci in pelle per chiavi; astucci per chiavi [pelletteria]; astucci per cosmetici venduti vuoti; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borse a tracolla; borsette da sera; borse da escursionismo; borse da spiaggia; borse per la spesa; borse flessibili per indumenti; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borsellini; borsellini in pelle; borsellini multiuso; cartelle, buste [articoli di pelle]; cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per scarpe; custodie per documenti; finta pelle [imitazione del cuoio]; marsupi; ombrelli; parapioggia; pochette; porta-biglietti da visita; porta-carte [portafogli]; porta-musica; portabanconote; portadocumenti pieghevoli; portafogli; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; portamonete, non in metalli preziosi; sacchi per alpinisti; valigette per documenti; valigette ventiquattrore; zaini da escursionismo; zaini per alpinisti. Classe 25 Pantaloni; pantaloni elasticizzati; pantaloni eleganti; pantaloni casual; pantaloncini [abbigliamento]; calzoni larghi; leggings [pantaloni]; pantaloni capri; pantaloni prémaman; pantaloni sportivi; pantaloni per bambini; articoli di Pagina 4 di 4 cappelleria; abiti [completi]; abiti per il tempo libero; abiti da sera; camicette; camicie; canottiere; t-shirt; top [abbigliamento]; tuniche; gonne; polo; vestiti; vestiti a tubino; jerseys [indumenti]; abiti; tute [indumenti]; jeans; bermuda; cardigan; maglie intime [maglieria]; maglioni [pullover]; felpe; maglie sportive; cappotti; gabardine [indumenti]; giacche; giacche di piumino; giacche trapuntate [abbigliamento]; giacche da abito; blazer; gilet; panciotti; pellicce; trench; soprabiti; parka; giacche a vento con cappuccio; impermeabili; indumenti lavorati a maglia; poncho; indumenti in denim; costumi da spiaggia; costumi da bagno; abbigliamento intimo; biancheria intima; camicie da notte; pigiama; vestaglie; accappatoi da bagno; culottes [biancheria intima]; mutande; boxer [intimo]; collants; calzini e calze; calzini assorbenti antisudore; reggiseni; busti; corsetti; sottogonne; sciarpe; stole [pellicce]; scialli; pellicce [indumenti]; fasce per la testa [abbigliamento]; foulard; cravatte; cinture [abbigliamento]; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; cinture in tessuto [abbigliamento]; bretelle; guanti [abbigliamento]; cappelli; berretti; cuffie [copricapo]; visiere parasole [cappelleria]. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 25/05/2023 *************** ***************** **********************
Fascicolo nº: ***************** Vostro riferimento:******************* Marchio: GOSIGN Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: *************** *********** ************** ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 29/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire la sicurezza della posta elettronica; Software per l’elaborazione di pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche; Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e
software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per computer legati all’ accesso e per l’accesso a reti informatiche, banche dati e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di telecomunicazione. Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica. Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica. Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità]; Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti; Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo, fornitura e manutenzione dell’accesso e informazioni su reti di computer, su contenuti e servizi nel settore dell’identificazione elettronica, della certificazione elettronica, dell’archiviazione elettronica e delle tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: “va e firma” o “firma!” • I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1 Pagina 3 di 4 • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come un’esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un ‘ esortazione” che, inter alia, serve anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi. • Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d. digitalizzazione, privilegino sempre più l’uso della c.d. firma digitale che è dunque uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico consumatore. • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018778292 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.