registriamo e tuteliamo marchi dal 2004 per passione, per questo siamo efficienti ed economici
Per depositare il tuo marchio o il tuo brevetto lavoriamo in contatto diretto con te dai nostri uffici di Parma e La Spezia ed operiamo, con clienti di tutta Italia e di tutto il mondo, su tre livelli:
Unione Europea (marchi comunitari): operiamo per clienti di tutta italia e di tutto il mondo direttamente con l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato interno, autorità competente per i marchi comunitari, con sede ad Alicante (Spagna)
Mondo (marchi internazionali): operiamo per clienti di tutta italia e di tutto il mondo direttamente con la World Intellectual Property Organization con sede a Ginevra (Svizzera)
Registrazione Marchi a
Quindi con i nostri Uffici Marchi e Brevetti di Parma e La Spezia siamo in grado provvedere alla registrazione marchi a Savona e avrai in modo veloce ed economico il deposito del tuo marchio o del tuo brevetto ovunque si trovi la tua impresa. Normalmente le pratiche sono fatte interamente per posta elettronica e telefono, ma se preferisci potrai recarti presso uno dei nostri Uffici Marchi e Brevetti o chiederci di raggiungerti presso la sede della tua impresa.
Lo studio ROSSI & MARTIN ti assiste, per la registrazione marchi a Savona,nel deposito della domanda di registrazione di marchi nazionali, comunitari e internazionali
per la registrazione marchi a Savona, noi provvediamo per te alla:
– verifica dei requisiti di registrabilità del marchio;
– verifica della preesistenza di marchi identici o simili attraverso apposite ricerche di anteriorità;
– redazione e deposito della domanda di registrazione;
2. Preventivo e accettazione preventivo
– ti inviamo i preventivi richiesti in base alle informazioni ricevute
– ci comunichi via e-mail, via fax o telefonicamente l’accettazione del preventivo e provvedi al pagamento mediante bonifico bancario o carta di credito.
3. Esame del marchio – individuazione dei prodotti/servizi
– provvediamo ad esaminare la presenza dei requisiti essenziali per la registrazione del marchio (novità, capacità distintiva, liceità):
– provvediamo a individuare i prodotti e servizi da rivendicare nella domanda di deposito;
– ti consigliamo le strategie più opportune da adottare nella richiesta di registrazione del marchio (essenziali per registrare un marchio come ad es. scelta di marchio denominativo o figurativo, scelta di marchio nazionale, comunitario o internazionale, scelta di rivendicazione dei colori nei marchi figurativi, etc.).
4. Ricerca di anteriorità (opzionale)
– su richiesta del Cliente viene effettuata la ricerca di anteriorità e predisposta una relazione;
– comunichiamo i risultati della ricerca e la relativa relazione al cliente;
– sulla base dei risultati della ricerca il cliente decide se proseguire nella registrazione o se apportare modifiche al marchio;
– su espresso esonero del Cliente si può procedere al deposito della domanda anche in assenza di ricerca di anteriorità. Provvediamo comunque alla verifica dell’esistenza di marchi perfettamente identici dal punto di vista denominativo.
– Le ricerche di anteriorità sono di due tipi:
a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista denominativo – letterale);
b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista grafico);
In presenza di marchi complessi (composti cioè sia da un elemento figurativo che da un elemento denominativo) è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella figurativa.
5. Deposito del marchio
– Ci invii per fax o posta elettronica la lettera di incarico;
– Provvedi al pagamento degli onorari e delle tasse mediante bonifico bancario o carta di credito;
– Provvediamo per te al pagamento delle tasse e alla predisposizione e al deposito della domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (marchi nazionali) o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (marchi comunitari) o presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (marchi internazionali);
– Ti diamo conferma dell’avvenuto deposito per posta elettronica con la documentazione attestante il deposito;
– Ti teniamo aggiornato sullo stato della pratica fino alla formale registrazione e provvediamo a ricordarti, prima della scadenza (10 anni dal deposito), la necessità del rinnovo del marchio.
La domanda di registrazione del marchio è depositata e da questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005). Così provvediamo alla registrazione marchi a Savona.
6. Tutela del marchio
Non ci limitiamo solo alla registrazione marchi a Savona, ma provvediamo anche a prestarti assistenza per la tutela del marchio contro eventuali violazioni, sia in sede extragiudiziale (con l’esame della pratica e l’invio di lettere di diffida), che davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali di tutta Italia.
registriamo e tuteliamo marchi dal 2004 per passione, per questo siamo efficienti ed economici
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Italia (marchi nazionali): operiamo per clienti di tutta italia e di tutto il mondo direttamente con tutte le camere di commercio italiane e con l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti con sede a Roma
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Registrazione Marchi a Imperia
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Lo studio ROSSI & MARTIN ti assiste, per la registrazione marchi a Imperia, nel deposito della domanda di registrazione di marchi nazionali, comunitari e internazionali
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– verifica della preesistenza di marchi identici o simili attraverso apposite ricerche di anteriorità;
– redazione e deposito della domanda di registrazione;
2. Preventivo e accettazione preventivo
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3. Esame del marchio – individuazione dei prodotti/servizi
– provvediamo ad esaminare la presenza dei requisiti essenziali per la registrazione del marchio (novità, capacità distintiva, liceità):
– provvediamo a individuare i prodotti e servizi da rivendicare nella domanda di deposito;
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4. Ricerca di anteriorità (opzionale)
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– su espresso esonero del Cliente si può procedere al deposito della domanda anche in assenza di ricerca di anteriorità. Provvediamo comunque alla verifica dell’esistenza di marchi perfettamente identici dal punto di vista denominativo.
– Le ricerche di anteriorità sono di due tipi:
a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista denominativo – letterale);
b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista grafico);
In presenza di marchi complessi (composti cioè sia da un elemento figurativo che da un elemento denominativo) è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella figurativa.
5. Deposito del marchio
– Ci invii per fax o posta elettronica la lettera di incarico;
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La domanda di registrazione del marchio è depositata e da questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005). Così provvediamo alla registrazione marchi a Imperia.
6. Tutela del marchio
Non ci limitiamo solo alla registrazione marchi a Imperia, ma provvediamo anche a prestarti assistenza per la tutela del marchio contro eventuali violazioni, sia in sede extragiudiziale (con l’esame della pratica e l’invio di lettere di diffida), che davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali di tutta Italia.
registriamo e tuteliamo marchi dal 2004 per passione, per questo siamo efficienti ed economici
Per depositare il tuo marchio o il tuo brevetto lavoriamo in contatto diretto con te dai nostri uffici di Parma e La Spezia ed operiamo, con clienti di tutta Italia e di tutto il mondo, su tre livelli:
Unione Europea (marchi comunitari): operiamo per clienti di tutta italia e di tutto il mondo direttamente con l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato interno, autorità competente per i marchi comunitari, con sede ad Alicante (Spagna)
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Registrazione Marchi aReggio Emilia
Quindi con i nostri Uffici Marchi e Brevetti di Parma e La Spezia siamo in grado provvedere alla registrazione marchi a Reggio Emilia, e avrai in modo veloce ed economico il deposito del tuo marchio o del tuo brevetto ovunque si trovi la tua impresa. Normalmente le pratiche sono fatte interamente per posta elettronica e telefono, ma se preferisci potrai recarti presso uno dei nostri Uffici Marchi e Brevetti o chiederci di raggiungerti presso la sede della tua impresa.
Lo studio ROSSI & MARTIN ti assiste, per la registrazione marchi a Reggio Emilia, nel deposito della domanda di registrazione di marchi nazionali, comunitari e internazionali
per la registrazione marchi a Reggio Emilia, noi provvediamo per te alla:
– verifica dei requisiti di registrabilità del marchio;
– verifica della preesistenza di marchi identici o simili attraverso apposite ricerche di anteriorità;
– redazione e deposito della domanda di registrazione;
– sorveglianza sul marchio registrato.
PROCEDURA PER REGISTRARE UN MARCHIO A REGGIO EMILIA
2. Preventivo e accettazione preventivo
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4. Ricerca di anteriorità (opzionale)
– su richiesta del Cliente viene effettuata la ricerca di anteriorità e predisposta una relazione;
– comunichiamo i risultati della ricerca e la relativa relazione al cliente;
– sulla base dei risultati della ricerca il cliente decide se proseguire nella registrazione o se apportare modifiche al marchio;
– su espresso esonero del Cliente si può procedere al deposito della domanda anche in assenza di ricerca di anteriorità. Provvediamo comunque alla verifica dell’esistenza di marchi perfettamente identici dal punto di vista denominativo.
– Le ricerche di anteriorità sono di due tipi:
a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista denominativo – letterale);
b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista grafico);
In presenza di marchi complessi (composti cioè sia da un elemento figurativo che da un elemento denominativo) è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella figurativa.
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La domanda di registrazione del marchio è depositata e da questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005). Così provvediamo alla registrazione marchi a Reggio Emilia.
6. Tutela del marchio
Non ci limitiamo solo alla registrazione marchi a Reggio Emilia, ma provvediamo anche a prestarti assistenza per la tutela del marchio contro eventuali violazioni, sia in sede extragiudiziale (con l’esame della pratica e l’invio di lettere di diffida), che davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali di tutta Italia.
Uso del cognome come marchio quando è già stato registrato da altri
marchio ALESSI contro marchio ALESSI GIACINTO
E’ convinzione diffusa che sia possibile l’uso del cognome come marchio (o il proprio nome e cognome come marchio) anche se qualcun altro ha in precedenza depositato lo stesso cognome come marchio.
Purtroppo la corte dei cassazione non la pensa così ed in molti casi, come in quello della sentenza 25.02.2015 n. 3806, ha vietato l’uso del cognome come marchio a chi lo ha depositato successivamente ad altri affermando che una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici identici o affini. Il diritto al nome trova, perciò, una chiara compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, rispetto all’avvenuta sua registrazione da parte di altri
Cassazione civile sezione I, 25.02.2015, n. 3806 “uso del cognome come marchio”
marchio ALESSI contro marchio ALESSI GIACINTO
di seguito la sentenza integrale “uso del cognome come marchio”
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 13956/2007 proposto da:
ALESSI S.P.A. – ricorrente –
contro
EXCLUSIVE DI ALESSI GIACINTO S.R.L. – controricorrente –
avverso la sentenza n. 497/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2006;
Fatto “uso del cognome come marchio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Alessi Spa, titolare della omonima ditta e del marchio comunitario “Alessi”, operante nel settore della pubblicità, premesso che altra società, la Exclusive di Alessi Giacinto srl, operante nello stesso settore, aveva fatto uso del suo marchio nella propria denominazione sociale, in tal modo operando una contraffazione dello stesso, ha chiesto le che fosse inibito l’uso illecito di tale segno, sia come marchio, sia come cuore della ditta, sia come insegna, con la conseguente condanna alla rimozione di esso ed al risarcimento dei danni.
1.1. La convenuta si è costituita contestando la confondibilità dei segni ed il Tribunale di Palermo, sul rilievo del fatto che l’inserimento nei segni complessi del cognome ” A.” aveva funzione meramente descrittiva e non distintiva e che non sussisteva il rischio di confusione tra le due imprese (che, in quanto operanti nel settore della pubblicità, si rivolgevano a operatori capaci di scelte selettive), ha respinto tutte le domande.
2. L’appello proposto dalla Alessi Spa è stato rigettato dalla Corte territoriale (di Palermo) che ha confermato la sentenza impugnata e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.
2.1. Secondo il giudice di appello, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 6, (avvenute con la recezione in Italia della direttiva CEE n. 88/104 e l’introduzione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis), che hanno escluso il precedente regime di tutela esclusiva ed assoluta al segno patronimico, andava compiuta una verifica in concreto in ordine al carattere distintivo o semplicemente descrittivo dell’inserimento del patronimico (nella specie: il nome ” A.”) nel segno distintivo successivo, sebbene di pertinenza di un imprenditore sociale. Nel caso esaminato, il nucleo centrale del secondo segno (il vero e proprio “cuore del marchio”), secondo il giudice distrettuale, per l’ampiezza dei caratteri, l’uso di una doppia colorazione e l’originale intreccio di alcune lettere, era costituito dal logo “Esclusive”, non dal patronimico. Di conseguenza, il marchio complesso così formato indicherebbe semplicemente che la società denominata “Exclusive” si appartiene al signor ” A.G.”.
2.2. In conclusione, le differenze grafiche, stilistiche e di sostanza tra i due marchi dimostrerebbero l’originalità di quello della società Esclusive e la sua certa differenziazione rispetto al preesistente. Inoltre, la destinazione del prodotto offerto dalle due imprese di pubblicità a una cerchia selezionata di utenti, aventi sicure capacità di discriminazione del prodotto, impedirebbe ogni possibile confusione o associazione tra i segni.
3. Avverso tale decisione la Alessi Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., contro cui resiste la Excluslve di Alessi Giacinto srl, con controricorso e memoria illustrativa.
Diritto “uso del cognome come marchio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 227 c.p.c., e del R.D. n. 929 del 1942, art. 13, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente ha formulato il seguente duplice quesito di diritto: “a) Se sia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., omessa pronuncia su una specifica domanda di una parte, e se questa violazione si riverberi sull’intera decisione, determinandone la nullità, quando l’omessa disamina della domanda in questione costituisca il presupposto della sentenza; b) e se l’inserimento nella denominazione sociale di una società di capitali del marchio altrui costituisca violazione dell’art. 13 L.M. (ora 22 CPI)”.
Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale avrebbe omesso di esaminare la domanda di inibitoria richiesta anche nella parte riguardante la denominazione o ragione sociale, sulla base dell’art. 13 L.M. (ora art. 22 CPI), che consentirebbe di esaminare il conflitto marchio-ditta allo stesso modo del conflitto marchio- marchio. E poichè non è consentito adottare come ditta, denominazione sociale o insegna un segno uguale o simile all’altrui marchio, nella specie il giudice distrettuale avrebbe omesso di rilevare anche una violazione dell’art. 13 menzionato. Tale omissione, anche motivazionale, avrebbe gravemente condizionato tutto il giudizio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: “Se la limitazione dei diritti di marchio di impresa registrato, di cui all’art. 1 bis, comma 1, lett. a), LM possa essere applicata solo in relazione all’uso nell’attività economica di nome e indirizzo di terzi persone fisiche, ovvero possa esserlo anche all’uso di denominazioni o ragioni sociali di società”.
La ricorrente, pur non ignorando l’esistenza di un diverso orientamento, dottrinale e giurisprudenziale (espresso anche dalla Corte di Giustizia UE, nel caso Anheuser – Busch Inc. – Budejovicky budvar, narodni podnik del 16 nov. 2004), afferma l’erroneità di tale indirizzo e la correttezza di quell’altro secondo cui l’art. 1- bis, lett. a) LM (ora 22, lett. a), CPI) andrebbe interpretato come applicabile solo alle persone fisiche e non alle società. Ciò in quanto: i) è il nome personale che rispecchia i caratteri più propri, intimi e pubblici dell’individuo, caratteristiche mancanti nei nomi delle società (salvo eccezioni, riferibili a società aventi una lunga storia); ii) il patronimico non è frutto della scelta di colui che ne è titolare, diversamente che per gli enti;
iii) l’opposta interpretazione finirebbe per legittimare il comportamento di chi mira a sfruttare, mettendosi nella sua scia, di un marchio preesistente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: “Se nel regime dell’art. 1 bis, comma 1, lett. a), LM, ed in quello successivo dell’art. 21.1.a) CPI, la liceità dell’uso da parte del terzo del proprio nome che collida con un anteriore marchio registrato altrui, sia subordinata alla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi del terzo”.
Assume la ricorrente che, ove anche si ritenesse applicabile l’art. I- bis, lett. a), LM al nome di società, la sentenza sarebbe errata.
Infatti, la condizione richiesta dalla norma (ossia la conformità ai principi della correttezza professionale, in funzione solo descrittiva) per l’affievolimento del diritto del titolare del marchio registrato (qualificato come di diritto di proprietà) è costituita dall’esistenza di una reale esigenza descrittiva, nella specie mancante di ogni motivazione.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente, in relazione alla presunta violazione di legge, ha formulato il seguente doppio quesito di diritto: “Se l’inserimento del marchio forte altrui nella propria denominazione sociale e nel proprio marchio complesso di fatto possa considerarsi oppure no legittimo sotto il profilo sia della tutela del marchio registrato, sia della correttezza professionale; e se la disciplina dell’art. 1 bis, lett. a), LM, ed in particolare il diritto ivi configurato di uso dell’attività economica del loro nome e indirizzo, sia applicabile anche alla denominazione sociale di società di capitali in quanto contengano il nome di un socio eguale o simile al marchio del titolare”.
Infatti, essendo il patronimico un marchio forte (o, addirittura, fortissimo), in quanto dotato di capacità distintiva (specie quando sia privo di significato di linguaggio comune e sia comunque inidoneo a richiamare l’attività del titolare), il suo inserimento in un marchio complesso (qual è quello della società resistente, secondo la motivazione del giudice distrettuale) costituirebbe sempre fattispecie confusoria e, quindi, illecita. Ciò in quanto, anche l’impossessamento di un singolo elemento dell’altrui marchio complesso, ove dotato di capacità distintiva, costituirebbe contraffazione del marchio, quantomeno per associazione o agganciamento (entrambe pratiche scorrette sotto il profilo professionale).
1.5. Con il quinto motivo di ricorso (violazione degli artt. 2564, 2567 e 2598 c.c., e dell’art. 17, comma 1, lett. c) LM, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente, in relazione alla presunta violazione di legge, ha formulato il seguente quesito di diritto: “Se la previsione dell’art. 1 bis, lett. a), LM (ora art. 21, comma 1, lett. a CPI), possa applicarsi anche all’ipotesi di contraffazione di ditta, specificamente se il diritto su di una ditta e/o denominazione sociale permetta al titolare di esso di vietare ai terzi l’uso nella attività economica del loro nome e indirizzo quando consistano in, o comprendano, quella ditta e/o denominazione sociale”.
Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale avrebbe considerato come assorbite, dal rigetto della domanda basata sull’art. 1 bis LM, le richieste di inibitoria svolte, anche ai sensi degli artt. 2564, 2567 e 2598 c.c., con riferimento alla ditta ed alla denominazione sociale, entrambe costituite dal nome “Alessi”. Tale omissione, anche motivazionale, riguarderebbe anche l’applicabilità dell’art. 1 bis LM alla ditta.
2.1. Il primo motivo di ricorso può essere esaminato assieme al quinto, in quanto ne condivide la sorte, risultando del pari inammissibili.
2.2. Infatti, i due motivi difettano di autosufficienza non avendo il ricorrente indicato nè il quando nè il dove, ma soprattutto il come, siano stati proposti e posti nella fase di merito, specie quando – come nella specie – la sentenza di appello abbia trascurato di specificare ciò che il ricorrente presume di aver fatto.
2.3. In particolare, il primo motivo (con particolare riferimento al primo quesito proposto) pur facendo riferimento alle conclusioni rassegnate nel giudizio di appello (senza ulteriori specificazioni: data, udienza, verbale, ecc.) nulla aggiunge in ordine alla domanda introduttiva ed alla sua formulazione, con ciò rendendosi non autosufficiente ai fini dello scrutinio da parte di questa Corte.
2.4. Quanto alla seconda parte del quesito avanzato con il primo motivo (se l’inserimento nella denominazione sociale di una società di capitali del marchio altrui costituisca violazione dell’art. 13 L.M.), esso, al di là della indicazione della disposizione di legge (che è comunque compito del giudice: iura novit curia), è sostanzialmente assorbita dalla quarta censura di cui si passerà a dire tra breve.
2.5. Con riferimento al quinto motivo, invece, il ricorrente non può rimediare, come ha cercato di fare, alla stessa mancanza che ha afflitto anche il primo, attraverso il richiamo a luoghi e momenti del processo della fase di merito, con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., che consente solo di meglio argomentare quanto già svolto ma non di rispondere alle eccezioni avversarie, tempestivamente sollevate (nella specie: l’eccezione di novità della questione sollevata solo nella fase di legittimità). Infatti, (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 2005), questa Corte ha già chiarito che la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, quoad effectum, ad essi.
3. I restanti motivi, invece, sono pienamente ammissibili, risultando chiaro dal combinato tra il testo del ricorso e quello della sentenza di merito, il tenore delle domande e delle questioni poste.
3.1. Queste, infatti, per il tramite della tutela accordata al marchio registrato, attengono anzitutto all’interpretazione dell’art. 1 bis, comma 1, lett. a) della legge marchi (LM) del 1942 (R.D. n. 929 del 1942), inserito, a seguito della riforma del 1992 (D.Lgs. n. 480 del 1992, emanato con la recezione in Italia della direttiva CEE n. 88/104), non più in vigore, essendolo ora l’art. 21 del Codice della proprietà industriale (CPI), di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Ma, come si è già accennato sopra, riguardano anche il problema della denominazione sociale e dei limiti che ad essa pone l’art. 13 L.M. (ora 22 CPI).
In particolare, attengono alle questioni che seguono, tra loro strettamente connesse:
a) se la limitazione dei diritti di marchio di impresa registrato possa essere applicata solo in relazione all’uso, nell’attività economica, di nome e indirizzo di terzi persone fisiche, ovvero possa esserlo anche riguardo all’uso di denominazioni o ragioni sociali di società (ed in particolare il diritto di uso dell’attività economica del “loro nome e indirizzo”, sia applicabile anche alla denominazione sociale di società di capitali in quanto contengano il nome di un socio eguale o simile al marchio del titolare);
b) se la liceità dell’uso da parte del terzo del proprio nome, che collida con un anteriore marchio registrato altrui, sia subordinata alla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi del terzo;
c) se l’inserimento del marchio forte altrui nella propria denominazione sociale e nel proprio marchio complesso di fatto possa considerarsi oppure no legittimo, sotto il profilo sia della tutela del marchio registrato, sia della correttezza professionale.
3.2. Con riferimento al marchio, in sè e per sè (ed in relazione al conflitto marchio-marchio), le questioni sollevate con i tre motivi di ricorso sopra menzionati trovano una risposta nel precedente di questa stessa sezione n. 29879 del 2011.
Con esso, infatti, si è esaminata una fattispecie concreta del tutto analoga, affrontandola e risolvendola nell’identico stadio della legislazione (ossia alla luce del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis, in materia di marchi registrati, nel testo aggiunto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 2).
In base a tale previgente articolazione normativa (ma, nella specie, applicabile ratione temporis), in una fattispecie in cui questa Corte ha ravvisato il cuore del secondo marchio (“AVC by Adriana V. Campanile”), nel patronimico comune ai due (“Campanile”), ritenendo insufficiente la differenziazione rispetto al primo marchio (“Campanile”), già registrato dal ricorrente e contrassegnante la produzione ed il commercio degli stessi prodotti, questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome; ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi”.
3.2.1. Tale enunciato, peraltro, è stato ribadito anche nel quadro della legislazione attualmente vigente (ossia nel vigore del Codice della proprietà industriale, ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 21) dalla sentenza n. 6021 del 2014, con la quale è stato affermato che l’avvenuta modifica normativa, rispetto alla previsione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis (con la soppressione dal testo normativo delle parole “e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”), ha lasciato ferma la necessità che l’uso del marchio debba essere conforme ai principi della correttezza professionale (e, a tal proposito, si veda altresì il riferimento contenuto nella recentissima sentenza di questa sezione n. 23648/14 depositata il 6 novembre 2014).
3.3. Invero, una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici identici o affini (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7482 del 1995). Il diritto al nome trova, perciò, una chiara compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, rispetto all’avvenuta sua registrazione da parte di altri.
E tuttavia, il rigore di tale previsione è attenuato dalla facoltà, consentita dalla legge, di far uso del proprio nome anagrafico (o del proprio indirizzo) che sia coincidente con un marchio registrato anteriore.
3.4. Tale limitazione, in apparenza, maggiore sotto il vigore del menzionato art. I-bis LM rispetto all’attuale tenore dell’art. 21 del CPI, è rimasto sostanzialmente immutato (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 2014), dovendosi avere riguardo al principio della correttezza professionale, come del resto richiede la stessa giurisprudenza comunitaria in tema di malafede nella registrazione dei marchi patronimici (da ultimo: Tribunale dell’Unione Europea, 11/07/2013, causa T-321/10; Corte giustizia dell’Unione Europea, 05/07/2011, causa C-263/09).
3.5. Nel caso che ci occupa, tuttavia, vi è stato l’inserimento di un marchio forte altrui (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4839 del 2000: è da escludere che il marchio costituito dall’uso di un patronimico possa essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti) nella propria denominazione sociale (conflitto marchio- ditta), oltre che nel proprio marchio complesso di fatto.
3.5.1. Infatti, il giudice di merito non ha correttamente considerato che il marchio patronimico ha generale valenza di marchio forte (così la dottrina prevalente e la stessa giurisprudenza di questa Corte: Sentenze nn. 4839 del 2000 e 29879 del 2011).
3.5.2. Per questa sola ragione il suo inserimento in altro marchio o in altra ragione sociale non può considerarsi nè legittimo nè lecito salvo che l’uso da parte del terzo del proprio nome (che collida con un anteriore marchio registrato altrui), sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi del terzo.
3.5.3. Nella specie, come illustrano le premesse fattuali del caso, l’inserimento nel marchio complesso e nella denominazione sociale della del cognome ” A.” – secondo la Corte territoriale – avrebbe avuto funzione meramente descrittiva e non distintiva e, perciò, non sussisterebbe il rischio di confusione tra le due imprese.
2.5.4. In tal modo, però, come osserva la ricorrente, la pretesa descrittività dell’addizione del patronimico al presunto cuore del marchio (la parola “Exlusive”) ha comportato una modificazione della denominazione sociale di una società di capitali con l’inserimento del nome di un socio eguale (o simile) a quello contenuto nel marchio anteriore, appartenente al suo titolare.
2.6. Non è tanto, quindi, un problema di inapplicabilità dell’uso del patronimico in ambito societario, come opina la ricorrente (pur consapevole del diverso indirizzo adottato dalla giurisprudenza comunitaria che, con quella sopra menzionata al p.3.4., mostra, quantomeno in tema di marchio di società, di non restringersi al solo caso citato nel ricorso), ma di valutazione della correttezza dell’uso del patronimico di un socio sia nel marchio e sia nella stessa denominazione sociale di una società di capitali. Ciò che non appare corretto in quanto (salvo, quantomeno nel regime antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, che nelle società di persone: cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9154 del 1997: l’inserimento nella ragione sociale di una società in accomandita semplice di un nome patronimico facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore è lecito, purchè l’uso dello stesso nome non importi confondibilità nel mercato ovvero non determini il presupposto dell’illecito concorrenziale) un socio di una tale compagine non connota affatto i beni o servizi offerti dalla stessa società in modo che sorga l’esigenza e l’interesse ad aggiungere una nota descrittiva nella sua ragione sociale. E ciò, in quanto, il soggetto che utilizza o finalizza beni e servizi 2: nel proprio ciclo economico è il soggetto-società, non i titolari (ad es.: persone fisiche) delle sue partecipazioni sociali. E, del resto, come correttamente nota la società ricorrente, tali partecipazioni possono essere cedute senza che la denominazione sociale debba mutare in corrispondenza della vicenda traslativa delle dette partecipazioni.
2.6.1. Si possono, al riguardo, concordandosi con il PG di udienza, corroborare le innanzi citate conclusioni, richiamando il “case” già scrutinato da questa Corte con un remoto, ma assai autorevole, precedente, quello offerto da Cass. Sez. 1, nella Sentenza n. 6678 del 1987: “Qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c., a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poichè anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata, nè nel fatto che il suddetto uso sia stato praticato per cinque anni ed in buona fede, senza contestazione, non essendo analogicamente applicabile, in tema di confondibilità fra ditte, il R.D. 21 giugno, n. 929, art. 48, sui marchi d’impresa (trattandosi di norma speciale circa la convalida, per effetto dell’indicato uso quinquennale, del brevetto viziato)”.
2.7. In conclusione, i tre motivi di ricorsi sono fondati (sia con riferimento ai profili del conflitto marchio-marchio che a quelli del conflitto marchio-denominazione sociale) e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio affinchè il giudice di merito (in uno con la liquidazione delle spese di questa fase) compia un nuovo esame dei fatti e delle domande proposte dalla ricorrente, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:
– Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, nè come marchio nè come denominazione sociale, salvo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri;
– L’inserimento nella denominazione sociale del patronimico di uno dei soci, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, non è conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti, esigenza non ravvisabile per la sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.
PQM
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Palermo, in altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 8 gennaio 2015.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.LLI CAMPANILE S.P.A. – ricorrente –
contro
GIULIA INVEST S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), AVC S.R.L (C.F.
(OMISSIS)), – controricorrenti –
contro
avverso la sentenza n. 2612/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/06/2005;
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE1. Il 10 luglio 1992 la F.lli Campanile s.p.a. citò la Lipar s.r.l., l’AVC s.r.l. e la Giulia Invest s.p.a. davanti al Tribunale di Roma.
Espose che la Giulia Invest s.p.a. aveva registrato il marchio “Adriana V. Campanile” per la produzione e il commercio di scarpe, messe in commercio dalle tre società, e che il marchio era nullo per difetto di novità, avendo essa in precedenza registrato il marchio “Campanile” per gli stessi prodotti. L’attrice chiese che fosse inibita alle società convenute la vendita delle scarpe recanti il marchio in questione, oltre al risarcimento dei danni.
Le società convenute resistettero alla domanda, deducendo che il marchio della società attrice è debole, essendo costituito da patronimico coincidente con quello contenuto in altri marchi usati per le stesse categorie di prodotti; che il marchio contestato conteneva il patronimico della stilista, che aveva lo stesso cognome, ed era stato differenziato con l’aggiunta il doppio nome della stilista, ” A.V.”.
2. La domanda attrice è stata respinta nel doppio grado del giudizio di merito. La corte d’appello di Roma, con la sentenza 6 giugno 2005, ha ritenuto che il patronimico dei F.lli Campanile non è un marchio talmente forte, per la grande capacità di identificare i prodotti della società, da non consentire ad altri di fare successivamente uso dello stesso patronimico per contraddistinguere i suoi prodotti negli stessi settori merceologici; che sebbene tra i consumatori più attenti e qualificati il nome in questione evochi immediatamente quello dei noti produttori di cuoio e di scarpe e affini, in una fascia molto ampia di consumatori, meno esperti ed informati, lo stesso nome non è associato immediatamente alla produzione della società appellante; che quel nome è molto diffuso, e non esclude qualsiasi uso successivo da parte di altri che abbia lo stesso nome, quando questo sia adeguatamente diversificato per evitare confusione, come previsto dalla L. marchi, art. 1 bis, introdotto dalD.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 in ottemperanza alla direttiva CEE 21 dicembre 1988; che perciò le società appellate avevano rinunciato al marchio depositato, e avevano fatto registrare il nuovo marchio “AVC by Adriana V. Campanile”; che in questo nuovo marchio le lettere AVC sono riportate in caratteri maiuscoli e in grassetto, con sensibile intervallo, con completa autonomia grafica e visiva dell’acronimo;
che in esso, infatti, l’acronimo AVC costituisce il cuore del marchio, assegnando agli altri elementi “by Adriana V. Campanile” funzione meramente descrittiva.
3. Per la cassazione di questa sentenza, notificata alla parte personalmente il 17 gennaio 2006, ricorre la F.lli Campanile s.p.a.
per due motivi, illustrati anche con memoria.
Resistono Giulia Invest s.r.l. e AVC. S.r.l. con controricorso il 21 aprile 2006.
La ricorrente ha depositato una memoria dichiarando l’intervenuto fallimento ma ha poi partecipato alla discussione chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso non è stato notificato alla Lipar s.r.l., ed è pertanto inammissibile nei confronti di questa parte. La natura della controversia, che ha ad oggetto l’accertamento della contraffazione e la condanna di diversi soggetti al risarcimento dei danni conseguiti, esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario anche solo processuale, e non pone la necessità di integrare d’ufficio il contraddittorio.
L’intervenuto fallimento della società ricorrente non ha alcun riflesso nel presente giudizio, essendo ben noto che, per antica e costante giurisprudenza, nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. e segg., onde, una volta instauratosi il giudizio, l’evento altrimenti interruttivo concernente la parte, comunicato dal suo difensore, non produce l’interruzione del giudizio. (Sez. un. 21 giugno 2007 n. 14385).
5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, artt. 17 e 18 e succ. mod..
Si censura l’affermazione che il patronimico “Campanile” sarebbe un marchio debole, a causa della sua diffusione, e si oppone che il marchio patronimico è per ciò stesso un marchio forte.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Marchi, artt. 1 bis e 13. Si censura l’affermazione che l’adozione del marchio “AVC by Adriana Campanile”, il luogo del precedente “Adriana V. Campanile”, sarebbe sufficiente a differenziare i marchi e i prodotti nella mente dei consumatori, perchè il cuore del marchio sarebbe l’acronimo “AVC”. Si oppone che il nuovo marchio ha il suo cuore non già nell’acronimo “AVC”, impronunciabile in italiano, ma nel cognome Campanile, e che in caso di marchio forte sono illegittime tutte le variazioni e modificazioni che lascino sussistere l’identità sostanziale del cuore del marchio, ovvero il nucleo ideologico che ne esprime l’idea fondamentale (Cass. 16 luglio 2004 n. 13178).
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili prospettati.
6. Come questa corte ha avuto altra volta occasione di affermare, è da escludere che il marchio costituito dall’uso di un patronimico possa essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti (Cass. 14 aprile 2000 n. 4839).
E’ conseguentemente errata l’affermazione contraria alla quale la corte di merito è pervenuta, negando il carattere forte del marchio non già per la sua relazione con il prodotto, ma per il grado di diffusione del nome.
7. E’ altresì errata l’affermazione che il marchio accusato sarebbe stato utilmente differenziato da quello protetto, perchè avrebbe usato il patronimico di quello solo in funzione descrittiva, avendo invece il suo cuore nell’acronimo AVC. Secondo l’insegnamento di questa corte in tema di marchi di impresa, è preclusa, per difetto di novità, la registrazione di un successivo marchio che riproduca il cuore del marchio anteriore costituito dal patronimico, nonostante l’aggiunta di elementi differenziatori di contorno, potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico, quale rischio di un erroneo riferimento dell’attività dell’una all’altra impresa, soprattutto qualora tale eventualità sia resa altamente probabile dall’identità, o quantomeno affinità, dei prodotti (Cass. 21 maggio 2008 n. 13067; Cass. 3 aprile 2009 n. 8119).
8. E’ errato l’assunto che in forza della L. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis, comma 1 introdotto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 in ottemperanza alla direttiva CEE 21 dicembre 1988 (materia oggi regolata dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 21), sarebbe consentito l’inserimento dello stesso patronimico, quantunque già registrato da altri come marchio, nel proprio marchio, purchè ciò avvenga in modo conforme ai principi della correttezza professionale.
La testuale disposizione della norma, che autorizza l’uso del proprio patronimico “nell’attività economica”, non lascia margini di dubbio in proposito: ciò è consentito purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale “e quindi non in funzione di marchio”, ma solo in funzione descrittiva. Ciò significa che il patronimico, in questi casi, non può essere inserito nel marchio, che ha funzione distintiva (attraverso tutti gli elementi di cui è composto) e non già descrittiva (Cass. 22 novembre 1996 n. 10351;
Cass. 22 aprile 2003 n. 6424).
9. In conclusione il ricorso è accolto e la sentenza è cassata. La causa è rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa corte territoriale la quale, nel riesaminare – in altra composizione – la domanda dell’appellante, si atterrà ai seguenti principi di diritto:
– ai fini della qualificazione del marchio patronimico come marchio forte deve aversi riguardo non già alla diffusione del nome, bensì alla sua relazione con i prodotti o servizi contrassegnati;
– in tema di tutela del marchio patronimico, non vale ad escludere la contraffazione la circostanza che nel marchio accusato il patronimico protetto sia accompagnato da altri elementi;
in tema di marchio patronimico registrato, la L. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis, comma 1 introdotto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, nel consentire ai terzi l’uso dello stesso patronimico nell’attività economica in funzione descrittiva, esclude che esso possa essere inserito nel proprio marchio.
PQM
P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Lipar s.r.l.; accoglie il ricorso nei confronti delle altre parti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Roma in altra composizione.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 12 dicembre 2011.
Classe 3 Classificazione di Nizza – Saponi e profumi
Preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Nota esplicativa della Classe 3 Classificazione di Nizza
La classe 3 comprende essenzialmente i prodotti per pulire e quelli per la toilette. Questa classe comprende in particolare :
– i deodoranti per uso personale (profumeria);
– i preparati per profumare gli ambienti;
– i prodotti igienici che sono prodotti da toilette.
Questa classe non comprende in particolare:
– i prodotti chimici per la pulizia dei camini (cl. 1);
– i prodotti di sgrassatura utilizzati durante operazioni di fabbricazione (cl. 1);
– i deodoranti (cl. 5);
– le pietre da affilare o le mole da affilare a mano (cl. 8).
Servizi in ordine alfabetico della Classe 3 Classificazine di Nizza
A) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
abrasivi
acqua di colonia
acqua di lavanda
acque da toilette
acque odorose
adesivi [materie collanti] per uso cosmetico
adesivi decorativi per unghie
adesivi per fissare i posticci
adesivi per fissare le ciglia posticce
agenti decapanti
alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente
Aloe vera preparati per uso cosmetico
ambra [profumeria]
amido per dare il lustro
ammorbidenti
aria compressa, conservata in scatola, per la pulizia e la spolveratura
aromi [oli essenziali]
aromi per bevande [oli essenziali]
aromi per dolci (oli essenziali)
aromi per dolci [oli essenziali]
astringenti per uso cosmetico
astucci per rossetti
B) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
balsamo non per uso medico
balsamo per capelli
basi per profumi di fiori
bastoncini di incenso
bastoncini ovattati per uso cosmetico
bianco di gesso
blu per azzurrare la biancheria
C) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
candeggina
carburi metallici [abrasivi]
carburo di silicio [abrasivo]
carta per lucidare
carta smeriglio
carta vetro [vetrata]
carte abrasive
cenere vulcanica per pulire
cera antiscivolo per pavimenti
cera antisdrucciolevole per pavimenti
cera antisdrucciolo per pavimenti
cera per calzolai
cera per depilare
cera per i baffi
cera per il bucato
cera per lucidare
cera per pavimenti
cera per sarti
cera per scarpe
cere per lucidare
ciglia posticce
cipria per il trucco
collutori non per uso medico
coloranti per capelli
coloranti per la toilette
corindone [abrasivo]
corteccia di quillaia per lavaggio
cosmetici
cosmetici per animali
cosmetici per le ciglia
cosmetici per le sopracciglia
creme cosmetiche
creme per calzature
creme per il cuoio
creme per lucidare
creme per sbiancare la pelle
cristalli di soda per la pulizia
D) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
decoloranti per uso cosmetico
dentifrici
deodoranti per animali domestici
deodoranti per uso umano o animale [profumeria]
detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico
diamantina [abrasivo]
E) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
eliotropina
essenza di anice stellato
essenza di menta
essenza di trementina [prodotto per smacchiature]
essenze di bergamotto
essenze eteriche
essiccanti per lavastoviglie
estratti di fiori [profumeria]
G-H-I) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
gel per massaggi non ad uso medico
gel per sbiancare i denti
gelatina di petrolio per uso cosmetico
geraniolo
gesso per la pulizia
grassi per uso cosmetico
henné [tintura cosmetica]
incenso
ionone [profumeria]
L) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
lacche per capelli
latte di mandorle per uso cosmetico
latte per la toilette
legno aromatico
liquidi antiscivolo per pavimenti
liquidi antisdrucciolevoli per pavimenti
liquidi per lavacristalli
liscivia di soda
lozioni dopo barba
lozioni per i capelli
lozioni per uso cosmetico
lucidalabbra
lucido da scarpe
M-N) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
mascara
maschere di bellezza
matite per le sopracciglia
matite per uso cosmetico
menta per la profumeria
motivi decorativi per uso cosmetico
muschio [profumeria]
nécessaires di cosmetica
neutralizzanti per permanenti
O) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
oli da toilette
oli essenziali
oli essenziali di cedro
oli essenziali di limone
oli per la profumeria
oli per pulire
oli per uso cosmetico
olii essenziali di cedro
olio di gaultheria
olio di gelsomino
olio di lavanda
olio di mandorle
olio di rose
ovatta per uso cosmetico
P) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
paste per le coramelle
pece per calzolai
perossido d’idrogeno per uso cosmetico
pietra per levigare
pietra per lucidare
pietra pomice
pietre da barba [astringenti]
pietre d’allume [astringenti]
pomate per uso cosmetico
pots-pourris profumati
preparati abbronzanti [cosmetici]
preparati cosmetici per il bagno
preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi
preparati per il bagno, non per uso medico
preparati per la pulizia delle protesi dentarie
preparati per l’apprettatura del bucato
preparati per lisciare i capelli
preparati per lucidare
preparati per ondulare i capelli
preparati per pulire le protesi dentarie
preparati per schermi solari
preparati per sturare i tubi di scarico
preparati per sturare tubi di scarico
preparati per togliere il tartaro per uso domestico
preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti
prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]
prodotti contro l’elettricità statica per uso domestico
prodotti cosmetici per la cura della pelle
prodotti depilatori
prodotti di profumeria
prodotti di sbianca [bucato]
prodotti di toilette contro il sudore
prodotti per affilare
prodotti per far brillare le foglie delle piante
prodotti per fumigazioni [profumi]
prodotti per il bucato
prodotti per il lavaggio a secco
prodotti per il trucco
prodotti per la conservazione del cuoio [lucidi]
prodotti per la cura delle unghie
prodotti per la pulizia
prodotti per la rasatura
prodotti per la toilette
prodotti per lisciare
prodotti per lucidare
prodotti per mettere a bagno la biancheria per il bucato
prodotti per profumare la biancheria
prodotti per pulire la carta da parati
prodotti per rimuovere la ruggine
prodotti per sbiancare il cuoio
prodotti per sgrassare eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione
prodotti per togliere il trucco
prodotti per togliere la pittura
prodotti per togliere le lacche
prodotti per togliere le tinture
prodotti per togliere le vernici
profumi
profumi per ambiente
R) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
rossetti
rosso per lucidare
S) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
safrolo
salda d’amido
sali da bagno non per uso medico
sali per sbiancare
salviette impregnate struccanti
sapone alla mandorla
sapone da barba
saponette
saponi
saponi contro il sudore dei piedi
saponi contro la traspirazione
saponi deodoranti
saponi disinfettanti
saponi medicinali
saponi per ravvivare
shampoo
shampoo per animali da compagnia
shampoo secco
smacchiatori
smalti per le unghie
smeriglio
soda per sbiancare
sostanze per lucidare
sostanze per pulire
spray per rinfrescare l’alito
strisce per rinfrescare l’alito
strofinacci impregnati con un detergente per pulire
sverniciatore per cera di pavimenti di legno
T-U) Classe 3 Classificazione di Nizza marchi
talco per toilette
tela per lucidare [rendere liscio]
tela smeriglio
tela vetrata
terpeni
tinture cosmetiche
tinture per la barba
tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche
trementina [prodotto per smacchiatura]
tripolo per lucidare
trucchi
unghie posticce
L’opponente deve dare prova del diritto a presentare l’opposizione, se non dà prova di essere titolare o licenziatario del marchio l’opposizione è respinta.
Se l’opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario è basata su un marchio registrato che non è un marchio comunitario, l’opponente deve dare prova del diritto a presentare opposizione presentando una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMC
Nel caso in esame l’opponente non ha dato prova del diritto e quindi non ha dimostrato di essere titolare nè licenziatario del marchio sul quale si fondava l’opposizione, quindi l’opposizione è stata respinta.
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Manifatture di Fiammetta Pancaldi S.R.L., Italia (richiedente)
Il 30.11.2015, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 544 123 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE (prova del diritto)
L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario n. 13 815 196, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio comunitario n. 4 095 741 nella classe 25 e sulla registrazione di marchio italiano n. 480 716 nella classe 25. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.
PANCALDI & B (Marchio comunitario n. 4 095 741)
PANCALDI (Marchio italiano n. 480 716) Marchi anteriori
vs
FIAMMETTAPANCALDI
Marchio impugnato
PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEI DIRITTI ANTERIORI (prova del diritto)
Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMC, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.
Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMC, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.
Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMC, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.
Ai sensi dell’articolo 41RMCpossono fare opposizione nei casi di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, i titolari di marchi anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, così come i licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi.
Ai sensi della regola 15, paragrafo 2, lettera h), lettere iii) REMCse l’opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa nazionale, può esercitare un diritto anteriore, l’opponente deve produrre una dichiarazione a tal fine con indicazioni relative alla autorizzazione o al diritto di proporre un’opposizione.
In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio comunitario, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMC.
Nel presente caso, in relazione al marchio anteriore italiano n. 480 716, l’opponente ha presentato l’ultimo certificato di rinnovo rilasciato dall’UIBM. In detto certificato appare indicato come titolare del marchio: ‘IN.PRO.DI. – INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.P.A.’. Pertanto, il nome del titolare del marchio che appare nel certificato di rinnovo non corrisponde al nome dell’opponente, FIN.ING. S.R.L.
Con riferimento al marchio anteriore comunitario n. 4 095 741 anch’esso risulta essere a nome della ‘IN.PRO.DI. – INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.P.A.’.
In data 09/07/2015 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 14/11/2015.
Nel presente caso, l’opponente non ha presentato nessuna prova del suo diritto a proporre un’opposizione.
Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMC, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMC l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.
L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto ii) REMC, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Attraverso l’uso diffuso nel mercato, un marchio originariamente debole (se non addiritttura nullo) in quanto descrittivitivo del servizio che deve contraddistinguere e neppure formalmente registrato, può diventare forte, celebre (quindi tutelabile anche in altri settori merceologici) e prevalere come marchio di fatto anche su marchi registrati successivamente.
Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione.
Cassazione civile sezione I, 16.11.2015, n. 23393 “marchio fiere”
RIMINI FIERA S.P.A. contro RIMINIFIERE S.R.L.
di seguito la sentenza integrale Marchio fiere – Rimini Fiera
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE “marchio fiere”
ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso 15802/2011 proposto da:
RIMINIFIERE S.R.L. – ricorrenti –
contro
RIMINI FIERA S.P.A. – controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1714/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/05/2010 “marchio fiere”
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO “marchio fiere”
Con citazione notificata il 12/3/2005, a seguito di pronuncia di incompetenza del Tribunale di Roma preventivamente adito, la s.p.a. Rimini Fiera già Ente Autonomo Fiera di Rimini, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Riminifiere srl per ottenere la pronuncia di nullità del marchio Riminifiere depositato dalla convenuta il 12.10.01 e della relativa registrazione.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda ed avanzando domanda riconvenzionale perchè fosse dichiarata la nullità del marchio nazionale e comunitario “RiminiFiera”dell’attrice, successivamente registrato.
Rigettata istanza di sospensione del giudizio in attesa dell’esito di altro giudizio promosso dalla convenuta dinnanzi al Tribunale di Rimini, culminato con sentenza di rigetto della domanda ed oggetto di gravame, il Tribunale di Napoli, con sentenza del l’17/3/2007- 13/4/2007, in accoglimento della domanda attrice dichiarava la nullità del marchio “Riminifiere” della convenuta, registrato il 24/3/2003, dichiarava la litispendenza della domanda riconvenzionale di nullità del marchio italiano “Riminifiera” dell’attrice rispetto al giudizio all’epoca pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Bologna, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di nullità del marchio comunitario dell’attrice, provvedeva sulle spese di lite e altri provvedimenti accessori.
Il Tribunale riteneva provato il preuso del marchio di fatto dell’attrice con notorietà nazionale non limitata in ambito locale almeno fin dagli anni 90, in base alla documentazione prodotta, rilevando l’esistenza di siti internet registrati dall’attrice dal 1997 e fino al 2001, quali segni distintivi autonomi. Rilevava, inoltre, che il marchio di fatto “Riminifiera” era sicuramente valido con capacità distintiva, laddove quello della convenuta era del tutto simile e confondibile, essendo l’unica differenza la vocale finale, “e” invece di “a” di scarsissimo rilievo, atteso anche lo scarso valore dell’aspetto grafico di entrambi i marchi e l’affinità dei settori, anzi la parziale coincidenza dei servizi assicurati dalle parti. Riconosceva, infine il carattere di rinomanza al marchio dell’attrice onde la tutela ultramerceologica, nonchè l’esclusione della novità del marchio registrato dalla convenuta, stigmatizzando il carattere nullo del domain name corrispondente al marchio usato dalla convenuta, di carattere decettivo, generante,cioè confusione negli utenti sulla qualità dei servizi di riferimento, con ulteriore profilo di nullità.
Avverso tale decisione proponeva appello la convenuta, lamentando il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente tra le parti presso la Corte di Appello di Bologna, nonchè la pronuncia di litispendenza sulla sua domanda riconvenzionale e la pronuncia di inammissibilità della domanda concernente il marchio comunitario, ritenuta erroneamente priva di connessione con le domande svolte in giudizio.
Nel merito, l’appellante ribadiva la piena validità del proprio marchio, come segno nuovo ed originale, che doveva qualificarsi come marchio forte. L’appellante ribadiva che il segno della appellata non poteva considerarsi marchio valido o marchio di fatto nonchè l’assenza di rischio confusorio anche, con riferimento al domain name e che l’attività svolta su internet era del tutto lecita, essendosi essa limitata, nel suo sito a pubblicare un elenco delle manifestazioni organizzate a Rimini.
Riprendeva poi le difese in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’appellata di violazione del diritto al nome e sosteneva che il marchio di fatto di quest’ultima non poteva considerarsi di rinomanza al fine del riconoscimento di una tutela ultramerceologica, ribadendo la sua assenza di mal fede.
Si costituiva l’appellata, deducendo la pretestuosità nonchè l’infondatezza del gravarne chiedendo la conferma della sentenza.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 1714/10 rigettava l’appello. “marchio fiere”
Avverso la detta decisione ricorre per cassazione la Riminifiere srl sulla base di sei motivi cui resiste con controricorso la Riminifìera spa.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto “marchio fiere”
MOTIVI DELLA DECISIONE “marchio fiere”
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 300 c.p.c., per la mancata interruzione del processo a seguito della trasformazione dell’Ente autonomo Fiera di Rimini,parte originaria nel giudizio, in Rimini Fiera spa.
Con il secondo motivo nega che l’espressione Riminifiera costituisca un marchio di fatto, e per di più “forte”, con capacità distintiva acquisita grazie alla registrazione come nome a dominio.
Con il terzo motivo contesta la tesi sostenuta dalla sentenza secondo cui il termine “fiera” non potesse essere utilizzato se non dagli enti e dalla imprese la cui attività consistesse nella organizzazione di manifestazioni fieristiche e non da imprese che svolgessero un diverso tipo di attività.
Con il quarto motivo deduce nuovamente con più approfondite argomentazioni che l’espressione Riminifiera non riveste natura di marchio forte.
Con quinto ed il sesto motivo contesta il carattere di rinomanza riconosciuto al marchio Riminifiera e l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi oggetto di controversia anche in ragione delle diverse classi merceologiche cui essi si riferiscono.
Va preliminarmente esaminata la questione di nullità del processo sollevata in udienza dal PG per non essere stato il PM parte nei giudizi di primo e secondo grado con conseguente richiesta di rinvio della causa in primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
L’eccezione non può essere accolta. “marchio fiere”
Questa Corte ha già chiarito in via generale che nei procedimenti in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del P.M., la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., secondo un orientamento consolidato, il rinvio contenuto nell’ultima parte dell’art. 158 c.p.c., al successivo art. 161, comporta la conversione, anche con riferimento all’ipotesi della nullità derivante dalla mancata partecipazione del pubblico ministero, in mezzo di impugnazione (Cass., 31 marzo 2011, n. 7423; Cass., 3 maggio 2000, n. 5504; Cass., 23 febbraio 2000, n. 2073).
Avuto riguardo anche alla disposizione contenuta nell’art. 397 c.p.c., n. 1, che prevede l’ipotesi specifica della revocazione proponibile dal solo pubblico ministero nelle cause in cui il proprio intervento è obbligatorio, deve ritenersi che le altre parti non siano legittimate, in via concorrente, a proporre impugnazione in relazione a tale omissione (Cass., 2 dicembre 1993, n. 11960; Cass. 16361/14).
Nella presente causa nessuna impugnazione è stata proposta da nessuna delle parti nè dal PM. Si aggiunge peraltro che nel caso di specie, in cui si verte in tema di proprietà industriale, è stato altresì chiarito che l’art. 122 del codice della proprietà intellettuale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che “in deroga all’art. 70 c.p.c., l’intervento in causa del P.M. non è obbligatorio” nelle cause che vertono sulla decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale, nè il successivo art. 245, che contiene le disposizioni di carattere transitorio, ha introdotto alcun elemento di novità nell’ordinamento, con la conseguenza che le nuove disposizioni processuali trovano immediata applicazione ai processi in corso relativamente agli atti da compiere successivamente alla loro entrata in vigore, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 preleggi. Pertanto, non essendo più obbligatoria la partecipazione del P.M. al giudizio, a partire dal 19 marzo 2005 (data in cui è entrato in vigore il predetto codice), questi non acquista la qualità di parte necessaria, ove, come nella specie, non sia intervenuto in giudizio, sicchè non sussiste, in grado di appello, la necessità d’integrare il contraddittorio nei suoi confronti, (Cass. 9548/12).
E’ appena il caso di rilevare che alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis il citato art. 122 c.p.i, poichè il giudizio è iniziato con citazione del 12.3.05 onde lo stesso si è svolto sotto il vigore della nuova normativa.
Il primo motivo è infondato. “marchio fiere”
Nel caso di specie si è verificata la privatizzazione di un ente pubblico in società per azioni.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in caso di c.d. privatizzazione degli enti pubblici realizzata senza l’estinzione del preesistente soggetto a fronte della costituzione di quello nuovo, con trasferimento a quest’ultimo dei rapporti attivi e passivi di cui il primo era in precedenza titolare, si ha mera trasformazione del soggetto preesistente in un diverso tipo di persona giuridica. (Cass. 27139/06).
Nel caso di specie, la legge regionale Emilia Romagna 12/2000 non contiene espressa menzione dell’estinzione dell’Ente, nè ne prevede la soppressione e la liquidazione per cui il medesimo risulta meramente trasformato in società di capitali, senza estinzione nè mutamento di stato – bensì solo di forma di organizzazione – a tale vicenda pertanto sopravvivendo senza soluzione di continuità con mantenimento della propria identità soggettiva.
Ne consegue che nessun evento interruttivo si è verificato ancorchè la detta trasformazione sia intervenuta in corso di causa. (Cass. sez. un 6841/96).
Si osserva, in particolare, che l’art. 8, della citata legge regionale, laddove prevede che “gli entri autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini sono tenuti a trasformarsi in distinte società per azioni “entro il termine di 730 giorni dalla entrata in vigore della legge”, lascia persistere la soggettività dell’ente non prevedendone l’estinzione o la liquidazione bensì la semplice trasformazione.
Nel caso di specie peraltro il motivo risulta manifestamente infondato poichè la causa è stata iniziata nel 2004 dalla Rimini Fiera spa ben quattro anni dopo l’avvenuta trasformazione onde nessun problema di estinzione del soggetto processuale sussiste.
Il secondo motivo con cui si contesta il carattere forte del marchio della contro ricorrente è in parte inammissibile ed in parte infondato. “marchio fiere”
Occorre preliminarmente rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui al R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 48) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. (Cass. 14342/03).
Nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli ha accertato il preuso a carattere nazionale del Marchio Riminifiera della contro ricorrente essendo lo stesso stato adoperato in occasione di fiere, saloni internazionali,inserito in pubblicazioni internazionali e adoperato su siti internet registrati dal 1997.
La Corte di appello ha rilevato con la motivazione dianzi descritta la sussistenza del secondary meaningper cui il marchio, di per sè descrittivo, in ragione della sua diffusione non solo a livello nazionale ma anche internazionale ha acquisito per effetto della predetta divulgazione un carattere distintivo particolarmente intenso tal da doversi considerare non solo un marchio forte ma addirittura un marchio notorio tale da ottenere un tutela ultramerceologica.
Il motivo non contesta tali circostanze ma si limita a contestare il carattere forte del marchio in esame sostenendo che, essendo lo stesso puramente descrittivo e generico, sarebbe in realtà un marchio debole.
Ciò rende in primo luogo la censura inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi non contestando la rilevanza delle argomentazioni circa la acquisita notorietà del marchio.
La stessa sarebbe comunque priva di fondamento.
Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la tutela del cosiddetto “secondary meaning“, prevista dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 47 bis, introdotto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l’ordinamento si trova a recepire il “fatto” della acquisizione successiva di una “distintività” attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno (Cass. 8119/09).
Va ulteriormente osservato che il principio del secondary meaning è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in un marchio forte.
Questa Corte ha infatti già chiarito che, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli non si specifica ulteriormente, quanto ai marchi forti, a seconda che tale natura sia originaria oppure acquisita con l’uso di mercato, onde, in presenza di un fenomeno di “secondary meaning”, va riconosciuta al marchio “originariamente” debole la stessa tutela accordata ai marchi “originariamente” forti e l’accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all’uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l’effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l’uso di mercato. (Cass. 5091/00 – Cass. 12940/03 – v. anche Cass. 10071/08).
Anche il terzo motivo risulta infondato. “marchio fiere”
La società ricorrente contesta in sostanza che al marchio della sua controparte non poteva essere riconosciuta la protezione ultramerceologica.
Tuttavia il motivo non si incentra in termini specifici sulla questione della rinomanza attribuita al marchio della controricorrente dalla Corte d’appello sostenendo, invece, la diversa argomentazione secondo cui, non svolgendo essa attività di carattere fieristico, non le si poteva precludere l’uso del marchio recanti i nomi Fiera e Rimini.
Tale censura non coglie in alcun modo la ratio decidendi della sentenza che ha fatto discendere dalla natura di marchio celebre della controricorrente il fatto che lo stesso godesse di protezione ulteramerceologica.
E’ fin troppo nota la giurisprudenza sul punto di questa Corte secondo cui in relazione ai marchi cosiddetti “celebri”, infatti, deve accogliersi una nozione più ampia di “affinità” la quale tenga conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati – di per sè – da alta specializzazione. (Cass. 14315/99) cosicchè il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno.. (Cass. 13090/13).
Del tutto correttamente quindi la Corte d’appello ha ritenuto che il carattere di rinomanza del marchio della contro ricorrente escludesse la possibilità di una sua utilizzazione anche per merci e servizi non affini e la censura, non cogliendo siffatta ratio, deve ritenersi inammissibile.
Il quarto motivo è infondato. “marchio fiere”
L’assunto della ricorrente secondo cui il proprio marchio Rimini Fiere sarebbe un marchio forte perchè, non svolgendo essa attività fieristica, costituirebbe un marchio di fantasia.
L’infondatezza di tale assunto discende da quanto affermato in occasione del motivo precedente e, cioè che, essendo il marchio della contro ricorrente un marchio notorio, non è consentito ad altri soggetti l’utilizzo dello stesso marchio anche per prodotti o servizi non affini, a prescindere che il marchio della ricorrente possa in astratto essere considerato un marchio forte.
Infondato è poi l’assunto secondo cui il marchio della contro ricorrente sarebbe un marchio denominativo mentre quello della ricorrente sarebbe un marchio complesso in cui è inserito anche il termine Riminifiere.
E’ fin troppo nota sul punto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all’elemento costituente il c.d. cuore del marchio. Esso si distingue dal marchio d’insieme, in cui manca l’elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro “insieme”. Ne deriva che, mentre nel marchio complesso ogni singolo segno in esso incluso che abbia capacità distintiva è tutelabile autonomamente come marchio, in quello d’insieme i singoli segni non sono autonomamente tutelabili come privative. (Cass. 24610/10).
In primo luogo la ricorrente non precisa quali sarebbero gli ulteriori elementi distintivi inseriti nel proprio marchio complesso dotati di autonoma capacità distintiva. Va inoltre rammentato che, di regola e salvo diversa espressa allegazione e prova, il carattere distintivo di un marchio complesso va di regola individuato nella sua parte denominativa onde nel caso di specie deve ritenersi che,in assenza di ogni ulteriore allegazione della ricorrente, il termine Riminifiere sia quello avente capacità distintiva, ma per quanto in precedenza detto tale segno risulta contraffazione del marchio della ricorrente.
La ricorrente deduce anche una violazione del diritto al nome ai sensi dell’art. 7 c.c..
Tale assunto è manifestamente infondato poichè tale norma è inerente ai diritti della personalità della persona fisica mentre la ditta rientra nella protezione dei “segni distintivi” nell’ambito del diritto commerciale, ossia quella della L. n. 929 del 1942, art. 21, (Cass. 16022/00; Cass. 2735/98; 24620/10).
Infondato è anche il quinto motivo che si basa sull’assunto che il marchio della Rimini Fiere spa sia un marchio debole quando invece lo stesso è stato riconosciuto forte e di rinomanza come evidenziato in occasione dell’esame del secondo motivo.
Valgono sul punto le argomentazioni in precedenza espresse.
Il sesto motivo è inammissibile prima ancora che infondato. “marchio fiere”
Con tale motivo si contesta la ritenuta confondibilità tra i due marchi.
La censura risulta invero del tutto generica.
Non vengono invero addotti argomenti specifici per cui la valutazione della Corte d’appello sarebbe inadeguata limitandosi a sostenere che non era stata analizzata la documentazione prodotta, di cui peraltro, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non viene indicato di quali documenti si trattasse e dove gli stessi siano rinvenibili tra la documentazione della fase di merito e facendo addirittura invito a questa Corte di analizzare il contenuto del sito web; attività preclusa in questa sede di legittimità.
In ogni caso, si rileva che sul punto la Corte d’appello ha osservato che la veste grafica dei due marchi era irrilevante e che la confondibilità risultava dal fatto che i due marchi divergevano solo per la lettera finale.
Tale motivazione risulta del tutto corretta anche se sintetica e sul punto ci si riporta a quanto espresso in occasione del quarto motivo circa i marchi complessi ed i marchi denominativi.
E’ infatti evidente che la Corte d’appello ha ritenuto che nel caso specie l’elemento qualificante e distintivo del marchio della ricorrente fosse il termine Riminifiera avente carattere determinante mentre gli altri elementi grafici non avevano alcun carattere distintivo autonomo.
Non sussistono infine le condizioni per la rimessione alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE. La questione di cui il ricorrente chiede la rimessione alla Corte di giustizia è la seguente “si chiede all’Ecc.mo Collegio di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee alfine di verificare se la registrazione da parte di una società di un marchio corrispondente alla propria denominazione possa essere considerata nulla in ragione peraltro del fatto che il segno distintivo sia in grado di assumere i connotati del marchio forte, non essendo direttamente ricollegabile all’attività svolta dalla società stessa”.
In primo luogo la richiesta è del tutto priva di argomentazioni illustrative ed esplicative non essendo tra l’altro neppure indicato in relazione a quale articolo della direttiva comunitaria 89/104 CE si richiede l’interpretazione della Corte di Giustizia.
Inoltre, la stessa è del tutto irrilevante in relazione alla decisione adottata.
Il principio affermato è che il marchio della controricorrente è un marchio di rinomanza con estensione della protezione ultramerceologica. Posto che il marchio della ricorrente è successivo, vale il principio generale di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 89/104 CEE secondo cui è escluso dalla registrazione o se registrato può essere dichiarato nullo il marchio se questo è identico o simile ad un marchio anteriore e l’identità o la somiglianzà dei prodotti o dei servizi crea un rischio di confusione per il pubblico in ragione anche del rischio di associazione tra i due marchi.
Vale poi nel caso di specie il principio specifico di cui all’art. 4, comma 4, della citata direttiva secondo cui il marchio identico o simile ad altro già registrato non è suscettibile di registrazione anche in relazione a prodotti non affini rispetto a quelli cui si riferisce il marchio già registrato se quest’ultimo gode di notorietà.
In siffatte previsioni normative è del tutto irrilevante il carattere forte o debole del marchio successivo.
Il ricorso va in conclusione respinto. “marchio fiere”
La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo della presente sentenza all’UIBM. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2015 “marchio fiere”
Classe 9 Classificazione di Nizza – Software, hardware, occhiali
Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione , computer; software; estintori.
Nota esplicativa della Classe 9 Classificazione di Nizza
Questa classe comprende in particolare:
– gli apparecchi e strumenti di ricerca scientifica per laboratori;
– gli apparecchi e strumenti utilizzati per il comando di navi, quali apparecchi e
strumenti di misura e di trasmissione di ordini;
– i rapportatori;
– le macchine per ufficio a carte perforate;
– i programmi informatici e software di qualsiasi tipo e qualunque sia il loro supporto di
registrazione o di diffusione, i software registrati su supporti magnetici o scaricati da
una rete informatica esterna.
Questa classe non comprende in particolare:
– gli apparecchi e strumenti elettrici seguenti:
a) gli apparecchi elettromeccanici per la cucina (trituratrici e mescolatrici per
alimenti, spremifrutta, macinacaffè elettrici, ecc.), e alcuni altri apparecchi e
strumenti azionati da un motore elettrico, che rientrano tutti nella classe 7;
b) gli apparecchi per il pompaggio e la distribuzione di combustibili e carburanti (cl. 7);
c) i rasoi, le tosatrici (strumenti manuali), i tagliaunghie elettrici ed i ferri da stiro (cl.8);
d) gli apparecchi elettrici per il riscaldamento degli ambienti o il riscaldamento dei liquidi, per
la cucina, la ventilazione, ecc (cl. 11);
e) gli spazzolini da denti e i pettini elettrici (cl. 21);
– l’orologeria e altri strumenti cronometrici (cl. 14);
– gli orologi di controllo (cl. 14);
– gli apparecchi di divertimento e di gioco concepiti per essere utilizzati con uno schermo indipendente o monitor (cl. 28).
Servizi in ordine alfabetico della Classe 9 Classificazine di Nizza
Ab – Av) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
abachi
abbigliamento anti-proiettile
acceleratori di particelle
accelerometri
accoppiatori acustici
accumulatori elettrici
accumulatori elettrici per veicoli
adattatori elettrici
addizionatrici
aerometri
agende elettroniche
alambicchi per esperimenti in laboratorio
alcolometri
alidade a cannocchiale
altimetri
altoparlanti
amperometri
amplificatori audio
amplificatori del suono
anelli di fondo per storte
anelli per calibrare
anemometri
anodi
antenne
anticatodi
Ap) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
apertometri [ottica]
apparecchi ad alta frequenza
apparecchi di controllo del calore
apparecchi di controllo della velocità di veicoli
apparecchi di controllo dell’affrancatura
apparecchi di cromatografia di laboratorio
apparecchi di diffrazione [microscopia]
apparecchi di fermentazione [apparecchi di laboratorio]
apparecchi di inquadrature dell’immagine per diapositive
apparecchi di intercomunicazione
apparecchi di ionizzazione non per il trattamento dell’aria o dell’acqua
apparecchi di misura di precisione
apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]
apparecchi di navigazione satellitare
apparecchi di proiezione
apparecchi di radiologia per uso industriale
apparecchi di segnalazione navale
apparecchi di teleguida*
apparecchi d’ingrandimento [fotografia]
apparecchi d’insegnamento
apparecchi e impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico
apparecchi e macchine per scandagliare
apparecchi e strumenti di chimica
apparecchi e strumenti di fisica
apparecchi e strumenti di pesatura
apparecchi e strumenti geodesici
apparecchi e strumenti nautici
apparecchi e strumenti ottici
apparecchi e strumenti per astronomia
apparecchi elettrici di commutazione
apparecchi elettrici di controllo
apparecchi elettrici di misura
apparecchi elettrici di sorveglianza
apparecchi elettrodinamici per il telecomando degli scambi ferroviari
apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali
apparecchi elettrotermici per ondulare i capelli
apparecchi eliografici
apparecchi eliografici
apparecchi fotografici
apparecchi GPS [Sistema di Posizionamento Globale]
apparecchi musicali a gettone o a monete
apparecchi per analisi dell’aria
apparecchi per asciugare le copie fotografiche
apparecchi per la diagnosi non per uso medico
apparecchi per la distillazione per uso scientifico
apparecchi per la fototelegrafia
apparecchi per la misura della velocità [fotografia]
apparecchi per la registrazione del suono
apparecchi per la registrazione del tempo
apparecchi per la registrazione delle distanze
apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale
apparecchi per la riproduzione del suono
apparecchi per la sicurezza del traffico ferroviario
apparecchi per la trasmissione del suono
apparecchi per l’analisi degli alimenti
apparecchi per l’analisi dei gas
apparecchi per l’analisi non per uso medico
apparecchi per l’elaborazione di dati
apparecchi per l’insegnamento audiovisivo
apparecchi per lucidare le copie fotografiche
apparecchi per misurare le distanze
apparecchi per misurare lo spessore del cuoio
apparecchi per misurare lo spessore delle pelli
apparecchi per ricaricare gli accumulatori elettrici
apparecchi per togliere il trucco elettrici
apparecchi per travasare l’ossigeno
apparecchi radar
apparecchi radio
apparecchi radio per veicoli
apparecchi radiografici non per uso medico
apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo
apparecchi smagnetizzatori di nastri magnetici
apparecchi stereoscopici
apparecchi telefonici
applicazioni per computer software, scaricabili
Ar-Av) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
armadi di distribuzione [elettricità]
articoli ottici
aste indicatrici
astucci per lenti a contatto
astucci per occhiali
astucci per occhiali a molla
astucci per vetrini di microscopio
astucci speciali per apparecchi e strumenti fotografici
attinometro
autopompe da incendio
avvisatori a fischietto d’allarme
avvisatori acustici
avvisatori antifurto
avvisatori automatici di caduta di pressione nei pneumatici
avvisatori d’incendio
avvolgitori [fotografia]
B) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
bacchette di rabdomante
bacinelle da lavaggio [fotografia]
banchi di distribuzione [elettricità]
barche antincendio
barometri
bascule [apparecchi per pesare]
bastoni per combattere l’incendio
batterie anodiche
batterie d’accensione
batterie elettriche
betatroni
bilance
bilance di precisione
binocoli [ottica]
bobine d’elettromagneti
bobine di autoinduzione
bobine elettriche
boe di avvistamento
boe di salvataggio
boe di segnalazione
boe luminose
borse porta computer portatile
bracci per giradischi
braccialetti magnetici di identificazione
bussole
bussole marine
Cal-cam) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
calamite decorative [magneti]
calcolatrici
calcolatrici tascabili
calibri
calibri a corsoio
calibri per filettatura
calzature protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco
calze riscaldate elettricamente
cambiadischi [informatica]
camere di decompressione
camere oscure [fotografia]
campane di segnalazione
campanelli [apparecchi avvisatori]
campanelli di allarme elettrici
campanelli elettrici per porte
Can-cav) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
cannocchiali di mira per armi da fuoco
cannocchiali di puntamento per artiglieria
capsule di Petri
capsule di salvataggio in caso di calamità naturali
caricabatterie
carte d’identità magnetiche
carte magnetiche
carte-chiave codificate
cartucce per toner, vuote, per stampanti e fotocopiatrici
cartucce per videogiochi
caschi di protezione
caschi di protezione per lo sport
caschi per l’equitazione
casse acustiche
cassette di derivazione [elettricità]
cassette per accumulatori
cassette per valvole [elettricità]
catene per agrimensori
catenelle per occhiali a molla
catodi
cavalleti per apparecchi fotografici
cavi coassiali
cavi di avviamento per motori
cavi elettrici
cavi in fibra ottica
Cel-cus) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
celle galvaniche
cellulari
cellule fotovoltaiche
centrifughe da laboratorio
cercapersone [beeper]
chiavi USB
chip a DNA
cicalini
ciclotroni
cinematografiche [pellicole] impressionate
cineprese [apparecchi cinematografici]
cinghie di sicurezza [esclusi quelli per sedili di veicoli o per equipaggiamento sportivo]
cinghie per cellulari
cinture di salvataggio
circuiti integrati
circuiti stampati
clessidre
clinometri
codificatori magnetici
collegamenti elettrici
collettori elettrici
colonnine stradali luminose o meccaniche
combinatori [informatica]
commutatori
compact disc [audio-video]
comparatori
compassi [strumenti di misura]
computer hardware
computer portatili
condensatori elettrici
condensatori ottici
condotte per l’elettricità
condotti acustici
conduttori elettrici
coni stradali
connessioni di linee elettriche
connettori [elettricità]
contachilometri registratori per veicoli
contafili
contagiri
contapassi [podometri]
contatori
contatti elettrici
convertitori
coperte antincendio
copriprese
cordoncini per occhiali a molle
cornici per foto digitali
crogioli
cronografi [apparecchi registratori di durata]
cucchiai dosatori
cuffie per la musica
custodie per computer portatile
D) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
densimetri
densitometri
diaframmi [acustica]
diaframmi [fotografia]
diapositive
diaproiettori
dinamometri
diodi ad emissione luminosa [LED]
dischetti magnetici
dischi acustici
dischi magnetici
dischi ottici
dischi ottici compatti
dischi riflettenti per indumenti per prevenire gli infortuni stradali
disegni animati
dispositivi antiparassiti [elettricità]
dispositivi audio e video per la sorveglianza dei neonati
dispositivi catodici per la protezione contro la ruggine
dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli
dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico
dispositivi di protezione personale contro gli infortuni
dispositivi di pulizia per dischi acustici
dispositivi di salvataggio
dispositivi elettrici per l’accensione a distanza
dispositivi per cambiare le puntine per giradischi
dispositivi per equilibrare
dispositivi per il montaggio di film cinematografici
dispositivi video per la sorveglianza dei neonati
dispositivo di marcatura dell’orlo
distributori automatici di biglietti
dittafoni
dosatori
E) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
elaboratori elettronici
elettrodi per saldatura
elettrolizzatori
emettitori [telecomunicazione]
emettitori elettronici di segnali
epidiascopi
ergometri
esposimetri
estintori
etichette elettroniche per merci
etichette indicatrici di temperatura, non per uso medico
F) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
files di immagini scaricabili
files musicali scaricabili
fili a piombo
fili conduttori dei raggi luminosi [fibre ottiche]
fili di rame isolati
fili d’identificazione per fili elettrici
fili elettrici
fili in leghe metalliche [fusibili]
fili magnetici
fili telefonici
fili telegrafici
filtri per la fotografia
filtri per maschere respiratorie
filtri per raggi ultravioletti per la fotografia
fischietti di segnalazione
fischietti per chiamare i cani
flash [fotografia]
fornelli da laboratorio
forni per uso di laboratorio
fotocopiatrici
fotometri
frequenzimetri
fusibili
G) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
galene [detettori]
galvanometri
gasometri [strumenti di misurazione]
gavitelli faro
ginocchiere per operai
giradischi
giubbotti antiproiettile
giubotti salvagente
goniometri [strumenti di misura]
griglie per accumulatori elettrici
guaine d’identificazione per fili elettrici
guaine per cavi elettrici
guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni
guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale
guanti per la protezione contro gli infortuni
guanti per subacquei
I-K) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
idrometri
igrometri
impianti antincendio a spruzzo
impianti di allarme antifurto elettrici
impianti di segnalazione luminosi o meccanici
incubatrici per la coltura batterica
indicatori del livello dell’acqua
indicatori della quantità
indicatori della temperatura
indicatori di livello della benzina
indicatori di perdita di elettricità
indicatori di velocità
indicatori di vuoto
indotti [elettricità]
indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco
indumenti di protezione antincendio
indumenti di protezione contro gli infortuni, le irradiazioni e il fuoco
indumenti per la protezione contro il fuoco
indumenti speciali per laboratori
induttori [elettricità]
insegne digitali
insegne luminose
insegne meccaniche
installazioni elettriche per il telecomando di operazioni industriali
interfacce [informatica]
interrutori elettrici
interruttori [elettricità]
interruttori automatici
invertitori [elettricità]
kit viva voce
L) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
lampade ottiche
lampade per camere oscure [fotografia]
lampadine per flash
lampeggiatori [segnali luminosi]
lance da incendio
lanterne magiche
lanterne per segnali
laser non per uso medico
lattodensimetri
lenti a contatto
lenti close-up
lenti di correzione [ottica]
lenti d’ingrandimento [ottica]
lenti ottiche
lenti per occhiali
lettori [informatica]
lettori di cassette
lettori di codici a barre
lettori di compact disc
lettori di dischi [per computers]
lettori dvd
lettori multimediali portatili
lettori ottici
lettori per libri elettronici
limitatori [elettricità]
linee elettriche sotterranee
livelle [strumenti per determinare l’orizzontalità]
livelle a bolla
livelle a mercurio
livelli a cannocchiale
luci di segnalazione per la circolazione
Mac – Mag) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
macchine elettorali
macchine per contare e assortire il denaro
macchine per fatturare
macchine per pesare
macchine per ufficio a schede perforate
magneti
magnetoscopi
Man – Met) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
maniche a vento [mostraventi]
manichette antincendio
manichini per esercitazioni di pronto soccorso [apparecchi per l’istruzione]
manichini per test di collisione
manicotti di giunzione per cavi elettrici
manometri
maschere di protezione
maschere per immersione
maschere per saldatori
maschere respiratorie non per la respirazione artificiale
materiale per condotte per l’elettricità [fili, cavi]
matite elettroniche per unità di visualizzazione
meccanismi con funzionamento a monete per televisori
meccanismi per apparecchi automatici a moneta o gettone
meccanismi per apparecchi funzionanti con l’introduzione di una moneta o gettone
megafoni
membrane per apparecchi scientifici
memorie per computer
metri [strumenti di misura]
metri per sarte
metronomi
Mic – Mou) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
microfoni
micrometri
microprocessori
microscopi
microtomi
minuterie [eccetto quelle per l’orologeria]
mirini fotografici
misuratori
misuratori della pressione
misure
mobilia speciale di laboratorio
modems
monitors [attrezzatura]
monitors [programmi per computers]
montature di occhiali
montature di occhiali a molla
morsetti [elettricità]
mouse [informatica]
N) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
nastri di pulizia di testine di registrazione
nastri magnetici
nastri per la registrazione dei suoni
nastri video
netbook
O) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
obiettivi [ottica]
obiettivi per l’astrofotografia
occhiali [ottica]
occhiali a molla
occhiali antiabbaglianti
occhiali da sole
occhiali da sport
occhiali per 3D
oculari
ohmmetri
ologrammi
ondametri
orologi marcatempo
oscillografi
ottanti
otturatori [fotografia]
ozonatori [ozonizzatori]
P) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
paline [strumenti d’agrimensura]
palloni meteorologici
pannelli di segnalazione luminosi o meccanici
pannelli solari per la produzione di energia elettrica
paradenti
parafulmini
paraluce per obiettivi fotografici
para-scintille
paraventi d’asbesto per pompieri
parchimetri
pellicole [cinematografiche] – impressionate
pellicole di raggi X impressionate
pellicole di roentgen impressionate
pellicole impressionate
periscopi
pesa-acido
pesa-acido per accumulatori
pesa-latte
pesa-lettere
pesasali
pesi
piastrine di silicio [circuiti integrati]
piastrine di silicio per circuiti integrati
pile galvaniche
pile solari
piombi per scandagli
piombini per fili a piombo
pipette
pirometri
placche per accumulatori elettrici
planimetri
plotters [tracciatori]
poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer
polarimetri
pompe da incendio
portavoce
prese di corrente
prioettori per diapositive
prismi [ottica]
programmi per computer [scaricabili]
programmi registrati del sistema di gestione per computers
programmi registrati per elaboratori elettronici
provette
pubblicazioni elettroniche [scaricabili]
pulsanti di campanelli
puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser]
puntine di zaffiro per giradischi
Q) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
quadri di comando [elettricità]
quadri di connessione
quadri di distribuzione [elettricità]
R) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
raddizzatori di corrente
radiografie, non per uso medico
raggi X [tubi] non per uso medico
recinti elettrificati
recipienti graduati di vetro
registratori a nastro magnetico
registratori di cassa
registratori di pressione
regolatori contro le sovratensioni
regolatori di velocità per giradischi
regolatori di voltaggio per veicoli
regolatori luminosi [dimmer]
regolatori per illuminazione scenica
regoli calcolatori
regoli calcolatori circolari
relè elettrici
reostati
resistenze elettriche
respiratori per il filtraggio dell’aria
reti di protezione contro gli infortuni
reti di salvataggio
retini per la fotoincisione
ricetrasmittenti
ricevitori
ricevitori telefonici
riduttori [elettricità]
rifrattometri
rifrattori
righe [strumenti di misura]
riproduttori stereofinici portatili
rivelatori
rivelatori di fumo
rivelatori di monete false
rivelatori di oggetti metallici per uso industriale o militare
rotaie elettriche per il montaggio di riflettori
S) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
saccarimetri
sagole per scandagli
sagome [strumenti di misura]
satelliti per uso scientifico
scafandri
scale di salvataggio [trasportabili]
scandagli per la misurazione dei fondi marini
scanners [informatica]
scatole di giunzione [elettricità]
scatti [fotografia]
schede a circuiti stampati
schede di memoria per videogiochi
schermi [fotografia]
schermi di proiezione
schermi fluorescenti
schermi per la protezione del viso degli operai
schermi radiologici per uso industriale
segnali da nebbia non esplosivi
segreterie telefoniche
semiconduttori
serrafili [elettricità]
serrature elettriche
sestanti
sferometri
sgocciolatoi per lavori fotografici
simulatori per la guida o il controllo di veicoli
sirene
smartphone
software [programmi registrati]
software di giochi per computer
solcometri
solfitometri
sonar
sonde per uso scientifico
sonometri
specchi [ottica]
specchi d’ispezione per lavori
sperauova
spettrografi
spettroscopi
spioncini ottici per porte
sportelli automatici
squadre
stadere
stampanti per computers
stativi per apparecchi fotografici
stazioni radiotelefoniche
stazioni radiotelegrafiche
stereoscopi
storte
stringinaso per nuotatori
stroboscopi
strumenti a cannocchiale
strumenti azimutali
strumenti d’allarme
strumenti di controllo per caldaie
strumenti di cosmografia
strumenti di livellazione
strumenti di misura
strumenti d’osservazione
strumenti e macchine per la prova di materiali
strumenti matematici
strumenti meteorologici
strumenti per la navigazione
strumenti per rilevamenti topografici
suonerie per cellulari scaricabili
supporti audio
supporti di bobine elettriche
supporti essiccatrici per la fotografia
supporti magnetici per dati
supporti ottici per dati
T) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
tablet
tachimetri
taglierine per pellicole
tamponi per le orecchie
tamponi per le orecchie per subacquei
tappetini per mouse
tappi auricolari
tappi indicatori di pressione per valvole
tassametri
tastiere del computer
tavolette [strumenti di agrimensura]
telai intermedi [fotografia]
telaietti per diapositive
teleattivatori
telecopiatrici
telefoni cellulari
telefoni portatili
telefoni senza fili
telegrafi [apparecchi]
telemetri
teleruttori
telescopi
telescopi di mira per armi da fuoco
telescriventi
televisori
teloni di salvataggio
teodoliti
termometri non per uso medico
termostati
termostati per veicoli
tessere [magnetiche codificate]
tessere magnetiche codificate
timer da cucina (clessidre)
torri d’antenna di telefonia senza fili
totalizzatori
traduttori elettronici tascabili
transistors [elettronica]
trasformatore per aumentare il voltaggio
trasformatori
trasmettitori [telecomunicazione]
trasmettitori telefonici
trasponditore [faro radar per telecomunicazioni]
treppiedi per apparecchi fotografici
treppiedi per apparecchi fotografici
triangoli di segnalazione per veicoli in panne
triodi
trombe di altoparlanti
truschini
tubi a raggi X non per uso medico
tubi a scarica elettrica non per illuminazione
tubi capillari
tubi di Pitot
tubi luminosi per la pubblicità
tute di protezione per aviatori
U) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
unità centrali di elaborazione [processori]
unità per nastri magnetici [informatica]
unità periferiche per computers
urometri
V) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
valvole a vuoto [t.s.f.]
valvole amplificatrici
valvole solenoidi [interruttori elettromagnetici]
valvole termoioniche [radio]
variometri
vaschette per accumulatori
vassoi di laboratorio
vernieri
vestiti speciali per laboratori
vetri ottici
videocamere
videocassette
videoschermi
videotabelloni
videotelefoni
viscosimetri
visiere antiabbaglianti
viti micrometriche per strumenti ottici
voltmetri
Z) Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
zattere di salvataggio
zavorre per apparecchi di illuminazione
Consigli utili per una corretta Classificazione Classe 9 Classificazione di Nizza marchi
Al fine della corretta classificazione di prodotti e servizi secondo la Classificazione di Nizza, si riportano di seguito
alcuni consigli utili :
1. Le titolazioni delle classi indicano in generale i settori cui fanno parte, in linea di principio, i prodotti o i servizi.
2. Per assicurarsi della classificazione corretta di ogni prodotto o servizio, è importante consultare l’elenco dei prodotti e dei servizi come pure le note esplicative concernenti le diverse classi. Se un prodotto o un servizio non può essere classificato mediante la lista delle classi, delle note esplicative o dell’elenco prodotti e servizi, le osservazioni generali indicano i criteri che è opportuno applicare.
3. L’elenco, secondo l’ordine delle classi, è riprodotto in cinque colonne per pagina e contiene per ciascun numero di base corrispondente al prodotto o servizio, le seguenti indicazioni:
• prima colonna: numero della classe;
• seconda colonna: numero di base per l’indicazione del prodotto o del servizio. Il numero di base consente all’utilizzatore di trovare il prodotto o il servizio equivalente nell’elenco alfabetico delle diverse versioni linguistiche della classificazione;
• terza colonna: indicazione del prodotto o del servizio, in lingua inglese;
• quarta colonna: indicazione del prodotto o del servizio, in lingua italiana.
4. Va notato che uno stesso prodotto o servizio può comparire nell’elenco alfabetico a più riprese, quando per esempio esso viene descritto con diversi sinonimi e termini, detti rinvii.
5. L’indicazione di un termine generale in rapporto con una determinata classe (che include certi prodotti o servizi) non esclude che questo termine si ritrovi in altre classi (che includono altri prodotti o servizi), poiché vi è apportata una precisazione. In tali casi, il termine generale (per esempio vestiti, pitture) è accompagnato nell’elenco da un asterisco.
6. Nell’elenco dei prodotti e servizi ogni espressione racchiusa dalle parentesi quadre si intende, nella maggior parte dei casi, come precisazione del testo che precede, qualora tale testo risulti ambiguo o troppo generico ai fini della classificazione. In alcuni casi, le parentesi quadre racchiudono la corrispondente espressione americana del testo cui si riferiscono e, nella maggior parte di questi casi, questa espressione è seguita da “(Am.)”.
7. Nell’elenco ogni espressione racchiusa dalle parentesi tonde può costituire una diversa indicazione dello stesso prodotto o servizio che, in questo caso, è anche indicato nel punto specifico dell’elenco alfabetico (rinvio). In altri casi, un’espressione tra parentesi tonde, può cominciare con un termine generale (per esempio: apparecchi, condotte, macchine) tanto generico da non essere atto ad apparire nell’elenco alfabetico per contraddistinguere il prodotto o il servizio in questione.
8. Il fatto che l’ indicazione di un prodotto o di un servizio figuri nell’elenco, non pregiudica affatto le decisioni delle amministrazioni nazionali della proprietà industriale quanto alla garanzia di poter registrare i marchi per il prodotto o servizio in questione [articolo 2.1) dell’Accordo di Nizza]. Ci possono essere infatti interpretazioni diverse sull’accettabilità o meno delle indicazioni della Classificazione in un dato Paese dell’Accordo in base alle proprie legislazioni nazionali (per esempio gli USA non accettano descrizioni di prodotti/servizi contenenti parentesi – es. cl. 33 bevande alcoliche (eccetto le birre)).
9. Si rendono disponibili le traduzioni ufficiali in inglese dell’elenco dei prodotti e servizi al fine di facilitare l’utente nella fase di estensione a livello internazionale della tutela del marchio nazionale.