Categoria: Rassegna stampa

  • Brevetti, Marchi e Disegni: riapertura dei termini per le domande di contributo

    Brevetti, Marchi e Disegni: riapertura dei termini per le domande di contributo

    A partire dal 30 settembre si potranno presentare le domande per Marchi+3 (con una dotazione aggiuntiva di 4 milioni di euro), dal 14 ottobre per Disegni +4 (ulteriori 14 milioni di euro) e dal 21 ottobre per Brevetti+ (con 25 milioni di euro).

  • Legittima la cessione di marchi infragruppo -Italia Oggi del 27-07-2020

    Legittima la cessione di marchi infragruppo -Italia Oggi del 27-07-2020

    articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “MAELI”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “MAELI”

    Il 17 LUGLIO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a LA SPEZIA il marchio nazionale “MAELI”

    Il  marchio legato ad un locale spezzino, è utilizzato nel settore ristorazione, alloggi, bed and breakfast, affittacamere nelle classi di prodotti e servizi 25, 43

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  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “NESSUN DORMA”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “NESSUN DORMA”

    L’ 11 GIUGNO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a LA SPEZIA il marchio nazionale “NESSUN DORMA”

    Il  marchio è utilizzato nelle classi di prodotti e servizi 25, 29, 30, 33, 43

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  • MARCHIO: quando è descrittivo per provenienza geografica e prodotti

    MARCHIO: quando è descrittivo per provenienza geografica e prodotti

    Il marchio denominativo ” 20100 MILANO” per le classi 18 e 25 rispettivamente articoli in cuoio, borse e articoli di abbigliamento ad avviso dell’ufficio predisposto ad esaminare i marchi comunitari è un marchio non registrabile in quanto descrittivo dei prodotti oggetto del marchio stesso e della provenienza geografica.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea

    (Articolo 7 RMUE)]

    Alicante, 04/09/2019

      GIDIEMME S.R.L.  Via Giardini, 474 Scala M I-41124 Modena  ITALIA
    Fascicolo nº: 018002673
    Marchio: 20100 MILANO  
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: I.F.B. S.R.L.  VIA BONAZZI, 32 I-40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  ITALIA

    In data 03/04/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

    In data 15/04/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

    l’Ufficio considera i due elementi del segno separatamente giudicandoli descrittivi della provenienza geografica dei prodotti. Pertanto viola il principio che nella valutazione degli elementi distintivi componenti il segno, così come nella valutazione della confondibilità tra marchi, la valutazione deve avvenire globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso di riferimento”

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione contro TUTTI i prodotti:

    Classe 18 Cuoio: borse; borsoni; borsette; borse da viaggio; borse multiuso; zaini; zainetti; zainetti per la scuola; bauli e valigie; astucci per chiavi; portachiavi in cuoio e in pelle; portafogli; portamonete; porta documenti in cuoio; portacarte; borse porta trucco vendute vuote; ombrelli.

    Classe 25: Articoli di abbigliamento per uomo, donna e bambino in qualsiasi tipo di tessuto o materiale; gonne; pantaloni; pantaloncini; jeans; camicie; camicette; maglie; maglioni; magliette; canottiere; tute; tute sportive; mantelli; casacche; cappotti; giubbotti; giubbe; giacche; giacche a vento; impermeabili; cappelli; copricapo; sciarpe; guanti; cravatte; costumi da bagno; cinture; scarpe; calzature; pantofole; calze; calzini; calzamaglia; stivali; accappatoi; biancheria intima; abbigliamento sportivo; felpe; abiti da sera; abiti da giorno; maglieria.

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

    (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

    “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi …

    (12/01/2005, T‑367/02 – T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

    Nello stesso senso, è utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).

    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente che il segno, in quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

    Come indicato nella nostra precedente nota, il segno indica chiaramente l’origine geografica dei prodotti per le ragioni contenute nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) del 03/04/2019. Infatti, ammesso e non concesso che sia vero che l’Ufficio abbia argomentato il rigetto sulla base di una valutazione separata degli elementi del marchio, rimane il fatto che per il pubblico italiano è evidente l’associazione della cifra 20100 con la città di Milano.

    Pertanto l’argomento della richiedente è privo di fondamento e va rigettato in quanto descrittivo e, conseguentemente, privo di carattere descrittivo.

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18002673  è TOTALMENTE respinta.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

    Mauro BUFFOLO

  • MEZZOGIORNO CREDITO D’IMPOSTA  R&S AGEVOLATO: ITALIA OGGI DEL 18-05-2020

    MEZZOGIORNO CREDITO D’IMPOSTA R&S AGEVOLATO: ITALIA OGGI DEL 18-05-2020

    Aumentano gli incentivi, tra i costi ammissibili possono rientrare in una o più di queste categorie: spese per il personale, strumentazioni e attrezzature, costi relativi ad immobili e terreni e conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza nonché i costi sostenuti per i servizi di consulenza ed equivalenti

    articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • Covid-19: estesa la validità dei titoli di proprietà industriale in scadenza

    Covid-19: estesa la validità dei titoli di proprietà industriale in scadenza

    E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

    Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, , ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall’ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.

    articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • La rivalutazione dei beni per migliorare i bilanci – Italia Oggi del 13-05-2020

    La rivalutazione dei beni per migliorare i bilanci – Italia Oggi del 13-05-2020

    I beni rivalutabili sono da identificare nelle immobilizzazioni immateriali come i marchi e i brevetti

    articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • MARCHI STORICI: è possibile iscriversi al registro dei marchi storici di interesse nazionale

    MARCHI STORICI: è possibile iscriversi al registro dei marchi storici di interesse nazionale

    È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che stabilisce le modalità per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.L’iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it

    Si ricorda che condizione necessaria per l’iscrizione è che il marchio sia registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni, da comprovare.

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “AVV. DANIELA ADDIS”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “AVV. DANIELA ADDIS”

    Il 23 APRILE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a ROMA il marchio nazionale “AVV. DANIELA ADDIS ENVIRONMENT & SEA  AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT &MER

    Il  marchio è utilizzato nelle classi di servizi 35 e 45 per consulenza gestionale e consulenza in ambito legale.

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