Categoria: Rassegna stampa

  • Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i bandi per ottenere i contributi

    Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i bandi per ottenere i contributi

    Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:

    dal 27 settembre 2022 per Brevetti+

    dall’11 ottobre per Disegni+

    dal 25 ottobre per Marchi+  

    In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 sono stati messi a disposizione per l’anno 2022 46 milioni di euro, di cui 30 milioni per Brevetti+ (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+

    Di seguito sono scaricabili le versioni integrali dei tre bandi, mentre gli avvisi relativi alla loro adozione sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 5 Agosto 2022 n.182

  • TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

    TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

    L’Ufficio esaminante ha ritenuto il marchio TRIBIOTIC, relativo a prodotti per gli animali, descrittivo della specie dei prodotti, poiché il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe che sono quelli di cui alle classi 5 e 31. Perciò, respinge in parte la domanda.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/08/2022
    BUGNION S.P.A.
    Via Vellani Marchi, 20
    I-41124 Modena (MO)
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018631414
    Vostro riferimento: E1.C0006.22.EM.6/DP
    Marchio: TRIBIOTIC
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: CHEMI – VIT S.r.l.
    Via Don Milani 5/C
    I-42020 QUATTRO CASTELLA (RE)
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 10/02/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contestati nelle classi 5 e 31 sono mangimi, integratori alimentari e dietetici nonché altri preparati per animali, composti da tre tipologie di organismi viventi, eventualmente utili a sostenere le loro difese immunitarie. Pertanto, il segno descrive la specie dei prodotti.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto alcuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018631414 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 5 Preparati farmaceutici per animali; Vitamine per animali; Additivi
    medicati per alimenti per animali; Additivi medicati per mangimi per
    animali; Integratori vitaminici per animali; Integratori medicati per
    alimenti per animali; Prodotti nutraceutici per animali; Integratori
    alimentari per animali; Mangimi medicati per animali; Integratori
    antibiotici per gli alimenti per animali.
    Classe 31 Alimenti per animali per lo svezzamento di animali; Mangimi per
    animali; Mangimi a base di farinacei; Bevande per animali; Pasti per
    animali; Biscotti per animali; Farine per animali; Preparati per mangimi
    per animali; Mangimi bilanciati per animali; Mangimi sintetici per
    animali; Pastoni [alimenti per animali]; Alimenti contenenti fosfati per
    animali; Lievito per foraggio per animali; Alimenti per animali marini;
    Alimenti per animali domestici; Miscele di mangimi per animali.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 5 Repellenti per animali; Collari antipulci e antizecche per animali; Collari antiparassitari per animali; Prodotti repellenti per animali; Shampoo insetticida, polveri insetticida, balsami insetticida e saponi insetticida per animali; Trattamento per la pelle [medicato] per animali; Prodotti [medicato] per lavare gli animali; Mutande igieniche per animali;
    Pannolini per animali domestici; Collutori medicanti e antisettici per
    animali; Polveri antipulci e antizecche, shampoo antipulci e antizecche,
    balsamo antipulci e antizecche e saponi antipulci e antizecche per
    animali.
    Classe 31 Algarobilla [alimenti per animali]; Lettiere per animali, in particolare per gatti; Prodotti agricoli conservati per mangimi per animali; Sabbia per toelette per animali da compagnia; Materiali per cucce per animali.
    Roberto D’ERME
    Esaminatore

  • ACTIVEPILATES – Marchio denominativo parzialmente respinto – Alicante 03-08-2022

    ACTIVEPILATES – Marchio denominativo parzialmente respinto – Alicante 03-08-2022

    Il marchio ACTIVEPILATES ha ad oggetto prodotti sportivi quali abbigliamento, accessori e devices. L’Ufficio che ha esaminato il marchio, gli ha imputato un significato descrittivo, ma privo di carattere distintivo e ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese avrebbe potuto travisare in parte il suo significato, attribuendolo erroneamente ad un sistema di mantenimento della forma fisica costituito da esercizi eseguiti con o senza attrezzature. Perciò, ha parzialmente respinto la domanda per alcune classi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 03/08/2022
    Laura Zana
    Via Umbria 21/A
    I-20068 Peschiera Borromeo (MI)
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018666136
    Vostro riferimento: M0066/AP
    Marchio: ACTIVEPILATES
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Annalisa Pezzuolo
    Piazza Napoli 7
    I-20146 Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 25/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che: i prodotti elencati in Classe 9 sono video, pubblicazioni elettroniche scaricabili, software per computer e per dispositivi mobili, inclusi i cellulari, applicazioni scaricabili per dispositivi
    mobili, inclusi i cellulari che riguardano o sono destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; gli articoli e le
    attrezzature sportive per l’esercizio fisico e il fitness elencati in Classe 28 (macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare, macchine e attrezzature da pilates, tapis roulant, vogatori, biciclette fisse, bilancieri, pesi e manubri da palestra, palle tonificanti per pilates, anelli tonificanti per pilates, ecc.) sono destinati a un sistema di mantenimento della forma
    fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate; infine, i servizi elencati in Classe 41 relativi a: i) corsi di fitness e pilates, online e non, e servizi di personal trainer; ii) formazione,
    educazione e intrattenimento in ambito sportivo; iii) attività culturali, organizzazione di attività sportive e manifestazioni sportive, fiere, conferenze, esposizioni, e concorsi; iv) fornitura d’informazioni, pubblicazione di manuali e altre pubblicazioni (es. blog), scaricabili online e non, e produzione di video sono tutti servizi che hanno come oggetto o sono destinati a un sistema di mantenimento della forma fisica che richiede un impegno attivo, caratterizzato da lavoro energico e partecipazione, e che è costituito da esercizi a basso impatto e allungamenti creati per rafforzare i muscoli del tronco, spesso eseguiti con attrezzature specializzate. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018666136 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 9 Video preregistrati; Trasmissioni video; Pubblicazioni scaricabili;
    Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Software; Software scaricabile per
    computer; Programmi per computer scaricabili; Applicazioni per computer
    software scaricabili; Software ed applicazioni per dispositivi mobili;
    Applicazioni per cellulari.
    Classe 28 Articoli e attrezzature sportive; Macchine e attrezzature per l’esercizio cardiovascolare; Macchine e attrezzature da pilates; Tapis roulant per l’esercizio fisico; Vogatori per l’esercizio fisico; Biciclette fisse per
    allenamento; Bilancieri (da palestra); Pesi e manubri da palestra; Attrezzi da interno per il fitness; Attrezzi da esterno per il fitness; Palle tonificanti per pilates; Anelli tonificanti per pilates.
    Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Attività sportive; Servizi relativi a sport e fitness; Corsi di fitness; Corsi di fitness online; Corsi di pilates; Corsi di pilates online; Servizi di personal trainer [fitness]; Insegnamento di pilates;
    Centri di fitness [esercizio ginnico]; Formazione; Formazione in ambito
    sportivo; Fornitura di informazioni educative in materia di salute e fitness;
    Pubblicazione di manuali in ambito sportivo; Pubblicazione di articoli e blog in ambito sportivo; Fornitura di pubblicazioni on-line non scaricabili in ambito sportivo; Pubblicazioni elettroniche on-line; Attività culturali; Produzione di video in ambito didattico; Produzione di video in ambito sportivo; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di sport e manifestazioni sportive; Servizi di scrittura di blog.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 9 Hardware; Computers; Apparecchi e strumenti scientifici, fotografici, cinematografici, ottici e d’insegnamento; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Orologi intelligenti [smartwatch]; Occhiali; Custodie per occhiali; Cinturini per orologi intelligenti [smartwatch].
    Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Tute sportive; Top sportivi; Leggings; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da lavoro; Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; Grembiuli; Costumi da bagno; Parei da bagno; Accappatoi; T-shirts; Felpe; Abiti; Camicie; Cappotti; Cinture [abbigliamento]; Cravatte; Giacche; Gonne; Maglieria; Maglioni; Pantaloni; Calzini; Calze sportive; Sciarpe; Guanti [abbigliamento]; Abbigliamento da notte; Pigiami; Biancheria; Biancheria intima; Cappelleria; Berretti; Bandane [foulards]; Calzature; Scarpe sportive; Sandali; Mascherina per il viso [abbigliamento]; Maschere per dormire; Accessori da portare al collo; Kimono; Cappe; Poncho; Tute [indumenti].
    Classe 28 Guanti per sollevamento pesi; Tappetini da palestra; Borse per articoli sportivi; Protezioni per il corpo [articoli sportivi].
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
    Francesco TRAPASSI
    È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di seguito.
    L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio dell’Unione europea – 25/03/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336JQv

  • Pietre d’Arredo naturalmente ricostruite – marchio descrittivo respinto – Alicante 28-07-2022

    Pietre d’Arredo naturalmente ricostruite – marchio descrittivo respinto – Alicante 28-07-2022

    Siamo di fronte al marchio “Pietre d’Arredo naturalmente ricostruite”, marchio di una azienda del settore arredamento. Ad avviso dell’ufficio preposto all’esame del marchio, lo stesso marchio è descrittivo del servizio arredamento e la pietra non evoca ma informa direttamente il consumatore finale del materiale usato per arredare.

    Il marchio quindi non supera l’esame ed è rigettato.


    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/072022
    GIDIEMME S.R.L.
    Via Giardini, 474 Scala M
    I-41124 Modena
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018584977
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: COLMEF S.R.L.
    ZONA INDUSTRIALE PONTE D’ASSI
    I-06024 GUBBIO (PERUGIA)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/01/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
    della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/03/2022. Poiché contenevano un
    riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 12/05/2022 l’Ufficio ha
    invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della
    rivendicazione. Ha informato altresì che, in assenza di risposta, la rivendicazione si sarebbe
    intesa come non pervenuta. Poiché il termine è trascorso senza risposta del richiedente,
    l’Ufficio decide esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio, in base
    alle uniche osservazioni del richiedente, che possono essere sintetizzate come segue.

    L’Ufficio non concorda. Da un lato la dizione ‘PIETRE D’ARREDO’ non evoca, ma informa
    direttamente e chiaramente che i prodotti rivendicati sono pietre, e che tali prodotti sono
    oggetti d’arredo, d’ornamento. Il fatto che esistano anche altri modi più o meno appropriati
    per fare riferimento alle stesse caratteristiche dei prodotti in esame è irrilevante in quanto
    l’analisi concerne solo gli elementi verbali presenti nel marchio oggetto di domanda.
    Nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di
    quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o
    dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
    alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
    possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
    però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
    Sotto altro profilo, l’idea che arredi ed ornamenti possano essere fatti in materiale naturale o
    grezzo non è affatto inconsueta. Da sempre l’essere umano raccoglie ciò che trova in natura
    per dargli un’applicazione pratica e soddisfare i propri bisogni, ivi incluso quello di utilizzare
    pietre di ogni tipo sia allo stato grezzo che naturale o lavorato, per costruire ed abbellire
    abitazioni, pavimenti, tetti, ecc. Pertanto, nel vedere il marchio in esame non vi è dubbio che
    il consumatore di riferimento rinverrebbe immediatamente questo significato, percependolo
    dunque come descrittivo dei prodotti rivendicati, della loro natura (pietre, rocce ornamentali)
    e qualità (rifatte, ricomposte o riordinate, secondo la propria natura, in modo naturale) anche
    in base alla consuetudine millenaria di utilizzare tali elementi per costruire e ornare i propri
    manufatti.
    Pagina 4 di 5
    Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
    è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
    cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
    normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
    non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
    stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
    decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
    con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
    nella quale trae origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale cui fa
    riferimento il richiedente.
    Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
    quanto si riferisce alla registrazione di un marchio figurativo ( ) che è
    diverso dal marchio in questione, sia per la presenza di una veste grafica assente nella
    domanda in esame, che per l’assenza degli altri elementi verbali invece presenti nella
    domanda di marchio europeo.
    Il richiedente sostiene infine che alcuni suoi concorrenti utilizzerebbero la dizione ‘pietre
    d’arredo’ sulla scia del proprio successo. Tuttavia, in assenza di argomentazioni e prove al
    riguardo, l’Ufficio ritiene che l’uso delle componenti verbali ‘PIETRE D’ARREDO’, come
    documentato tramite i link nella lettera di obiezione, dimostra che si tratta di una modalità,
    comune in commercio, di designare prodotti analoghi a quelli oggetto della domanda di
    marchio europeo, che descrive le caratteristiche dei prodotti e, come tale, deve rimanere
    libera e non oggetto di monopolio.
    Poiché il richiedente non ha dimostrato che il segno non è descrittivo dei prodotti designati,
    lo stesso è privo di carattere distintivo in quanto anche gli elementi stilizzati in esso presenti
    sono insufficienti a distrarre il consumatore dal significato descrittivo veicolato dai suoi
    elementi verbali. Il segno è dunque inadatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio,
    che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018584977 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata

  • TUTELA MARCHI IN CINA – il caso Manolo Blahnik fa giurisprudenza  20-07-2022

    TUTELA MARCHI IN CINA – il caso Manolo Blahnik fa giurisprudenza 20-07-2022

    Lo stilista britannico Manolo Blahnik può utilizzare finalmente il suo nome in Cina, lo ha deciso la più alta corte cinese che ha annullato un marchio che incorporava il nome Manolo Blahnik, di proprietà dell’uomo d’affari cinese Fang Yuzhou. La sentenza consentirà a Blahnik di vendere le sue prestigiose scarpe e borse in Cina senza il timore di dover sopportare contraffazioni.

    La Cina ha un sistema di marchi “first to file”, che ha reso nel tempo molte aziende straniere esposte e attaccabili rispetto a coloro i quali cercano di vendere i marchi quando entrano nel paese. Nel 2019 sono stati attuati in Cina emendamenti finalizzati al rafforzamento della legislazione sui marchi e negli ultimi anni sempre più aziende straniere hanno vinto controversie nei tribunali cinesi. 

  • GIN.IT marchio descrittivo Alicante 21-07-2022

    GIN.IT marchio descrittivo Alicante 21-07-2022

    Il termine GIN per un prodotto in classe 33 vini, liquori e distillati è descrittivo per cui non è registrabile.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 21/07/2022
    A.BRE.MAR. S.R.L.
    Via Servais, 27
    I-10146 Torino
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018503294
    Vostro riferimento: MCE26085
    Marchio: GIN.IT
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: MAGNOBERTA DISTILLERIA di LUPARIA
    Alberto & Figli s.a.s.
    Via Asti 6
    I-15033 Casale Monferrato
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/07/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
    della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/08/2021, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Il consumatore potenziale ed abitudinario dei suddetti prodotti e servizi è
      generalmente ben informato, poiché dotato di preparazione professionale in quanto
      costituito solitamente da un operatore informatico, tecnico o sistemista di elevato
      livello e preparazione.
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
      Pagina 2 di 5
    2. La costruzione dell’espressione “GIN.IT” in forma di indirizzo web, crea dissonanza
      percettiva e aumenta la distanza evocativa con i prodotti. Il segno è indirettamente
      evocativo di una caratteristica descrittiva dei prodotti. L’espressione completa
      “GIN.IT” è un’indicazione vaga ed indeterminata che non esprime la specie, la
      qualità, ecc., dei prodotti rivendicati.
    3. il marchio “GIN.IT” n. 302016000128424 è già oggetto di registrazione sul territorio
      italiano in formato figurativo sin dall’anno 2018.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio”. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il
      paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte
      dell’Unione.
      Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità
      di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
      caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere
      liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni
      siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003,
      C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
      EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
      Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche
      del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del
      marchio, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al
      fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal
      marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza
      si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
      EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).
      Conseguentemente, affinché un segno ricada nell’impedimento alla registrazione enunciato
      dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione
      sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al
      pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione
      dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17,
      MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).
      Al fine di valutare se un marchio è descrittivo o meno, il segno deve essere esaminato nel
      suo insieme. Tuttavia, è possibile eseguire un esame analitico di ciascuna delle sue singole
      componenti (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-AktienIndex / Multi Markets Fund,
      EU:C:2012:147, § 23).
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      Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere
      effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario
      e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
      EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
      In base a una giurisprudenza costante, sussiste un’evidente intersecazione degli ambiti di
      applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell’articolo 7,
      paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle
      caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere
      distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che
      possano giustificare l’assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
      EU:C:2004:87, § 18-19).
      L’esame del carattere distintivo, così come della descrittività di un segno, comprende un
      esame analitico dei singoli elementi che lo compongono ma deve, in ogni caso, basarsi
      anche su un’analisi di tipo sintetico e complessivo di tutti gli elementi (25/10/2007, C238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip
      der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
      Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nell’argomento di cui al punto 1, il
      pubblico di riferimento non è costituito da operatrici informatiche, o operatori informatici,
      tecnici o sistemisti, o tecniche e sistemiste, ma soprattutto dalle consumatrici e dai
      consumatori delle bevande alcoliche, non alcoliche, etc. in oggetto delle classi 32 e 33. Tali
      prodotti si rivolgono principalmente al grande pubblico. Inoltre, data la natura dei prodotti, il
      livello di attenzione di tale pubblico sarà medio (per analogia, 28/04/2016, T-803/14, B’lue,
      EU:T:2016:251, § 20).
      Inoltre, non è oggetto di contestazione l’affermazione dell’Ufficio secondo cui il pubblico di
      riferimento è il pubblico di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese,
      italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e
      ungherese dell’Unione europea.
      Peraltro, anche ai fini della rivendicazione secondaria ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
      virtù della quale il richiedente potrebbe allegare prove relative al carattere distintivo acquisito
      con l’uso del marchio, si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell’Unione europea è
      composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale
      (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero, Irlanda e Malta.
      Tuttavia, la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico in Danimarca,
      Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look,
      EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino
      al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione
      (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09,
      Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento di
      lingua inglese comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo.
      Per ragioni di completezza, si ricorda altresì che il pubblico di lingua tedesca dell’Unione
      europea è costituito dai consumatori e dalle consumatrici della Germania e dell’Austria
      (18/02/2022, R 1641/2021-4, Schnelle Pfanne, § 6). Infine, il pubblico francofono dell’Unione
      Europea è costituito dalle consumatrici e dai consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo
      (19/11/2018, R 59/2018-2, Hotel du Vin & Bistro (fig.), § 18).
      Rispetto all’argomento di cui al punto 2, il richiedente non contesta il significato del segno
      dedotto in obiezione, alla quale si rimanda, ma il fatto che l’espressione “GIN.IT” in forma di
      indirizzo web sia vaga e indeterminata rispetto ai prodotti in oggetto. Al contrario, l’Ufficio
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      ritiene non superata la propria obiezione secondo la quale il segno sarà percepito dal
      pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti oggetto della
      obiezione sono bevande alcoliche, non alcoliche, etc. disponibili su un sito Internet italiano di
      natura commerciale specializzato in gin. Pertanto, il segno descrive la provenienza
      geografica/il luogo in cui sono reperibili i prodotti.
      Rispetto al marchio italiano di cui al punto 3, si fa notare che lo stesso, contrariamente al
      marchio in oggetto, è figurativo. Inoltre, rimandando l’esame del marchio citato all’analisi
      relativa alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito con l’uso del marchio
      in oggetto, l’Ufficio ritiene in questa sede di dover puntualizzare che, in base alla
      giurisprudenza consolidata, il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un
      sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso
      specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
      conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea]
      deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Per ragioni di completezza, si ricorda che gli aspetti che in questa sede non sono stati trattati
      saranno presi in considerazione in sede di esame della rivendicazione secondaria avanzata
      dal richiedente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativa all’analisi del carattere
      distintivo acquisito con l’uso del marchio in oggetto.
      IV. Conclusioni
      Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
      articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18 503 294 è dichiarata descrittiva e
      non distintiva nel territorio di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese,
      italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e
      ungherese dell’Unione europea per tutti i prodotti oggetto della domanda.
      A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      EUR.
      Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.
  • Rocca dei Forti vs Rocca Versa –  Opposizione tra marchi comunitari settore vini, classe 33

    Rocca dei Forti vs Rocca Versa – Opposizione tra marchi comunitari settore vini, classe 33

    Il termine Rocca presente in entrambi i marchi significa fortezza ed è originale e privo di qualsiasi carattere associabile al vino per cui la opposizione è accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 127 578

    Togni S.p.A., Via Leonardo Da Vinci, 1, 60049 Serra San Quirico (Ancona), Italia (opponente), rappresentata da Con Lor S.p.A., Via Bronzino, 8, 20133 Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Terre d’oltrepo’ Societa’ Cooperativa Agricola per Azioni, Via Torino, 96, 27045 Casteggio (Pavia), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale). Il 15/07/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’ opposizione n. B 3 127 578 è accolta per tutti i prodotti contestati.
    2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 235 956 è totalmente respinta.
    3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 05/08/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 235 956 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4 826 079, Rocca dei Forti (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    OSSERVAZIONI PRELIMINARI
    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4 826 079.

    PROVA DELL’USO

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

    La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

    Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso, tra gli altri, del marchio dell’Unione Europea n. 4 826 079.

    La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

    La data di deposito della domanda contestata è l’08/05/2020. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 08/05/2015 al 07/05/2020 compresi.

    Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, ovvero:

    Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

    Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

    Il 13/04/2021, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 18/06/2021 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso entro il termine.

    L’opponente ha indicato che tali prove erano «riservate», manifestando così uno specifico interesse di riservatezza su tali documenti nei confronti di terzi. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, qualsiasi specifico interesse deve essere sufficientemente giustificato. Nel caso di specie, l’opponente non ha sufficientemente giustificato o spiegato il proprio specifico interesse. Pertanto, la divisione d’Opposizione non considera tali osservazioni riservate. Tuttavia, la divisione d’Opposizione si limiterà a descrivere le prove in termini generali, senza divulgare informazioni commerciali potenzialmente sensibili.

    Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

    • Svariate fatture di vendita emesse su clienti prevalentemente in Italia datate nel periodo 2015-2020 recanti nella descrizione del prodotto le indicazioni RDF o Rocca dei Forti seguite da rosso, brut, dolce, ecc.

    • Inserzioni pubblicitarie nel periodo 2015-2019 ed estratti stampa contenti menzioni sul marchio ROCCA FORTE con foto di bottiglie di vino recanti il marchio. Cosi per esempio estratto del Sole 24Ore il Bio brut, il Prosecco, il Verdicchio e la Passerina di Rocca dei Forti,

    • Dichiarazione dati di vendita dei prodotti a marchio ROCCA DEI FORTI (2014-2020)

    • Documento Focus Tv 2020 della società indipendente WAVEMAKER per il marchio ROCCA DEI FORTI. Nel documento si indica che la fonte è Auditel e sono indicate le percentuali Grp (Gross Rating Point, la somma totale e in bruto delle percentuali auditel) relative per fascia oraria e rete emittente RAI1, RAI2, RAI3 Canale5, Italia1, Rete4, ecc.

    • Fatture pubblicitarie sulle reti RAI, Sky Italia nel 2020 per il marchio ROCCA DEI FORTI.

    • Calendario analitico degli spot pubblicitari aventi ad oggetto i prodotti a marchio ROCCA DEI FORTI andati in onda su reti nazionali fra i 2014 e il 2020.

    • Analisi del mercato delle bollicine realizzata dalla società indipendente IRI nel periodo 2014-2020 per i vini in cui il marchio ROCCA DEI FORTI appare in prima o seconda posizione con oltre 4 milioni di bottiglie vendute e raggiungendo quasi i 6 milioni nel 2019 (5,8).

    Il richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti per i quali il marchio anteriore anteriori è registrato.

    L’affermazione del richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la divisione d’Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio/dei marchi.

    I documenti presentati dimostrano che l’uso è avvenuto prevalentemente in Italia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (“italiano”) e i vari riferimenti all’Italia in relazione alle campagne pubblicitarie ecc. che l’uso del marchio solo in Italia, anche tenendo conto del volume, della durata e della frequenza di tale uso, è sufficiente a soddisfare il criterio dell’estensione territoriale

    Per qualificare come effettivo l’uso di un MUE non è necessario che questo sia utilizzato in una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea. Non deve essere esclusa la possibilità che il marchio in questione sia stato utilizzato nel territorio di un unico Stato membro, poiché è necessario prescindere dai confini degli Stati membri e tener conto delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati (07/11/2019, T 380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).

    Il Tribunale ha statuito a più riprese che l’uso di un MUE in un solo Stato membro (ad esempio, Germania, Spagna o Regno Unito) o anche in una sola città di uno Stato membro dell’Unione europea è sufficiente a soddisfare il criterio dell’estensione territoriale (07/11/2019, T 380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 e giurisprudenza ivi citata).

    Nella fattispecie l’uso del marchio in Italia per vini è un uso serio, effettivo e costante nel tempo. Pertanto alla luce della documentazione apportata, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

    La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

    I documenti presentati, in particolare le fatture unite alla copiosa documentazione relativa all’intensa attività promozionale a livello nazionale e l’analisi di mercato, forniscono alla divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. Il richiedente sostiene che le fatture indicano solo la sigla RDF e non Rocca dei Forti, e l’opponente replica al riguardo che nelle fatture la sigla RDF viene utilizzata come abbreviazione di ROCCA DEI FORTI essendo tale dicitura alquanto lunga e che quindi comunque si riferisce al marchio anteriore. A tal riguardo la Divisione d’Opposizione osserva come alcune fatture rechino anche Rocca dei Forti e che in ogni caso le prove presentate devono essere esaminate congiuntamente nel loro insieme. Dal resto delle prove si evince in modo chiaro e concludente l’uso del marchio ROCCA DEI FORTI per vini.

    Il richiedente sostiene inoltre che la documentazione non provi l’uso del marchio ROCCA DEI FORTI in quanto riprodotto il maniera non conforme dato che a suo parere la porzione DEI è posta nella parte superiore in apice tra le diciture ROCCA e FORTI.

    Nella valutazione dell’uso effettivo di un marchio, occorre tenere conto del fatto che i marchi sono utilizzati in un contesto commerciale, su prodotti, imballaggi, materiale informativo e pubblicitario, ecc. sono normalmente utilizzati insieme ad altre informazioni sul prodotto, messaggi di marketing, elementi decorativi e spesso insieme ad altri marchi (marchi individuali, collettivi o di certificazione) o indicazioni geografiche e relativi simboli. La Divisione d’Opposizione osserva come l’uso della forma figurativa del marchio anteriore sulle etichette delle bottiglie di vino non altera il carattere distintivo del marchio registrato poiché si tratta di aspetti grafici puramente decorativi. Allo stesso non altera il carattere distintivo del marchio anteriore come registrato il fatto che ROCCA DEI FORTI sia volte accompagnato da ‘Le Cuvée’ dal momento che questa espressione è descrittiva per i vini. Difatti, L’espressione ‘Le Cuvée’ è di origine francese e si utilizza anche nel territorio per indicare ‘la quantità di vino fatto fermentare in uno stesso tino’ (vedasi https://www.treccani.it/vocabolario/cuvee).

    La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

    Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

    La giurisprudenza ha stabilito che, nell’applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

    “…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

    Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

    (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46.)

    Nel presente caso, le prove dimostrano l’uso del marchio solo per vini. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria delle bevande.. Pertanto, la divisione d’Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio solo per vini.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 33: Vini.
    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino; aperitivi; vini frizzanti; vini irrobustiti; aperitivi con base di liquore alcolico distillato; bevande a base di vino; vinello; vini a basso contenuto alcolico; vini con denominazione d’origine protetta; vini d’uva spumanti; vini con indicazione geografica protetta; vini da cucina; vini da tavola; vini dolci; vini fermi; vini frizzanti a fermentazione naturale; vino d’uva; vino bianco; vini rosati; vino rosso; vini bianchi spumanti; vini rossi spumanti; preparati per fare bevande alcoliche; sidro; bevande alcoliche premiscelate; liquori.
    I prodotti contestati sono, in parte, identici ai vini dell’opponente in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, o sono inclusi nei prodotti contestati e, in parte, simili ai prodotti dell’opponente in quanto coincidono in natura, pubblico rilevante, canali di distribuzione, metodo d’uso e possono essere in concorrenza tra loro.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

    Rocca dei Forti

    Marchio anteriore
    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è I’Unione Europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Gli elementi verbali dei marchi sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’Italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla polacco e per il quale tutti gli elementi verbali dei segni sono normalmente distintivi.

    Il richiedente sostiene che la parola ROCCA sia di uso comune nel settore di mercato pertinente e che fa riferimento a fortezza in italiano. Tuttavia, come indicato tale termine è privo di significato per il pubblico polacco. Inoltre, il richiedente non ha apportato alcuna prova a dimostrazione del fatto che Rocca è comunemente utilizzato nel settore delle bevande alcoliche in Polonia.

    I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    La tipografia del segno impugnato ha carattere decorativo.

    La parola ‘ROCCA’ è il primo elemento in entrambi i segni. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento distintivo ‘Rocca’ che è all’inizio di entrambi i segni. Tuttavia, essi differiscono nelle parole ‘Dei forti’ del marchio anteriore e ‘VERSA’ del segno impugnato. Dal punto di vista visivo i marchi differiscono nella leggera tipografia del segno impugnato che è di natura meramente decorativa.

    Pertanto, i segni sono simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento non distintivo, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti in questione sono identici o simili.

    I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media poiché coincidono nell’elemento distintivo ‘ROCCA’ posto all’inizio di entrambi i segni dove il consumatore tende a centrare maggiormente la sua attenzione e che ha un ruolo distintivo autonomo in entrambi. Inoltre, dal punto di vista concettuale non presentano alcun significato che possa in qualche modo concorrere a differenziarli.

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa, e questo in ragione della presenza comune dell’elemento distintivo ROCCA situato all’inizio di entrambi i marchi (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono ‘ROCCA’. A sostegno della propria tesi, la richiedente richiama un certo numero di marchi registrati in Italia ed a livello UE nella classe 33.

    La divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti ‘ROCCA’ e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione della richiedente dev’essere respinta.

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione Europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

    Poiché la registrazione di marchio dell’Unione Europea porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Edith Elisabeth
    VAN DEN EEDE Francesca CANGERI
    Angela DI BLASIO

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • WALL Alicante 7.07.2022 rifiuto di marchio comunitario

    WALL Alicante 7.07.2022 rifiuto di marchio comunitario

    “Wall” tradotto dall’inglese è “muro”, “parete”.

    Ad avviso dell’ufficio esaminatore, muro indica qualcosa che si può appendere ad un muro ad una parete per cui la Classe 11 è stata respinta e cioè: Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad aria calda; Apparecchi da bagno per l’idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di deodorazione dell’aria; Apparecchi di deodorazione.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/07/2022
    MAR.BRE S.R.L.
    Via San Filippo, 2
    I-60044 Fabriano (AN)
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018673331
    Vostro riferimento: BLU.WALL.EUP
    Marchio: WALL
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: BLUPURA S.R.L.
    Via Erideo Marinucci, 2/4
    Z.I. Squartabue
    62019 Recanati (MC)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 06/04/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della
    presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Nella notifica l’Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese
    attribuirebbe al segno il significato di “muro, parete” e lo percepirebbe come un’indicazione
    non distintiva che i prodotti sono connessi ad un muro o una parete, in quanto appesi o
    attaccati ad un muro o ad una parete, o a ciò destinati. Pertanto, il pubblico di riferimento
    tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
    meramente come un’informazione relativa al tipo di prodotti, loro caratteristiche o scopo
    generale. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su internet, i cui risultati sono
    riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzati in relazione al marketing
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per quei prodotti.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018673331 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 11 Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad
    aria calda; Apparecchi da bagno per l’idromassaggio; Apparecchi da cucina
    a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di
    deodorazione dell’aria; Apparecchi di deodorazione, non per uso personale;
    Apparecchi di deodorizzazione non per uso personale; Apparecchi di
    ionizzazione per il trattamento dell’aria o dell’acqua; Apparecchi di
    riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso; Apparecchi di
    riscaldamento e raffreddamento per l’erogazione di bevande calde e fredde;
    Apparecchi e macchine frigoriferi; Apparecchi e macchine per il ghiaccio;
    Apparecchi e macchine per la depurazione dell’acqua; Apparecchi e
    macchine per la depurazione dell’aria; Apparecchi ed impianti di
    essiccamento; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Apparecchi ed
    impianti di raffreddamento; Apparecchi ed impianti di refrigerazione;
    Apparecchi ed impianti per addolcire l’acqua; Apparecchi ed impianti per la
    cottura; Apparecchi ed impianti sanitari; Apparecchi ed installazioni di
    ventilazione [climatizzazione]; Apparecchi elettrici di cottura; Apparecchi
    elettrici di riscaldamento; Apparecchi per asciugare le mani, per lavandini;
    Apparecchi per bagni; Apparecchi per bagni d’aria calda; Apparecchi per
    climatizzazione dell’aria; Apparecchi per cuocere; Apparecchi per
    disinfettare per uso medico; Apparecchi per filtrare l’acqua; Apparecchi per il
    raffreddamento di bevande; Apparecchi per la deodorizzazione dell’aria;
    Apparecchi per la depurazione del gas; Apparecchi per la depurazione
    dell’olio; Apparecchi per la disinfezione; Apparecchi per l’essiccazione;
    Apparecchi per l’idromassaggio; Apparecchi per multicottura; Armadi
    frigoriferi; Asciugabiancheria, elettrici; Asciugacapelli; Barbecues; Bide;
    Bocche d’acqua [idranti]; Cabine doccia; Cabine per doccia; Caldaie a gas;
    Caldaie di riscaldamento; Caldaie, diverse da parti di macchine; Caldaie per
    lavanderie; Caloriferi; Caminetti da appartamento; Canne fumarie per
    caldaie di riscaldamento; Cantinette per il vino, elettriche; Cappe aspiranti
    da cucina; Cappe di aerazione; Cappe di aerazione per laboratori; Cassette
    di scarico dell’acqua; Collettori solari a conversione termica [riscaldamento];
    Collettori solari [riscaldamento]; Congelatori; Cucine economiche;
    Depuratori di gas [parti di impianti del gas]; Depuratori non automatici per
    impianti di riscaldamento a vapore; Deumidificatori; Diffusori [illuminazione];
    Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi per il raffreddamento dell’aria;
    Docce; Elementi riscaldanti; Essiccatoi elettrici per biancheria; Essiccatori
    [apparecchi]; Essiccatori d’aria; Evaporatori; Festoni luminosi decorativi per
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    le feste; Fiaccole; Filtri per il condizionamento dell’aria; Filtri per l’acqua
    potabile; Focolari; Fontane; Forni a microonde per uso industriale; Forni
    dentari; Forni di cucina; Forni, esclusi quelli per uso di laboratorio; Forni per
    panetteria; Forni solari; Friggitrici ad aria; Friggitrici elettriche; Frigoriferi,
    apparecchi di raffreddamento e congelatori per scopi di conservazione
    medica; Gabinetti [w.-c.]; Generatori di bollicine per idromassaggio;
    Generatori di vapore non parti di macchine; Getti d’acqua ornamentali;
    Ghiacciaie, elettriche; Ghirlande luminose decorative per le feste; Globi per
    lampade; Impianti automatici per l’abbeveraggio; Impianti di climatizzazione
    dell’aria; Impianti di produzione di vapore; Impianti di riscaldamento; Impianti
    di riscaldamento ad acqua calda; Impianti e macchine per rinfrescare;
    Impianti per filtrare l’aria; Impianti per la depurazione dell’acqua; Impianti per
    la depurazione delle acque di fogna; Impianti per sauna; Lampadari;
    Lampade a gas; Lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; Lampade
    ad arco; Lampade ad olio; Lampade da laboratorio; Lampade di sicurezza;
    Lampade elettriche; Lampade germicide per la depurazione dell’aria;
    Lampade per arricciare; Lampade per illuminazione; Lampade
    polimerizzanti, non per uso medico; Lampioni stradali; Lanterne cinesi;
    Lanterne con candele; Lanterne per illuminazione; Lavabi; Lavandini;
    Macchine a vapore per stirare tessuti; Mensole da parete per becchi a gas;
    Numeri per le case, luminosi; Orinatoi essendo sanitari; Paralumi;
    Plafoniere; Pompe di calore; Portalampade per lampadine elettriche;
    Portaparalumi; Proiettori; Proiettori di luce; Radiatori elettrici; Radiatori, non
    per macchine [riscaldamento]; Radiatori per riscaldamento centrale;
    Raffreddatori d’acqua [impianti]; Raffreddatori di liquidi [impianti];
    Recuperatori di calore; Refrigeratori; Refrigeratori, elettrici; Riflettori di
    lampade; Riscaldatori d’aria; Rubinetti; Rubinetti miscelatori per condotte
    d’acqua; Rubinetti per miscelatori per tubi d’acqua; Rubinetti per tubazioni e
    condotte; Rubinetti per tubi e condotte; Rubinetti per tubi e tubazioni;
    Scaldabagni; Scaldacqua; Scaldini elettrici; Sciacquoni; Sterilizzatori;
    Sterilizzatori d’acqua; Sterilizzatori dell’aria; Sterilizzatori per l’acqua;
    Sterilizzatori per l’aria; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Tazze da
    gabinetto [WC]; Tubi di lampade; Tubi luminosi per illuminazione;
    Umidificatori; Umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale; Utensili
    per la cottura, elettrici; Ventilatori [climatizzazione]; Vetrine frigorifere;
    Vetrine riscaldate.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 11 Abbigliamento riscaldato elettricamente; Accendigas; Accenditori automatici
    per becchi a gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi a
    gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi ad acqua;
    Accessori di regolazione e di sicurezza per condotte di gas; Accessori di
    regolazione per apparecchi dell’acqua o del gas e per condotte dell’acqua o
    del gas; Accessori di sicurezza per apparecchi dell’acqua o del gas e per
    condotte dell’acqua o del gas; Alambicchi; Alimentatori di caldaie per
    riscaldamento; Apparecchi di carico per forni; Apparecchi di cromatografia
    per uso industriale; Apparecchi di filtrazione per acquari; Apparecchi di
    illuminazione per veicoli; Apparecchi di riscaldamento per acquari;
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    Apparecchi e impianti di riscaldamento nel pavimento; Apparecchi elettrici
    per fare lo yogurt; Apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici;
    Apparecchi per distillare; Apparecchi per essiccare il foraggio; Apparecchi
    per fumigazioni non per uso medico; Apparecchi per la sterilizzazione dei
    libri; Apparecchi per la sterilizzazione di libri; Apparecchi per prese d’acqua;
    Apparecchi per riscaldare la colla; Apparecchi per tostare il caffè;
    Apparecchi per tostare il malto; Armature per forni; Autoclavi, elettriche, per
    cucinare; Becchi ad alcool; Becchi ad incandescenza; Becchi di lampade;
    Bollitore elettrico ad immersione; Bollitori elettrici; Bruciatori; Bruciatori a
    gas; Bruciatori ad acetilene; Bruciatori ad olio; Bruciatori da laboratorio;
    Bruciatori germicidi; Bruciatori ossidrici; Cabine trasportabili per bagni turchi;
    Caffettiere elettriche; Calze riscaldate elettricamente; Camere bianche
    [impianti sanitari]; Camere frigorifere; Camini della torcia per l’industria
    petrolifera; Capsule per caffe, vuote, per macchine da caffe elettriche;
    Carbone per lampade ad arco; Cenerai di focolari; Colonne di distillazione;
    Condensatori di gas eccetto parti di macchine; Condotti di ciminiere;
    Condotti [parti di impianti sanitari]; Cuscini scaldati elettrici, non per uso
    medico; Disidratatori alimentari, elettrici; Dispositivi anabbaglianti per veicoli
    [guarnizioni per lampade]; Dispositivi termici antiappannanti per finestrini di
    veicoli; Fanali ad acetilene; Fanali per automobili; Fanali per biciclette;
    Fanali per motocicli; Fanali per veicoli; Fanali portatili; Faretti da sub; Fari
    per automobili; Fari per veicoli; Ferri per pasticceria elettrici; Filamenti di
    carbone per lampadine elettriche; Filamenti elettrici per riscaldare; Fili di
    magnesio [illuminazione]; Fontane di cioccolato, elettriche; Fornaci, escluse
    quelle per uso di laboratorio; Fornelli; Fornelli da cucina; Fornelli per cous
    cous, elettrici; Fucine trasportabili; Gabinetti di decenza portatili; Generatori
    di acetilene; Girarrosto; Girarrosto (parti di apparecchi di cottura); Griglie
    [apparecchi di cottura]; Griglie per focolari; Impianti automatici per
    trasportare la cenere; Impianti di bagni; Impianti di condizionamento dell’aria
    per veicoli; Impianti di condotte d’acqua; Impianti di distribuzione di acqua;
    Impianti di polimerizzazione; Impianti di raffreddamento del tabacco; Impianti
    di riscaldamento per veicoli; Impianti di ventilazione [climatizzazione] per
    veicoli; Impianti d’illuminazione per veicoli aerei; Impianti per dissalare
    l’acqua di mare; Impianti per il raffreddamento del latte; Impianti per il
    trattamento di combustibili e moderatori nucleari; Impianti per
    l’approvvigionamento d’acqua; Inceneritori; Lampade per la manicure;
    Lampade per minatori; Lampadine elettriche; Lampadine elettriche per alberi
    di natale; Lampadine per acquari; Lampadine per illuminazione; Lampadine
    per indicatori di direzione per veicoli; Luci direzionali per biciclette; Macchine
    da caffe elettriche; Macchine d’irrigazione per l’agricoltura; Macchine
    elettriche per la produzione di tortine di riso, per uso domestico; Macchine
    per cuocere il pane; Macchine per fare il pane; Macchine per la nebbia;
    Macchine per la produzione di gelati; Macchine per la produzione di latte di
    soia, elettriche; Marmitte autoclavi, elettriche; Pastorizzatori; Piastre di
    riscaldamento; Piastre elettriche; Piastre scaldanti; Pietre laviche per
    grigliate [barbecue]; Pistole termiche; Presse per tortillas, elettriche; Reattori
    nucleari; Recipienti frigoriferi; Registri per regolare il tiraggio di camini o
    ciminiere; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Reticelle per lampade;
    Riflettori per veicoli; Riscaldatori per tazze con alimentazione USB;
    Rivestimenti di forni in argilla refrattaria [chamotte]; Rivestimenti sagomati di
    fornaci; Rompigetto; Rondelle di rubinetti per l’acqua; Rondelle per rubinetti;
    Pagina 5 di 5
    Sacche scaldapiedi elettriche; Samovar elettrici; Sbrinatori per veicoli;
    Scaldaferri; Scaldaletti; Scaldamani con alimentazione USB; Scaldapiedi
    elettrici o non elettrici; Scalda-poppatoi [elettrici]; Scaldavivande; Scaldini da
    tasca; Scaldini per il letto; Scambiatori termici, diversi da parti di macchine;
    Sedili di gabinetti [WC]; Serbatoi per acqua sotto pressione; Serpentine
    [parti di impianti di distillazione, di riscaldamento o di raffreddamento];
    Sistemi di coltivazione idroponica; Soffierie [parti di impianti di
    climatizzazione]; Spiedi per rosticceria; Spine per tubi e condotte; Stoppini
    adattati per stufe ad olio; Supporti per carico di forni; Tajines elettriche;
    Tappeti riscaldati elettricamente; Tappi di radiatori; Termocoperte, non per
    uso medico; Termo-pentole elettriche; Torce da testa; Torce elettriche;
    Torrefattori; Torrefattori di tabacco; Torrefattori per frutta; Torri di raffinazione
    per la distillazione; Tostapane; Tostini [per abbrustolire il caffe]; Tubi a
    scarica elettrica per l’illuminazione; Tubi per caldaie di riscaldamento; Ugelli
    per irrigazione goccia a goccia [accessori per l’irrigazione]; Valvole
    regolatrici del livello nei serbatoi; Valvole termostatiche [parti di impianti di
    riscaldamento]; Vaporiere per alimenti, elettrici; Vaporizzatori facciali
    [saune]; Vasche a massaggio d’acqua; Vasche da bagno; Vasche da bagno
    per semicupi; Vasche di raffreddamento per forni; Vasi di espansione per
    impianti di riscaldamento centrale; Ventilatori elettrici per uso personale;
    Vetri per lampade; Yogurtiere elettriche.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Valeria NIMMO
    È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link r

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “REAL BAGS”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “REAL BAGS”

    Accettata in data 04.07.2022 la domanda di registrazione del marchio  “REAL BAGS” depositato il .15.10.2021 a TRAPANI

    Il marchio è utilizzato nel settore dell’abbigliamento, borse accessori mare nelle classi 24, 25, 18

  • NOSERELAX – Marchio comunitario rifiutato Alicante  12-07-2022

    NOSERELAX – Marchio comunitario rifiutato Alicante 12-07-2022

    L’Ufficio preposto all’esame dei marchi ha ritenuto che il consumatore finale percepirebbe il segno «NOSERELAX» come elogiativo dei prodotti in classe 5 cioè in quanto capaci di portare sollievo dalla congestione nasale. Per questo il marchio non ha superato l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/07/2022
    NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.
    Viale Achille Papa, 30
    I-20149 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018630816
    Vostro riferimento: T021761EM-01/GAZ/Fc
    Marchio: NOSERELAX
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: RICERFARMA S.R.L.
    Via Egadi, 7
    I-20144 Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 28/01/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della
    presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno
    «NOSERELAX» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che
    i prodotti contestati in classe 5 sono dei rimedi che portano sollievo dalla congestione
    nasale. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
    evidenziare aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che il loro uso produrrà l’effetto desiderato
    d’alleviare il consumatore dalla congestione nasale.
    Benché il segno riproduca i termini «NOSE» e «RELAX» combinati in una sola parola, tale
    combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel
    suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale
    da rendere il segno, considerato nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si
    richiede la protezione, da quelli di altre imprese.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018630816 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di