Categoria: Rassegna stampa

  • Sportello informativo Proprietà Intellettuale: Cina Russia e Brasile

    E’ attivo il Servizio di informazione e assistenza per le PMI che si vogliono internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della PI in Russia Cina e Brasile. Il servizio è fornito con il supporto di esperti volontari iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. Il servizio è gratuito, si può fissare un appuntamento con un esperto presso la sede UIBM o attraverso un collegamento in video conferenza.

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “EKLAM”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “EKLAM”

    Accettata in data 10.02-2024 la domanda di registrazione del marchio “EKLAM” depositato il 26.10.2023 a Modena

    Il marchio è utilizzato nel settore dell’abbigliamento in particolare camicie

  • Registrare un marchio per birre, bevande, alimenti – il marchio non supera l’esame  16-02-2024

    Registrare un marchio per birre, bevande, alimenti – il marchio non supera l’esame 16-02-2024

    MIGARBA LA SCHIACCIATA ad avviso dell’esaminatore europeo ha carattere elogiativo e non va a distinguere i prodotti oggetto del marchio dagli altri prodotti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/02/2024
    *************** Reggio Emilia
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    Marchio figurativo
    *************** (BS)
    ITALIA
    In data 18/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    dell’articolo 7.2 del RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Classe 30
    Salumi; prosciutto; prosciutto crudo; mortadella; carne, pesce, pollame e
    selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e
    cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte, formaggio, burro, yogurt e
    altri prodotti lattiero-caseari; olii e grassi per alimenti.
    Pane, pasticceria e confetteria; biscotti; focacce; pizze; panini; caffè, tè,
    cacao e loro succedanei; riso, pasta e noodles; farine e preparati fatti di
    cereali; cioccolato; gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; condimenti,
    spezie, erbe conservate; aceto, salse ed altri condimenti.

    Classe 32
    Classe 33
    Classe 43
    Birre; bevande non alcoliche; acque minerali e gassose; bevande a base di
    frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande analcoliche;
    sorbetti [bevande].
    Vini; bevande alcooliche ad eccezione delle birre; preparati alcolici per fare
    bevande; liquori.
    Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; ristoranti; bar
    (servizi di); caffetterie; gelaterie; servizi alberghieri; ristoranti per servizio
    rapido e permanente (snack bar); ristoranti self service; servizi di rosticceria;
    servizi di ristorazione da asporto; self service (ristoranti).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: mi piace
    la schiacciata.
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=me,%20a%20me;
    %20forma%20complementare%20atona%20del…).
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=garbare
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=la%201
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?
    q=schiacciata
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa o come un’ espressione commerciale che
    intende a mettere enfasi sul fatto che i prodotti e gli ingredienti utilizzati, sono di proprio
    gradimento/piacciono, specialmente quelli prodotti dal richiedente. Invece per quanto
    riguarda i servizi trattasi del luogo dove è possibile consumare focacce, torte rustiche etc.,
    ossia il luogo dove il piacere di assaporare tali prodotti viene soddisfatto. Il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale,
    ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei
    prodotti e servizi.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. La dicitura MIGARBA LA SCHIACCIATA è perfettamente leggibile.
    Essa è riprodotta in caratteri di stampa alquanto banali e comuni. Il fatto che i termini
    MIGARBA siano congiunte riprodotti in dimensioni maggiori rispetto a LA SCHIACCIATA, è
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    un escamotage grafico usato con molta frequenza nel mercato di riferimento e non è in
    grado né individualmente, né nel suo insieme di dotare di carattere distintivo il segno Nulla
    nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
    funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7.2
    del RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018909527 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “Cortina360”

    MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “Cortina360”

    Il 07 dicembre 2023 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a Belluno il marchio nazionale “Cortina360”

    Il  marchio è utilizzato nelle classi 35 e 41 per servizi di attività sportive con guide alpine

  • Registrare un marchio di un salume – marchio non registrabile – Alicante 12-02-2024

    Registrare un marchio di un salume – marchio non registrabile – Alicante 12-02-2024

    Il segno Marmorosso per un salume è descrittivo poiché ad avviso dell’esaminatore europeo evocherebbe le striature rosse che ha il prosciutto o la pancetta come le striature del marmo rosso.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/02/2024
    **************** Parma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018888295
    91.U1016.22.EM.1
    MARMOROSSO
    Marchio denominativo
    *************
    *********
    Collecchio
    ITALIA
    In data 10/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cotenne di pancetta.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: di colore marmo rosso.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    https://www.treccani.it/vocabolario/marmo/
    (https://www.treccani.it/vocabolario/rosso/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obiettati (Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cotenne di pancetta)
    hanno l’apparenza simile alle venature del marmo rosso. Pertanto, il segno descrive
    l’apparenza dei prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018888295 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 29
    Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cotenne di pancetta.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 29
    Classe 35
    Salame; Mortadella; Stinco di maiale; Carne di tacchino; Carne di maiale;
    Lardo; Cotenna di maiale; Strutto; Frattaglie commestibili; carne macinata
    [carne tritata].
    Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Servizi di vendita al
    dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti
    informatiche mondiali di prodotti alimentari; Fornitura di informazioni su
    prodotti di consumo relativi a alimenti o bevande; Servizi di punti vendita al
    dettaglio senza personale addetto in materia di alimenti.
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    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Antonino TIZZAN

  • Marchi che contengono nome e cognome – Opposizione tra marchi confondibili – Alicante 08-02-2024

    Marchi che contengono nome e cognome – Opposizione tra marchi confondibili – Alicante 08-02-2024

    Il marchio anteriore è “Diego M” e il marchio impugnato è “Diego Marquez”. Il consumatore incentrerà la sua attenzione sul nome Diego e tenderà a confondere i due marchi. Per questo motivo l’opposizione è accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 167 483

    **************************** (VR), Italia (opponente), rappresentata da ************************* Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ************************** Milano, Italia – ********************************** (TP), Italia (richiedenti), rappresentati da ********************************** Milano, Italia (rappresentante professionale).

    Il 08/02/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 167 483 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

    Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole. Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette. Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
      3.I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

    MOTIVAZIONI

    In data 07/04/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 9, 18 e 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad -); arco elettrico (apparecchi per il taglio con l’-); ascensori (dispositivi di comando per -); astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli insetti (dispositivi elettrici per l’-); bigodini elettrotermici; calamite decorative [magneti]; catenelle per occhiali a molla; chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione (apparecchi di -); galvanoplastica (apparecchi di -); magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; porte (dispositivi elettrici per l’apertura delle -); pubblicazioni elettroniche scaricabili; saldare (apparecchi per-) elettrici; saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per -); saldatori elettrici; saldatura elettrica (apparecchi per -); struccare (apparecchi per -) elettrici; tappetini per mouse.

    Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano.

    Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sparati di camicie; suole; suole interne; tacchi; tasche di indumenti; tomaie; tomaie di calzature; visiere [cappelleria].

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole.

    Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.

    Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in Classe 9

    Occhiali; occhiali da sole contestati sono inclusi nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti ottici dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

    Montature per occhiali e occhiali da sole del marchio impugnato si sovrappongono alle montature di occhiali a molla dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

    Prodotti contestati in Classe 18

    Le valigie sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

    Le borse del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le borse lavorate a maglia dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

    I bagagli del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le valigie dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

    Gli zaini contestati si sovrappongono con alIe borse lavorate a maglia dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

    Portafogli; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette contestati sono simili alle borse lavorate a maglia dell’opponente nella stessa classe perché questi prodotti quantomeno coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

    Prodotti contestati in Classe 25

    Abbigliamento; cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

    Le calzature del marchio impugnato includono le scarpe dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Entrambi i marchi sono figurativi. Il marchio anteriore è formato dalle cinque lettere “DIEGO” al di sotto delle quali si trova una lettera “M”. Tutti questi elementi sono riprodotti in caratteri maiuscoli neri, con la particolarità che la lettera “M” è leggermente di maggiori dimensioni rispetto alle lettere che compongono l’elemento “DIEGO”. Il marchio impugnato è formato da “DIEGO” e da “MARQUEZ”, riprodotti l’uno sopra l’altro in caratteri maiuscoli bianchi che nel caso di “DIEGO” sono leggermente più grandi. Questi elementi verbali sono posti all’interno di uno sfondo quadrato di colore rosso.

    L’elemento comune “DIEGO” è un nome di origine spagnola. Pure di origine spagnola è il cognome “MARQUEZ” del marchio impugnato. Per le ragioni che saranno di seguito esposte,  la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico per la quale sia “DIEGO” che “MARQUEZ” sono un nome proprio di persona maschile e un cognome di origine straniera, nient’affatto comuni in taluni territori, per esempio nei paesi nei quali si parlano il lituano o il polacco. Per quanto riguarda la lettera “M”, è lecito attendersi che almeno una parte del pubblico potrà associarla, data la sua posizione subito dopo un nome, all’iniziale di un cognome, il cui significato non andrebbe comunque al di là di quello di una semplice lettera dell’alfabeto.

    A questo proposito, è di fondamentale importanza tenere conto del fatto che in linea di principio, non esistono criteri specifici di cui tener conto ai fini della valutazione del rischio di confusione tra nomi; nondimeno, a causa della natura stessa dei nomi e dei cognomi, taluni aspetti assumono una certa importanza (come si vedrà in seguito), ad esempio il fatto se un determinato nome e/o cognome è comune nel territorio rilevante, e devono quindi essere considerati e valutati con attenzione.

    Nessuno dei significati attribuibili agli elementi verbali dei segni presenta una qualsivoglia relazione con i prodotti coperti dai marchi. Essi sono quindi normalmente distintivi.

    Per quanto riguarda la stilizzazione dei segni, essa è destinata giocoforza a svolgere un ruolo secondario, data la non particolare originalità e la natura puramente decorativa, e di conseguenza la sua limitata distintività. 

    I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che formano l’elemento comune “DIEGO”, seppur riprodotte in fogge leggermente diverse. I marchi pure coincidono nella prima lettera di “MARQUEZ” del marchio impugnato, che trova corrispondenza nel secondo elemento “M” del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nelle restanti lettere “-ARQUEZ” del segno impugnato nonché nella veste grafica di entrambi, incluso lo sfondo quadrato rosso del marchio impugnato.

    Tenuto conto di quanto suesposto circa la diversa distintività degli elementi che formano i segni, la Divisione d’Opposizione ritiene che essi siano visivamente quantomeno simili in media misura.

    Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere) “DIEGO”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “M” del segno anteriore e “MARQUEZ” del marchio contestato.

    Alla luce della distintività normale di tutti i suddetti elementi, la Divisione d’Opposizione reputa i segni foneticamentequantomeno simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui contengono entrambi il nome proprio di persona maschile “DIEGO”. Pertanto, i segni sono concettualmente simili quantomeno in media misura, nonostante la presenza di “M” e “MARQUEZ”.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti nelle Classi 9, 18 e 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti del marchio sul quale si basa l’opposizione. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione sarà medio.

    I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel nome proprio di persona maschile “DIEGO”, mentre differiscono negli elementi che lo seguono, peraltro nella medesima posizione inferiore, ossia la lettera “M” nel caso del marchio anteriore e il cognome “MARQUEZ” per quanto riguarda il marchio impugnato.

    I segni sono contraddistinti da una diversa veste grafica la quale tuttavia in entrambi è meno distintiva, data la sua semplicità, che la farà percepire dal pubblico di riferimento come puramente decorativa.

    Come visto nella sezione c) della presente decisione, per la parte del pubblico presa in esame né il nome “DIEGO” né il cognome “MARQUEZ” sono comuni, ma saranno al contrario percepiti come nomi di origine straniera. Nessuno di questi elementi ha un carattere distintivo più forte.

    È vero che quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il nome sia percepito come un nome comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che non sussiste rischio di confusione perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome.

    Tuttavia, come visto poc’anzi, nel caso ora in esame vale il contrario. È infatti probabile che il nome “DIEGO” sia percepito come non comune nel territorio preso in esame rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l’attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un’origine comune ai prodotti in questione (03/10/2012, C-649/11 P, “Rosalia De Castro”, EU:C:2012:603). A maggior ragione ciò vale se si tiene conto del fatto che la lettera “M” del marchio anteriore coincide con la prima lettera del cognome “MARQUEZ” del marchio impugnato.

    La Divisione d’Opposizione ritiene che si debba tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione, quantomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana o polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

    Infine, poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

      Edith Elisabeth VAN DEN EEDEAndrea VALISAFrancesca CANGERI

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio per maschere di carnevale – Alicante 24-01-2024

    Registrare un marchio per maschere di carnevale – Alicante 24-01-2024

    Maska rimanderebbe a maschere di carnevale per cui per l’esaminatore europeo è descrittivo e non originale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/01/2024
    ********** Modena
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio denominativo
    *************FIRENZE
    ITALIA
    In data 17/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 18
    Classe 25
    Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli
    d’animali; pellicce [pelli di animali].
    Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il
    tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane
    [foulards]; berretti; capi d’abbigliamento resistenti al vento; cappelli;
    copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa
    [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di
    abbigliamento];
    paraorecchie
    [abbigliamento];
    passamontagna
    [abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];
    visiere come copricapo.
    Pagina 2 di 4
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    lettone attribuirebbe al segno il significato seguente: maschera.
    • Il suddetto significato del termine «MASKA», di cui il marchio è composto, è
    confermato dal seguente riferimento di dizionario.
    https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621033&q=maska&cid=658437&&g=2
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti obiettati in classe 25 sono maschere, contengono maschere (i.e.
    costumi da carnevale), possono essere utilizzate come tali o che i prodotti obiettati in
    classe 18 possono essere usati per creare o confezionare maschere. Pertanto, il
    segno descrive specie, qualità e/o destinazione d’uso dei prodotti obiettati.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    • A riprova ulteriore del significato del segno in lingua lettone e del suo uso nel
    linguaggio corrente, si riportano i risultati di una ricerca condotta in data 13/10/2023.
    Inserendo il termine «MASKA» nella pagina nel motore di ricerca Google lettone
    all’indirizzo www.google.lv si ottengono i seguenti risultati:
    https://www.google.lv/search?
    q=maska&sca_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiR
    v_KBAxUmSaQEHY5aAsEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo
    2
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    RMUE.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 4
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018925992 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 18
    Classe 25
    Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli
    d’animali; pellicce [pelli di animali].
    Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il
    tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane
    [foulards]; berretti; capi d’abbigliamento resistenti al vento; cappelli;
    copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa
    [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di
    abbigliamento];
    paraorecchie
    [abbigliamento];
    passamontagna
    [abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];
    visiere come copricapo.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 18
    Classe 25
    Abiti per animali da compagnia; articoli da selleria; astucci in finta pelle;
    astucci in pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni
    da passeggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity
    cases; bauli; borse; borse a tracolla per bambini; borselli; borsellini;
    borsette; borsoni; cartelle scolastiche; cartelle, buste [articoli di pelle]; casse
    in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; custodie per documenti;
    guinzagli per animali; marsupi; ombrelli e ombrelloni; parapioggia; pochette
    [borse a mano]; portabiti da viaggio; portabanconote [articoli in pelle]; porta
    biglietti da visita; porta-carte [portafogli]; portachiavi in cuoio e in pelle;
    portadocumenti [prodotti in pelle]; portafogli; portamonete, non in metalli
    preziosi; porta-musica; sacche; sacchetti da viaggio per calzature; sacchi da
    sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigette;
    valigie; zaini.
    Abiti; abiti [completi]; abiti cerimoniali; abiti da sposa; accappatoi da bagno;
    bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; boleri;
    bomber; boxer [intimo]; bretelle; calzature; calzature per lo sport; calzature
    per il tempo libero; calze; calze per lo sport; calzini; calzoncini; camicie;
    camicie da notte; camiciole; canotte; canotte sportive; cappotti; cappucci
    [indumenti]; cardigan; ciabatte; cinture [abbigliamento]; collants; completi da
    uomo; copricostume; corpetti intimi; corredini da neonato; costumi da
    bagno; cravatte; felpe; gabardine [indumenti]; giacche; giacche sportive;
    giacconi;
    giacconi
    sportivi;
    giubbotti;
    gonne; grembiuli; guanti
    [abbigliamento]; jeans; infradito; jerseys [indumenti]; leggings; lingerie;
    maglieria; maglie sportive; maglioni; mantelli; mantelline; minigonne;
    mutande; panciotti; pantaloncini (abbigliamento); pantaloni; pantofole;
    Pagina 4 di 4
    pareo; pellicce [indumenti]; pigiama; polo; poncho; reggiseni; scaldacollo;
    scarpe da ginnastica; scarpe da lavoro; scarponi da montagna; soprabiti;
    sottovesti; stivaletti; stivali; suole; tailleurs; tee-shirt; tomaie; top
    [abbigliamento]; tute [indumenti]; tuta da ginnastica; uniformi; vestaglie.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio per attività di bar e ristorazione – Alicante 01-02-2024

    Registrare un marchio per attività di bar e ristorazione – Alicante 01-02-2024

    Il segno che EUIPO ha esaminato è KETO BAR. Il segno è stato ritenuto descrittivo per cui non registrabile, in quanto bar è certamente significativo di attività di vendita di bevande e alimenti mentre KETO rimanda ad una dieta chetogenica.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 01/02/2024
    Rimini (RN)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018945035
    KETO BAR
    Marchio denominativo
    Rimini (RN)
    ITALIA
    In data 24/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35
    Classe 43
    Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al
    dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al
    dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai
    prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di
    prodotti alimentari.
    Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot;
    Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti;
    Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati
    in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    all’aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;
    Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di
    snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche;
    Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che
    vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti;
    Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: luogo di vendita al pubblico di
    bevande e cibo adatti a chi segue una dieta chetogenica/prodotto alimentare in forma
    di barra adatto ad essere consumato da chi segue una dieta chetogenica.
    • I suddetti significati dei termini «KETO BAR», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.merriamwebster.com/dictionary/keto
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar
    • Si deve inoltre rilevare che il termine ‘bar’ laddove preceduto da un altro sostantivo
    indica un locale aperto al pubblico specializzato in un certo tipo di pietanze o
    bevande; si vedano i seguenti esempi:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/salad-bar
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snack-bar
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti oggetto di commercializzazione in classe 35 sono prodotti alimentari in
    forma di barre o barrette adattate ad essere consumate da chi segue una dieta
    chetogenica e che i servizi della classe 43 sono prestati da uno stabilimento
    commerciale che serve cibi o bevande adatti a chi segue una dieta chetogenica.
    Pertanto, il segno descrive l’oggetto della prestazione dei servizi nel caso della
    classe 35 e il luogo e l’oggetto della prestazione dei servizi nel caso della classe 43.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al
    marketing dei servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    Pagina 3 di 4
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018945035 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 35
    Classe 43
    Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al
    dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al
    dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai
    prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di
    prodotti alimentari.
    Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot;
    Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti;
    Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati
    in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria
    all’aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;
    Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di
    snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche;
    Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che
    vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti;
    Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 32
    Acque aromatizzate; Bevande a base di birra; Bevande a base di cola;
    Bevande a base di frutta; Bevande a base di latticello; Bevande a base di
    noci e soia; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande alla frutta; Bevande
    analcoliche; Bevande analcoliche di frutta secca; Bevande analcoliche
    gassate; Bevande con carboidrati; Bevande contenenti vitamine; Bevande
    Pagina 4 di 4
    costituite principalmente da succhi di frutta; Bevande dealcolizzate;
    Bevande di frutta; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport;
    Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Birre artigianali; Cocktail
    analcolici; Preparati per fare bevande; Succhi di frutta; Vini analcolici; Vini
    senza alcol.
    Classe 33
    Classe 35
    Alcoolici; Aperitivi; Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti
    alcolici; Gin; Liquore al ginseng; Cocktails; Liquori; Vini; Vini d’uva spumanti;
    Vini bianchi spumanti; Vini da dessert; Vini di frutta frizzanti; Vini dolci; Vini
    fermi; Vini frizzanti; Vini per aperitivi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini
    spumanti.
    Pubblicità; Pubblicità e marketing; Promozione aziendale; Promozione
    [pubblicità] aziendale; Marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e
    promozionali; Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche;
    Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Vendita al
    dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio e rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 24-01-2024

    Marchio e rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 24-01-2024

    Il marchio in esame è un marchio figurativo la cui parte denominativa è ” “RIALTO” e vuole essere usato per identificare lampade, cornici e articoli per l’arredamento in generale. Ciò che contesta l’ufficio comunitario è la rappresentazione della bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/01/2024
    ****** MILANO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018931703
    Marchio figurativo
    ***********MILANO
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/10/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
    RMUE perché ritiene che il marchio oggetto della domanda debba essere escluso ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 11
    Classe 20
    Lampade da scrivania.
    Sgabelli; Cornici [cornici] per fotografie; Cestini portaoggetti [articoli di
    arredamento].
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera, la bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di
    Parigi, più precisamente:
    • Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
    connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
    o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché la bandiera italiana,
    sebbene rappresentata come ondeggiante al vento, è perfettamente riconoscibile
    (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
    Pagina 3 di 4
    • Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
    un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
    dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/10/2023, il 19/10/2023 e il 23/10/2023
    di cu viene riportata letteralmente solo l’ultima poiché tutte sostanzialmente identiche:

    1. “Buongiorno avete chiesto voi di togliere la bandiera, in quanto riconducibile ad un
      simbolo nazionale. Lo abbiamo tolto e il logo risulta modificato in modo significativo…
      vorremmo capire cosa dobbiamo fare al logo per renderlo accettabile. grazie “
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Le ragioni sono esposte nella comunicazione dell’Ufficio inviata in data 23/10/2023 che si
      riporta integralmente:
      “In risposta alle comunicazioni del richiedente del 16/10/2023 e del
      19/10/2023 si precisa quanto segue.
      La prassi dell’Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto
      rigorosa.
      Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una
      volta depositato, sono cumulative:
      · l’errore deve essere ovvio, e
      · la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.
      Si rileva in tal senso che la modifica proposta altererebbe in maniera
      sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente depositato. Sul punto, si
      invita la richiedente a prendere visione delle Direttive concernenti l’esame
      sui marchi dell’Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità, 15
      Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea, 15.1 Modifiche alla
      riproduzione
      del
      marchio
      (https://guidelines.euipo.europa.eu/1935309/2055214/direttive-di-marchi/15
      1-modifiche-alla-riproduzione-del-marchio ).
      Per completezza si precisa che Le tasse versate all’ Ufficio non sono
      rimborsate (eccezioni: l’articolo 33, RDMUE e l’articolo 37, REDC, sul
      rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l’articolo 105,
      paragrafo 5, RMUE, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del
      procedimento, quando la domanda non sia ammissibile).
      Alla luce di quanto sopra il richiedente può:
      Pagina 4 di 4
      1) Ottenere un’autorizzazione dal Governo italiano; o
      2) Depositare una domanda di marchio ex novo che non contenga
      l’elemento contestato. “
      Non essendo stata presentata un’autorizzazione la domanda viene rifiutata ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
      domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931703 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
      Michele M. BENEDETTI – ALOIS
  • Fondo PMI di EUIPO – al via l’edizione 2024 del Fondo dedicato alle piccole e medie imprese

    Fondo PMI di EUIPO – Al via dal 22 gennaio l’edizione 2024 del Fondo dedicato alle piccole e medie imprese.

    Il Fondo PMI è un sistema di incentivi tramite voucher specificamente dedicato alle piccole e medie imprese, creato e gestito da EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) dal 2022.