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  • Articolo 6 ter della Convenzione di Parigi: il marchio non può esser registrato

    Articolo 6 ter della Convenzione di Parigi: il marchio non può esser registrato

    Il marchio in esame in classe 20 mobili non può essere registrato perché contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana.


    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/02/2025
    ***************CASERTA

    Fascicolo nº: ************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***************

    Caserta
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 16/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 20 Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;
    Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi;
    Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di
    mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da
    cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili];
    Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete
    [mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];
    Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una
      bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più
      precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana con il numero IT1 e numero
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
      Pagina 2 di 2
      circolare 0651, data di pubblicazione 01/02/1967, . La bandiera della
      Repubblica Italiana è descritta come ‘il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
      bande verticali di eguali dimensioni’ (l’art. 12 della Costituzione della Repubblica
      Italiana).
    • Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
      connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
      o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché contiene un’imitazione dal
      punto di vista araldico della bandiera italiana (21/04/2004, T 127/02, ECA,
      EU:T:2004:110, § 65).
    • Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
      un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
      dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
      domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 110 324 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Fare Schifo un concerto Punk Rock”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Fare Schifo un concerto Punk Rock”

    Accettata in data 20.03.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Fare Schifo un concerto punk rock” depositato il 25.07.2024 a Bologna

    Il marchio è utilizzato per composizione musicale, organizzazione eventi musicali e culturali

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “UTL ULTRA TRAIL DELLA LIGURIA”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “UTL ULTRA TRAIL DELLA LIGURIA”

    Accettata in data 20.03.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “UTL ULTRA TRAIL DELLA LIGURIA”” depositato il 25.07.2024 a Genova

    Il marchio è utilizzato per organizzare gare di Trail

  • Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile

    Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile

    Biscotti della fortuna ad avviso dell’esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/03/2025
    *************** Forlì Cesena
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 27/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Biscotti.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Pagina 2 di 4
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano
    massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon
    umore.
    https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all’interno.
    (conosciuto come ‘fortuna’. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto,
    etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi
    stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    sul tipo/specie dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. La dicitura ‘biscotti della fortuna’ è chiaramente leggibile. Il
    carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere
    distintivo al segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il
    richiedente ha presentato le sue osservazioni, l’11/10/2024 che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con
      all’interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di
      rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono
      effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il
      richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione.
      III. Motivazione
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      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il richiedente non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato
      quanto ribadito dall’Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo
      aspetto, l’Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella
      notifica di cui sopra.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019078637 è respinta.
      Pagina 4 di 4
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Quando all’interno del marchio viene rappresentata una bandiera – Marchio non registrabile

    Quando all’interno del marchio viene rappresentata una bandiera – Marchio non registrabile

    Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, nello specifico si tratta della bandiera della Repubblica Italiana

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/02/2025
    ***********
    I-81100 CASERTA
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    Fascicolo nº:
    I. Sintesi dei fatti
    019110324
    Marchio figurativo
    **************Caserta
    ITALIA
    019110324
    In data 16/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 20
    Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;
    Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi;
    Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di
    mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da
    cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili];
    Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete
    [mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];
    Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una
    bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più
    precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana con il numero IT1 e numero
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 2
    circolare 0651, data di pubblicazione 01/02/1967,
    . La bandiera della
    Repubblica Italiana è descritta come ‘il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
    bande verticali di eguali dimensioni’ (l’art. 12 della Costituzione della Repubblica
    Italiana).–
    Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
    connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
    o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché contiene un’imitazione dal
    punto di vista araldico della bandiera italiana (21/04/2004, T 127/02, ECA,
    EU:T:2004:110, § 65).
    Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
    un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
    dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 110 324 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio nel settore dell’intermediazione immobiliare

    Registrare un marchio nel settore dell’intermediazione immobiliare

    Il consumatore che si approccia al segno vedrebbe solamente un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, cioè che essi servizi delle Classi 35 e 36 saranno relativi alla progettazione e costruzione di case di lusso, svolta da un’impresa edile / immobiliare
    di Firenze. Pertanto il segno non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 25/02/2025
    ************ Cagliari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I.
    Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo

    ITALIA
    In data 27/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35
    Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di assistenza e
    consulenza aziendale; Servizi di consulenza aziendale; Servizi di consulenza
    per l’organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia
    di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia di
    pianificazione aziendale; Servizi di consulenza per la gestione aziendale;
    Servizi di gestione aziendale e consulenza; Servizi di assistenza e
    consulenza in materia di gestione aziendale; Assistenza e consulenza per la
    gestione aziendale; Assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza
    aziendale; Servizi di consulenza in gestione aziendale e operazioni aziendali;
    Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di
    consulenza e assistenza in materia di gestione del personale; Servizi di
    consulenza in materia di amministrazione aziendale; Assistenza e
    consulenza inerenti la gestione e l’organizzazione aziendale; Servizi di
    consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di marketing;
    Servizi pubblicitari e di marketing; Servizi pubblicitari e di marketing online;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 6
    Servizi di marketing aziendale; Servizi pubblicitari, di marketing e di
    promozione; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
    pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi di agenzia di marketing;
    Servizi pubblicitari, Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche
    di mercato e promozionali; Servizi di pianificazione per studi di marketing;
    Servizi di consulenza in materia di marketing aziendale; Servizi di consulenza
    aziendale in materia di marketing; Servizi di marketing in materia di ristoranti;
    Servizi di consulenza in materia di analisi aziendali; Servizi di consulenza e
    informazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
    consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
    consulenza in materia di gestione del personale; Amministrazione delle
    vendite; Promozione delle vendite; Noleggio di bancarelle per la vendita;
    Fornitura di personale di vendita; Consulenza per la gestione delle vendite;
    Servizi di promozione delle vendite; Consulenza in materia di promozione
    delle vendite; Consulenza in materia di tecniche di vendita e programmi di
    vendita; Servizi di gestione delle vendite; Servizi di marketing immobiliare.
    Classe 36
    Servizi immobiliari inerenti la gestione di investimenti immobiliari; Servizi di
    gestione immobiliare relativi a transazioni di proprietà immobiliari; Servizi di
    gestione immobiliare relativi a edifici commerciali; Servizi immobiliari; Servizi
    di liquidazione immobiliare [servizi finanziari]; Servizi di gestione immobiliare
    relativi a complessi immobiliari; Servizi di agenzie immobiliari; Servizi di
    agenzia immobiliare per la compravendita di edifici; Servizi di gestione
    immobiliare relativi a edifici residenziali; Servizi bancari inerenti l’investimento
    immobiliare; Servizi di gestione immobiliare relativi a edilizia abitativa; Servizi
    di agenzia immobiliare per la compravendita di terreni; Servizi di
    intermediazione automobilistica; Servizi di pianificazione immobiliare
    [organizzazione affari finanziari]; Servizi di agenzia immobiliare per la
    locazione di edifici; Servizi di gestione immobiliare relativi a centri
    commerciali; Investimenti immobiliari (Servizi per -); Gestione finanziaria di
    progetti immobiliari; Servizi finanziari inerenti la gestione del patrimonio;
    Gestione di investimenti immobiliari; Consulenza relativa a proprietà
    immobiliare; Pianificazione di investimenti immobiliari; Servizi di consulenza
    in materia di proprietà (Immobiliari -); Servizi di gestione degli investimenti;
    Servizi di gestione di investimenti; Servizi di agenzia per la locazione di
    proprietà immobiliari; Valutazioni immobiliari; Compravendita di valute on-line
    in tempo reale; Servizi finanziari relativi alle valute digitali; Servizi di
    valutazione di garanzie finanziarie; Fornitura di protezione finanziaria per
    rischi relativi alla valuta estera; Servizi finanziari computerizzati riguardanti
    operazioni in valuta estera; Fornitura di informazioni inerenti a transazioni con
    valuta straniera; Servizi di valutazione finanziaria; Servizi di informazioni in
    materia di cambio di valuta estera; Servizi di sicurezza per la garanzia di
    prestiti; Servizi di consulenza in materia finanziaria; Servizi di pianificazione
    finanziaria e consulenza in materia di investimenti; Servizi di consulenza in
    materia di investimenti finanziari; Investimenti immobiliari; Organizzazione di
    multiproprietà immobiliari; Affari immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà
    immobiliari]; Valutazione di proprietà immobiliari; Servizi di agenzie
    immobiliari per vendita e affitto di edifici; Finanziamenti per vendite;
    Locazione di aloggi in un punto punto vendita; Organizzazione di contratti di
    locazione per l’affitto di proprietà commerciali; Organizzazione di contratti di
    affitto di proprietà; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà
    immobiliari; Locazione di appartamenti; Organizzazione di contratti di affitto;
    Affitto e locazione di uffici; Locazione e affitto di alloggi permanenti; Leasing e
    affitto di locali commerciali; Fornitura di finanziamenti per locazione; Servizi di
    agenzie di locazione [appartamenti]; Affitto di proprietà; Locazione finanziaria;
    Pagina 3 di 6
    Servizi di affitto di appartamenti; Servizi di agenzie immobiliari per vendita e
    affitto di imprese; Locazione di proprietà immobiliari; Locazione di proprietà.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché è privo
    di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai servizi per i quali si richiede la
    protezione.
    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    Costruire lusso. Immobiliare Firenze.

    • Il suddetto significato dei termini «BUILDING LUXURY REAL ESTATE FIRENZE»,
      contenuti nel marchio, è stato supportato dai seguenti riferimenti dal dizionario
      inglese Collins (informazione estratta in data 27/08/2024).—-
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/building
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxury
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real-estate
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/firenze
      Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
      • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
      » semplicemente
      come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una
      dichiarazione del servizio clienti. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel
      segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che
      un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi
      dei servizi, vale a dire che essi servizi delle Classi 35 e 36 saranno relativi alla
      progettazione e costruzione di case di lusso, svolta da un’impresa edile / immobiliare
      di Firenze.
    • Bisogna tenere conto che tutti i servizi richiesti hanno a che fare con servizi
      immobiliari o sono categorie generali in cui tali servizi potrebbero essere inclusi.
      • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che gli
      conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
      dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
      elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
      essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
      • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
      7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II.
      Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III.
      Motivazione
      Pagina 4 di 6
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      L’Ufficio, dopo aver riesaminato la domanda, ha deciso di revocare la propria obiezione per i
      seguenti servizi:
      Classe 35
      Classe 36
      Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di assistenza e
      consulenza aziendale; Servizi di consulenza aziendale; Servizi di consulenza
      per l’organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia
      di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia di
      pianificazione aziendale; Servizi di consulenza per la gestione aziendale;
      Servizi di gestione aziendale e consulenza; Servizi di assistenza e
      consulenza in materia di gestione aziendale; Assistenza e consulenza per la
      gestione aziendale; Assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza
      aziendale; Servizi di consulenza in gestione aziendale e operazioni aziendali;
      Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di
      consulenza e assistenza in materia di gestione del personale; Servizi di
      consulenza in materia di amministrazione aziendale; Assistenza e
      consulenza inerenti la gestione e l’organizzazione aziendale; Servizi di
      consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di marketing;
      Servizi pubblicitari e di marketing; Servizi pubblicitari e di marketing online;
      Servizi di marketing aziendale; Servizi pubblicitari, di marketing e di
      promozione; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
      pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi di agenzia di marketing;
      Servizi pubblicitari, Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche
      di mercato e promozionali; Servizi di pianificazione per studi di marketing;
      Servizi di consulenza in materia di marketing aziendale; Servizi di consulenza
      aziendale in materia di marketing; Servizi di marketing in materia di ristoranti;
      Servizi di consulenza in materia di analisi aziendali; Servizi di consulenza e
      informazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
      consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
      consulenza in materia di gestione del personale; Amministrazione delle
      vendite; Promozione delle vendite; Noleggio di bancarelle per la vendita;
      Fornitura di personale di vendita; Consulenza per la gestione delle vendite;
      Servizi di promozione delle vendite; Consulenza in materia di promozione
      delle vendite; Consulenza in materia di tecniche di vendita e programmi di
      vendita; Servizi di gestione delle vendite; Servizi di marketing immobiliare.
      Servizi di liquidazione immobiliare [servizi finanziari]; Servizi bancari inerenti
      l’investimento immobiliare; Servizi di agenzia immobiliare per la
      compravendita di terreni; Servizi di intermediazione automobilistica; Servizi di
      pianificazione immobiliare [organizzazione affari finanziari]; Servizi di agenzia
      immobiliare per la locazione di edifici; Investimenti immobiliari (Servizi per -);
      Gestione finanziaria di progetti immobiliari; Servizi finanziari inerenti la
      gestione del patrimonio; Gestione di investimenti immobiliari; Pianificazione di
      investimenti immobiliari; Servizi di gestione degli investimenti; Servizi di
      gestione di investimenti; Servizi di agenzia per la locazione di proprietà
      immobiliari; Valutazioni immobiliari; Compravendita di valute on-line in tempo
      reale; Servizi finanziari relativi alle valute digitali; Servizi di valutazione di
      garanzie finanziarie; Fornitura di protezione finanziaria per rischi relativi alla
      valuta estera; Servizi finanziari computerizzati riguardanti operazioni in valuta
      estera; Fornitura di informazioni inerenti a transazioni con valuta straniera;
      Servizi di valutazione finanziaria; Servizi di informazioni in materia di cambio
      di valuta estera; Servizi di sicurezza per la garanzia di prestiti; Servizi di
      consulenza in materia finanziaria; Servizi di pianificazione finanziaria e
      Pagina 5 di 6
      consulenza in materia di investimenti; Servizi di consulenza in materia di
      investimenti
      finanziari;
      Investimenti
      immobiliari;
      Organizzazione di
      multiproprietà immobiliari; Affari immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà
      immobiliari]; Valutazione di proprietà immobiliari; Finanziamenti per vendite;
      Locazione di aloggi in un punto punto vendita; Organizzazione di contratti di
      locazione per l’affitto di proprietà commerciali; Organizzazione di contratti di
      affitto di proprietà; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà
      immobiliari; Locazione di appartamenti; Organizzazione di contratti di affitto;
      Affitto e locazione di uffici; Locazione e affitto di alloggi permanenti; Leasing e
      affitto di locali commerciali; Fornitura di finanziamenti per locazione; Servizi di
      agenzie di locazione [appartamenti]; Affitto di proprietà; Locazione finanziaria;
      Servizi di affitto di appartamenti; Locazione di proprietà immobiliari;
      Locazione di proprietà.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto, in relazione ai
      restanti servizi.
      IV.
      Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019016674 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 36
      Servizi immobiliari inerenti la gestione di investimenti immobiliari; Servizi di
      gestione immobiliare relativi a transazioni di proprietà immobiliari; Servizi di
      gestione immobiliare relativi a edifici commerciali; Servizi immobiliari; Servizi
      di gestione immobiliare relativi a complessi immobiliari; Servizi di agenzie
      immobiliari; Servizi di agenzia immobiliare per la compravendita di edifici;
      Servizi di gestione immobiliare relativi a edifici residenziali; Servizi di gestione
      immobiliare relativi a edilizia abitativa; Servizi di gestione immobiliare relativi
      a centri commerciali; Consulenza relativa a proprietà immobiliare; Servizi di
      consulenza in materia di proprietà (Immobiliari -); Affari immobiliari; Servizi di
      agenzie immobiliari per vendita e affitto di edifici; Servizi di agenzie
      immobiliari per vendita e affitto di imprese.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi Nelle Classe 35 e 36.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Quando il segno è tradotto nella lingua di un paese europeo – Alicante 21-02-2025

    Quando il segno è tradotto nella lingua di un paese europeo – Alicante 21-02-2025

    JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell’esaminatore europeo il consumatore che si approccia a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d’uso che rende il segno non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/02/2025
    ************** (VR)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019079415
    JULJUL
    Marchio denominativo
    ************* (VR)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 4
    Candele; Candele profumate.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua danese attribuirebbe al segno il
    significato traducibile in italiano come: Natale, Natale.
    https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul )
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d’uso dei
    prodotti.
    Assenza di carattere distintivo
    Il fatto che il termina ‘JULJUL’ sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento
    come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come
    un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state
    realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad esempio a forma
    d’albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.)
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079415 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 4
    Candele; Candele profumate.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 3
    Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti;
    Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette
    profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di
    profumeria; Cosmetici.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio nel settore della pasta fresca ripiena – Alicante 21-02-2025

    Registrare un marchio nel settore della pasta fresca ripiena – Alicante 21-02-2025

    Lasagna carbonara per prodotti di pasta fresca è un segno non distintivo, il consumatore attribuirebbe al segno il significato seguente: forma di pasta all’uovo ripiena di uova, guanciale, pecorino, etc..

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/02/2025
    ************ Pesaro
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    LASAGNA CARBONARA
    Marchio denominativo

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 30/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Carne e prodotti a base di carne; Uova e prodotti a base di uova.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: forma di pasta all’uovo ripiena di uova, guanciale, pecorino, etc..
    https://www.treccani.it/vocabolario/lasagna/?search=la
    %E1%B9%A1agna%2F ).
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    https://www.treccani.it/vocabolario/carbonaro/
    Pagina 2 di 3
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti Carne e prodotti a base di carne; Uova e prodotti a base di uova contengono/ sono
    destinati ad essere utilizzati come ingredienti per la preparazione/elaborazione di un tipo di
    sfoglia all’uovo tagliata in larghe strisce ripiena di carne, d’uova, guanciale di maiale,
    pecorino, parmigiano, etc… Pertanto, il segno descrive la qualità e destinazione d’uso dei
    prodotti.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019073592 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio per integratori alimentari: marchio descrittivo

    Il consumatore che si approccia a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell’esaminatore non è un segno distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/02/2025
    *************Pomigliano d’Arco
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019079757
    VitaminPure
    Marchio figurativo
    *********** (CR)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5
    Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;
    Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;
    Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi; Integratori per
    migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d’erbe;
    Integratori alimentari di vitamine.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Pagina 2 di 8 —-
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “vitamina pura”. Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English
    dictionary
    online
    in
    data
    11/10/2024
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin
    all’indirizzo
    e
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure. Il contenuto rilevante di
    questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,
    contengono vitamine che non sono mescolate con nient’altro e/o che contengono
    vitamine senza sostanze nocive.
    L’Ufficio rileva l’inversione dei termini ‘VITAMIN’ e ‘PURE’ rispetto alla normale
    costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede
    uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e
    diretto con l’espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la
    percezione del consumatore dell’espressione come descrittiva.
    Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo
    semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non
    distolgono l’attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del
    marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
    informazioni su specie e qualità dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante
      “VitaminPure”, composto da due parole, unite fra loro in modo tale da
      caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda
      non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola
      di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano
      visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come
      distintivo dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti.
      Pagina 3 di 8
    2. Ricerche su Google per la parola “vitaminpure” rimandano ai prodotti del
      richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su
      Internet non emergono traduzioni dell’espressione “vitaminpure” o usi che possano
      indurre il consumatore a percepire l’espressione come descrittiva di una qualità o
      di una caratteristica di integratori alimentari.
    3. Se per un’interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il
      segno come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna
      caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze
      assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti
      presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto
      descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio ‘Integratori
      vitaminici; ecc.” e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio
      “Prodotti farmaceutici; ecc”.
      L’UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n.
      302020000103274 e n. 302024000064534
      .
    4. L’Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola
      VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi).
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      Considerazioni generali e preliminari
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Pagina 4 di 8
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Lingua e territorio rilevanti
      L’Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli
      Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l’Irlanda e Malta. Il significato
      del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia dove la
      comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008,
      T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro, dove l’inglese (unica
      lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione.
      L’Ufficio rileva che l’inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l’altro, nei
      suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle
      espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but
      made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
      Carattere descrittivo e non distintivo

    5. Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione
      è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene
      inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non
      distintivo.
      L’Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in
      quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari
      non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.
      Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere
      valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice
      dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i
      criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su
      prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
      segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
      Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
      nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
      stato reso sufficientemente chiaro.
      Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua
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      caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile
      con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001,
      T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “vitamina pura”, vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o
      che vitamine senza sostanze nocive.
      Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata:
      Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
      ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
      viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
      tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
      che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
      somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
      carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
      neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
      prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
      compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
      (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
      Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
      nient’altro che la somma delle sue parti perché nonostante il segno consista in una parola
      composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di
      constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole
      composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato
      chiaro.
      Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
      l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
      creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
      distintivo
      (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
      17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
      La combinazione “vitaminpure” costituisce una semplice combinazione di due elementi
      descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi
      solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo
      se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
      In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto
      piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun
      significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004,
      C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è
      sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale
      da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile.
      Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l’espressione “ ”
      per i
      prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti
      chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi
      “vitamin” e “pure” come dotati del significato citato dall’Ufficio (‘vitamina’ e ‘non mescolata ad
      altro’ e/o ‘senza sostanze nocive’) e dividerà naturalmente la parola composta in queste due
      parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente attribuito.
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      Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee
      verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano
      disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del
      livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli
      elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto
      aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura
      tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il
      messaggio descrittivo.
      Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici
      e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata,
      rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.

    6. Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. Tuttavia, il semplice fatto che un
      segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o
      su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
      Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere
      l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
      indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
      initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in
      compresse i cui ingredienti includono la “vitamina C naturale”
      Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole.
      Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
      interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
      commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
      necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
      EU:T:2005:325, § 88).

    7. Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisse il segno in
      esame come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica
      degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi
      alle vitamine.
      L’Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori
      alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali
      nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d’erbe; ecc.) sono prodotti
      specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l’assunzione di
      determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in
      combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari “i
      prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte
      concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un
      effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi
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      essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme
      predosate” (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169).
      L’Ufficio concorda che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in
      primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
      luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati. Ne discende che è proprio in relazione ai
      prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in
      maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate
      con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali,
      senza sostanze nocive.
      Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere
      distintivo.
    8. Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
      è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
      cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
      conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
      normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
      non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
      stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
      decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
      con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
      nella quale trae origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il
      richiedente.
      In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’inglese come lingua e in cui il
      segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
      T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
    9. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
      esempio VitAmino n. 010375285;
      014944698;
      MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n.
      MUE n. 018341256, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
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      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto l’associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in
      esame.
      Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
      possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
      registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
      Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
      meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
      della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079757 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Riforma UE in materia di disegni e modelli

    Riforma UE in materia di disegni e modelli

    Nella prima fase della Riforma UE in materia di disegni e modelli, si applicheranno alcune modifiche a partire dal 01/05/2025

    Nella seconda fase si applicheranno altre modifiche, comprese quelle apportate dal diritto derivato (regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati) si applicheranno a partire dal 01/07/2026

    La direttiva sui disegni e modelli entrerà in vigore insieme al regolamento modificativo. Gli Stati membri disporranno di 36 mesi per recepirlo nelle rispettive legislazioni nazionali.

    Per saperne di più invitiamo a consultare Design Reform – EUIPO