Il 20 DICEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO a ANCONA il marchio europeo “L’impiegata” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 18, 25.
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MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “LINEA IN 1988”
Il 26 NOVEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a TORINO il marchio nazionale “LINEA IN 1988” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 44.
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Marchi & co, investire ripaga, Italia Oggi del 18-11-2019
In Italia la proprietà intellettuale genera il 47% del pil
articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore
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CBA vs LBA legal – Divisione di Opposizione del 12/11/2019
Il marchio anteriore è il marchio CBA, il marchio impugnato è il marchio LBA legal. Le classi di riferimenti sono la n. 36 e la n. 45 relative a servizi giuridici , finanza immobiliare e servizi monetari. L’opposizione è totalmente respinta in quanto a giudizio della Divisione di Opposizione i segni non sono simili nè visimamente nè foneticamente o quantomeno in misura ridotta; non sono simili da un punto di vista concettuale e il termine “Legal” è non-distinto o quantomeno debole.
OPPOSIZIONE N. B 3 067 181
CBA Studio Legale e Tributario, Galleria San Carlo, 6, 20122, Milano, Italia (opponente), rappresentato da Studio Torta S.p.A., Via Viotti, 9, 10121, Torino, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Marco Badellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia – Elena Appendino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia (richiedenti), rappresentati da Buzzi Notaro & Antonielli D’Oulx, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123, Torino, Italia (rappresentante professionale).
Il 12/11/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 3 067 181 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti iservizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 927 349 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 854 per il marchio denominativo “CBA”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 854.
- I servizi
I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 36: Finanza immobiliare; un’attività svolta per conto e/o a favore di terzi, nel settore delle assicurazioni; servizi svolti per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione; servizi di istituti di credito diversi dalle banche, come associazioni cooperative di credito e compagnie finanziarie individuali; servizi svolti dagli “investment trusts” e dalle compagnie “holding”; servizi svolti da mediatori di valori o di beni; servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari; servizi consistenti nell’emissione di assegni turistici e di lettere di credito; servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori; servizi connessi al settore delle assicurazioni, quali servizi resi da agenti o da mediatori che si occupano di assicurazioni; servizi resi agli assicuratori e agli assicurati; servizi consistenti nella sottoscrizione di assicurazioni.
Classe 45: servizi giuridici; un’attività di consulenza e di assistenza legale; rappresentanza legale; servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali, servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui; servizi politici, quali la tutela degli iscritti al movimento politico, lobbying eccetto per scopi commerciali.
I servizi contestati sono i seguenti:
Classe 36: Servizi finanziari e monetari, e attività bancaria; servizi immobiliari.
Classe 45: Servizi giuridici.
Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di servizi, è necessario interpretarne la formulazione.
I termini “quali” e “come” , utilizzati nell’elenco dei servizi dell’opponente, indicano che i servizi specificamente indicati sono solo esempi di servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).
Servizi contestati in classe 36
I servizi monetari del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.
I servizi di attività bancaria del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.
I servizi finanziari del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di finanza immobiliare del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.
I servizi immobiliari del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.
Servizi contestati in classe 45
I servizi giuridici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).
- Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene informato, ragionevolmente rispettoso delle norme e avveduto ed anche a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Trattandosi, però, di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando li sceglie (03/02/2011, R 719/2010‑1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T‑220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, respinto; 14/11/2013, C‑524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, respinto).
Inoltre, per quanto riguarda i servizi immobiliari nella Classe 36, si deve tener presente che «l’acquisto e la vendita di proprietà immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni si ritiene che il consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media, posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione possono essere molto dannose» (17/02/2011, R 817/2010‑2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).
Infine, per quanto riguarda i servizi giuridici nella Classe 45, in considerazione delle conseguenze legali che da essi possono derivare si ritiene che il grado di attenzione prestato dai consumatori sia, in genere, relativamente alto.
- I segni
CBA Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio anteriore è formato da tre lettere, “CBA”, che in quanto tali non hanno un significato nel loro insieme e rendono il marchio distintivo.
Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dalla lettera maiuscola e in grassetto “L” seguita dalle lettere, leggermente più piccole, “BA”. Al di sotto di esse e alla destra della terminazione della lettera “L” si trovano, in caratteri minuscoli assai più piccoli, le lettere “egal”. Esse formeranno un tutt’uno con la lettera “L” per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quello di lingua inglese (per cui esiste il termine “legal”) o quello di lingua italiana (per cui esiste un termine molto simile, “legale”). Per la parte di pubblico che non assocerà nessun significato agli elementi verbali del segno impugnato, esso è normalmente distintivo. Tuttavia, una parte del pubblico di riferimento riconoscerà il termine “Legal” nel segno impugnato il quale è non-distintivo per quanto riguarda i servizi nella Classe 45 e quantomeno debole per i servizi nella Classe 36. Le lettere “BA” sono prive di significato in quanto tali e sono, come accennato poc’anzi, normalmente distintive.
Le lettere “LBA” nel segno contestato sono, nel loro complesso, l’elemento dominante in quanto dotate di maggiore impatto visivo.
È importante tenere in considerazione il fatto che il marchio anteriore sia formato soltanto da tre lettere così come sono tre le lettere che formano l’elemento dominante del marchio impugnato, oltre al fatto che per almeno una parte del pubblico di riferimento le restanti lettere formano, insieme alla lettera “L”, un elemento debole o non-distintivo.
La lunghezza dei segni può influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un’impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere “-BA”, che sono elementi distintivi in entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera “C” del marchio anteriore e nella prima lettera “L” dominante e nelle lettere “-egal”, del marchio impugnato, le quali per almeno una parte del pubblico di riferimento formano insieme un elemento debole o non-distintivo, ma per una parte sono invece normalmente distintive nel loro insieme.
Ad ogni modo che sia o meno inteso il termine “Legal”, si ritiene che i segni siano visivamente e foneticamente simili in ridotta misura.
Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico di riferimento nessuno dei due segni ha un significato. Poiché in questo caso non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni. Tuttavia, per la parte che assocerà un contenuto semantico al termine “Legal” del segno impugnato, i segni non sono concettualmente simili, pur trattandosi di un elemento debole o non-distintivo.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
- Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
- Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Nel caso in oggetto, i servizi nelle classi 36 e 45 sono stati riscontrati essere tutti identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia quantomeno relativamente alto.
Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Inoltre, da un punto di vista concettuale i marchi non sono simili, per quanto limitatamente ad un elemento, il termine “Legal”, che è non-distinto o quantomeno debole.
Essi condividono soltanto due lettere, “BA”. D’altro canto, come gia accennato nella sezione c) della presente decisione, è cruciale il fatto che si tratti di marchi brevi, formati da tre lettere, come nel caso del marchio anteriore “CBA” o comunque il cui elemento dominante è pure formato da tre lettere, “LBA”, indipendentemente dal valore attribuito alla lettera “L” nel contesto del termine, comunque secondario, “Legal”.
I segni in conflitto sono quindi marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che essi differiscano in una lettera sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione.
Le prime lettere dei marchi, ovvero la “C” e la “L”, sono ben distinte e non sono foneticamente o visivamente simili tra di loro. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la sola lettera che differisce non sia foneticamente o visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza dl rischio di confusione da parte del pubblico, in quanto, come visto, la prima lettera “C” del marchio anteriore nulla ha a che vedere con la lettera “L”, peraltro graficamente dominante, del marchio impugnato.
Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
L’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio e sentenze del Tribunale. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.
Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall’opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa sede. A titolo esemplificativo, la decisione emessa dalla Divisione d’Opposizione nel procedimento B 2 892 985 (BIONADE / LIONADE) riguardava due marchi non certo brevi e che coincidevano in ben sei lettere consecutive. Inoltre, diversamente dal caso presente, l’attenzione del consumatore in relazione ai prodotti ritenuti identici/simili era piuttosto bassa. Parimenti la sentenza 23/10/2002, T-388/00 menzionata anch’essa dall’opponente non appare pertinente in quanto le lettere che conformavano i marchi in questione in tale sentenza non coincidono per nulla con quelle che conformano i marchi in questo procedimento. Inoltre la lettera iniziale in ambedue i marchi considerati in detta sentenza era una vocale (rispettivamente la “I” e la “E”), e non una consonante come nel caso in oggetto. Infine, e ciò è un fattore importante, non risulta che il grado di attenzione del consumatore nel caso citato dall’opponente fosse quantomeno relativamente alto, come in questa sede.
Pertanto la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:
- La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 797 per il marchio figurativo ;
- La registrazione di marchio italiano n.1 503 285 per il marchio figurativo .
Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori e parole aggiuntive quali la cornice, i termini “STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO” o semplicemente caratteri, per quanto assai semplici di fantasia, che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, si constaterebbe un medesimo risultato, ossia l’identità, nella comparazione deiservizi. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Riccardo RAPONI Andrea VALISA Francesca CANGERI Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
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MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MARGARITAIO”
Accettata in data 13.11.2019 la domanda di registrazione del marchio “Margaritaio” depositato il 27.03.2019 a Firenze
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TATATU vs TATATU – Divisione di Opposizione 29-10-2019
Il marchio anteriore è il marchio TATATU denominativo e il marchio impugnato è il marchio figurativo TATATU. Le classi di riferimento sono la n. 9, 38, 41, 42 rispettivamente per software, telecomunicazioni, editoria multimediale, creazione piattaforme internet siti web.
Ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione per cui l’opposizione è accolta.
OPPOSIZIONE N. B 3 070 224
Massimo De Risi, Piazza Leonardo 30, 80129, Napoli, Italia (opponente), rappresentato da Fabrizio Massaccesi, Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Isola E2, 80143, Napoli, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Tatatu Entertainment Group Ltd, Hunkins Plaza, Main Street, Suite 556, Charlestown, Saint Kitts e Nevis (richiedente), rappresentata da Studio Legale Giangaleazzo Bettoni, Via Barberini 29, 00187, Roma, Italia (rappresentante professionale).
Il 29/10/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 3 070 224 è accolta per tutti i prodotti e servizicontestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 942 147 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 942 147 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.17 917 286 per il marchio denominativo “TATATU”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
- I prodotti e servizi
I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 9: Contenuti registrati; banche dati; banche dati (elettroniche); banche dati interattive; cd preregistrati [compact disc interattivi]; cd-rom preregistrati; cartoni animati sotto forma di pellicole cinematografiche; chip contenenti registrazioni musicali; cinematografiche [pellicole] impressionate; database elettronici registrati su supporti informatici; dischi; disegni animati; ebook; files di immagini scaricabili; files musicali scaricabili; film cinematografici; fumetti scaricabili; musica digitale scaricabile; musica digitale scaricabile disponibile da una banca dati informatica o su internet; musica digitale scaricabile fornita da internet; musica digitale scaricabile fornita da siti internet mp3; pellicole cinematografiche scaricabili; podcast; podcast scaricabili; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; registrazioni audio; registrazioni audiovisive; registrazioni di video musicali scaricabili; registrazioni multimediali; registrazioni musicali scaricabili; registrazioni sonore musicali; registrazioni sonore musicali scaricabili; registrazioni video; registrazioni video musicali; registrazioni video scaricabili; relazioni elettroniche scaricabili; riviste elettroniche; serie di registrazioni audio musicali; video cinematografici preregistrati; video musicali preregistrati; video preregistrati; video preregistrati contenenti giochi; software; dati registrati elettronicamente; dati registrati elettronicamente da internet; directory [elettriche o elettroniche]; file di dati registrati; firmware.
Classe 38: Servizi di telecomunicazione; accesso a televisione a protocollo internet; diffusione di programmi mediante una rete informatica globale; diffusione di segnali televisivi tramite internet; emissione di programmi di teleshopping; servizi d’informazione riguardanti trasmissioni; servizi di podcasting; servizi di trasmissione audiovisiva; servizi di trasmissione di contenuti audio e video forniti tramite internet; servizi di trasmissione radio via internet; servizi di trasmissione riguardanti televisione a protocollo internet; trasmissione di contenuti audio, video e multimediali tramite internet e altre reti di comunicazione; trasmissione di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet; trasmissione di contenuti generati dagli utenti tramite internet; trasmissione di dati audio tramite internet; trasmissione di dati video tramite internet; trasmissione di musica; trasmissione di pellicole cinematografiche tramite internet; trasmissione di podcast; trasmissione di programmi su internet; trasmissione di programmi radiofonici e televisivi, anche attraverso reti; trasmissione di programmi televisivi tramite internet; trasmissione di programmi televisivi tramite l’utilizzo di servizi video on-demand e a pagamento; trasmissione di programmi video e audio su internet; trasmissione di segnali digitali audio e video su una rete informatica globale; trasmissione di webcast; trasmissione di video, film, illustrazioni, immagini, testo, fotografie, giochi, contenuti generati dagli utenti, contenuti audio e informazioni tramite internet; trasmissione di video a richiesta [on-demand]; trasmissione e diffusione di programmi televisivi a pagamento; trasmissione televisiva in simulcast su reti globali di comunicazione, internet e reti wireless; trasmissione televisiva mediante abbonamento; fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; accesso a siti elettronici; accesso a siti web di giochi d’azzardo e giochi di denaro su internet; fornitura all’utenza di servizi d’accesso a informazioni su internet; fornitura all’utenza di servizi d’accesso a motori di ricerca; fornitura all’utenza di servizi d’accesso a piattaforme su internet; fornitura all’utenza di servizi d’accesso a portali su internet; fornitura di accessi a banche dati su internet; fornitura dell’accesso mediante telecomunicazioni a centri di server; fornitura di accesso a banche date online; fornitura di accesso a contenuti multimediali online; fornitura di accesso a dati attraverso internet; fornitura di accesso a siti web con musica digitale su internet; fornitura di servizi d’accesso a chat su internet; fornitura di servizi d’accesso a forum su internet; fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet; fornitura di servizi d’accesso a portali per la condivisione di contenuti video; fornitura di servizi d’accesso tramite telecomunicazione a film e programmi televisivi disponibili per mezzo di servizi video on-demand; fornitura di servizi d’accesso tramite telecomunicazione a contenuti video disponibili su internet; fornitura di servizi d’accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio e video disponibili per mezzo di servizi video online on-demand; fornitura di servizi d’accesso tramite telecomunicazione a programmi televisivi disponibili per mezzo di servizi on-demand; servizi di caricamento di video; servizi di caricamento di fotografie.
Classe 41: Editoria multimediale; fornitura di pubblicazioni on-line; pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o internet; pubblicazione di recensioni; pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento; servizi di scrittura di blog; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; creazione di format per film; creazione di cartoni animati; creazione di format per programmi televisivi; doppiaggio; fornitura di classificazioni in base all’età per programmi televisivi, film, musica, video e contenuti di videogiochi; fornitura di programmi d’intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online; fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite internet; fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; montaggio di film; montaggio di programmi televisivi; montaggio di riprese video; montaggio video; produzione d’animazioni; produzione di divertimento sotto forma di serie televisive; produzione di film; produzione di film d’intrattenimento; produzione di film di formazione; produzione di programmi televisivi da trasmettere su dispositivi mobili; produzione di programmi televisivi via cavo; produzione di spettacoli e film; produzione di spezzoni di film cinematografici di animazione; produzione di una serie di spettacoli di avventura di animazione.
Classe 42: Allestimento di piattaforme internet per il commercio elettronico; creazione di pagine web archiviate elettronicamente per servizi on-line e internet; creazione di siti web; creazione e progettazione di indici di informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di informazione]; creazione e progettazione di pagine web per terzi; elaborazione grafica di homepage e siti web; progettazione di banche dati; progettazione di opere creative audiovisive; progettazione di sistemi di stoccaggio; progettazione e sviluppo di banche dati informatiche; progettazione e sviluppo di prodotti multimediali; noleggio di server per banche dati a terzi; noleggio di strutture e servizi informatici; noleggio di supporti per dati; servizi di sicurezza dei dati; servizi di hosting e software come servizio e noleggio di software; archiviazione elettronica di file video digitali; archiviazione elettronica di file audio digitali; archivio elettronico di dati; cloud computing; concessione d’uso temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione d’informazioni; concessione di contenuti digitali, ovvero diari e blog on-line; domiciliazione di piattaforme su internet; fornitura d’utilizzo temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione di dati; fornitura dell’uso temporaneo di software online non scaricabile; fornitura di software non scaricabili per uso temporaneo per la condivisione di commenti e contenuti multimediali tra i vari utenti; fornitura di software online non scaricabili per uso temporaneo per l’importazione e la gestione di dati; fornitura di software online non scaricabile per la gestione di banche dati; fornitura di software online non scaricabili ad uso temporaneo in tema di investimento; hosting di contenuti di intrattenimento multimediali; hosting di podcast; hosting di piattaforme per operazioni commerciali tramite internet; hosting di strutture web online per conto terzi per la condivisione di contenuti online; immagazzinamento di dati; servizi di hosting interattivo che consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri contenuti ed immagini online; utilizzo temporaneo di software non scaricabili; aggiornamento di banche di memoria di sistemi informatici; fornitura di servizi per l’autenticazione di utenti tramite tecnologia di autenticazione unica per applicazioni software online; servizi di trasferimento dati; affitto di firmware.
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 9: Software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili; software scaricabili per la creazione e la fornitura d’accesso a banche dati consultabili d’informazioni e dati; software scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche; applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi; film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d’azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività d’apprendimento per bambini e giochi; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari.
Classe 38: Forum on-line per trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti in materia d’interessi generali; servizi di messaggi sul web; trasmissioni di video su richiesta.
Classe 41: Istruzione e intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie d’attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su internet contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d’attualità, divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali; servizi di divertimento sotto forma di serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d’esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film; servizi d’intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali d’intrattenimento; intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli televisivi; fornitura di servizi d’intrattenimento attraverso una rete di comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un’ampia gamma d’informazioni d’intrattenimento d’interesse generale in materia di film, programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d’un sito web d’informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta; informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e condividere video.
Classe 42: Hosting di contenuti digitali su internet; hosting e manutenzione d’una comunità on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; fornitura dell’uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d’informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e l’ottimizzazione di annunci pubblicitari.
Prodotti contestati in classe 9
Film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d’azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività d’apprendimento per bambini e giochi del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria delle registrazioni video scaricabili del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.
Software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; software scaricabili per la creazione e la fornitura d’accesso a banche dati consultabili d’informazioni e dati; software scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche; applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi; software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite Internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria del software del marchio anteriore. Perciò, questi prodotti sono identici.
Gli strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili del marchio impugnato si sovrappongono con il software del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.
Servizi contestati in classe 38
Forum on-line per trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti in materia d’interessi generali; servizi di messaggi sul web; trasmissioni di video su richiesta del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di telecomunicazione del marchio anteriore. Pertanto, i suddetti servizi sono identici.
Servizi contestati in classe 41
Servizi di divertimento sotto forma di serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura, animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d’esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di fornitura di programmi d’intrattenimento multimediale per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.
Istruzione e intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie d’attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su Internet contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d’attualità, divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali; fornitura di servizi d’intrattenimento attraverso una rete di comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un’ampia gamma d’informazioni d’intrattenimento d’interesse generale in materia di film, programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d’un sito Web d’informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta; informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e condividere video del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web del marchio anteriore. Pertanto, questi servizi sono identici.
I servizi d’intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali d’intrattenimento del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.
Intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli televisivi del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di produzione di spettacoli e film del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.
Servizi contestati in classe 42
I servizi di hosting di contenuti digitali su Internet del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di hosting di contenuti di intrattenimento multimediali del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.
I servizi utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali; fornitura dell’uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d’informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via Internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e l’ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di utilizzo temporaneo di software non scaricabili del marchio anteriore. Dunque, essi sono identici.
Hosting e manutenzione d’una comunità on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).
- Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
- I segni
TATATU Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. I segni sono pertanto distintivi. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
Visivamente, i segni coincidono in tutte le loro lettere, ossia “TATATU”. L’unica differenza tra i segni risiede nella particolare caratterizzazione del termine “TATATU” del segno impugnato, il quale è riprodotto in caratteri di fantasia di colore rosso.
Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento, i segni sono identici dal momento che sono formati dalle medesime lettere nel medesimo ordine.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
- Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
- Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti e servizi nelle classi 9, 38, 41 e 42 coperti dai marchi in disputa sono identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale composto da specialisti. In entrambi i casi, la Divisione d’Opposizione ritiene che il livello di attenzione sia medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale. La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce dell’identità fonetica e dell’elevata somiglianza visiva oltre che dell’assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.17 917 286 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizicontestati.
Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Riccardo RAPONI Andrea VALISA Francesca CANGERI Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
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MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “MAGENTA”
Il 29 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale “MAGENTA”
Il marchio “MAGENTA ” è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41
CR
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La Docg batte il marchio UE – Italia Oggi del 24-10-2019
La Corte di Appello di Venezia fa prevalere il disciplinare di produzione alle regole di EUIPO
articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore
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MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “RAIN ITALY”
Il 15 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN ITALY”
Il marchio “RAIN ITALY ” è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41
CR
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Scudo mondiale sui prodotti IG -Italia Oggi del 9-10-2019
Le produzioni di origine tutelate come marchi e brevetti
L’unione Europea aderisce all’atto di Ginevra e porta le indicazioni geografiche sotto la WIPO
articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore
