Categoria: Popular news

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “NESSUN DORMA Manarola Cinque Terre”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “NESSUN DORMA Manarola Cinque Terre”

    Accettata in data 02.12.2020 la domanda di registrazione del marchio  “Nessun Dorma” depositato il 11.06.2020 a La Spezia

  • La dicitura “Il Vino Naturale” è ingannevole – Italia Oggi del 21-11-2020

    La dicitura “Il Vino Naturale” è ingannevole – Italia Oggi del 21-11-2020

    La Commissione UE boccia la dicitura

    La dicitura “Vino naturale” in etichetta non può essere utilizzata perché ingannevole, potrebbe indurre il consumatore a pensare che quel prodotto abbia una qualità maggiore rispetto ad altro vino che non reca quella dicitura. A dirlo è sia la Commissione Europea sia la Direzione Generale per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale. Tale dicitura è contraria all’art 7 e 36 del reg. 1169/2011 in materia di informazioni dovute ai consumatori sui prodotti e all’art 120 del regolamento 1308/2013 sulle etichette facoltative.

    Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • Campagna per la lotta alla contraffazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico

    Campagna per la lotta alla contraffazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico

    Ministero dello Sviluppo Economico e Consiglio Nazionale Anticontraffazione promuovono, in occasione del prossimo Natale, la campagna per la lotta alla contraffazione. Obiettivo: sostenere prodotti originali e sicuri, i rivenditori autorizzati e il commercio legale. La contraffazione può riguardare tutti i settori merceologici dalla moda, ai giocattoli, alla cosmesi, ai ricambi auto/moto, ai beni di consumo.

    Per maggiori informazioni:

    https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-e-informazione/campagne/legalita-sotto-l-albero-di-natale

  • TOTTO vs CON TATTO Divisione di Opposizione del 28-09-2020

    TOTTO vs CON TATTO Divisione di Opposizione del 28-09-2020

    Il marchio anteriore è il marchio TOTTO, il marchio impugnato è il marchio “CON TATTO” entrambi commercializzano utensili da cucina. I due segni sono differenti in quanto il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali attirerà maggiormente l’attenzione in quanto viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine “tatto” presenta solo alcune caratteristiche in comune con il marchio anteriore e possiede al contrario tratti visivi marcatamente diversi e chiaramente percettibili. Perciò, non esistendo rischio di confusione, la Opposizione è rigettata.

    OPPOSIZIONE N. B 3 086 300

    Essential Export, S.A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, San José, Costa Rica (opponente), rappresentata da Arochi & Lindner, S.L., C/ Gurtubay 6, 3º izquierda, 28001 Madrid, Spagna (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Nemesi Brands S.r.l., Via Madonna 63, 20017, Rho (MI), Italia (richiedente), rappresentata da Enrico La Malfa, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

    Il 28/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1.       L’opposizione n. B 3 086 300 è totalmente respinta.

    2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

    MOTIVAZIONE:

    L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 055 246, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 21, per il marchio figurativo . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 173 402 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a)      I prodotti

    I prodottisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 21:       Sacchetti per alimenti; portavivande; contenitori per vivande; recipienti per i pasti; contenitori doppi termoisolanti per alimenti; gavette; gavette; bottiglie; bottiglie refrigeranti; bottiglie di plastica; bottiglie isolanti.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 21:       Utensili da cucina; apri-bottiglie, elettrici e non elettrici; utensili da cottura non elettrici; utensili per la casa; servizi da tavola; stoviglie; tazze; piatti; bicchieri; vasellame, pentole e recipienti; bottiglie; bottiglie di plastica; bottiglie refrigeranti; bottiglie termiche [thermos]; spazzole per bottiglie; secchielli per bottiglie; recipienti per la casa; vassoi; vetreria per la casa; fioriere; vasi.

    Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodottisui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

    b)      Pubblico di riferimento –grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che sono stati considerati essere in ipotesi identici sono diretti al grande pubblico, il cui che il grado di attenzione si ritiene sia medio.

    c)      I segni

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

    Parimenti, una dissomiglianza concettuale è in grado di rendere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine dei prodotti.

    Il marchio impugnato possiede almeno un significato in lingua italiana, mentre il marchio anteriore è privo di contenuto semantico.

    Tuttavia, esiste una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua lituana, per la quale entrambi i segni sono privi di significato e per la quale è quindi maggiore il rischio che il pubblico di riferimento possa confondersi tra i segni.

    La Divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione alla parte del pubblico per cui i segni non hanno un significato e possiedono, di conseguenza, un carattere distintivo normale.

    Ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per l’opponente, nella misura in cui tutti gli elementi verbali dei segni sono distintivi in quanto, come visto poc’anzi sono privi di significato.

    Come accennato poc’anzi, per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun significato ai segni, essi sono composti da elementi normalmente distintivi.

    I segni non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    Visivamente, i segni coincidono in soltanto in alcuni tratti che caratterizzano l’elemento verbale “TOTTO” del marchio anteriore e “tatto” del segno impugnato, dato che caratteri, forme, colori di questi elementi sono nella sostanza diversi. Essi differiscono per l’appunto nella rappresentazione grafica generale dei suddetti elementi nonché nelle tre lettere ‘con’ poste al di sopra delle lettere ‘tatto’ nel caso del segno impugnato.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo, soltanto in ridotta misura.

    Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “t-tt-o”, presenti in modo identico in entrambi i segni negli elementi “totto” e “tatto”. La pronuncia differisce nel suono delle seconde lettere “o” e “a” di, rispettivamente, “totto” e “tatto”, nonché nelle prime tre lettere “con” del marchio impugnato, le quali determinano una significativa maggiore lunghezza nel segno impugnato nonché l’esistenza di due elementi foneticamente chiaramente distinguibili, per l’appunto “con” e “tatto”.

    Pertanto, i segni sono foneticamentesimili, al massimo, in ridotta misura.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per almeno una parte del pubblico del territorio di riferimento, sulla quale si concentra la presente comparazione. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d)      Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Nelle proprie osservazioni del 29/01/2020 l’opponente ha affermato, quantomeno indirettamente, che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, dato che ha rivendicato quanto segue:

    […] L’utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione trarrà un vantaggio ingiusto dalla natura distintiva o dalla reputazione del marchio anteriore e nuocerà alla natura distintiva e alla reputazione del marchio anteriore. L’utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione diminuirà la natura distintiva del marchio anteriore. L’utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione per prodotti identici e somiglianti che probabilmente non soddisfano le stesse caratteristiche dei prodotti e servizi del marchio anteriore, che sono prodotti e servizi unici grazie al know-how e alle competenze dell’azienda, danneggerà l’immagine positiva del marchio anteriore. Il richiedente sfrutterà l’investimento dell’opponente nell’attività di promozione e sviluppo dell’avviamento del marchio […].

    Tuttavia, l’opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. Questa mancanza vale a rigettare, contestualmente, qualsivoglia rivendicazione a riguardo di quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il quale peraltro non è stato in quanto tale menzionato esplicitamente dall’opponente.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e)      Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione ritiene sia opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. E sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti nella classe 21 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    Nel caso in oggetto, per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico, in virtù della coincidenza di alcuni tratti grafici delle lettere “t-tt-o”, che sono parte dell’unico elemento verbale del marchio anteriore e del secondo elemento “tatto” del segno impugnato.

    Dal punto di vista concettuale, per almeno una parte del pubblico, non vi è rilevanza, dato a entrambi i segni non sarà attribuito alcun significato.

    È evidente come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del fatto che il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali si trova in una posizione in ragione della quale il pubblico tenderà a prestare maggiore attenzione, dato che esso viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine “tatto”, poi, non presenta che alcune caratteristiche in comune con il marchio anteriore, possedendo al contrario tratti, specie da un punto di vista visivo, marcatamente diversi e chiaramente percettibili.

    Considerato quanto precede, anche qualora i prodottifossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

    L’assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte di pubblico per cui il marchio impugnato possiede un chiaro significato, quale ad esempio quella di lingua italiana. Il motivo risiede nel fatto che, in ragione di tale contenuto semantico, e in assenza di un significato per quanto riguarda il marchio anteriore, la parte di pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Brevetti, Milano spinge – Italia Oggi del 9-11-2020

    Brevetti, Milano spinge – Italia Oggi del 9-11-2020

    Proprietà intellettuale collaborazione per favorire la mediazione. Accordo tra Camera arbitrale e Wipo (Onu)

    Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • Raviolo Verde contro Ravioli my Love – Divisione di Opposizione del 09-10-2020

    Raviolo Verde contro Ravioli my Love – Divisione di Opposizione del 09-10-2020

    Il marchio anteriore è RAVIOLO VERDE, il marchio impugnato è RAVIOLI MY LOVE. Sono entrambi marchi figurativi, la parola RAVIOLO non è distintiva e sia al singolare che al plurale è un termine debole. Anche l’elemento figurativo del marchio anteriore, raffigurando un raviolo, non è originale. “My love” del marchio impugnato non alludendo alle caratteristiche del raviolo, non è descrittivo.

    Ad avviso della Divisione di annullamento l’opposizione è respinta.

    OPPOSIZIONE N. B 2 943 739

    Raviolo Verde Limited, Shannon Town Centre Unit 9 Block e Bru Na Sionna, Shannon, Co. Clare, Irlanda (opponente)

    c o n t r o

    Albagnulot & Co. S.r.l., via Viarengo – frazione Motta 3 – 14055 Costigliole d’Asti (AT), Italia (richiedente).

    Il 09/10/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1.       L’opposizione n. B 2 943 739 è totalmente respinta.

    2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese.

    MOTIVAZIONE:

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 911 431 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 705 951  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a)      I prodotti e servizi

    I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 12:      Ristoranti mobili [vetture].

    Classe 35:      Gestione di ristoranti per conto terzi.

    Classe 39:      Consegna di alimenti da parte di ristoranti.

    Classe 42:      Pianificazione [progettazione] di ristoranti.

    Classe 43:      Ristoranti.

    I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 29:       Carne; pesce; pollame; selvaggina; estratti di carne; verdura pronta; frutta pronta; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; conserve di pomodoro; conserve di carne; conserve di pesce; conserve di legumi; latte; latticini; prodotti caseari e loro succedanei; succhi di verdura concentrati per uso alimentare; succhi di frutta per cucinare; uova e prodotti a base di uova; olii e grassi alimentari.

    Classe 30:       Sughi di carne; paste contenenti ortaggi e pollame; paste contenenti ortaggi e carne; paste alimentari ripiene; concentrati a base di ortaggi per condimenti; zucchero; miele; riso; farine alimentari; cereali; cereali per la produzione della pasta; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; alimenti a base di cereali; pasta alimentare; pasta ripiena; pasta secca; pasta fresca; pasta con farciture; pasta all’uovo; sughi per pasta; salse per pasta; piatti pronti contenenti pasta; piatti di pasta pronti; piatti a base di pasta; condimenti a base vegetale per pasta; pasti preparati a base di pasta; pane; pasticceria; confetteria; gelati; sale; aceto; spezie; aromi per alimenti; preparati per sughi.

    Classe 35:       Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; amministrazione commerciale.

    Classe 43:       Servizi di ristorazione; servizi di ristorazione da asporto; somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti; alloggi temporanei.

    Alcuni dei prodotti e servizi contestati sono identici o simili aiprodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva deiprodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

    b)      Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere, in ipotesi, identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c)      I segni

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dai termini “Raviolo verde” riprodotti in caratteri di colore verde smeraldo e al di sotto dei quali si trova una striscia orizzontale pure verde smeraldo che si assottiglia da sinistra a destra. Nella parte superiore del segno, i cui elementi sono collocati su di uno sfondo di colore verde acqua, si trova la raffigurazione stilizzata di un raviolo di colore verde smeraldo.

    Il marchio impugnato è pure figurativo. Esso è formato dal termine “ravioli” riprodotto in caratteri minuscoli di colore verde chiaro al di sopra del quale si trova la rappresentazione stilizzata di un quadrifoglio. Nella parte inferiore destra del segno si trovano i due termini “My love” riprodotti in caratteri di fantasia che evocano una scrittura a mano.

    I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    I termini “ravioli” e “raviolo” saranno intesi dalla totalità del pubblico di riferimento. Queste parole italiane indicano infatti una specialità culinaria italiana, di origine genovese che consiste, come definito nel Vocabolario Treccani, Edizione online, in pasta all’uovo in sfoglia, ritagliata a rettangoli o a dischi sovrapposti o ripiegati su sé stessi, con ripieno che varia anche secondo usi regionali: a base di carne, di ricotta e spinaci, di erbe odorose, ecc.; si mangiano per lo più asciutti, conditi con sugo o burro e parmigiano. Si deve tener conto del fatto che in tutte le lingue del territorio di riferimento i termini equivalenti sono i medesimi, come ad esempio in inglese, in tedesco, in francese o in ungherese, o molto simili, si vedano ad esempio i termini Ραβιόλια (raviolia) in greco, ravioolid in estone, ravioliai in lituano o ravioly in slovacco. 

    Questi elementi sia del marchio anteriore che del marchio impugnato sono quindi non-distintivi per alcuni dei prodotti e servizi dal momento che descrivono i prodotti o l’oggetto dei servizi, o quantomeno deboli, dal momento che possono alludere, nel caso di prodotti quali i preparati per sughi o il sale, a prodotti che possono essere utilizzati come ingredienti o che dei ravioli ricordano, ad esempio, la forma, come potrebbe essere il caso della confetteria.

    Lo stesso vale per quanto riguarda l’elemento figurativo posto nella parte superiore del marchio anteriore, che per l’appunto consiste nella raffigurazione di un raviolo.

    Per quanto invece riguarda il secondo elemento denominativo del marchio anteriore, ossia il termine “verde”, bisogna operare una distinzione. Esso è pure non-distintivo o debole per quella parte del pubblico di riferimento che lo assocerà al nome di un colore, quale la parte del pubblico di lingua italiana, che intenderà l’espressione ‘raviolo verde’ come una variante, per l’appunto, della specialità culinaria, mentre risulta essere normalmente distintivo per quella parte del pubblico di riferimento che non ne comprenderà il significato, quale ad esempio la parte del pubblico, a titolo di esempio, di lingua inglese, lituana o ungherese.

    Per quanto concerne i restanti elementi del marchio impugnato, essi sono normalmente distintivi. Ciò in ragione del fatto che i significati ai quali fanno riferimento, che saranno pure intesi dalla totalità del pubblico, inclusa l’espressione “My love” formata da termini base della lingua inglese equivalenti all’espressione, in italiano, “amore mio/il mio amore”, non descrivono od alludono a nulla in relazione ai prodotti e servizi considerati in ipotesi identici nelle classi 29, 30, 35 e 43.

    Visivamente, i segni coincidono nelle prime sei lettere degli elementi “raviolo” e “ravioli”, per quanto riprodotti in caratteri diversi. Essi differiscono nelle ultime lettere dei suddetti elementi, che sono non-distintivi o deboli nonché in tutti i restanti elementi dei segni, ossia i termini aggiuntivi “verde” e “My love” e gli elementi figurativi.

    Pertanto, i segni sono, al massimo, simili in ridotta misura, dato che solo coincidono parzialmente in elementi deboli o addirittura non-distintivi.

    Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “raviol”, presenti in modo identico in entrambi i segni, le quali però fanno parte di elementi deboli o non-distintivi. La pronuncia differisce nel suono delle ultime lettere dei termini “raviolo” e “ravioli”, delle lettere “verde” del segno anteriore, che costituiscono un elemento distintivo, debole o non-distintivo dipendendo dalla loro comprensione o meno e delle due parole “My love” del segno impugnato, che sono insieme un elemento normalmente distintive. 

    Dunque, i segni sono foneticamente simili, al massimo, in ridotta misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni solo presentano una somiglianza concettuale limitatamente ad elementi non-distintivi o al massimo deboli. Ne consegue che i segni siano da considerarsi, nella migliore delle ipotesi, soltanto simili in assai ridotta misura.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d)      Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per almeno una parte del pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione, ossia la parte che non attribuirà alcun significato al termine “verde”. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in alcuni elementi non distintivi o quantomeno di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    Per quanto invece riguarda quella parte del pubblico che comprenderà il significato dell’espressione “raviolo verde”, quale ad esempio quella di lingua italiana, tenuto in conto quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore si ritiene che sia dato dalla specifica combinazione degli elementi e deve essere considerato modesto per tutti i prodotti e servizi in questione data la sua natura descrittiva o quantomeno allusiva.

    e)      Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti e  servizi nelle classi 29, 30, 35 e 43 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale presterà un livello di attenzione medio.

    Nel caso in oggetto, per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in ridotta misura in virtù della coincidenza parziale dei due elementi “Raviolo” e “ravioli”.

    È tuttavia evidente come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del fatto che la scarsa somiglianza tra i segni deriva dalla presenza, come accennato poc’anzi, di elementi dal carattere distintivo assai limitato, se non addirittura dalla natura descrittiva per il pubblico di riferimento. Nel marchio impugnato pe evidente che ad attirare maggiormente l’attenzione saranno l’elemento figurativo, che è normalmente distintivo, così come i due elementi verbali “My love”, che sono pure distintivi ed essendo generalmente comprensibili determinano una chiara differenziazione semantica rispetto al marchio anteriore.

    La Divisione d’Opposizione ritiene che, considerato quanto precede, anche qualora i servizifossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico, dato che le differenze tra i segni sono sufficientemente marcate, gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente percettibili, e, soprattutto, le somiglianze solo risiedono in elemento dalla scarsa o nulla capacità distintiva.

    Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

    Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

    Divisione d’Opposizione

    María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Andrea VALISA Aurelia PEREZ BARBER

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • VINO: la crisi attuale sta premiando i vini il cui marchio è registrato Italia Oggi del 4-11-2020

    VINO: la crisi attuale sta premiando i vini il cui marchio è registrato Italia Oggi del 4-11-2020

    Nel settore dei Vini, il marchio conta più dei riconoscimenti e delle denominazioni. Pensiamo solo ad un dato: l’80% dei ristoratori quando deve scegliere il vino da mettere in tavola e da offrire ai propri clienti, guarda il marchio ancor prima della denominazione, dei riconoscimenti e della notorietà del vino stesso. A confermare questo importante dato è una indagine svolta per l’Istituto Grandi Marchi da Nomisma Wine Monitor.

    Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • Accordo Italia per contrastare la Contraffazione online

    Accordo Italia per contrastare la Contraffazione online

    Esiste in Italia un accordo che mette assieme molti soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia il cui comune obiettivo è quello di contrastare la vendita di prodotti contraffatti online a livello nazionale. Questo accordo si chiama “Accordo Italia”, tale accordo è stato riconosciuto dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione e dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è aperto a Merchant, Piattaforme di e-Commerce, Titolari dei diritti, Produttori, Licenziatari – nonché alle Associazioni dei Consumatori e tutti, nel momento in cui aderiscono volontariamente all’iniziativa, si impegnano ad adottare procedure condivise atte ad individuare le offerte di prodotti non autentici presenti sul web.

    Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

  • Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

    Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

    Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: “AMARO 33” in quanto il termine “amaro” designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero “33”, leggendo la scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

    ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

    Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente), rappresentato da Studio Bonini S.r.l., Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza, Italia(rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia (titolare), rappresentato da D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio, 6, 31100 Treviso, Italia  (rappresentante professionale).

    Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana la seguente

    DECISIONE

    1.       La domanda di nullità è accolta.

    2.       Il marchio dell’Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente nullo.

    3.       Il titolare del marchio dell’Unione europea sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

    MOTIVAZIONI

    In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione europea n. 13 927 363 ‘amaro 33’ (marchio verbale) (nel prosieguo il ‘MUE contestato’), depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

    La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

    Classe 33:  Bevande alcoliche (escluse le birre).

    Il richiedente ha invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE.

    SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

    Nelle osservazione presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola “amaro” descrittiva dei prodotti contestati in quanto riferibile a un “liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero ‘33’ identificativo della gradazione alcolica dell’amaro stesso, come indicato sul sito web dell’azienda venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

    Il richiedente osserva che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il segno ‘15’ per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

    Il richiedente conclude che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere distintivo.

    A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

    • Risultati di una ricerca effettuata sul motore di ricerca ‘Google’ che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione alcolica tra i 23 e i 35 gradi.
    • Copia della scheda prodotto dell’Amaro 33 che viene presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

    In data 19/03/2020 le osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché, alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data 01/07/2020 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

    MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE

    Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all’Ufficio un marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

    Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

    Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell’Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

    Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

    Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositatala domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

    Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

    Secondo una giurisprudenza costante, tale norma persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

    Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 28).

    Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

    Perché gli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15, Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

    Un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

    La valutazione del carattere descrittivo di un segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi in questione e, dall’altro, della comprensione che ne ha il pubblico di riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

    A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 48).

    Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il carattere distintivo è il consumatore italofono dell’Unione Europea.

    Ciò detto, nella sua memoria il richiedente sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei prodotti in esame poiché contenente un’espressione che ne identifica una determinata caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

    Il MUE contestato è un segno verbale che consiste nella dicitura ‘AMARO 33’.

    In primo luogo, come emerge dalle definizioni fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine amaro designa una tipologia di bevanda alcolica, ossia un “liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da vocabolario online ‘Garzanti Linguistica’). Si tratta, pertanto, di un prodotto che rientra nella categoria generale delle bevande alcoliche (escluse le birre) per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

    In secondo luogo, il segno si compone del numero ‘33’, che, a detta del richiedente, verrà percepito dal consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

    Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, relativa alle singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§ 29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla condizione che quest’ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se il numero ‘33’ possa ragionevolmente designare una “caratteristica” dei prodotti in esame.

    Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti di bevande alcoliche (eccetto le birre) è possibile considerare che il contenuto alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

    Il Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose di gusto amaro o bitter è di 15% vol. (v. Allegato II ‘Bevande Spiritose’ punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi contengano una contenuto alcolico del 33%. Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta di un amaro con un grado alcolico del 33%.

    Orbene, alla luce del suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l’amaro è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15 e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori interessati, la quantità indicata dalla cifra ‘33’ identifichi il volume alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

    Posto che il prodotto amaro è compreso nella voce generale bevande alcoliche (eccetto le birre), il contenuto descrittivo del segno è riconducibile all’intera categoria dei prodotti contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla quale appartengono tali prodotti in assenza di un’adeguata limitazione operata dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, § 18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13, EU:T:2015:492, § 44).

    Pertanto, si ritiene comprovata l’esistenza di una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al pubblico italofono dell’Unione di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di una caratteristiche di tali prodotti (22/06/2005,T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico dell’Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’Unione europea.

    Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

    In forza del combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo. Tali marchi “sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

    La nozione di interesse generale sottesa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C‑304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

    In conformità a una giurisprudenza costante, sussiste una certa interferenza tra l’impedimento alla registrazione attinente alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist &Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

    In quanto descrittivo di caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è, dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

    Nella fattispecie, la mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto che la dicitura ‘AMARO 33’ di cui il segno è costituito si riduce, come sopra argomentato, ad un’indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica amaro.

    Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

    Poiché i motivi di nullità di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli ulteriori motivi di nullità addotti dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE (13/09/2016, T−563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

    Conclusione

    Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e ilmarchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

    La Divisione di Annullamento

    Michele M. BENEDETTI-ALOISI Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO “app la mia dm”

    MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO “app la mia dm”

    Accettata in data 30.10.2020 la domanda di registrazione del marchio  “app la mia dm” depositato il 13.03.2020 a Bolzano