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  • RI.CAM.BI contro CAM Alicante 14-06-2023

    RI.CAM.BI contro CAM Alicante 14-06-2023

    Il marchio anteriore è Ri.CAM.BI e il marchio impugnato è CAM. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione poiché il pubblico non italofono non attribuirebbe alcun significato a “CAM”

    OPPOSIZIONE N. *********************************

    *******************************************************(opponente)

    c o n t r o

    ************************************* (richiedente), rappresentata da **************************************************** (rappresentante professionale).

    Il 14/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 140 746 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 7: Tutti i prodotti in questa classe ad esclusione di macchine utensili per la   lavorazione dei metalli.
    Classe 37: Tutti i servizi in questa classe

    Classe 42: Tutti i servizi in questa classe ad esclusione di servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica
      
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 355 753 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
      3.Ciascuna parte sopporta le proprie spese.  

    MOTIVAZIONI

    In data 14/02/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 355 753  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929.

    a) I prodotti e i servizi

    I prodotti e i servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 7: Macchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti.

    Classe 37: Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione; fornitura di informazioni inerenti la riparazione o manutenzione di macchinari o apparecchiature per impacchettare o imballare.

    A seguito della richiesta di limitazione del marchio impugnato, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 7: Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti; macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico; macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.

    Classe 35: Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari.

    Classe 37: Servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.

    Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell’imballaggio e per macchine per l’imballaggio, macchine per l’imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale; Servizi di analisi e ricerche industriali; Ricerche in meccanica. 

    Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

    Il termine “in particolare” utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi del richiedente, indica che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu-Tride / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). 

    Inoltre, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in Classe 7

    I prodotti macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria macchine per l’imballaggio dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    I prodotti macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici del marchio impugnato possono riferirsi, tra l’altro, a macchinari per il dosaggio e il confezionamento di medicinali, ossia di liquidi, polveri e pastiglie. Pertanto, questi prodotti potrebbero comprendere o sovrapporsi con le macchine per l’imballaggio dell’opponente. Di conseguenza, i prodotti impugnati e quelli dell’opponente sono da ritenersi identici.

    I prodotti robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio del marchio impugnato sono simili alle macchine per l’imballaggio del marchio anteriore. Questi prodotti essi coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari tra loro.

    I prodotti cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine [macchine per imballaggio e simili], dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine [macchine per imballaggio e simili],  dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico del marchio impugnato sono, in sostanza, parti e accessori per macchine e macchinari industriali. I prodotti impugnati ben potrebbero includere parti e accessori essenziali per il funzionamento dellemacchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti del marchio anteriore. Questi prodotti sono pertanto complementari tra loro. Inoltre, è plausibile che i prodotti impugnati e quelli dell’opponente siano prodotti dalle stesse aziende (molte aziende producono sia macchinari industriali che parti e accessori) e che essi coincidano in canali di distribuzione e pubblico di riferimento. Ne consegue che i prodotti sono simili.

    I prodotti macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio anteriore sono strumenti per il trattamento o la produzione di metalli. In quanti tali non possiedono alcun fattore di somiglianza con le macchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti del marchio anteriore. Questi prodotti hanno diversa natura, destinazione e modalità d’uso. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso. Pertanto, sono dissimili.

    Servizi contestati in Classe 35

    I servizi gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l’imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). I servizi impugnati e i prodotti e servizi del marchio anteriore presentano diversa natura, destinazione e modalità d’uso. Inoltre, non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione, non sono in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

    Servizi contestati in Classe 37

    I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici del marchio impugnato sono quantomeno molto simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Tali servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione, e coincidono in fornitori, pubblico di riferimento, nonché canali di distribuzione.

    I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio impugnato sono quantomeno simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Pur riferendosi a prodotti diversi, tali servizi hanno la stessa natura e possono coincidere in fornitori (installatori e manutentori di macchinari industriali), pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

    Servizi contestati in Classe 42

    I servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell’imballaggio e per macchine per l’imballaggio, macchine per l’imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale sono strettamente connessi alle macchine per l’imballaggio del marchio anteriore. Questo perché è probabile che i produttori di macchine per l’imballaggio forniscano anche servizi scientifici, tecnologici, di ricerca e progettazione in relazione a tali macchine. Sebbene la natura dei beni e dei servizi non sia la stessa, sia il pubblico di riferimento che i produttori/fornitori abituali di questi beni e servizi potrebbero coincidere. Inoltre, questi beni e servizi potrebbero essere complementari. Pertanto, sono da ritenersi simili.

    I servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sono servizi relativi ad aspetti teorici e pratici di diversi ambiti industriali. Questi servizi non presentano alcuna somiglianza con i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l’imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). Sebbene il grado di somiglianza dei prodotti e servizi è una questione di diritto che deve essere valutata ex officio dall’Ufficio, anche se le parti non esprimono osservazioni in merito (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59), l’esame ex officio dell’Ufficio si limita a fatti noti, vale a dire, a «fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili», il che esclude i fatti di natura altamente tecnica (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Di conseguenza, su ciò che non emerge dalle prove/argomentazioni presentate dalle parti o non è di dominio pubblico non si deve congetturare o indagare a fondo ex officio (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). come previsto dall’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l’esame dei fatti da parte dell’Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste. L’opponente non ha presentato prove/argomentazioni volte a dimostrare che i suoi prodotti e servizi e i servizi impugnati servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sarebbero da considerarsi simili.

    I prodotti e servizi in questione hanno una natura altamente tecnica e in mancanza di indicazioni chiare da parte dell’opponente, la Divisione di Opposizione non può ipotizzare una somiglianza tra di essi.  Non è possibile concludere che questi prodotti e servizi abbiano la stessa natura, lo stesso scopo o lo stesso metodo di utilizzo. Inoltre, non è possibile affermare che siano in concorrenza, che siano venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione e che siano prodotti/offerti dalle stesse aziende. Infine, non possono essere considerati complementari. Di conseguenza, sono da ritenersi dissimili. 

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado)sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. 

    Il grado di attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in base al prezzo, alla natura sofisticata/specialistica o ai termini e alle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati.

    Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    L’elemento “RICAMBI” del marchio anteriore verrebbe interpretato dal pubblico italofono come un riferimento alle componenti e alle parti di una macchina complessa che necessitano di essere sostituite periodicamente. Tuttavia, per la parte del pubblico non italofona, tale elemento non ha un significato. La Divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione a questa parte del pubblico per cui l’elemento “RICAMBI” non ha un significato e possiede pertanto un carattere distintivo normale.

    È importante notare che nel marchio anteriore l’elemento “CAM” è chiaramente percepibile come un elemento indipendente del segno, in quanto inglobato in una forma geometrica che lo separa visivamente dalle lettere iniziali e finali “RI” e “BI”. Una parte del pubblico in analisi potrebbe percepire il termine “CAM” come l’abbreviazione di “videocamera” o di “camshaft”, un dispositivo che fa sì che le valvole di un motore si aprano o si chiudano al momento giusto (informazione estratta da Cambridge Dictionary in data 12/06/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cam). Tuttavia, per un’altra parte del pubblico tale elemento è privo di significato e distintivo. La Divisione d’Opposizione esaminerà l’opposizione in relazione a questa parte del pubblico.

    Il marchio anteriore include anche un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM”. Tale elemento figurativo ha una funzione puramente decorativa, pertanto, il suo carattere distintivo è scarso. Lo stesso dicasi per i punti posti dopo le lettere “R”, “I”, “B” e “I”.  

    L’elemento “CAM” del segno contestato è anch’esso privo di significato per il pubblico in analisi ed è pertanto distintivo. Anche questo marchio include un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM” (identico a quello del marchio anteriore). Anche in questo caso il carattere distintivo di quest’elemento figurativo è scarso.

    La stilizzazione degli elementi verbali nei marchi a confronto non è particolarmente originale e non distoglierebbe l’attenzione del pubblico dagli elementi verbali stessi. Pertanto, tale stilizzazione ha un carattere distintivo scarso in entrambi i segni.

    I marchi non contengono elementi che possono essere considerati dominanti rispetto ad altri.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento “CAM”, che costituisce l’unico elemento verbale del segno impugnato e verrebbe percepito come un elemento indipendente nel marchio anteriore. Visivamente, essi coincidono anche nell’elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM”. Tuttavia, i marchi differiscono nelle lettere iniziali e finali del marchio anteriore, “RI” e “BI”, e, visivamente, nell’elemento geometrico che inglobala l’elemento “CAM” e nei punti posti dopo le lettere “R”, “I”, “B” e “I” nel marchio anteriore. Alla luce del grado di distintività dei vari elementi che compongono i marchi e, soprattutto, alla luce del fatto che “CAM” verrebbe percepito dal pubblico come un elemento indipendente del marchio anteriore, i segni sono simili almeno in misura media.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico in analisi. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico in analisi in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, la somiglianza tra prodotti e servizi è una condizione necessaria per constatare un rischio di confusione. Pertanto, la presente opposizione non può essere accolta per i prodotti ritenuti dissimili.

    Il marchio contestato è integralmente riprodotto nel marchio anteriore, in cui costituisce un elemento indipendente del segno. Dato che il rischio di confusione riguarda non solo situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro ma anche situazione nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate, la Divisione d’Opposizione ritiene che la coincidenza nell’elemento “CAM” (e nell’elemento figurativo) possa portare il consumatore di riferimento a ritenere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Difatti, dato che il marchio contestato è immediatamente percepibile como un elemento indipendente del marchio anteriore, è altamente probabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio anteriore come un sottomarchio, ossia una variante del marchio impugnato, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), ad esempio, per una linea di pezzi di ricambio.  

    Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico non italofono che non attribuirebbe alcun significato a “CAM” e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento è sufficiente per respingere la domanda contestata, come indicato in precedenza.

    Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

    I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

    L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 931  (marchio figurativo).

    Dal momento che questo marchio copre un elenco più ristretto di prodotti e servizi, oltre ad essere meno simile al marchio contestato, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

    Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i segni, nonché i prodotti e servizi, non sono identici.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Divisione d’Opposizione

    Aldo BLASIVito PATI   Paola ZUMBO

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • GOOVI contro GOVIS 09-06-2023

    GOOVI contro GOVIS 09-06-2023

    Il marchio anteriore è Goovi, marchio denominativo, e il marchio impugnato è Govis, marchio figurativo. Le classi a cui far riferimento sono la 5 fondamentalmente integratori e la classe 30 fondamentalmente biscotti. I due marchi sono reputati molto simili per cui la opposizione viene accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 089 255

    ******************* (opponente), rappresentata da ******************************(rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ****************************** (richiedente).

    Il 09/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 089 255 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti  contestati:   Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici.   Classe 30: Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; dolci (caramelle) e gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 047 730 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
      3.Ciascuna parte sopporta le proprie spese.    

    MOTIVAZIONI

    In data 17/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 047 730  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 755 621 GOOVI (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. 

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 5: Prodotti per deodorare l’aria; prodotti per la purificazione dell’aria; prodotti per rinfrescare l’aria; deodoranti, tranne quelli per uso personale; prodotti per neutralizzare gli odori; prodotti per neutralizzare gli odori per tappeti, tessuti e nell’aria; integratori alimentari; integratori alimentari dietetici; integratori dietetici; integratori alimentari in polvere per la produzione di bevande; vitamine e preparati vitaminici; sciroppi; sciroppi per uso farmaceutico; caramelle per uso medico; caramelle per uso farmaceutico; tisane per uso medico; pannolini monouso di carta e/o di cellulosa.

    Classe 30: Sciroppi ad uso alimentare; caramelle, non ad uso medico; tisane, non ad uso medico.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici.

    Classe 30: Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; miscele per biscotti; impasto per biscotti; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; dolci (caramelle) e gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; preparati per budini dessert istantanei; miscele per cioccolata calda; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine; miscele per dolci; miscele per panini; miscele di farina; miscele per pane; miscele per pizza; miscele per muffin; miscele per brownie; miscele integrali per pane; miscele per torte ripiene; miscele per realizzare gelati; miscele istantanee per ciambelle; miscele per fare budini.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 5

    Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d’integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicamenti farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici del marchio impugnato sono identici a integratori alimentari; integratori alimentari dietetici; integratori dietetici; integratori alimentari in polvere per la produzione di bevande; vitamine e preparati vitaminici; sciroppi per uso farmaceutico; caramelle per uso medico; caramelle per uso farmaceutico; tisane per uso medico dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

    Prodotti contestati in classe 30

    Dolci (caramelle) del marchio impugnato si sovrappongono le caramelle, non ad uso medico dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

    Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine del marchio impugnato sono quantomeno simili in basso grado rispetto alle caramelle, non ad uso medico del marchio anteriore poiché questi prodotti coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

    Miscele per biscotti; impasto per biscotti; preparati per budini dessert istantanei; miscele per cioccolata calda; miscele per dolci; miscele per panini; miscele di farina; miscele per pane; miscele per pizza; miscele per muffin; miscele per brownie; miscele integrali per pane; miscele per torte ripiene; miscele per realizzare gelati; miscele istantanee per ciambelle; miscele per fare budini del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono affinità di particolare rilevanza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

      

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o quantomeno simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. 

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Il marchio verbale anteriore “GOOVI” e gli elementi verbali del marchio figurativo impugnato “GO” e “VIS”, riprodotti in caratteri di fantasia di colore blue e rosso (GO) e verde (VIS), sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei Paesi in cui l’inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l’inglese, quale ad esempio la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara o polacca.

    Come esplicitato poc’anzi, nessun elemento dei segni evoca alcun significato. Essi sono, pertanto, distintivi.

    Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    Visivamente, i segni coincidono nelle prime due lettere “GO-” del marchio anteriore, che trovano corrispondenza nelle lettere “GO” del primo dei due elementi verbali del segno impugnato e nelle ultime due lettere “-VI” del marchio anteriore, le quali si ritrovano nelle prime due lettere “VI-“ del secondo elemento verbale “VIS” del segno impugnato. I segni differiscono nella terza lettera “O” del marchio anteriore, la quale è ad ogni modo la ripetizione della lettera che la precede nonché nell’ultima lettera “S” del segno impugnato. I segni differiscono altresì nella stilizzazione grafica del segno impugnato.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili in una misura inferiore alla media.

    Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “GO(O)VI”, presenti in modo identico in entrambi i segni, tenendo conto anche del fatto che la presenza della doppia “O” nel segno impugnato non altera la corrispondenza con la lettera “O” del segno impugnato. La pronuncia solo differisce nel suono dell’ultima lettera “-S” del marchio contestato, che non ha controparte nel segno anteriore.

    Per tutto ciò, i segni sono foneticamente molto simili.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti nelle classi 5 e 30 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte quantomeno simili in basso grado e in parte dissimili ai prodotti del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione medio da parte del consumatore.

    I segni sono foneticamente molto simili e visivamente simili in misura inferiore alla media. È importante notare come essi coincidano nella quasi totalità dei loro elementi verbali, ad eccezione della ripetizione della lettera “O” nel segno anteriore e dell’ultima lettera “S” del marchio impugnato.

    In mancanza di ulteriori elementi in grado di creare differenze tra i segni e tendendo conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto da parte del pubblico di lingua bulgara o polacca, il quale non attribuirà ai segni alcun significato, e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio internazionale che designa l’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Ciò vale non solo per i prodotti identici, ma anche per quei prodotti che sono stati riscontrati essere quantomeno simili in ridotta misura. Infatti, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    La Divisione d’Opposizione ritiene che il minor grado di somiglianza tra alcuni prodotti sia compensato in particolare dal fatto che i segni siano foneticamente molto simili. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o quantomeno simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

    I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Divisione d’Opposizione

    Francesca CANGERI  Andrea VALISA   María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio descrittivo  settore alimentare non registrabile

    Marchio descrittivo settore alimentare non registrabile

    CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 05/06/2023
    *************************
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018801903
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 08/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 29 Pesce congelato.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    animali acquatici del mar Mediterraneo.
    − II suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in
    data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:
    https://www.treccani.it/vocabolario/crostacei/
    https://www.treccani.it/vocabolario/mediterraneo/
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini
    provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da
    una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcato, che richiama la forma di
    un’etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI
    MEDITERRANEI», il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
    indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    − Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018801903 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Marchio di un Vino e denominazione d’origine protetta

    Marchio di un Vino e denominazione d’origine protetta

    GENZIANAVITTORIA non è registrabile per un vino poiché conterrebbe due indicazioni di denominazione protette Vittoria’ PDO-IT-A0803 e ‘Cerasuolo di Vittoria’ PDO-IT-A0773.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 05/06/2023
    ****************
    *******************
    ******************
    Fascicolo nº: ***********************
    Vostro riferimento: GENZIANAVITTORIA
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente:************************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 13/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, perché evoca due denominazioni d’origine

    protette, più precisamente: ‘Vittoria’ PDO-IT-A0803 e ‘Cerasuolo di Vittoria’ PDO-IT-A0773.
    Queste denominazioni sono protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
    17/12/2013,
    La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
    Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
    Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalle denominazioni d’origine
    presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
    essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
    Limitazione
    Questo impedimento alla registrazione può essere superato limitando i suddetti prodotti
    della Classe 33 interessati dalle denominazioni d’origine. Dato che il segno si riferisce al
    termine ‘Vittoria’ presente in queste due denominazioni d’origine, è possibile restringerlo a
    una o entrambi denominazioni d’origine. Ad esempio, se si desidera rispettare il disciplinare
    di tutte
    le denominazioni d’origine, i prodotti dovrebbero essere soggetti a limitazione come segue:
    Class 33: ‘Vittoria’ IG vino; ‘Cerasuolo di Vittoria’ IG vino.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018794872 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
    Pagina 3 di 3
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    Classe 33 Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare bevande; Preparati per
    fare bevande alcoliche; Sidro.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare marchio settore calzature e abbigliamento

    Registrare marchio settore calzature e abbigliamento

    Il marchio “SHOE” che tradotto è “Scarpa” per borse che possono contenere o trasportare scarpe non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/06/2023
    **********************
    ****************************
    ITALIA
    Fascicolo nº: ********************
    Vostro riferimento: ***********************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ********************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 23/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;
    bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie;
    borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a
    maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste,
    sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per
    scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio
    o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in
    cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;
    zaini; zaini sportivi.
    Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da
    donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento
    premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da
    uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker;
    scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in

    cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da
    pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli
    [calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di
    calzature [spunterbi]; suole per calzature; tomaie.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    1. Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      «scarpa». Il significato del termine «SHOE», contenuto nel marchio, è supportato dai
      seguenti riferimenti di dizionario:
    • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shoe;
    • https://www.wordreference.com/enit/shoe.
      Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
    1. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
      i prodotti della Classe 18 sono specialmente destinati a contenere e/o trasportare delle
      scarpe e, inoltre, che i prodotti della Classe 25 sono o comprendono diversi tipi di scarpe
      (come calzature per uomo e donna, scarpe da tennis, pantofole, ecc. o parti di
      abbigliamento, abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento sportivo,
      ecc). Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da un carattere tipografico
      standard nero la cui lettera «H» ricorda un simbolo matematico, il segno descrive sia la
      specie che la destinazione dei prodotti.
    2. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    3. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
      interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una
      ricerca su Internet condotta in data 22/03/2023 è risultato che il termine «SHOE» di cui il
      marchio e composto, è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento:
    • https://www.gq-magazine.co.uk/fashion/article/amazon-fashion-shoes;
    • https://www.shoesuite.ie/;
    • https://www.shoeshop.ie/;
    • https://www.decathlon.ie/7343-gym-bags?prod_en%5Bquery%5D=shoe%20bag;
    • https://www.ikea.com/ie/en/cat/shoe-boxes-organisers-47380/;
    • https://www.footjoy.ie/en_IE/golf-gear/bags-shoes-and-travel/;
    • https://danceworld.ie/products/blo-a317?_pos=1&_sid=d6151955b&_ss=r.
      Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
    1. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
      stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
      marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
      marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
      richiede la protezione.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      Pagina 3 di 4
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 838 820 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;
      bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie;
      borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a
      maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste,
      sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per
      scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio
      o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in
      cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;
      zaini; zaini sportivi.
      Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da
      donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento
      premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da
      uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker;
      scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in
      cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da
      pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli
      [calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di
      calzature [spunterbi]; suole per calzature; tomaie.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 18 Astucci da viaggio per cravatte; astucci in pelle per chiavi; astucci per chiavi
      [pelletteria]; astucci per cosmetici venduti vuoti; bauletti destinati a contenere
      articoli da toilette detti vanity cases; borse a tracolla; borsette da sera; borse
      da escursionismo; borse da spiaggia; borse per la spesa; borse flessibili per
      indumenti; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borsellini; borsellini in
      pelle; borsellini multiuso; cartelle, buste [articoli di pelle]; cuoio grezzo o
      semilavorato; cuoio per scarpe; custodie per documenti; finta pelle [imitazione
      del cuoio]; marsupi; ombrelli; parapioggia; pochette; porta-biglietti da visita;
      porta-carte [portafogli]; porta-musica; portabanconote; portadocumenti
      pieghevoli; portafogli; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica;
      portamonete, non in metalli preziosi; sacchi per alpinisti; valigette per
      documenti; valigette ventiquattrore; zaini da escursionismo; zaini per alpinisti.
      Classe 25 Pantaloni; pantaloni elasticizzati; pantaloni eleganti; pantaloni casual;
      pantaloncini [abbigliamento]; calzoni larghi; leggings [pantaloni]; pantaloni
      capri; pantaloni prémaman; pantaloni sportivi; pantaloni per bambini; articoli di
      Pagina 4 di 4
      cappelleria; abiti [completi]; abiti per il tempo libero; abiti da sera; camicette;
      camicie; canottiere; t-shirt; top [abbigliamento]; tuniche; gonne; polo; vestiti;
      vestiti a tubino; jerseys [indumenti]; abiti; tute [indumenti]; jeans; bermuda;
      cardigan; maglie intime [maglieria]; maglioni [pullover]; felpe; maglie sportive;
      cappotti; gabardine [indumenti]; giacche; giacche di piumino; giacche
      trapuntate [abbigliamento]; giacche da abito; blazer; gilet; panciotti; pellicce;
      trench; soprabiti; parka; giacche a vento con cappuccio; impermeabili;
      indumenti lavorati a maglia; poncho; indumenti in denim; costumi da spiaggia;
      costumi da bagno; abbigliamento intimo; biancheria intima; camicie da notte;
      pigiama; vestaglie; accappatoi da bagno; culottes [biancheria intima];
      mutande; boxer [intimo]; collants; calzini e calze; calzini assorbenti
      antisudore; reggiseni; busti; corsetti; sottogonne; sciarpe; stole [pellicce];
      scialli; pellicce [indumenti]; fasce per la testa [abbigliamento]; foulard;
      cravatte; cinture [abbigliamento]; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in
      finta pelle; cinture in tessuto [abbigliamento]; bretelle; guanti [abbigliamento];
      cappelli; berretti; cuffie [copricapo]; visiere parasole [cappelleria].
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023

    GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 25/05/2023
    ***************
    *****************
    **********************

    Fascicolo nº: *****************
    Vostro riferimento:*******************
    Marchio: GOSIGN
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***************
    ***********
    **************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 29/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire
    la sicurezza della posta elettronica; Software per l’elaborazione di
    pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni
    software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a
    distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia
    blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta
    elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche;
    Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

    software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati
    nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
    archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
    contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede
    elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per
    computer legati all’ accesso e per l’accesso a reti informatiche, banche dati
    e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici
    e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di
    telecomunicazione.
    Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel
    settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
    archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
    contrattualizzazione elettronica.
    Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per
    la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.
    Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità];
    Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e
    valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati
    tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di
    autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione
    elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti;
    Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di
    consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e
    sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi
    informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici
    tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo,
    fornitura e manutenzione dell’accesso e informazioni su reti di computer, su
    contenuti e servizi nel settore dell’identificazione elettronica, della
    certificazione elettronica, dell’archiviazione elettronica e delle tecnologie per
    la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: “va e firma” o “firma!”
    • I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1
    Pagina 3 di 4
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come
    un’esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la
    creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il
    pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un ‘ esortazione” che, inter alia, serve
    anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    • Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.
    digitalizzazione, privilegino sempre più l’uso della c.d. firma digitale che è dunque
    uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico
    consumatore.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018778292 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio

    Attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio

    L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) informa i cittadini e gli utenti che negli ultimi tempi sono state recapitate alcune comunicazioni di avvenuta registrazione di domande di marchio dal seguente indirizzo email: uibm-posta@minister.com.

    L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l’unico ufficio pubblico italiano deputato alla registrazione di marchio d’impresa e non è titolare del suddetto indirizzo di posta elettronica.

  • Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

    Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

    Il consumatore attribuirebbe al marchio “Gin & Tonic Festival” il significato di “festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 26/05/2023
    ********************************************
    **********************
    ITALIA
    Fascicolo nº:*******************
    Vostro riferimento: ******************
    Marchio: Gin & Tonic Festival
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *****************************
    **************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
    Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
    eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
    dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
    esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
    pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
    attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
    di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
    concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
    pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
    Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
    materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
    Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che
    forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
    materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
    franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
    Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
    in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
    materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
    costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
    franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
    Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
    consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
    franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
    nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
    nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
    franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
    funzionamento di franchising.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
    relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
    consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
    realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
    pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
    e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
    ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
    d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
    Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
    Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
    scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati
    a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per
    scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione
    di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale;
    Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
    Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
    concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
    club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
    franchising.
    Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
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    per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
    bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
    ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
    di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
    bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
    Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande
    a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e
    bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio dell’Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa, manifestazione
      sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato
      supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data
      16/12/2022 agli indirizzi https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival). Nelle lingue degli Stati
      Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze
      quali l’assenza di ‘&’ o la presenza di ‘-‘, cioè ‘gin tonic’ o gin-tonic in spagnolo, o in
      portoghese ‘Gim-tônica’, ecc., oppure l’accento sulla parola ‘FESTIVAL’ che può
      cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso
      significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data
      16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,
      https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival;
      https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL,
      https://www.treccani.it/vocabolario/festival/, https://sproget.dk/lookup?
      SearchableText=festival, ecc.).
    • Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in
      esame, la bevanda alcolica ‘GIN & TONIC’ è diffusamente e storicamente nota come
      uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di
      un’acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1.
      https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/, 2.
      https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/, 3.
      https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni,
      legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite
      aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come ‘gin
      & tonic’. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di
      consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in
      Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in
      materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che
      concernono ad esempio l’assaggio e l’insegnamento della degustazione di cocktail a
      base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di
      bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme,
      ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive
      specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.
    • Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
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      1, lettera b), RMUE.
    • Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
      riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da
      una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1.
      https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/, 2.
      https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/, 3.
      https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1, 4.
      https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival).

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel
      suo insieme, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha
      un’importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
      prodotti o servizi, associano la parola “Festival” (da sola priva di capacità distintiva) con altre
      parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L’Ufficio ha
      accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
    2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su
      Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre
      imprese che utilizzano il segno “Gin & Tonic Festival” per contraddistinguere servizi della
      medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio,
      e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
    3. Non vi è alcun motivo per cui un’impresa concorrente debba usare un segno identico
      a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall’Ufficio
      si riferisce al richiedente.
    4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame,
      è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato
      nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio
      europeo.
    5. La richiedente rivendica l’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso del segno ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano
      documenti a sostegno.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
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      di mantenere la propria obiezione.
      Considerazioni generali
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Pubblico di riferimento
      L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
      (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
      l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
      impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
      registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
      qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell’Unione europea in
      quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le
      lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i
      consumatori di una di queste lingue all’interno dell’UE, è sufficiente per escluderlo dalla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
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      Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Gin & Tonic Festival” in relazione
      ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all’organizzazione, promozione,
      gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico,
      individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica
      nota come ‘gin tonic’.
      Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi
      sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo
      insieme.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e
      tonic (acqua tonica)”. Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi
      pacifico.
      Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
      prodotti o servizi, associano la parola non distintiva “Festival” ad altre, anche comuni, e
      risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad
      alcune registrazioni di MUE analoghe.
      L’Ufficio dissente. L’affermazione del richiedente “tutti i segni distintivi che fanno riferimento
      ad un “Festival”, inteso come un evento a tema” è troppo ampia, generalizzata ed infondata
      per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente
      ‘FESTIVAL’ sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate
      dall’Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma
      che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
      discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
      europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
      giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
      BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente,
      come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 –
      MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.
      Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
      nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti
      nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio
      si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o
      più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
      richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
      e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
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      Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro
      concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un
      marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il
      marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione.
      La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione
      (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l’Ufficio ha anche
      dimostrato che, accanto all’uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di
      soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo
      link:
      Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
      carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da
      parte dei consumatori di riferimento.
      Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere
      l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
      indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
      initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non
      implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come
      segno distintivo dei servizi obiettati.
      Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non
      avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della
      domanda. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
      direttiva 89/104, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende
      dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi
      precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e
      affini.
      Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
      è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
      cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
      conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
      normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
      non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
      stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
      decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
      con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
      nella quale trae origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa
      riferimento il richiedente.
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      In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l’inglese come lingua e in cui
      il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE
      (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all’Unione Europea, che
      ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.
      Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente
      confrontabili con l’attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di
      parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.
      IV. Conclusioni
      Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e
      non distintiva in tutti i paesi dell’Unione europea per i seguenti servizi:
      Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
      pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
      Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
      Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
      eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
      dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
      esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
      pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
      attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
      di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
      concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;
      Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
      pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
      pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
      aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
      Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
      materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
      Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
      che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
      materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
      franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
      Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
      in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
      materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
      costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
      franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
      Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
      consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
      consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
      assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
      franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
      nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
      consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
      Pagina 9 di 10
      assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
      nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
      franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
      funzionamento di franchising.
      Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
      di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
      relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
      Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
      consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
      realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
      pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
      e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
      ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
      d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
      Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
      Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
      scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi
      legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste
      per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici;
      Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo
      culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
      Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
      concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
      club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
      franchising.
      Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
      per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
      bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
      ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
      di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
      bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
      Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e
      bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering;
      Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio
      d’attrezzature da bar; Bar.
      A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      EUR.
      Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
      dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
  • Marchi identici – Alicante 24-05-2023

    Marchi identici – Alicante 24-05-2023

    CRYPTOLOYALTY marchio denominativo e CRYPTOLOYALTY figurativo. Nonostante la parte grafica i due marchi sono evidentemente confondibili.

    OPPOSIZIONE N. B 3 170 494

    *************************** Italia (opponente), rappresentata da ********************************, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    **************************** , Italia (richiedente), rappresentata da ********************************** (rappresentante professionale).

    Il 24/05/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No B 3 170 494 è accolta per tutti i servizi contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 657 225 è totalmente respinta.
      3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

    MOTIVAZIONI

    In data 05/05/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No ********************* (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No *************************CRYPTOLOYALTY (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell’ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

    a) I servizi, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione

    I servizi sui quali si fonda l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

    Classe 35: Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing.

    I servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela.

    Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

    Amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi pubblicitari, promozionali e di marketing dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    I servizi in questione si rivolgono a clienti commerciali il cui livello di attenzione varia da medio a elevato, in considerazione del fatto che si tratta di servizi che possono comportare costi piuttosto elevati e solitamente resi con scarsa frequenza, e dai quali può dipendere in buona misura, ad esempio, il successo di un’attività imprenditoriale. 

    b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il marchio anteriore denominativo è riprodotto nella sua interezza nel segno contestato, essendo peraltro l’unico elemento verbale che la costituisce. Che l’elemento verbale comune a entrambi i segni abbia o meno un significato è irrilevante ai fini della presente analisi, in virtù del fatto che essi risulterebbero possedere necessariamente il medesimo grado di distintività anche qualora si procedesse con un’analisi esaustiva del loro significato. L’unica differenza tra i segni risiede nel fatto che il segno contestato, figurativo, presenta una leggera stilizzazione grafica dei caratteri che lo compongono, nonché, alla destra dell’elemento verbale, tre punti di colore verde il cui ruolo, per la loro semplicità e natura, risulta essere basicamente decorativo.

    A livello fonetico e concettuale i segni sono identici mentre sono visivamente molto simili dato che, come visto poc’anzi, il segno impugnato presenta una certa caratterizzazione grafica.

    c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


    I servizi sono identici e sono destinati a clienti commerciali, il cui livello di attenzione varia da medio a elevato. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono identici sotto il profilo fonetico e concettuale e visivamente molto simili.

    In virtù della spiccata somiglianza visiva tra i segni nonché l’identità fonetica e concettuale e l’identità tra i servizi in questione, la Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori, anche di quelli che mostrano un elevato livello di attenzione.

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

    Pertanto, l’opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.


    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Aldo BLASI  Andrea VALISA   Gabriele SPINA ALÌ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. 

  • Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

    Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

    il segno RICOTA’ rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/05/2023
    ******************
    ***********************
    ********************
    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
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    **********************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da
    spalmare a base di latticini.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il
    significato seguente: ricotta
    Il suddetto significato del termine «RICOTA’», contenuto nel marchio, è supportato dal
    seguente dizionario.
    RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023
    all’indirizzo: https://dle.rae.es/ricota) Traduzione non ufficiale all’italiano: dall´italiano ricotta
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante
    alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino
    alla lettera “A” e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti
    obbiettati.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
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    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018808599 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.