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  • Made in Italy: è entrata in vigore la L. 206/2023 sulla lotta alla contraffazione

    La L. 206/2023 introduce disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

    In particolare l’articolo 49 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti la  contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. L’art. 51 aumenta le sanzioni amministrative per l’acquisto e l’introduzione di merci contraffatte. L’art. 52 estende il reato di vendita anche a chi detiene la merce per la vendita. Per maggiori informazioni e dettagli si invita alla lettura del Testo della Legge n. 206 del 27/12/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023 n. 300.




  • Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

    Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

    “Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/12/2023
    Verona
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: accademia del design
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *************
    Verona
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;
    Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi
    di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;
    Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;
    Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;
    Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -);
    Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di
    corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di
    istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione
    residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per
    corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in
    gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

    Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di
    aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;
    Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento
    Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,
    ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di
    formazione in materia di design.
    Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design
    industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di
    abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi
    grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di
    edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per
    smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili;
    Design industriale di automobili; Servizi di design per l’arredamento di interni;
    Servizi di design di articoli di gioielleria.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      Scuola di disegno
    • Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è
      composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia
      https://dizionario.internazionale.it/parola/design
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti
      di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento
      percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i vari servizi di design
      della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di
      formazione specializzato nell’educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive
      specie e destinazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la
      parola Accademia.
    2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato
      dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
    3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la
      realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi
      appartenenti a due lingue differenti garantisce all’espressione un carattere
      univocamente identificativo dei servizi offerti.
    4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del
      segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.
      III. Motivazione
      Pagina 3 di 5
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Osservazioni generali
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Confutazione degli argomenti del richiedente
      1.
      Per quanto riguarda l’osservazione che solo alcune delle definizioni del dizionario per la
      parola Accademia, l’Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia escluso dalla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      Pagina 4 di 5
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      2.
      Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche
      dei servizi.
      Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
      usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
      prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
      impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
      indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
      interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
      le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
      3.
      La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi
      che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una
      lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri
      (in particolare quelli con confini terrestri contigui).
      Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal
      pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l’Ufficio ha dimostrato
      che è presente anche nei dizionari italiani.
      4.
      Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
      registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
      Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
      ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
      viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
      tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
      che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
      somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
      carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
      neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
      prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
      compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
      (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
      Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
      nient’altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e
      accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità
      descrittive quando viene associato ai servizi offerti.
      IV. Conclusioni
      Pagina 5 di 5
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875752 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
      Mary DESMON
  • Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023

    Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023

    Il segno non è registrabile perchè ha al suo interno un elemento costituito da un’imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana che è protetta ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/12/2023
    *******

    *****

    Calderara di Reno

    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento: LUS_UE_2023
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: **********
    Calderara di Reno

    I. Sintesi dei fatti
    In data 27/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 31 Cibi e foraggio per animali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il segno oggetto della domanda contiene un elemento costituito da un’imitazione da
    un punto di vista araldico della bandiera italiana protetta ai sensi dell’articolo 6 ter
    della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023
    e accessibili all’indirizzo https://branddb.wipo.int/en/brand/WO801967IT0000001.
    − Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
    connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
    o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché recano il simbolo della
    bandiera italiana (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
    − Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
    un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
    dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni, nonché un’autorizzazione
    valida entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, né un’autorizzazione
    valida emessa dall’autorità competente dello Stato italiano, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018889993 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile  – Alicante 12-12-2023

    Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile – Alicante 12-12-2023

    Toplux ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

    Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/12/2023
    **************
    BULGARIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: Toplux
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************************
    BULGARIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali; Portacipria
    [cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti
    cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti
    cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza;
    Prodotti cosmetici decorativi.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere descrittivo

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: il lusso massimo, più alto.
    Il suddetto significato dei termini “Top” e “lux”, di cui il marchio è composto, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario.
    TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario
    Collins in data 09/08/2023 all´indirizzo:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa
    LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data
    09/08/2023 all ´indirizzohttps://www.acronymfinder.com/LUX.html)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: abbreviazione di lusso
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.
    Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti.
    Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio
    distintivo.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018897387 è
    Pagina 3 di 3
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante 08-12-2023

    Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante 08-12-2023

    “testit” non è registrabile perché verrebbe inteso dal consumatore come un esortazione generica “provalo”

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 08/12/2023
    ***************** Padova
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018906991
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***************** Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 35 Indagini di mercato; Analisi di indagini di mercato; Analisi di mercato;
    Indagini di mercato telefoniche; Indagini di mercato condotte per telefono;
    Analisi e ricerche di mercato; Ricerche e analisi di mercato; Analisi
    commerciali di mercati; Ricerche di mercato e analisi commerciali; Servizi di
    analisi di mercato; Servizi di analisi e ricerche di mercato; Servizi di
    informazioni di mercato riguardanti statistiche di mercato; Analisi di
    statistiche di ricerche di mercato; Sondaggio di opinione; Sondaggi (Di
    opinione -); Sondaggio di mercato; Preparazione di sondaggi commerciali;
    Sondaggi dell’opinione pubblica; Conduzione di sondaggi di opinione;
    Sondaggi di opinione (Conduzione di -); Sondaggi dell’opinione pubblica
    (Effettuazione di -); Preparazione di sondaggi dell’opinione pubblica;

    Conduzione di studi di mercato che coinvolgono sondaggi d’opinione;
    Previsioni di mercato; Servizi di valutazioni di mercato; Ricerche di mercato;
    Compilazione di informazioni statistiche; Analisi e rapporti statistici; Raccolta
    di informazioni commerciali; Studi di marketing; Studi di mercato; Studio di
    mercato; Indagini (Commerciali -); Indagini dell’opinione pubblica;
    Informazioni di marketing; Ricerche di marketing; Ricerche sui consumatori;
    Acquisizione di informazioni commerciali; Consulenza in materia di
    elaborazione dati; Analisi del rapporto costi/benefici; Analisi dell’effetto
    pubblicitario e delle ricerche di mercato; Analisi dell’opinione pubblica in
    materia di pubblicità; Analisi della risposta del consumatore; Analisi delle
    tendenze di marketing; Analisi di comportamento di società; Analisi di dati di
    ricerche di mercato; Analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche;
    Analisi in materia di marketing; Concezione di sondaggi d’opinione pubblica;
    Conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; Conduzione di
    ricerche commerciali; Conduzione di studi di fattibilità commerciale;
    Consulenze per ricerche di mercato; Indagini e investigazioni commerciali;
    Indagini sui prezzi; Indagini in materia di strategie di marketing; Informazioni
    o richieste in materia di affari e marketing; Interpretazione di dati di ricerche
    di mercato; Preparazione di indagini di marketing; Reperimento
    computerizzato di informazioni commerciali; Ricerche di mercato
    computerizzate; Ricerche di mercato e studi di marketing; Ricerche di
    mercato mediante banche dati informatiche; Servizi computerizzati di
    ricerche di mercato; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Studi di
    sondaggi d’opinione di mercato.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “Provalo”. Ciò è stato da
      riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data
      18/09/2023all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test;
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
      ispirazione o motivazione e, al contempo, di valore. Il pubblico di riferimento non
      distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
      vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a
      evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che sono di tale comprovata
      qualità che si invita i consumatori a verificare per sé stessi, provandoli. Indica di
      esaminare attraverso una prova i servizi rivendicati per verificare tramite l’esperienza
      diretta la loro qualità e corrispondenza ad aspettative e bisogni dei consumatori.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
      combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
      ai servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
      7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
      Pagina 3 di 3
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018906991 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023

    Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023

    Il marchio Bambù Natur Il bambù naturale ad avviso dell’esaminatore verrebbe visto dal consumatore come prodotto confezionato con tessuti naturali. Il segno non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 01/12/2023
    ********************************* Conegliano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***************************** Conegliano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 20/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 25 Indumenti per neonati; Corredini per neonati (abbigliamento); Pantaloni per
    neonati; Abbigliamento esterno per neonati; Corredini da neonato; Body per
    neonati e bambini; Tutine intere per neonati e bambini ai primi passi;
    Calzature per neonati; Biancheria intima per neonati; Abbigliamento
    neonatale per la parte inferiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la
    parte superiore del corpo; Mutande per neonati; Tutine per bambini; Pantaloni
    per bambini; Indumenti per bambini; Cappelli con nodo per neonati; Fasce per
    neonati; Abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per bambini;

    Abbigliamento esterno per bambini; Cappelli per bambini; Pigiami; Pigiami
    integrali; Abbigliamento intimo; Biancheria intima; Body [biancheria intima];
    Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Biancheria
    intima da donna; Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      bambù che proviene dalla natura
    • Il suddetto significato dei termini «Bambù Natur Il bambù naturale», contenuto nel
      marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario, e una ricerca:
      https://dizionario.internazionale.it/parola/bambu
      https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale
      https://www.tuttogreen.it/fibra-di-bambu-proprieta/
      Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      un’indicazione non distintiva che i prodotti sono, o sono collegati, a tessuti realizzati
      con il bambù, che hanno il vantaggio di essere fibre naturali di natura sostenibile.
      Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
      stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
      marchio nel suo insieme. La rappresentazione grafica di una foglia non fa altro che
      rafforzare il messaggio dato dagli elementi verbali.
      Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, b e articolo 7, paragrafo 2
      RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018872740 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023

    Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023

    Il marchio anteriore è Morato e il marchio impugnato è Molato; entrambi marchi denominativi, registrati nelle seguenti classi: 9,14, 18, 25. Ad avviso dell’esaminatore della Opposizione vi è un rischio di confusione tra i due segni per cui la opposizione di Morato è totalmente accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 181 924

    ****************Napoli, Italia (opponente), rappresentata da ************** Firenze, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o   

    ************ , Cina (richiedente), rappresentata da *******************Torino, Italia (rappresentante professionale).

    Il 29/11/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No B 3 181 924 è accolta per tutti i prodotti contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 737 074 è totalmente respinta.  
      3.La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

    MOTIVAZIONI

    In data 28/10/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 737 074 ‘MOLATO’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 803 082 ‘MORATO’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     
    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 803 082.


    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


    Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

    Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

    Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

    Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

    I prodotticontestati sono i seguenti:

    Classe 9: Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Caricabatterie; Prese elettriche; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Occhiali intelligenti [smartglass]; Orologi intelligenti [smartwatch]; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile; Batterie esterne.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    I prodotti Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l’uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l’elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile sono almeno simili ai prodotti  apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici in quanto possono coincidere quantomeno nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e nel loro pubblico rilevante. Alcuni prodotti inoltre possono essere complementari tra loro o coincidere nel loro scopo o nella loro natura.

    Gli Occhiali intelligenti [smartglass] sono compresi nell’ampia categoria degli apparecchi ottici dell’opponente e pertanto sono identici.

    I prodotti Caricabatterie; Prese elettriche; Batterie esterne sono inclusi nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità dell’opponente e pertanto sono identici.

    Gli Orologi intelligenti [smartwatch] sono simili ai prodotti orologeria e strumenti cronometrici dell’opponente in quanto hanno la stessa natura e possono coincidere nei loro canali di distribuzione, nel loro pubblico e nella loro origine commerciale.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso i prodotti sono stati considerati almeno simili e si dirigono al grande pubblico.

    Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello superiore al medio in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

    c) I segni

           
           MORATO  
    MOLATO

    Marchio anteriore

    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’UE.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Gli elementi MORATO e MOLATO sono privi di significato almeno in alcuni territori come per esempio in Polonia e Paesi Bassi.  Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca per il quale tali elementi sono privi di significato e normalmente distintivi, e per il quale  l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili differendo unicamente nella loro terza lettera ‘R’ versus ‘L’ rispettivamente.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti a confronto sono quantomeno simili, essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione può variare da medio a superiore al medio.

    Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è normale.

    I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili e l’aspetto concettuale è neutrale.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico di riferimento esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata  sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 803 082  deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse  un elevato carattere distintivo.

    Poiché il diritto anteriore esaminato  porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo  5, RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.


    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023

    Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023

    Bellifreschi è un termine che elogia le caratteristiche della freschezza dei prodotti oggetto del marchio per cui non è un segno distintivo e non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/11/2023
    *******
    ************
    I-73100 Lecce
    ITALIA
    Fascicolo nº:***********
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************ (BA)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 31 Prodotti agricoli, orticoli e forestali; granaglie e sementi allo stato grezzo e
    non trasformati; frutta e ortaggi freschi; piante e fiori naturali; animali vivi;
    alimenti per gli animali; malto.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • La consumatrice o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
      significato seguente: “preparati, nati, colti da pochissimo tempo; che conservano molto
      le qualità naturali”.
    • Il suddetto significato dei termini «BELLI» e «FRESCHI», di cui il marchio
      «BELLIFRESCHI» è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    • BELLI (m. s. bello) ‘quantitativamente notevole, quindi (secondo il caso)
      grande, grosso, forte, abbondante e sim.: (…) con sign. affine, ha spesso
      valore rafforzativo in espressioni fam. Enfatiche (…) o davanti ad aggettivi: b.
      pulito, b. tondo, b. grasso’ (informazioni estratte dal dizionario Treccani, in
      data 21/06/2023, all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/bello/).
    • FRESCHI (m. s. fresco) ‘Preparato, nato da poco tempo; che conserva le
      qualità naturali: uova f.; pane, latte f.; appena colto: verdura f.; estens.
      recente: notizie f.; (…) || frutta f., non secca | formaggi f., non stagionati,
      morbidi | carne f., macellata recentemente | pesce f., appena pescato o che
      non ha subito trattamenti di conservazione’ (informazioni estratte dal
      dizionario Sabatini Coletti, in data 21/06/2023, all’indirizzo
      https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/fresco.shtml).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti della classe 31 per i quali è sollevata la presente obiezione sono preparati, colti
      o nati, ecc., da pochissimo tempo, o conservano al meglio le proprie qualità naturali.
      Infatti, le espressioni “bello/a fresco/a” e, anche, “belli freschi”, sono frequentemente
      impiegate in un linguaggio colloquiale, in particolare, in contesti commerciali quali punti
      vendita, mercati e sagre per esaltare la freschezza di alimenti quali i prodotti in
      questione, includendo i menzionati “animali vivi”, in quanto destinati all’uso alimentare,
      e per promuovere detta qualità agli occhi del pubblico destinatario. Pertanto, il segno in
      oggetto rappresenta un’espressione elogiativa che esalta una qualità dei prodotti, invero
      la loro estrema freschezza.
    • Benché il segno contenga alcuni elementi stilizzati, costituiti dal
      carattere corsivo piuttosto comune e perfettamente leggibile, che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati
      consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti
      per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo
      7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      Pagina 3 di 3
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018591378 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio nel settore ristorazione – il marchio non supera l’esame – Alicante 22-11-2023

    Registrare un marchio nel settore ristorazione – il marchio non supera l’esame – Alicante 22-11-2023

    PIZZAFEST – Il consumatore che si approccia al prodotto pizza ai servizi di ristorazione attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato sulla pizza”. Il segno non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/11/2023
    ****************
    ***************** Napoli
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: PIZZAFEST
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ******************

    I-80131 NAPOLI
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 16/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;
    Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldo.
    Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.
    Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e
    legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;
    Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Formaggio; Oli aromatizzati.
    Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
    Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e
    ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina
    commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza
    ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;
    Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza
    senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per
    pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di
    pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];
    Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per
    pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi;
    Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di
    fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e
    conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere
    commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini
    commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online;
    Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri
    venditori on-line su Internet.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
    Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi
    educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali; Pubblicazione di
    calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali;
    Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione
    di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative;
    Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione;
    Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del
    personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di
    presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -);
    Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale;
    Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione];
    Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per
    scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo
    on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online;
    Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.
    Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,
    tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la
    fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e
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    prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti
    fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed
    esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio europeo, rispetto ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato
      sulla pizza”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte
      da Collins English dictionary in data 15/09/2023 all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fest).
    • La parola italiana ‘PIZZA’ fa parte di quelle parole molto elementari, che sono
      comprese in tutti gli Stati membri perché sono diventate di uso internazionale, come
      ad esempio le parole inglesi “baby”, “love”, “one”, “surf”. La parola ‘FEST’ (identica o
      con variazioni di una o due lettere) ha lo stesso o analogo significato che in inglese in
      molte altre lingue europee (informazioni estratte dai rispettivi dizionari di lingua in
      data 15/09/2023, per il tedesco https://www.duden.de/suchen/dudenonline/fest,
      l’olandese https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=fest, il danese,
      https://sproget.dk/lookup?SearchableText=fest, lo sloveno https://fran.si/iskanje?
      View=1&Query=fest&hs=1, l’italiano https://www.treccani.it/vocabolario/festa, il
      portoghese https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/feste), oltre ad
      essere entrata nel vocabolario di tutte le altre con significato identico o analogo in
      seguito al suo uso esteso e diffuso in vari ambiti.
    • In considerazione del significato di “FEST” come un incontro o un evento in cui
      l’accento è posto su una particolare attività, e considerato il significato di «PIZZA», il
      pubblico di riferimento percepirebbe il segno «PIZZAFEST» semplicemente come
      un’indicazione non distintiva che i prodotti e servizi sono, o sono connessi alla pizza
      e ad eventi, riunioni, festival, incontri, manifestazioni, corsi di formazione, ecc., in cui
      la pizza è protagonista, indipendentemente dalle dimensioni o familiari, oppure
      pubbliche e popolari. come festival, riunioni, incontri, manifestazioni, eventi formativi,
      ecc., che hanno come oggetto, obiettivo o fine generale, la pizza. Pertanto, il
      pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
      dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e
      allo scopo generale dei prodotti e servizi. Rispetto a prodotti che possono essere
      utilizzati per preparare la più famosa pietanza italiana, come i «forni per pizza» nella
      Classe 11 e oli, mozzarella, ecc. nella Classe 29 e farine, condimenti, salse, ecc.,
      nella Classe 30, il marchio verrebbe percepito come elogiativo dai consumatori,
      invitando loro ad acquistare quei prodotti per realizzare eventi legati alla pizza.
    • Da una ricerca su Internet condotta in data 15/09/2023 è risultato che i termini
      «PIZZAFEST» (separati o uniti) sono utilizzati abitualmente nel mercato di
      riferimento e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1.
      https://paestumpizzafest.it/, 2. https://zaragozafoodfest.es/zaragoza-pizza-fest/, 3.
      https://www.ox.ee/est/product/2336412, 4.
      https://www.zgportal.com/zgdogadanja/zagreb-pizza-festival-2023-odrzavat-ce-seod18-do-28-svibnja-2023-godine-na-strossmayerovom-trgu/, https://pizzafest.ro/, 6.
      https://www.just-eat.dk/bestil-pizza-thisted.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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      Il richiedente ha omesso di presentare osservazioni contrarie al rifiuto entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018907216 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;
      Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldo.
      Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.
      Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e
      legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;
      Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi;
      Formaggio; Oli aromatizzati.
      Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
      Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e
      ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina
      commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza
      ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;
      Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza
      senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per
      pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di
      pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];
      Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per
      pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.
      Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
      pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali;
      Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi;
      Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di
      fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e
      conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere
      commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini
      Pagina 5 di 6
      commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online;
      Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri
      venditori on-line su Internet.
      Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
      di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
      Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi
      educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali; Pubblicazione di
      calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali;
      Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione
      di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative;
      Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione;
      Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del
      personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di
      presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -);
      Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale;
      Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione];
      Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per
      scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo
      on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online;
      Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.
      Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,
      tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la
      fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e
      prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
      consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti
      fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed
      esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 11 Bruciatori, bollitori e caloriferi.
      Classe 16 Materiale filtrante in carta; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione
      artistica; Carta e cartone; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento;
      Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di
      carta, cartone o plastica; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone,
      e plastici per architetti; Carta; Tovagliato di carta.
      Classe 21 Utensili per le pulizie domestiche, spazzole e materiali per la fabbricazione
      di spazzole; Statue, statuette, targhe e opere d’arte, fatte in porcellana,
      terracotta o vetro, incluse in questa classe; Vetreria non lavorata e semilavorata, non per usi specificati; Tazze; Bicchieri e tazze; Bottiglie
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      biodegradabili.
      Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
      articoli di cappelleria.
      Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Ghiaccio per raffreddare; Gelati, yogurt
      gelato e sorbetti.
      Classe 41 Sport; Servizi relativi a sport; Traduzioni ed interpretariato.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Marchi+ : contributi 2023

    Marchi+ : contributi 2023

    Bando 2023 Marchi +

    Le domande di contributo sono aperte già dal 21 novembre 2023 , le agevolazioni sono le seguenti:

    MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti –di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

    MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni rispetto degli importi massimi previsti – di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.