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  • Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

    Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

     

     

     

    semplificazioni operazioni a premio buoni sconto
    semplificazioni operazioni a premio buoni sconto

    Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

    La legge di conversione del DL 91/2014 (Disposizioni urgenti per … il rilancio e lo sviluppo delle imprese…) ha previsto che non sono soggette alla disciplina delle manifestazioni a premio le iniziative in cui i premi consistono in buoni da usarsi presso lo stesso punto vendita (o comunque presso un punto vendita della stessa catena).

    La norma non è molto chiara, si parla genericamente di buoni, non specificando se si tratti di buoni acquisto o di buoni sconto, nel dubbio penserei che si tratti di entrambi.

    La norma è ancora più dubbia per un altro aspetto. Nel nuovo caso di esclusione/semplificazione si fa riferimento genericamente alle “manifestazioni a premio“. Il termine manifestazioni, per il d.p.r. 430/01 comprende sia le operazioni a premio che i concorsi a premio. Quindi alla lettera la nuova semplificazione dovrebbe riguardare anche i concorsi, con la conseguenza che se in un concorso a premi mettessi in palio un buono acquisto da un milione di euro presso il mio stesso punto vendita (o della mia catena), non dovrei soggiacere alle procedure e alle garanzie della normativa sui concorsi (garanzia di elargizione della vincita, notaio, etc.). Abbastanza curiosa come conclusione, e sicuramente in contraddizione con le tutele per i consumatori che il legislatore ha voluto garantire con la normativa del d.p.r. 430/01.

    Probabilmente si tratta di una svista dovuta a scarsa preparazione e precisione di chi ha redatto la norma che verosimilmente si vuole intendere applicabile solo alle operazioni a premio. Nel dubbio meglio attendere chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico prima di pensare ad una estensione anche ai concorsi.

    Qui sotto la norma per esteso

    LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 di conversione con modifica del D.l. 91/2014 Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – 1. All’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

     

     

     

     

  • 80.000 euro di multa per aver organizzato un gioco su Facebook

    80.000 euro di multa per aver organizzato un gioco su Facebook

    La incredibile storia di 80.000 euro di multa per aver organizzato un gioco su Facebook
    Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha ritenuto che il gioco (totalmente gratuito senza scopo di lucro) violasse la normativa sulle manifestazioni a premio commerciali e lo ha sanzionato con una multa di 80.000 euro, multa annullata dal Tribunale di Roma dopo il ricorso prentato da Carlo Rossi & Partners

    Un giovane (lo chiameremo con un nome di fantasia, “Mario”), nel 2012, per divertimento ed hobby, dal computer di casa, ha pubblicato un sito web ed una pagina su Facebook ove raccoglieva elenchi di iniziative promozionali di aziende terze (campioni ed omaggi gratuiti, concorsi operazioni e altro).
    Mario con questa iniziativa voleva, quale consumatore, fornire un servizio gratuito informativo nei confronti di altri consumatori. In particolare nelle iniziative segnalate molto spesso le aziende offrivano campioni omaggio dei propri prodotti. A riprova della bontà delle segnalazioni Mario chiedeva ai propri utenti e followers di pubblicare su Facebook una foto dei campioni omaggio ottenuti, al fine di dare conferma del fatto che le aziende segnalate avessero effettivamente inviato gli omaggi. In cambio, per rendere più interessante questa iniziativa (totalmente gratuita e “hobbistica”), ha destinato a proprie spese alcuni gradget in regalo a chi effettuava più segnalazioni.
    Il Ministero per lo Sviluppo Economico, sempre nel 2012, venuto al corrente di questa iniziativa, la ha ritenuta una violazione della normativa sui concorsi a premio commerciali/pubblicitari, ed ha emesso la incredibile sanzione di 80.000 euro. Mario, incredulo, si è visto improvvisamente la vita rovinata da una multa ministeriale per aver organizzato una innocua e gratuita iniziativa dal computer di casa. Roba da far impallidire pure Kafka.
    Il giovane, disperato, si è visto così costretto a rivolgersi ad un avvocato. La somma della multa è stata quindi ridotta, dallo stesso Ministero, a 50.000 euro dopo le memorie difensive presentate dagli avvocati di Mario agli uffici che hanno emesso la sanzione.
    E’ stato quindi necessario, per uscire da questo incubo, che Mario, sempre tramite i propri avvocati, presentasse ricorso al Trinunale di Roma, competente per le sanzioni emesse dal Ministero. Il Tribunale di Roma finalmente, con sentenza depositata all’inizio di febbraio 2014, accogliendo in toto le argomentazioni degli avvocati, ha annullato la sazione ed ha pure condannato il Ministero a rifondere le spese legali a Mario nella misura di 5.000 euro.
    Mario se la è cavata, ma dopo anni di disperazione, e per aver combattuto fino all’ultimo, insieme ai suoi avvocati, contro una burocrazia che definire kafkiana è un immeritato eufemismo. Qualcun altro avrebbe potuto scegliere altre soluzioni, come troppo spesso, recentemente, purtroppo accade.

  • l credito IVA trimestrale nei confronti del fisco può essere validamente ceduto

    l credito IVA trimestrale nei confronti del fisco può essere validamente ceduto

    A nulla valgono le obiezioni dell’Agenzia delle Entrate e neppure le relative circolari che cercavano di impedire questo importante strumento di finanziamento per le imprese

    Corte di Appello di Venezia 27 maggio – 2 ottobre 2013

    L’Agenzia delle Entrate, seguendo il proprio criterio di “Stato Padrone”, ha sempre negato la possibilità alle imprese di cedere a terzi i crediti iva trimestrali.

    La cessione dei crediti IVA trimestrali consentirebbe alle imprese di ottenere delle importanti linee di finanziamento, fondamentali a volte per la loro sopravvivenza, ma all’Agenzia delle Entrate questo non interessa, interessa invece non avere terzi “rompiscatole” che abbiano legittimazione a recuperare i crediti IVA al posto delle imprese creditrici.

    Per fortuna la società che, dopo aver acquistato il credito IVA trimestrale, aveva tentato inutilmente di far riconoscere la validità della cessione all’Agenzia delle Entrate, ha deciso di non arrendersi e di fare causa all’Agenzia.

    Il Tribunale in primo grado ha dato ragione a questa coraggiosa società, e la Corte di Appello ha confermato la decisione, confermando un importantissimo principio di civiltà giuridica: i crediti iva trimestrali nei confronti del fisco possono essere ceduti dalle imprese per finanziarsi.

  • MARCHI D’IMPRESA: depositato il marchio “SECONDAMANO – BIMBO”

    MARCHI D’IMPRESA: depositato il marchio “SECONDAMANO – BIMBO”

    MARCHI D’IMPRESA: depositato il marchio “SECONDAMANO – BIMBO”

    Il 23 luglio 2013 è stato depositato il marchio nazionale “SECONDAMANO – BIMBO”.

    Secondamano Bimbo nasce da un’idea di Raffaella Audisio, titolare e ideatrice del negozio.
    Nell’anno 2006, quando la sua bimba aveva 8 mesi, Raffaella si ritrovava in casa una gran quantità di articoli e giocattoli, comprati o regalati, molto spesso non utilizzati o usati veramente poco e talvolta acquistati a prezzi davvero esagerati, così, decide di aprire un negozio di usato per bambini al quale poi affianca anche articoli nuovi mantenendo comunque prezzi molto accessibili.

    La regola fondamentale di Raffaella è quella della massima sicurezza e igiene, qualsiasi articolo entri nel suo negozio viene rigorosamente smontato, in modo da poter riconoscere eventuali difetti, e successivamente lavato e sterilizzato per poi essere riproposto ai clienti.

    Raffaella, sempre disponibile per aiuti e suggerimenti, ha con i suoi clienti un rapporto molto familiare e rassicurante.

    www.secondamanobimbo.it

    CR

  • Dichiarato incostituzionale il divieto di pignoramenti contro le ASL

    Dichiarato incostituzionale il divieto di pignoramenti contro le ASL

    Corte Costituzionale 12 luglio 2013 n. 186

    La Consulta ha negato la possibilità di privilegi incondizionati in favore delle pubbliche amministrazioni

    Il divieto di azioni esecutive nei confronti delle Asl delle Regioni soggette a commissariamento si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie.

    Con l’art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), come modificato dall’art. 17, co. 4, lett. e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il governo e le camere avevano disposto prima la sola inefficacia e poi direttamente l’estinzione di diritto dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito operate nel corso delle procedure esecutive sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni soggette a commissariamento alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime.

    I creditori delle ASL hanno giustamente lamentato che, per effetto di tale legge, non fosse possibile porre in esecuzione i titoli esecutivi ottenuti ottenuti dai tribunali per il recupero dei loro cediti e che fosse così leso il diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), il principio della parità delle parti in causa (art. 111 Cost.), e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

    La Corte Costituzionale ha confermato che la legge impugnata si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. in quanto vengono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi.
    Infatti alcuni creditori si trovavano, dopo anni di peripezie giudiziarie, nell’impossibilità di ottenere i soldi dovuti dalle ASL nonstante i giudici gliene avessero riconosciuto il pieno diritto e oltrettutto dopo aver sopportato ingenti spese legali e di tasse processuali.

    La Consulta ha negato la possibilità di privilegi incondizionati in favore delle pubbliche ammistrazioni .

    Si spera ora che i creditori delle ASL, che hanno intrapreso questa lunga ed estenuante procedura, possano arrivare ad ottenere quanto a loro dovuto, sempre che nel frattempo non abbiano dovuto chiudere i battenti!

    CR

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “AMABEL”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “AMABEL”

    Il 12 luglio 2013 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “AMABEL”.

    Il marchio AMABEL, intestato alla società WARWICK HOLDINGS LIMITED di Malta, è utilizzato in 5 diverse classi di prodotti che vanno dagli occhiali ai gioielli all’abbigliamento.

    CR

  • LA SPEZIA: depositati 41 marchi nazionali nel primo semestre 2013

    LA SPEZIA: depositati 41 marchi nazionali nel primo semestre 2013

    Nel primo semestre 2013 sono stati depositati, presso la Camera di Commercio della Spezia, 41 marchi nazionali.

    C’è stato quindi un aumento rispetto al primo semestre del 2012, nel quale erano stati depositati 31 marchi. Nel 2012 sono stati depositati alla Spezia complessivamente 67 marchi nazionali.

    I marchi depositati nel primo semestre 2013 sono principalmente figurativi, depositati in gran parte da s.r.l. ma anche da individui e associazioni.

    Le classi dei marchi sono le più varie, dai prodotti chimici a quelli tecnologici all’abbigliamento.

  • PARMA: depositati 111 marchi nazionali nel primo semestre 2013

    PARMA: depositati 111 marchi nazionali nel primo semestre 2013

    Nel primo semestre 2013 sono stati depositati, presso la Camera di Commercio di Parma, 111 marchi nazionali (fra primi depositi e rinnovi).

    C’è stato quindi una netta flessione rispetto al primo semestre del 2012, nel quale erano stati depositati 156 marchi (sempre fra primi depositi e rinnovi).

    I marchi depositati nel primo semestre 2013 sono in buona parte figurativi, depositati in gran parte da s.r.l. ma anche da persone fisiche.

    Le classi prevalenti sono quelle dei prodotti alimentari.

  • Concorsi a premio – oltre dieci anni di consulenza in tutta Italia e all’estero

    Concorsi a premio – oltre dieci anni di consulenza in tutta Italia e all’estero

    Ogni anno in Italia vengono realizzate moltissime manifestazioni a premio pubblicitarie.
    Si tratta di iniziative con le quali le imprese, per promuovere la vendita dei propri prodotti, offrono dei premi ai consumatori, sia a sorte (concorsi a premi – ad es. compra la bibita X e partecipi all’estrazione di un viaggio alle Maldive) che a seguito di raccolta punti (operazioni a premio – es. compra 10 confezioni di biscotti Y e avrai diritto a ricevere una teiera).
    Queste iniziative devono rispettare tutta una serie di procedure legali e burocratiche che spesso scoraggiano non solo le imprese ma anche le agenzie di pubblicità. Quindi in molti decidono di affidare la parte burocratica a legale ad esperti in materia, concentrando i propri sforzi solo sulla parte creativa e commerciale.
    Carlo Rossi & Patners si è inserita in questo settore di consulenza oltre dieci anni fa.
    Infatti, la prima operazione a premi realizzata con la consulenza dello studio Rossi & Martin è stata avviata il 14 marzo 2003.
    Da allora decine di imprese e di agenzie di pubblicità, sia italiane che straniere, si sono rivolte a Carlo Rossi & Partners per farsi assistere nelle pratiche burocratiche e legali per realizzare i propri concorsi a premio pubblicitari.
    Dalla redazione del regolamento del concorso, al controllo della correttezza del materiale pubblicitario, all’assistenza nell’individuazione dei vincitori fino alla soluzione di questioni di ogni tipo con i consumatori partecipanti al concorso e con le autorità competenti, Carlo Rossi & Partners ha seguito e continua a seguire le imprese e le agenzie di pubblicità passo a passo nei propri progetti promozionali.
    Con questa esperienza decennale, oggi lo studio Carlo Rossi & Partners è unpunto di riferimento per imprese e agenzie di pubblicità che vogliono farsi assistere da professionisti legali per garantire la qualità legale e formale delle proprie iniziative promozionali.

  • Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

    Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

    Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

    Tribunale di Reggio Emilia 25 marzo 2013

    In questa vicenda la procedura è stata intrapresa da una banca creditrice in forza di un di mutuo ipotecario fondiario. Il debitore aveva istituito un trust regolato dalla Trusts (Jersey) Law e gli immobili ipotecati erano stati conferiti nel trust-fund.
    La banca ha proceduto a richiedere il pignoramento dei predetti beni immobili nei confronti del Trust per il “diritto di piena proprietà” in persona del trustee.
    La trascrizione dell’atto di pignoramento è avvenuta nei confronti del Trust.
    Nell’istanza di vendita la creditrice procedente ha precisato che la procedura esecutiva è stata promossa nei confronti del Trust in persona del trustee, signor Tizio quale “terzo proprietario”.

    Il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che il Trust, contro cui la banca aveva fatto il pignoramento, non è un ente autonomo a sé stante e non è provvisto di soggettività giuridica. Il Trust secondo il Tribunale deve invece essere inteso semplicemente come un rapporto tra soggetti, che non diventa un soggetto giuridico e contro il quale quindi non può essere effettuato un pignoramento e una vendita all’asta.
    Il Tribunale di Reggio Emilia ha confermato quindi la prevalente giurisprudenza che ritiene che il trust non è un soggetto e che occorre, piuttosto, rivolgersi direttamente al trustee (persona fisica) per il fondo in trust e contro di lui procedere al pignoramento.
    Il processo esecutivo è stato quindi dichiarato improseguibile ed il Tribunale ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare contro il Trust.

    CR