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  • A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

    A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

    Stiamo parlando del marchio figurativo A PLUS classe 9: Apparecchi per uso di laboratorio; apparecchi e strumenti scientifici; vetreria da
    laboratorio; laboratorio scientifico e ceramica; vetro bacchette, tubi, profilati, tubi e capillare in vetro e prese di corrente per laboratori e per uso scientifico.

    Ad avviso dell’esaminatore il marchio non ha carattere distintivo. Vediamo perché.

    La lettera «A» codificata nel sistema di classificazione a livello mondiale significa
    «eccellente», «prima categoria», ad esempio nel settore della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

    Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale.

    Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla percezione che ne ha il pubblico a cui è destinato e in questo caso  i prodotti di cui parliamo sono prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinati ad pubblico di professionisti con un grado elevato di attenzione.

    Nel nostro caso agli occhi dei professionisti del settore a cui sono destinati i prodotti/servizi  oggetto del marchio, le parole A PLUS non diranno se non delle caratteristiche già proprie dei prodotti e servizi della classe 9.

    Quindi il marchio ha valore descrittivo e non è distintivo.

     

     

    DECISIONE
    della quarta commissione di ricorso
    del 4 luglio 2018
    Nel procedimento R 250/2018-4
    Dixon Glass Limited (a diffusione limitata società secondo il diritto
    dell’Inghilterra e del Galles)
    127-129 Avenue Road
    Beckenham BR3 4RX, Kent
    Regno Unito Ricorrente Holder/IR
    rappresentata da Hiddleston Trade Marks, Polhill Business Centre, London Road,
    Polhill Sevenoaks TN14 7AA, Halstead, Kent, Regno Unito
    Impugnazione relativa alla registrazione internazionale n. 1 327 193 che designa
    l’Unione europea

    LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da D. Schennen (presidente e relatore), L. Marijnissen (membro) e R.
    Ocquet (deputato)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    Lingua processuale: L’inglese
    04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

    Decisione

    Sintesi dei fatti
    1 In data 26/05/2016, Dixon Glass Limited (in
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    l’articolo 7, paragrafo 2 EUTMR per tutte le merci oggetto della designazione
    dell’Unione europea.
    5 La decisione era basata sulle seguenti principali conclusioni:
     I prodotti rifiutati sono specializzate principalmente merci volto a un
    pubblico di professionisti la cui conoscenza sarà elevata.
     Poiché il marchio «A PLUS» è composto da una lettera e matematici il
    termine corrispondente al simbolo «+», il pubblico rilevante con riferimento
    al quale l’impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore deve
    essere esaminata in tutto il territorio dell’Unione.
     Il marchio è costituito da «A PLUS» con il seguente significato:
    «A» — come marchio per un pezzo di lavoro o in un esame, il vostro lavoro
    sia estremamente buono (https:
    //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1),
    «PLUS» — Insegnanti uso più nel lavoro di classificazione nelle scuole e
    collegi.«B» è un migliore grado «B», ma non è buona come «A».«A plus» è
    un vantaggio o un beneficio.
     Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che
    cosa ci si aspetta o abituale. La lettera «A», non solo fa riferimento a
    qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti altri
    ambiti di attività, in quanto A è la prima lettera dell’alfabeto.
     È utilizzato anche nel settore dell’efficienza energetica degli apparecchi
    (lavastoviglie, frigoriferi, apparecchi di cottura, ecc.), dove «A» è la più
    efficiente sotto il profilo energetico, «G» la meno efficiente. I consumatori
    europei sono utilizzati per le tabelle con cui sono in contatto su base
    giornaliera, e «A +» o «A PLUS» sarebbe la migliore della scala.
     Il consumatore di riferimento comprenderà i termini richiesti tenendo conto
    della significatività dello stesso quale espressione, come un messaggio
    promozionale elogiativa: oltre estremamente buona, ma tendono a percepire
    nel segno ogni indicazione di una particolare origine commerciale al di là
    dell’informazione promozionale.
     Non vi è nulla circa la dicitura «A PLUS» che potrebbero consentire al
    pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il
    segno come un marchio distintivo per i prodotti di cui trattasi.
     Gli elementi figurativi con una certa stilizzazione siano minime e non dotare
    il marchio con carattere distintivo. La forma esagonale richiesto assomiglia
    più di un’etichetta di qualità o di riciclaggio rispetto a una rappresentazione
    di una cellula in un diagramma molecolare.
     Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio è privo di carattere
    distintivo, non è idoneo a distinguere i prodotti per i quali è stata chiesta la
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e Articule
    EUTMR EUTMR 7 (2).
     Le ME titolare non ha presentato prove dell’uso entro il termine.
    6 In data 2/02/2018 IR, il titolare ha presentato ricorso contro la decisione
    controversa, chiedendo che la decisione sia annullata e che le ME essere concessa
    la protezione. La memoria contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il
    29/03/2018.
    7 Le ME titolare della memoria contenente i motivi possono essere riassunti come
    segue:
     L’esaminatore conflated efficacemente il termine «PLUS» nell’ambito del
    marchio della ricorrente con «+».
     L’eccezione dovrebbe riguardare soltanto i paesi di lingua inglese in quanto il
    termine «PLUS» non esiste in spagnolo, portoghese o norvegese.
     Non vi è alcun sistema di classificazione per le merci molto specifiche per le
    quali si richiede la protezione.
     Per quanto riguarda i prodotti della ricorrente, l’uso di «A PLUS» saranno
    considerati dal consumatore di riferimento come un riferimento alla
    classificazione di fantasia educativi nelle scuole e nelle strutture educative
    tenendo conto del fatto che i prodotti saranno utilizzati in tali enti, anche se
    essi saranno utilizzati anche negli stabilimenti in strutture di laboratorio ecc.
     L’esaminatore non aveva fornito alcuna prova a sostegno della conclusione
    che il termine «PLUS» o i termini «A PLUS» sono stati utilizzati nel settore
    dell’istruzione la classificazione in diversi paesi anglofoni.
     Tenendo in considerazione gli specifici prodotti designati dal marchio, il
    consumatore di riferimento percepisce immediatamente il confine con il
    dispositivo combinato esagonale centrale capitalizzato la lettera «A» come
    un riferimento alle formule chimiche utilizzate per composti chimici.
     Il duplice significato sopra sottolineato a causa dell’uso della parola «PLUS»
    che figura in appresso «A».In formule chimiche, il simbolo chimico a livello
    centrale, come appare nel marchio della ricorrente.
     «A PLUS» costituisce uno scherzo o termine lavori relativi all’ambiente in
    cui il prodotto sarà utilizzato.
     Il pubblico pertinente comprenderà che il marchio nel suo complesso sono
    utilizzati a fancifully alludono alla buona qualità dei prodotti, ma il marchio
    non è direttamente descrittivo dei prodotti in questione.
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    Motivi
    8 Il ricorso non è fondato, in quanto il marchio di cui si richiede la protezione è
    privo di carattere distintivo.
    9 A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i marchi EUTMR è escluso dalla
    registrazione quando essi sono privi di carattere distintivo. A norma dell’articolo
    193 EUTMR, le registrazioni internazionali che designano l’Unione sono
    soggette al medesimo esame su impedimenti assoluti alla registrazione come
    direttamente depositato EUTM domande.
    10 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), significa che il segno EUTMR serve a
    identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come proveniente da
    un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre
    imprese (29/04/2004, C-468/01, Tabs (3D), EU: C:2004: 259, punto 32;
    21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: C:2004: 645, § 42;
    8/05/2008, C-304/06, Eurohypo, EU: C:2008: 261, § 66).Ciò deve essere valutata
    con riferimento in primo luogo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la
    registrazione e, dall’altro, alla percezione del pubblico di riferimento di tale segno
    (12/07/2012, C-311/11, «Wir machen das Besondere einfach, EU: C:2012: 460, §
    24).
    11 Sebbene non vi sia una considerevole sovrapposizione tra le due disposizioni,
    anche se un determinato termine potrebbe non essere descrittivo per quanto
    riguarda i beni e i servizi in questione, di modo che un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) EUTMR sarebbero applicabili, essa può
    ancora essere censurabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (EUTMR
    Biomild, 12/02/2004, C-265/00, EU: C:2004: 87, punto 19) per il motivo che esso
    sarà percepito dal pubblico rilevante come solo fornire informazioni sulla natura
    dei beni e/o servizi interessati e non come un’indicazione della loro origine.
    12 Termini semplicemente che denota una particolare qualità o funzione positiva o
    attraente dei beni e dei servizi dovrebbe essere rifiutata se richiesto da soli o in
    combinazione con termini descrittivi.
    13 La lettera «A» del sistema di classificazione a livello mondiale significa che il
    lavoro è stato il 95-100 % corretta.«A» rappresenta un equivalente di
    «eccellente», «prima categoria», «distinzione/pendente» (https:
    //en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country);la lettera «A», non solo fa
    riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti
    altri settori di attività, come l’esaminatore ha già precisato, ad esempio nel settore
    della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.
    14 Le etichette energetiche aiutano i consumatori a scegliere prodotti efficienti sotto
    il profilo energetico. Prescrizioni in materia di etichettatura per singoli gruppi di
    prodotti sono attualmente creati nell’ambito della direttiva sull’etichettatura
    energetica, un processo gestito dalla Commissione europea. I prodotti sono
    etichettati su una scala da A + + + (efficienza massima) a G (efficienza
    minima).Https: //ec.europa.eu/energy/en/topics/energy (efficienza/prodotti
    efficienti sotto il profilo energetico).La lettera «A» è utilizzata in molti altri
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    settori, nonché di una parte di un sistema di classificazione, non solo nel settore
    dell’istruzione e dell’elettricità.
    15 «PLUS», aggiunti; extra (www.thefreedictionary.com);definita nella maggior
    parte delle lingue europee come integrazione, qualcosa di più di che cosa ci si
    aspetta o abituale.«PLUS» indica «complementare, extra, di qualità superiore, di
    eccellenza del suo genere» (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS).
    16 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla
    percezione del pubblico mirato. Nel caso di specie, i prodotti di cui trattasi sono
    prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinate al
    pubblico di professionisti, che pagano un livello di attenzione elevato.
    17 La Corte ha dichiarato che taluni termini inglesi in campo medico (29/03/2012,
    T- 242/11, 3D eXam, EU: T:2012: 179, § 26), e in settori tecnici (9/03/2012, T
    172/10, BASE-SEAL-, EU: T:2012: 119, § 54) sarà compreso dai professionisti
    del settore in tutta l’Unione europea, in quanto l’inglese è la lingua comunemente
    utilizzata professionale in tali settori.
    18 Pertanto, gli elementi denominativi del segno sarà percepito dal pubblico di
    riferimento semplicemente come facenti riferimento alla qualità delle merci
    rifiutate, e non sarà percepito come indicazione dell’origine commerciale per i
    prodotti in questione.
    19 Il termine «PLUS» sarà inteso nella maggior parte delle lingue dell’Unione
    europea. Anche il pubblico francese o portoghese dovrebbe comprendere la
    parola «PLUS».Il termine «PLUS» è una parola di base con cui la maggior parte
    dei consumatori conoscono a causa del suo uso comune nella vita quotidiana.
    20 I prodotti di cui trattasi sono per l’uso nei laboratori e consistono principalmente
    di oggetti di vetro, ceramica di forme diverse e precise per usi di laboratorio e a
    fini scientifici, nonché gli apparecchi per usi scientifici e gli «apparecchi e
    strumenti, che di solito sono utilizzati come parte del laboratorio o scientifiche se
    i processi, l’elevata qualità, affidabilità e solidità delle merci e l’accuratezza dei
    risultati è fondamentale. Un ulteriore laboratorio è auspicabile la qualità dei
    prodotti di migliore qualità, di prima classe, anche di una «classe A».Queste
    merci affrontare un pubblico di professionisti altamente specializzati.
    21 Se apposto sui prodotti in questione, il sintagma «A PLUS» considerata nel suo
    insieme, e nonostante essa sia scritta in diverse dimensioni e in due linee, sarà
    inteso dal pubblico come un messaggio promozionale per informare il
    consumatore che tali prodotti fornirà loro un eccellente qualità e valore.
    22 Nel contesto delle merci, tale significato sarà chiara per qualsiasi professionista al
    consumatore una comprensione di base della lingua inglese e sarà
    immediatamente associato al messaggio promozionale elogiativa mettendo in
    evidenza un aspetto positivo delle merci di cui trattasi, ossia che essi sono dotati
    di qualità del laboratorio in sospeso e gli «apparecchi e strumenti scientifici,
    nonché di base. Il termine «PLUS» è semplicemente un recommendatory inoltre
    «plus», che indica la qualità superiore dei prodotti.
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    23 L’affermazione secondo cui può essere riconosciuto come riferimento a «formule
    chimiche utilizzate per composti chimici» non ha alcun fondamento. Tale
    interpretazione è chiaramente far-fetched e ben oltre la realtà del mercato e
    richiederebbe numerosi passi mentale per i consumatori per giungere a una tale
    conclusione. Anche tenendo in considerazione il possibile nesso che potrebbe
    essere stabilito tra l’elemento figurativo del segno e i prodotti di laboratorio in
    questione, essa non farebbe che rafforzare il carattere descrittivo del marchio
    come associato al laboratorio composti. Tuttavia, questa argomentazione è altresì
    violato, in quanto il nesso logico di cui sopra non è sufficientemente precisa. Di
    conseguenza, l’argomentazione presentata dalla ricorrente, che il segno di cui
    trattasi possa essere percepito come un termine di fantasia, sorprendente e
    inaspettato lavori relativi alle merci di cui trattasi deve parimenti essere respinta.
    24 Qualunque sia stato dichiarato dall’esaminatore, non è logico per il consumatore
    di associare il marchio richiesto con la classificazione delle attività nelle scuole,
    ma non è altrettanto logico associare un simbolo chimico dato che la lettera «A»
    di per sé non rappresentano gli elementi chimici. Il pubblico di professionisti nel
    campo della scienza non misunderstand la lettera «A» come un simbolo chimico
    che non esiste.
    25 Infatti, un marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come una
    formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei
    prodotti o dei servizi. Tuttavia, nel caso di specie, il contenuto semantico del
    marchio in questione, che è una combinazione corretta di un’unica lettera e di una
    parola, indica al consumatore informazioni promozionali o pubblicitari relativi
    alle merci in questione. Esso sarà percepito in primo luogo in quanto tale, anziché
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti (cfr. 3/07/2003, T122/01,
    Best Buy, EU: T:2003: 183, § 30).
    26 Per quanto riguarda l’aspetto figurativo del marchio è molto lieve stilizzazione
    dei caratteri o la disposizione del testo entro gli altri elementi figurativi del segno.
    La giurisprudenza stabilisce che, se l’elemento verbale di un segno è descrittivo
    complessi, il marchio nel suo complesso sia privo di carattere distintivo e se la
    figurativo elementi grafici sono di natura accessoria e non presentano alcun
    aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono
    combinati, gli elementi che rendono il marchio distintivo (18/10/2007, T-28/05,
    Omega 3, EU: T:2007: 312, § 45).La rappresentazione grafica, costituito da
    immettere gli elementi denominativi in due linee con la lettera «A», molto più
    ampia e che è circondato da sei ictus che costituiscono un esagono, sono in effetti
    di natura accessoria che compongono una circolare, circostante la centrale che
    serve a evidenziare e principali elementi denominativi del segno, «A PLUS».
    27 Come indicato dalla Corte, un segnale estremamente semplice, costituito da una
    figura geometrica di base, come ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo,
    o un pentagono non è in grado, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i
    consumatori possono ricordare, con la conseguenza che essi non lo considerino
    come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagono, EU: T:2012: 271, § 22).
    28 Non vi è inoltre alcun effetto combinazione distintiva derivanti dalla
    combinazione del semplice figura geometrica di un esagono con gli elementi
    denominativi. Il carattere distintivo della singola lettera «A» rappresentato in
    7
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    caratteri standard senza modifiche grafiche non è in discussione. In questo caso,
    la sua combinazione con il termine «PLUS» e l’elemento figurativo del segno è
    lineare, semplice e chiara, e non sarà richiesto dal consumatore a cogliere il
    messaggio promozionale che convoglia il marchio. Il marchio nel suo insieme è
    non distintivo per i prodotti per i quali è stata chiesta la protezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
    29 Alla luce di quanto precede, il marchio di cui si richiede la protezione è respinta a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 193, paragrafo 2, e
    (6) EUTMR. L’impugnazione è respinta.

  • JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018

    JUCEE contro JU C Quarta Commissione di ricorso 26-06-2018

    JUCEE contro JU C

    Il marchio anteriore JUCEE   è rappresentato con delle gocce che producano schizzi. Essendo il contesto quello delle bevande analcoliche, la parte figurativa del marchio possiede un limitato carattere distintivo. Ciò vale anche per la combinazione di arancione e giallo che è spesso utilizzato in relazione ai prodotti della classe 32. Anche la parte denominativa«Jucee» è descrittiva ed ha un limitato carattere distintivo in quanto fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa» che è descrittiva  del prodotto bevanda analcolica.

    Parliamo ora del segno controverso: la parte figurativa consiste in una curva di spruzzi fluidi con bolle e anche qui ritroviamo  la combinazione di
    arancione e giallo  e quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un limitato carattere distintivo. Per quanto riguarda la parte denominativa “Ju-C”
    che fa chiaramente riferimento alla parola inglese «succosa», la lettera “C” potrebbe evocare la “vitamina C”

    In ogni caso, un’associazione diretta del segno controverso con la parola «succosa» non è evidente e anche se i prodotti di cui parliamo sono identici ad avviso dell’esaminatore  non vi è alcun rischio di confusione.

    DECISIONE
    della quarta commissione di ricorso
    del 26 giugno 2018

    Nella causa 2121/2017-4 R
    Princes Limited
    Regio Fegato Building,
    Testa del molo
    Liverpool, Merseyside L3 1NX
    Regno Unito Ricorrente/opponente
    rappresentata da MARCHI & CLERK LLP, 1 a New York M1 4HD Street,
    Manchester, Regno Unito
    V
    East Caribbean Flour Mills Ltd.
    Campden Park Industrial Estate
    P.O. Box 612
    Kingstown
    Saint Vincent e Grenadine Richiedente/convenuta
    rappresentata da Thomas Koch, An der Welle 10, 60322 Frankfurt a.M., Germania

    Impugnazione relative ai procedimenti d’opposizione n. B 2 768 946 (domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 15 241 532)

    LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da D. Schennen (presidente), R. Ocquet (relatore) e C. Bartos (deputato)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    Lingua processuale: L’inglese
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]

    Decisione
    Sintesi dei fatti
    1
    Con atto introduttivo depositato il 20 marzo 2016, East Caribbean Flour Mills Ltd. («il
    richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo
    come marchio dell’Unione europea (in prosieguo: la «missione») per il seguente
    elenco di prodotti:
    Classe 32 — Soft bevande; Delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas; Bibite analcoliche;
    sciroppi di frutta Bevande analcoliche gassate; Frutta aromatizzate, bevande gassate; Bevande
    gassate aromatizzate; Bevande gassate analcoliche; Acqua; Acque; Acqua in bottiglia.
    Il richiedente ha sostenuto i colori: Tonalità di arancione, tonalità di rosso, di
    colore giallo e bianco.
    2
    Il 12 settembre 2016, Princes Limited (in prosieguo: l’ «opponente») ha presentato
    opposizione contro la domanda di marchio (in prosieguo: il «segno controverso»)
    per modificato le merci (in prosieguo: la «merce controversa»).
    3
    I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), UE
    TMR e l’opposizione si fondava su precedenti EUTM n. 14 499 172 per il
    marchio figurativo
    depositato il 20 agosto 2015 e registrato il 17 dicembre 2015 per i seguenti
    prodotti:
    Classe 32 — Non-alcoholic bevande e preparati per fare bevande; bevande gassate; acque
    minerali e gassose; le acque di sorgente; bevande dilute-to-taste preparazioni per zuppe, minestre
    e brodi; sciroppi, liquori e zucche; bevande analcoliche contenenti estratto di frutta o di frutta o
    di ortaggi o legumi o estratto, con un gusto di frutta o di ortaggi; succhi di frutta e di verdura da
    utilizzare come bevande.
    4
    Con decisione del 4 agosto 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione
    di opposizione ha respinto l’opposizione nel suo complesso e ha condannato
    l’opponente alle spese. Essa ha, in particolare, i seguenti motivi di decisione:
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    2
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – Alcune delle merci controverse sono identici. Per ragioni di economia
    processuale, la divisione di opposizione non potranno procedere a un
    confronto e riterrà che tutti i prodotti sono identici.
    – I prodotti considerati identici sono destinate al grande pubblico, e il loro
    grado di attenzione varia da bassa a media.
    – Nel marchio anteriore, le gocce che si producano schizzi possiede un limitato
    livello di carattere distintivo in relazione ai pertinenti prodotti rientranti nella
    classe 32, che alludono ad una qualche forma di rinfrescante fluido. Ciò vale
    anche per la combinazione di arancione
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – La somiglianza fonetica è particolarmente rilevante per le merci (bevande), in
    quanto sono spesso rumorosi ordinati negli stabilimenti.
    – Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà due segni come
    facente riferimento al termine succosa, le differenze visive e fonetiche tra i
    segni sono sufficienti. Per la parte del pubblico di riferimento anglofono
    percepirà che entrambi i segni come i segni pronunciando succosa e, di
    conseguenza, di conseguenza, i segni sono foneticamente identici. Anche per
    questa parte del pubblico, quando si tratta di merci interessate, non è
    ragionevole ritenere che ciò possa costituire un’indicazione di origine e non
    solo come un riferimento ad una qualità di tali merci. Pertanto, anche
    supponendo che le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione.
    5
    Il 28 settembre 2017, l’opponente ha presentato ricorso contro la decisione
    controversa, chiedendo che la decisione sia integralmente annullata. La memoria
    contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 4 dicembre 2017 e degli
    argomenti ivi sollevate possono essere sintetizzate come segue:
    – La divisione di recidere i marchi artificialmente le loro rispettive componenti,
    piuttosto che effettuare una valutazione globale dei marchi nel suo complesso.
    – È sbagliato affermare che gli elementi denominativi «JUCEE» e «JU-C»
    hanno un limitato grado di carattere distintivo. «JUCEE» è chiaramente un
    caratteristico, inventato svolgere sul termine «succosa» e sarà percepito come
    l’elemento distintivo e dominante nel marchio anteriore, analogamente a
    quanto avviene con l’elemento «JU-C» nel segno contestato.
    – Le bevande analcoliche in questione siano venduti con una vasta gamma di
    colori e non in particolare nell’ambito arancione e giallo. La combinazione di
    questi coloranti possono ancora essere un elemento distintivo e qualsiasi
    somiglianza con i colori devono ancora essere prese in considerazione.
    – La divisione di opposizione ha commesso un errore omettendo di prendere in
    considerazione lo ricordo imperfetto e l’interdipendenza principio da
    dissezione e il pubblico di riferimento, vale a dire quelli di percepire e quelli
    non percepire la lettera «J». L’elemento denominativo del segno controverso
    dovrà chiaramente essere riconosciute come «JU-C» da parte del pubblico.
    – Sul piano visivo, elementi distintivi e dominanti dei segni hanno le stesse
    prime tre lettere, messi a loro inizio. Il trattino il segno controverso non è
    suscettibile di essere percepito e piuttosto essere percepito come una
    continuazione della lettera «J». Il giallo, arancione e colori simili, e gli spruzzi
    di bolle e continuerà a integrare le loro somiglianze. I segni sono simili. Sul
    piano fonetico, i segni sono identici. Il segno controverso non potrebbe mai
    essere espresse sul piano fonetico come «JUC». «C» sarà percepito come un
    elemento separato sillaba. Il significato concettuale dei marchi non incide sul
    confronto fonetico. La divisione di opposizione ha rilevato che la somiglianza
    fonetica è stata particolarmente rilevante. Il fatto che i marchi sono
    foneticamente identici è incredibilmente importante. Dal punto di vista
    concettuale, i segni sono identici.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    – A causa dell’elevato grado di somiglianza tra i marchi e l’identità tra i
    prodotti, sussiste un rischio di confusione.
    6
    La ricorrente non ha depositato osservazioni in risposta.
    Motivi
    7
    A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito all’opposizione del
    titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto non può essere registrato se, a
    causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o
    somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può
    dar adito a un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
    marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di
    associazione con il marchio anteriore. Un rischio di confusione la possibilità che il
    pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla
    stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro
    (29/09/1998,Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 29; 22/06/1999, C-342/97,
    Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
    Pubblico di riferimento/territorio
    8
    L’opposizione si fonda su una precedente EUTM. Pertanto, il territorio pertinente per
    la quale il rischio di confusione deve essere valutato è l’Unione europea nel suo
    complesso. Tuttavia, l’EUTM per una domanda di registrazione, è sufficiente che
    l’impedimento relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste
    soltanto per una parte dell’Unione europea (16/01/2018, T-204/16, METABOX,
    EU:T:2018:5, § 74).
    9
    Il pubblico di riferimento è il grande pubblico la cui attenzione non è superiore alla
    media (25/11/2015, T-248/14, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 19).
    Sul confronto dei prodotti
    10
    Le merci sono identici quando sono inclusi in una categoria più generale designata dal
    marchio altri (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin,
    EU:T:2016:657, paragrafo 37; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, §
    57).
    11
    La contestata «bevande analcoliche; delle bevande rinfrescanti non alcolizzate Colas;
    bibite analcoliche; sciroppi di frutta bevande analcoliche gassate; frutta
    aromatizzate, bevande gassate; bevande gassate aromatizzate; bevande gassate
    analcoliche» sono inclusi nella categoria dei «bevande analcoliche» e «bevande
    gassate» e «acqua; acque; acqua in bottiglia» includono il precedente «acque
    minerali e gassose; le acque di sorgente». Inoltre, la controversa «frutta
    aromatizzate, bevande analcoliche; frutta aromatizzate, bevande gassate; bevande
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    gassate aromatizzate» rientrano anch’essi nell’anteriore «bevande analcoliche
    contenenti estratto di frutta o di frutta o di ortaggi o legumi o estratto, con un
    gusto di frutta o di ortaggi».
    12
    Tutti i prodotti sono pertanto identici .
    Sul confronto dei segni
    13
    Per quanto riguarda il confronto tra i segni, il rischio di confusione deve essere
    determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva,
    fonetica e concettuale dei segni, sulla base dell’impressione complessiva prodotta
    da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e
    dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
    14
    I segni da confrontare sono i seguenti:
    Segno controverso Marchio anteriore
    15
    Due sono segni figurativi.
    16
    Il marchio anteriore consiste l’elemento denominativo «Jucee» scritta in grassetto
    stilizzato inferiore — maiuscole, ad eccezione della lettera «J» che è maiuscola.
    Esso è illustrato in una curva, con la lettera «J» slanting leggermente verso l’alto a
    sinistra e le lettere «ee» slanting al rialzo verso destra. Il marchio è raffigurato in
    lettere di colore blu scuro ad eccezione della lettera «C» con una frontiera in
    arancione, giallo e al di sopra del quale, nella parte superiore destra angolo, appare
    la rappresentazione grafica di tre gocce che si producano schizzi nello stesso
    colore giallo arancione e colori.
    17
    Il segno controverso comprende l’elemento denominativo «Ju C» scritta in grassetto,
    con lettere in rosso stilizzato raffigurato con bordo bianco. Le lettere «J» e «C»
    sono superiori, in caso considerando che la lettera «U» in lettere minuscole. Il
    termine viene raffigurato diagonalmente verso destra, con la lettera «J» in basso a
    sinistra. Tra le lettere «Ju» e «C» sembra quello che può essere percepito come un
    trattino o una continuazione della corsa della lettera «J». L’elemento denominativo
    è circondato da un giallo e arancione curvo che insieme formano una forma
    circolare o ovale. dispositivo La curva forme sono costituiti da linee irregolari di
    dare l’impressione di spruzzi di liquido o fluidi in cui più bolle sono rappresentati.
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    18
    Gli elementi figurativi dei rispettivi segni si limitano ai caratteri tipografici stilizzati, le
    combinazioni di colori e le rappresentazioni grafiche di spruzzi gocce e una forma
    ricurva bolle sui quali sono raffigurati.
    19
    Sebbene i rispettivi colori non va del tutto inosservati dal pertinente i consumatori,
    queste sono solo semplici varianti di numerosi colori o combinazioni di colori
    utilizzate nel commercio (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40;
    24/06/2004/Gelb, Blau, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 38; 12/11/2008, T400/07,
    Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Inoltre, come correttamente
    constatato dalla divisione di opposizione, i colori giallo e arancione, in particolare,
    sono piuttosto comune in relazione alla frutta (succhi e bevande aromatizzate). T
    non ha rappresentanza di spruzzi gocce, bolle o liquido/liquido, rispettivamente,
    delle catture in maniera significativa l’attenzione del consumatore in relazione ai
    prodotti interessati rientranti nella classe 32 (v., per analogia, sentenza
    10/09/2015, T-30/14, Bio — INGRÉDIENTS Végétaux Propre — fabbricazione,
    EU:T:2015:622, § 23). Inoltre, la forma ricurva nel segno contestato svolge un
    contesto in larga misura funzione e serve a evidenziare gli elementi denominativi
    (v., per analogia, sentenza 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27;
    27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42).
    20
    Quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, il consumatore
    dovrebbe concentrarsi principalmente sull’elemento denominative come punto di
    riferimento (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015,
    T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115,
    § 61). Pertanto, in generale, quando un marchio è composto di elementi verbali e
    figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai
    secondi (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38;
    15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
    21
    Nonostante quanto precede, nel marchio anteriore, la parola «Jucee» sarà percepito da
    almeno una parte significativa del pubblico come misspelling succosa», vale a dire
    di «significato pieno di succo. Poiché «succosa» è descrittivo per le merci in
    questione, nella misura in cui il termine «Jucee» allude ad esso, tale elemento
    denominativo è anche deboli o evocativo per le merci in questione (25/11/2015-
    248/14, 25/11/2015, Juice masafi, EU:T:2015:880, § 35; 16/10/2012, R 156/2011-
    2, R 143/2011-2 &, JUST JUICEE/JUST et al., punto 26; 04/10/2017, R
    2273/2016-4, Juice Pads, § 27). Dal momento che è una parola inglese di base, si
    può inoltre prevedere di essere compresi da tale parte del pubblico che ha soltanto
    una conoscenza di base della lingua inglese o probabilmente anche per la parte che
    non parla ad esso. Anche se quest’ultimo può forse non cogliere il significato
    esatto di «succosa», il pubblico è spesso di fronte a clausole che essa considera
    come descrittivo o allusive anche qualora non cogliere il significato esatto di esse
    (29/01/2015, T-665/13, distretto di Bingo, EU:T:2015:55, punti 37-38;
    14/01/2016, T-663/14, grande Bingo, EU: t: 2016, punto 23). Pertanto, in
    considerazione del carattere distintivo limitato del presente mandato, anche se gli
    elementi figurativi non siano particolarmente distintivo, sia o non saranno ignorate
    nell’impressione complessiva del segno.
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    22
    Il segno controverso, l’ elemento denominativo è probabilmente percepito come
    «JUC». Non si può escludere che una parte (molto) limitata della popolazione si
    considerano inoltre come «Ju-C playful» e come un riferimento a «succosa». Un
    tale nesso è meno evidente, tuttavia, anche per il pubblico anglofono, in quanto
    può anche essere percepito come, ad esempio, un avanzamento il termine «succo»
    e la lettera «C» nel senso di «vitamina C». In ogni caso, un’associazione diretta del
    segno controverso con la parola «succosa» non è evidente. Tuttavia, anche in
    considerazione del fatto che si tratta di un breve segno contenente solo tre lettere,
    il debole elementi figurativi decorativi non saranno né inosservati.
    23
    Sul piano visivo, i segni figurativi sono notevolmente divergenti che riguardano in
    generale, nonostante il fatto che esse concordano nelle lettere «JUC». Infatti, esse
    non solo differiscono nei restanti lettere «EE», ma dare piuttosto diverso
    impressioni, per i seguenti motivi:
    – Combinazioni di colori diversi: l’elemento denominativo del marchio anteriore
    è raffigurato in blu scuro ad eccezione della lettera «C», che è in arancione e
    giallo; l’elemento denominativo del segno contestato è raffigurato in rosso
    con bordo bianco. In generale, il marchio anteriore è dominato dal colore blu
    scuro che nel segno contestato che predomina il colore è rosso.
    – Figurativo distinte caratteristiche: la forma della curva del segno controverso
    dell’elemento denominativo e circonda è rilevante in termini di dimensioni,
    mentre l’elemento grafico nel marchio anteriore, a parte il carattere
    tipografico stilizzato, limitata alla rappresentazione di tre gocce sopra la
    lettera «C, che sono di piccole dimensioni.
    – Posizione del termine distinti elementi: l’elemento verbale del marchio
    anteriore sia raffigurato in una curva che l’elemento denominativo del segno
    contestato è raffigurato in diagonale.
    – Anche la scarsa rappresentazione grafica alluding rinfrescante freschi o
    bevande è diversa, poiché, anche se in entrambi i segni che figurano nella
    comune colori giallo e arancione (per le merci in questione), nel marchio
    anteriore è raffigurato come tre gocce che si producano schizzi nel segno
    contestato è raffigurato come spruzzi di liquido con turno più bolle in essa.
    24
    Considerando che ciascuna di tali differenze individuali tra i segni potrebbe non essere
    determinante in quanto tale, combinate insieme sono sufficienti a compensare gli
    elementi comuni, che non sono inoltre particolarmente forte, nell’impressione
    visiva.
    25
    Sebbene i consumatori in generale, prestare maggiore attenzione all’inizio di un
    marchio che alla fine (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR, EU:T:2004:79,
    § 81), il Comitato osserva che tale norma, per quanto riguarda la pertinenza
    dell’inizio di un marchio, non può rimettere in discussione il fatto che la
    valutazione del marchio contestato dev’essere effettuato tenendo conto
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    dell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo. Inoltre, anche l’inizio dei
    segni una alquanto diverso impatto visivo considerando la diversa presentazione
    della lettera «J».
    26
    Di conseguenza, pur avendo tre lettere in comune, che sono al tempo stesso la tre
    prime lettere del marchio anteriore, i segni di creare un’immagine complessiva
    piuttosto diversa e layout, compresi gli altri elementi e combinazione di colori che
    sono disposte in modo diverso e rendere l’impressione visiva dei segni piuttosto
    distinte e comportare i segni che, al massimo, un tenue grado di somiglianza
    visiva. A ciò va aggiunto il fatto che l’elemento «Jucee allusive» sia per le merci in
    questione, che rafforza la precedente conclusione.
    27
    Sul piano fonetico, i segni in conflitto sono simili a un basso livello, nella misura in cui
    condividono le lettere «JUC». Tuttavia, non si può escludere che una parte
    (molto) limitata delle pertinenti consumatori, con conoscenza dell’inglese e
    percepire le lettere «Ju-C» in quanto svolgono in lettere per la debole o
    addirittura termine descrittivo «succosa», essi possono pronunciare in modo
    identico. Tuttavia, in virtù del carattere allusive di questo termine, essa non può
    avere troppo peso nel confronto fonetico.
    28
    Dal punto di vista concettuale, i segni non ha un significato in quanto tali e per una
    parte del pubblico il confronto concettuale rimarrà neutrale. Tuttavia, una parte
    (molto) limitata del pubblico di riferimento può percepire sia nella nozione di
    «succosa allusive», o addirittura descrittivo in relazione alle merci in questione.
    Pertanto, per questa parte del pubblico i segni condividono lo stesso concetto
    debole e vi è una somiglianza concettuale che non può essere dato troppo peso
    così come il suo impatto sarà molto basso (16/12/2015, T-491/13, la Trident Pure,
    EU:T:2015:979, § 93, 108).
    Carattere distintivo del marchio anteriore
    29
    L’opponente non rivendica esplicitamente che il suo marchio è particolarmente
    distintivo in virtù dell’uso intensivo o della sua reputazione. Di conseguenza, la
    valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore a riposo sul suo carattere
    distintivo di per sé.
    30
    Come indicato sopra, il carattere distintivo del termine «Jucee» è limitato in relazione
    alle merci anteriore (cfr. paragrafo 21) e gli elementi figurativi non siano
    particolarmente distintivo o entrambi (cfr. paragrafo 19). Di conseguenza, il
    carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso è
    considerato al di sotto della media. Tuttavia, ciò non impedisce all’opponente di
    opporsi con successo alla registrazione di altri marchi quando siano confondibile
    con il suo marchio anteriore.
    Valutazione globale
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    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    31
    La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi
    fattori e, in particolare, il riconoscimento del marchio anteriore sul mercato,
    l’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di
    somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi individuati (ottavo ‘considerando’
    della EUTMR). Essa deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione
    di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd Schuhfabrik,
    22/06/1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
    EU:C:1997:528, § 22).
    32
    Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra
    i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei
    marchi e quella dei prodotti o dei servizi. Di conseguenza, un elevato grado di
    somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un minor grado di
    somiglianza tra i marchi e viceversa (22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97,
    EU:C:1999:323, punto 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
    29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17). Più il carattere
    distintivo del marchio anteriore, tanto maggiore è il rischio di confusione, i marchi
    che hanno un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla
    notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi
    il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, 29/09/1998, C-39/97,
    EU:C:1998:442, punto 18).
    33
    Sebbene non vi sia identità tra i prodotti della classe 32, e la sua sede il consumatore
    deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha conservato nella sua
    mente, le differenze tra i segni prevalgono sui loro analogie, che, a parte il comune
    colori giallo e rosso, fondamentalmente comune sull’identità del resto la sequenza
    «JUC» e l’identità fonetica e concettuale dei segni che possono avere per un
    (molto) limitata da parte del pubblico.
    34
    In effetti, l’ identità fonetica e concettuale richiederebbe, logicamente, che i
    consumatori siano in grado di coinvolgere non solo la parte verbale del segno
    anteriore, ma anche quella del segno controverso con la parola inglese «succosa
    piuttosto di base» (19/01/2012, R 235/2011-1, succo SAPPÈ Me (fig.)/JUICEA, §
    32). Anche se una tale associazione o collegamento può essere previsto per una
    parte significativa, se non addirittura per la maggioranza del pubblico di
    riferimento rispetto al marchio anteriore, ciò non è evidente in relazione al segno
    controverso. In ogni caso, per questa parte del pubblico, l’elemento comune è
    debole e non può essere determinante, e che inoltre si riferiscono a due di
    «succosa misspellings completamente diverso». Per la restante parte del pubblico
    limitato, le somiglianze tra i segni non sono sufficienti a creare un rischio di
    confusione.
    35
    Pertanto, d espite la coincidenza nella sequenza «JUC», o la possibile associazione con
    «succosa» che è inoltre sprovvisto di carattere distintivo debole o anche per
    almeno una parte significativa del pubblico, i segni in conflitto presentano notevoli
    differenze e t egli coincidenza temporale, questo elemento non può, in ogni caso,
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    10
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    rimettere in discussione il principio secondo cui la valutazione della somiglianza
    tra i marchi in conflitto deve tener conto dell’impressione complessiva prodotta da
    tali marchi (ALLTREK, 16/05/2007, T-158/05, EU:T:2007:143, punto 70;
    08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 06/07/2004, T-117/02,
    CHUFAFIT, EU:T:2004:208, § 54). Pertanto, il pubblico di riferimento, anche se
    solo con un grado medio di attenzione, di distinguere in modo sicuro tra i segni.
    36
    Pertanto, anche se le merci siano identiche, non vi è alcun rischio di confusione ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, anche tenendo presente che il
    carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è inferiore alla media.
    37
    Ne consegue che l’impugnazione è respinta e la decisione impugnata è accolta.
    Sulle spese
    38 A norma dell’articolo 109, paragrafo 1 EUTMR in combinato disposto con la
    regola 94 (3) del regolamento sul marchio comunitario, l’opponente (ricorrente),
    in quanto parte soccombente, devono sostenere il ricorrente (convenuta) costi dei
    procedimenti di opposizione e di ricorso.
    39 Si tratta per il procedimento di impugnazione delle spese della ricorrente di
    rappresentanza professionale di 550 EUR. Per quanto riguarda il procedimento di
    opposizione, la divisione di opposizione correttamente ha ordinato l’opponente
    (ricorrente) sopporterà le spese di rappresentanza del richiedente che sono stati
    fissati a 300 EUR. L’importo totale per entrambi i procedimenti è quindi di
    850 EUR.
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JUCEE (fig.)
    11
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [29-06-2018]
    Ordinanza
    Per questi motivi,
    LA COMMISSIONE
    dichiara e statuisce:
    1. L’impugnazione è respinta.
    2. L’opponente (la ricorrente) a sopportare le spese del procedimento di
    opposizione e di ricorso, che è fissato in EUR 850.
    Firmato
    D. Schennen
    Firmato
    R. Ocquet
    Firmato
    C. Bartos
    Cancelliere:
    Firmato
    H. Dijkema
    26/06/2018, R 2121/2017-4, Ju-C (fig.)/JU

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “GUIDA FISCO”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “GUIDA FISCO”

    Il 2 luglio 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “GUIDA FISCO

    Il  marchio “GUIDA FISCO” intestato ad una realtà romana che si occupa di editoria digitale è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35 e 36.

    CR

  • Registrazione marchi in RUSSIA

    Registrazione marchi internazionali RUSSIA

    Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione in RUSSIA

     

  • Registrazione marchi in CANADA

    Registrazione marchi internazionali CANADA

    Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali direttamente in CANADA

     

  • Registrazione marchi nel REGNO UNITO

    Registrazione marchi internazionali REGNO UNITO

    Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per il REGNO UNITO

     

  • Registrazione marchi in CINA

    Registrazione marchi internazionali CINA

    Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per la CINA

     

  • Registrazione marchi in U.S.A

    Registrazione marchi internazionali USA

    Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per gli USA.

    Preventivo deposito in USA
    Preventivo deposito in USA

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “THE ITALIAN TIMES”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “THE ITALIAN TIMES”

    Il 26 giugno 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “THE ITALIAN TIMES”.

    Il  marchio “THE ITALIAN TIMES” intestato ad una realtà romana che si occupa di editoria digitale è utilizzato nelle classi di prodotti 41 e 35.

    CR

  • AGNONA contro ANGONA ITALY Divisione di Opposizione  18-06-2018

    AGNONA contro ANGONA ITALY Divisione di Opposizione 18-06-2018

    AGNONA contro ANGONA ITALY

    Il marchio anteriore è AGNONA. Le classi di prodotti sono la 3, 14, 18,25 quindi parliamo del settore profumeria, abbigliamento e accessori e  oreficeria.

    Il marchio anteriore, ‘AGNONA’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione d Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l’Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico.

    Circa il marchio impugnato, l’elemento ‘ANGONA’  non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

    L’elemento ‘ITALY’ del segno impugnato sarà inteso come ‘ITALIA’ ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all’origine geografica dei prodotti.

    Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola ‘GO’, si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

    E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 839 242

     

    Agnona S.r.l. Via Vittor Pisani, 20; 20124, Milano; Italia (opponente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Senato, 8, 20121; Milano, Italia (rappresentante professionale)

     

    c o n t r o

     

    Sufen Ji, Via Ascoli Piceno 185, 60126, Ancona; Italia (richiedente), rappresentata  Claudio Malaspina, Via Emilio Faà di Bruno 4, 00195, Roma; Italia (rappresentante professionale).

     

    Il 18/06/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

     

     

    DECISIONE:

     

    1. L’opposizione n. B 2 839 242 è accolta per tutti i prodotti contestati.

     

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 578 677 è totalmente respinta.

     

    1. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

     

     

    NOTA PRELIMINARE

     

    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

     

     

    MOTIVAZIONE:

     

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 578 677 . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 302015000087344 AGNONA. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

     

     

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

     

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente italiano n. 302015000087344.

     

    1. I prodotti

     

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

     

    Classe 3: Oli essenziali; lozioni per capelli; acque da toilette; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astucci per rossetti; balsamo non per uso medico; balsamo per capelli; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per depilare; ciglia posticce; cipria per il trucco; coloranti per capelli; cosmetici; creme cosmetiche; decoloranti per uso cosmetico; dentifrici; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; henné [tintura cosmetica]; lacche per capelli; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; lucidalabbra; lucido da scarpe; mascara; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; motivi decorativi per uso cosmetico; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli essenziali; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; pietra pomice; pomate per uso cosmetico; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti depilatori; prodotti di profumeria; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per togliere il trucco; profumi; profumi per ambiente; rossetti; sali da bagno non per uso medico; salviette impregnate struccanti; saponette; saponi; shampoo; shampoo secco; smalti per le unghie; talco per toilette; tinture cosmetiche; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trucchi.

     

    Classe 14: Argento filato; diamanti; leghe di metalli preziosi; perle per creare bigiotteria; pietre fini [semipreziosi]; anelli [gioielleria]; braccialetti [gioielleria]; amuleti [gioielleria]; catene [gioielleria]; chiusure per gioielleria; ciondoli; collane [gioielleria]; ferma-cravatte; filati d’oro [gioielleria]; filati di metalli preziosi [bigiotteria]; ganci per gioielleria; gemelli; gioielleria; gioielleria in avorio; gioielli cloisonné; gioielli di ambra gialla; insegne in metalli preziosi; medaglie; medaglioni [gioielleria]; orecchini; ornamenti [gioielleria]; ornamenti per cappelli in metalli preziosi; perle [gioielleria]; pietre preziose; spille da cravatte; strass; braccialetti per orologi [cinturini]; catene di orologi; cronografi [orologi]; cronometri; cronometri contasecondi; cronoscopi; lancette [orologeria]; meccanismi di orologeria; molle d’orologi; orologi a pendolo; orologi atomici; orologi [da polso e da tasca]; orologi di controllo [orologi madri]; orologi elettrici; quadranti [orologeria]; quadranti solari; sveglie; vetri di orologi; oggetti d’arte in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; scatole in metallo prezioso; figurine [statuette] in metalli preziosi; ornamenti per calzature [in metalli preziosi]; spille [gioielleria]; spille per ornamento; spillette [gioielleria]; casse di orologi; casse [scatole] di orologi; cofanetti per gioielli [scrigni o scatole]; portagioie; portagioie arrotolabile; scatole per l’orologeria; scrigni; bigiotteria (gioielli non in metallo prezioso); catene di orologi; cofanetti per orologi in metalli preziosi; custodie per orologi; fibbie per cinturini di orologi; orologi da polso; lunette per orologi; orologi da immersione; orologi da parete; orologi da scrivania; orologi digitali; orologi in metalli preziosi; orologi per automobili; orologi per uso sportivo; porta orologi; vetri per orologi; custodie per gioielli.

     

    Classe 18: Abiti per animali; anelli per ombrelli; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse a tracolla per portare bambini; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borse vuote per i ferri; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; foderi per ombrelli, finta pelle [imitazione del cuoio]; fruste; ginocchiere per cavalli; gualdrappe da selle per cavalli [fodere]; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; guinzagli [in pelle]; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; mentoniere [nastri in cuoio]; morsi [bardatura, finimenti per cavalli]; museruole; ombrelli da sole; paraocchi [finimenti, bardature per cavalli]; parapioggia; pellicce [pelli di animali]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; redini [briglie]; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole per cappelli in cuoio; sedili a bastone; selle per cavalli; staffe; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valige; valigette; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; zaini; ombrelli; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; articoli di selleria; ombrelloni.

     

    Classe 25: Berretti; cappelli; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; mantiglie; turbanti; visiere di berretto; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; accappatoi da bagno; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; biancheria intima; boa [pelliccia da collo]; body [giustacuori]; bretelle; busti; calze; calzini; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da spiaggia; cravatte; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; ghette; giarrettiere; girocollo [sciarpe]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti da sci; indumenti confezionati; livree; maglie sportive; maglieria; maglioni; maschere per dormire; mute per sci nautico; paraorecchie [abbigliamento]; pellicce [indumenti]; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; visiere [cappelleria]; veli [indumenti]; toghe; tasche di indumenti; sotto-piedi; sottascelle; sopravvesti; sciarpe da collo; sciarpe; scialli; scaldapiedi [non elettrici]; scaldamuscoli; scaldacolli; rinforzi al tallone per le calze; abbigliamento; scarpe; cappelleria; abbigliamento da spiaggia; abbigliamento da camera; sandali; ciabatte; calzature; calzature per lo sport; carcasse di cappelli; collants; costumi da carnevale; cuffie da bagno; cuffie da spiaggia; ferramenti per calzature; gambali di stivali; guardoli per calzature; indumenti di carta; maschere per dormire; mute per sci nautico; punte di calzature (spunterbi); scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe per lo sport; scarponi da sci; solette; sparati di camicie; suole; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; tomaie; visiere; visiere di berretto; zoccoli; abiti; abiti (completi); antisdrucciolevoli per calzature; camicie; cappelli; cappotti; cappucci; casacche; costumi da bagno; fasce per la testa; giacche; gonne; leggings; pantaloni; manicotti; parka; pigiami; camicie da notte.

     

    I prodotti contestati sono i seguenti:

     

    Classe 3: Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; adesivi per fissare i posticci; alghe marine per uso cosmetico; aloe vera preparati per uso cosmetico; balsamo non per uso medico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cere per massaggi; coadiuvanti dimagranti [cosmetici], non per uso medico; colla per parrucchino; cosmetici; cosmetici e preparati cosmetici; cosmetici non medicati; cosmetici per uso personale; cosmetici sotto forma di oli; crema per cuticole; creme per massaggi, non medicate; detergenti per pennelli cosmetici; dischetti d’ovatta per il trucco; essenze di bergamotto; filaccia per uso cosmetico; gel all’aloe vera per uso cosmetico; gel per massaggi non ad uso medico; gesso per uso cosmetico; grassi per uso cosmetico; henné [tintura cosmetica]; henné in polvere; lacca per uso cosmetico; lozioni e oli per massaggi; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; nécessaires di cosmetica; oli da toilette; oli minerali [cosmetici]; oli per massaggi, non medicati; oli per uso cosmetico; olii per massaggi; ovatta per uso cosmetico; panni imbevuti per uso cosmetico; pietra pomice; pietre per levigare i piedi; pietre pomici per il corpo; piumini di cotone per uso cosmetico; preparati abrasivi per il corpo; preparati cosmetici per favorire la perdita di peso; preparati cosmetici per l’essiccazione degli smalti per unghie; preparati cosmetici per la cura del corpo; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; preparazioni per la rimozione delle unghie con gel; preparazioni per massaggi non medicate; prodotti cosmetici per il viso; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per l’igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; prodotti per la pulizia del naso per l’igiene personale; prodotti per rimuovere le cuticole; prodotti per trattamento delle cuticole; salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; salviette imbevute di cosmetici; salviette imbevute di prodotti per la toilette; salviette umettate imbevute di lozione cosmetica; soluzione di gomma arabica in etere per uso cosmetico; spray di acqua minerale per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; trattamenti per il cuoio capelluto (non medicati -); unguenti per uso cosmetico; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l’igiene orale.

     

    Classe 14: Oreficeria; gemme, perle e metalli prezioni e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; anelli apribili in metallo prezioso per chiavi; articoli decorativi [ciondoli o gioielleria] per uso personale; braccialetti d’identificazione [gioielleria]; ciondoli in bronzo; ciondoli in metallo prezioso; ciondoli in metallo semiprezioso; ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; ciondoli placcati con metalli preziosi; coppe commemorative in metallo prezioso; coppe premio in metalli preziosi; gettoni di rame; gettoni in metallo per il trasporto pubblico; leghe d’argento; leghe di iridio; leghe di osmio; leghe di palladio; leghe di rodio; leghe di rutenio; monete; monete commemorative; monete d’oro; monete da collezione; monete non in corso; oggetti artistici in pietre preziose; oggetti d’arte in argento; oggetti d’arte in argento smaltato; oggetti d’arte in metallo prezioso; oggetti d’arte in oro smaltato; portachiavi [catenelle o anelli] in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; portachiavi in metalli preziosi; portachiavi in metallo; portachiavi in metallo comune; portachiavi in pelle; portachiavi in similpelle; portachiavi ornamentali in metalli preziosi; portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; portachiavi, non in metallo; scatole commemorative in metallo prezioso; scatole decorative in metalli preziosi; scatole in metallo prezioso; set di monete da collezione; targhe commemorative; targhe d’identificazione in metallo prezioso; trofei in leghe di metalli preziosi; trofei in metalli preziosi; trofei placcati con leghe di metalli preziosi; trofei placcati con metalli preziosi.

     

    classe 18: articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; bastoni da passeggio; budelli per insaccati e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; borse con rotelle; borse a tracolla per portare bambini; borse a spalla; borse; borsa boston; bauli e valigie; bauli di vimini; bauli; bauli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bandoliere [corregge] in cuoio; bagagli da viaggio; bagagli a mano; bagagli; astucci portachiavi; astucci per utensili [vuoti]; astucci per patenti di guida; astucci per la rasatura [vuoti]; astucci per cosmetici venduti vuoti; articoli di valigeria; astucci da toilette; astucci da viaggio per cravatte; astucci in finta pelle; astucci in pelle per chiavi; astucci per cosmetici [vuoti]; borse con ruote per la spesa; borse da aereo; borse da escursionismo; borse da lavoro; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da spiaggia; borse da sport; borse da viaggio; borse da viaggio con manici; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio per scarpe; borse da weekend; borse della spesa; borse della spesa dotate di ruote; borse della spesa in tela; borse di tela; borse diplomatiche; borse e portafogli in pelle; borse flessibili per indumenti; borse impermeabili; borse in finta pelle; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse laterali [per motociclette]; borselli a mano da uomo; borse vuote per i ferri; borse souvenir; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portautensili (vuote); borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per strumenti vuote da utilizzarsi da parte di medici; borse per scarpe; borse per portafortuna (omamori-ire); borse per pannolini; borse per libri; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per il bucato (non sagomate); borse per cosmetici [non accessoriate]; borse per corrieri; borse per asciugamani; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli giapponesi (shingen-bukuro); borselli da uomo; piccoli portamonete; marsupi porta-bebé; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; maniglie per valige; intelaiature per la schiena per il trasporto di bambini; etichette per bagagli [pelletteria]; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per il trasporto; custodie per fogli; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; custodie per abbonamenti per trasporti; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori sotto forma di astucci per chiavi; contenitori per monete; cinghie per bagagli; cartelle scolastiche; cartelle [portadocumenti]; randsels [cartelle scolastiche giapponesi]; portamonete, non in metalli preziosi; portamonete non in metallo prezioso; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli non in metallo prezioso; portafogli in metalli preziosi; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portaetichette per bagagli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti per artisti [astucci]; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portachiavi in pelle; portacarte; portabiti da viaggio; portabanconote; porta-musica; porta-carte [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; porta carte di credito in pelle; pochette; porta carte di credito [portafogli]; valigie a rotelle; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; trousse per il trucco; tracolle portabebè; tracolle per borsette; telai per borsellini; telai per borse a mano; targhette in plastica per bagagli; set da viaggio; scatole per cappelli in cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchi [buste, borsette] in cuoio per imballaggio; sacchetto; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l’atletica; sacche da viaggio in tela; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie piccole; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; bottoncini in pelle; buffetteria; capretto; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; cinghie in finta pelle; cinghie per tracolle; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge per pattini; cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; fogli in finta pelle per uso industriale; fogli in pelle per la lavorazione industriale; guaine per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; guarnizioni per bardatura; imitazioni di cuoio; mentoniere [nastri in cuoio]; oggetti masticabili in pelli per cani; valvole in cuoio; tracolle; tessuti in pelle; similpelle venduta all’ingrosso; schiene di pelli conciate; scatole in pelle; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; rivestimenti in pelle per mobili; recipienti da imballaggio industriali di pelle; pellicola d’intestini; pelliccia semilavorata; pelliccia ecologica; pellicce vendute all’ingrosso; pellicce [pelli di animali]; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; pelli rifinite; pelli di animali da macelleria; pelli d’animali; pelle venduta all’ingrosso; pelle per mobili; pelle in poliuretano; pelle e finta pelle; pellami grezzi o semilavorati ed altre pelli.

     

    Classe 25: Abbigliamento; calzature; bandane [foulards]; berrette [cuffie]; berretti; berretti con pompon; berretti con visiera; berretti da golf; berretti da sci; berretti lavorati a maglia; berretti sportivi; borsalino; bustine; calotte; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli alla moda; cappelli con nodo per neonati; cappelli da baseball; cappelli da cuoco; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di carta da chef; cappelli di carta per infermieri; cappelli di lana; cappelli di pelliccia; cappelli di piccole dimensioni; cappelli di tipo giapponese [suge-gasa]; cappelli e berretti da notte; cappelli in carta da utilizzare come articoli d’abbigliamento; cappelli in pelle; cappelli per bambini; cappelli per feste [abbigliamento]; cappelli rasta; cappelli stile pescatore; cappellini da festa; cappello fregio; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; coppole; copricapi femminili; copricapi termici; copricapo per lo sport [tranne i caschi]; copriorecchie a fascia [abbigliamento]; cuffie; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie da pallanuoto; cuffie per la doccia; fasce per la testa [abbigliamento]; fasce tergisudore; fascette tergisudore da tennis; fez; foulard per la testa; foulard per la testa [veli]; manicotti [abbigliamento]; manicotti di pelliccia; mantiglie; maschere per dormire; mitre [abbigliamento]; nastri per i capelli [foulard]; pagliette; passamontagna; soggoli [indumenti]; suole in gomma; tam o’shanter (berretti scozzesi tondi di lana con ponpon in cima); toque [cappelli]; turbanti; veli [indumenti]; visiere; visiere [cappelleria]; visiere parasole; visiere parasole [cappelleria]; yashmagh (sciarpe arabe da indossare sul capo); yashmak (velo indossato in pubblico dalle donne musulmane).

     

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

     

     

     

    Prodotti contestati in classe 3

     

    I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

     

    Prodotti contestati in classe 14

     

    I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

     

    Prodotti contestati in classe 18

     

    I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati o quanto meno simili ai prodotti della parte opponente.

     

    Prodotti contestati in classe 25

     

    I prodotti contestati sono identici in quanto o identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti nella classe 3 (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

     

     

    1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

     

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

     

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

     

     

    1. I segni

     

    AGNONA
     

    Marchio anteriore

     

    Marchio impugnato

     

     

    Il territorio di riferimento è l’Italia.

     

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

     

    Il marchio anteriore, ‘AGNONA’, non ha un significato ed è, pertanto, distintivo (in realtà il segno indica una frazione d Borgosesia, Comune della provincia di Vercelli, ma l’Ufficio ritiene che solo una sparuta minoranza di Italiani assocerà tale termine al menzionato luogo geografico).

     

    L’elemento ‘ANGONA’ del segno impugnato non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

     

    L’elemento ‘ITALY’ del segno impugnato sarà inteso come ‘ITALIA’ ed è pertanto non distintivo dal momento che sarà percepito come un riferimento all’origine geografica dei prodotti.

     

    Il segno impugnato include un elemento figurativo che consiste nella combinazione dei due cerchi al di sopra dei quali sono raffigurate due foglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente che afferma che tale elemento sarà percepito come la parola ‘GO’, si ritiene al contrario possibile, se non probabile, che esso venga percepito come il disegno stilizzato di un frutto da una parte del pubblico di riferimento. Per la restante parte del pubblico di riferimento tale elemento non sarà associato a nessun significato.

     

    Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura puramente decorativa.

     

    L’elemento ‘ITALY’ nel segno impugnato è in posizione secondaria ed è di dimensioni più piccole. Si ritiene, pertanto, che i restanti elementi del segno impugnato siano gli elementi dominanti in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

     

    Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

     

    Il primo elemento verbale del segno impugnato, ANGONA’ è molto simile al marchio anteriore ‘AGNONA’. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

     

    Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘A-*-*-O-N-A’. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘ITALY’ del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, ‘AGNONA’, e nel elemento verbale del segno impugnato ‘ANGONA’ siano invertite e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

     

    Pertanto, i segni sono molto simili.

     

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘A-*-*-O-N-A’. Tuttavia, essi differiscono nella parola ‘ITALY’ del segno impugnato (non distintivo e si ritiene probabile che non verrà pronunciata) e nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nel elemento verbale del segno impugnato ‘ANGONA’ siano invertite di ordine.

     

    Pertanto, i segni sono molto simili.

     

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Alla luce di quanto sopra esposto, per una parte del pubblico i marchi non sono concettualmente simili mentre per la restante parte del pubblico l’aspetto concettuale è irrilevante.

     

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

     

     

    1. Carattere distintivo del marchio anteriore

     

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

     

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

     

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

     

     

    1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

     

    I prodotti contestati sono identici o quanto meno simili a quelli anteriori. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

     

    I marchi sono visualmente e foneticamente molto simili. Concettualmente essi non sono simili per una parte del pubblico mentre per la restante parte l’aspetto concettuale è irrilevante. In particolare, i segni coincidono in termini di ‘A-*-*-O-N-A’ del marchio anteriore ‘AGNONA’ e dell’elemento verbale ‘ANGONA’ del segno impugnato che è il primo elemento verbale e l’elemento verbale dominante oltre ad essere l’elemento maggiormente distintivo del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in termini di ‘ITALY’ del segno impugnato (non distintivo), nel fatto che la seconda e la terza lettera nel marchio anteriore, AGNONA, e nell’elemento verbale del segno impugnato ‘ANGONA’ siano invertite di ordine e negli elementi figurativi del segno impugnato (decorativi).

     

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

     

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

     

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

     

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

     

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

     

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 302015000087344, deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

     

    Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

     

    Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio italiano n. 302015000087344  porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

     

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo  4, 5, RMUE.

     

     

    SPESE

     

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

     

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

     

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

     

     

     

     

    Divisione d’Opposizione

     

     

    María Clara

    IBÁÑEZ FIORILLO

    Francesca CANGERI SERRANO Michele M.

    BENEDETTI-ALOISI

     

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.