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  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Angelo Jr Gregorio”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Angelo Jr Gregorio”

    L’ 8 gennaio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Angelo Jr Gregorio ”

    Il  marchio “Angelo Jr Gregorio” intestato ad una importante realtà di Parma è utilizzato nella classe di prodotti  32

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  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Dottor Cucito”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Dottor Cucito”

    Il 8 gennaio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Dottor Cucito ”

    Il  marchio “Dottor Cucito” intestato ad una importante realtà di Mantova è utilizzato nelle classi di prodotti  7, 37

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  • PONTI  contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

    PONTI contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

    PONTI vs PONTINOVA

     

    PONTI è il marchio anteriore, il marchio PONTINOVA è il marchio posteriore. I servizi oggetto della contestazione sono i servizi legali relativi alla classe 45.

    I servizi del marchio spagnolo anteriore PONTI, sono relativi alla Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

    Il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione. Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

     

    DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018
    Nel caso R 566/2018-5
    Pontinova AG
    Rotes Schiloss, Beetenstraße 7
    8002 Zürich
    Svizzera Ricorrente/ricorrente
    rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania
    V
    Ponti & Partners S.L.P.
    Consell de Cent, 322 bxs.
    08007 Barcellona
    Spagna Opponente/convenuto
    Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 15 878 085)

    LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI
    composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

    Decisione
    Fatto
    Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente») ha
    cercato di registrare il marchio figurativo
    per il seguente elenco di servizi:
    Classe 45 — Servizi legali.
    La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

    Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI
    S.L.P, di seguito «l’opponente») presentava un’opposizione contro la registrazione
    della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.
    I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
    dell’UE RMT.
    L’opposizione si basava, tra l’altro, sui seguenti diritti:
    a) Registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 716 576 per il marchio
    figurativo
    depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i
    seguenti servizi:
    Classe 42 — Programmazione informatica per l’utilizzo di dati e documentazioni nei
    settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e
    di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale; L’assistenza tecnica
    informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;
    Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel
    settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle
    falsificazioni;
    Classe 45 — Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà
    intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà
    intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e
    industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
    nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
    La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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    protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della
    proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e
    industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro deposito, la loro
    acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la
    difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel
    settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari
    giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d’autore; Gestione della proprietà
    industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di
    licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
    giuridica nel settore delle falsificazioni;
    b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio»
    PONTI
    depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i
    seguenti servizi:
    Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
    c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio»
    OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ
    INTELLETTUALE
    depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i
    seguenti servizi:
    Classe 45 — Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.
    Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di
    opposizione ha consentito l’opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti
    i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione. In
    particolare, ha motivato la sua decisione:
    – La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare
    l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo
    dell’opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell’opponente;
    – I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale
    dell’opponente sono stati classificati nella classe 42 nell’edizione della
    classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del
    marchio anteriore. Tuttavia, in un’edizione successiva della classificazione di
    Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici
    contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà
    industriale e intellettuale dell’opponente. Sono identici;
    – I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello
    professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a
    professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di
    confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
    EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da
    una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei
    termini e delle condizioni dei servizi acquistati;
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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    – Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita
    come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del
    pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni
    caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi
    interessati.
    – il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la
    Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca
    generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un’analisi dei
    suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne
    suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che
    assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
    punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo
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    – Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in
    merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell’opinione pubblica in
    questione l’elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il
    concetto aggiuntivo trasmesso dall’elemento «NOVA» del segno contestato
    presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente
    simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la
    parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato
    dell’elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;
    – L’opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è
    particolarmente distintivo a causa dell’uso intensivo o della reputazione. Di
    conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
    poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio
    anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in
    questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione. Pertanto,
    il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;
    – I segni sono visivamente e celamente simili a un grado medio e per parte del
    pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto
    che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all’inizio del segno
    contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di
    norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno
    contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due
    segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente
    hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma
    devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che
    pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta
    imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto
    54).
    – Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle
    somiglianze tra i segnali e dell’identità tra i servizi, si ritiene che esista un
    rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore
    grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i
    consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno
    un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi
    contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto
    concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato
    come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in
    modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati
    (23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).
    Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione
    impugnata e il 30 maggio 2 018 ha presentato la memoria contenente i motivi del
    ricorso.

    Il 31 agosto 2018, l’opponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al
    ricorso.
    Avendo constatato che l’opponente era uno studio legale e che il rappresentante
    professionale nominato dall’opponente sembrava essere la stessa entità
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    dell’opponente stesso, il consiglio ha informato l’opponente che non poteva essere
    considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell’articolo 119,
    paragrafo 2, dell’EUTR.
    In risposta, l’opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento
    di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.
    Argomentazioni e argomentazioni delle parti
    Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione
    impugnata e respinga l’opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria di
    motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:
    – I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione
    in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce
    nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono
    sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le
    imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti
    diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è
    nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non
    dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali
    tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare
    un’identità;
    – La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in
    proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi.
    Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;
    – La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a
    compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi
    è alcun rischio di confusione;
    – Inoltre, i servizi dell’opponente sono rivolti a un pubblico professionista che
    potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;
    – L’impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno
    complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle
    lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;
    – I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un’intonazione diversa. Nel
    termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta
    una differenza di rischio di confusione;
    – «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in
    molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto
    basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il
    suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
    – Alla luce di quanto precede, nonostante l’elemento comune «PONTI», non vi
    è alcun rischio di confusione nel caso di specie.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    L’opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la
    decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere
    riassunte nel modo seguente:
    – Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi
    dell’opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L’opponente impiega
    dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le
    decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di
    giustizia dell’Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso
    l’EUIPO, come nel caso di specie. L’opponente è iscritto al foro di Barcellona
    e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono
    identici;
    – Inoltre, i servizi dell’opponente non sono rivolti esclusivamente ai
    professionisti. L’opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati
    cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;
    – I segni in conflitto condividono l’elemento «PONTI» e differiscono per
    quanto riguarda l’elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in
    spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l’impressione di «NEW PONTI» e
    può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto
    sostenuto dall’opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun
    significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo
    cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso
    come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;
    – Considerando l’identità tra i servizi in conflitto e l’elevato grado di
    somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.
    In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come
    «NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».
    Motivi
    Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti
    all’EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il
    regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria
    nella presente decisione.
    Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1,
    dell’EUTMR. È ammissibile.
    Confronto dei beni e dei servizi

    I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:
    Classe 45 — Servizi legali.
    I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:
    Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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    Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano
    attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà
    industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel
    fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale
    consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di
    protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà
    intellettuale e rientra in un’ampia gamma di servizi giuridici. L’argomentazione del
    richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a
    rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la
    nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un
    tribunale, ma comprende anche l’elaborazione di contratti di redazione e di altri
    documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla
    impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri
    servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un
    organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di
    proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.
    Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono
    essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è
    irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da
    quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all’Ufficio ripartire d’ ufficio la
    categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.
    Pubblico pertinente
    Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da
    utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che
    sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o
    simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la
    giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto
    23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz,
    EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura
    dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.
    Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del marchio
    anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista. L’opponente
    sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a
    singoli clienti.
    Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e
    intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno
    ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali persone.
    Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone
    fisiche.
    Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di
    tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione
    del pubblico pertinente sia superiore alla media.
    Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il
    territorio in questione.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    Confronto dei segni
    I segni da confrontare sono:

    Il
    segno contestato è costituito dalla parola «pontenova», scritta in una copione
    minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di
    una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola
    «PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale
    che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell’uso delle
    lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione
    delle loro similitudini.Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che
    costituisce l’unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel
    segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l’elemento figurativo
    del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a
    un livello medio.
    I segni saranno pronunciati come ‘PON-TI’ e ‘PON-TI-NO-VA’ da parte del
    pubblico spagnolo. Anche se l’ «NO» dovesse essere stressato all’interno di
    «PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due
    sillabe, l’unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello
    contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un
    grado medio.
    Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia
    associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè
    «ponte»). Il suo equivalente spagnolo — «puente» — non è immediatamente
    riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente
    percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato
    come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un
    fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.
    Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è
    probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola
    latina).

    Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l’aspetto concettuale non ha
    alcun impatto sul loro confronto.
    Carattere distintivo del marchio anteriore
    Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal
    punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    PONTI
    Segno anteriore Segno contestato
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L’opponente non
    ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù
    dell’uso.
    Valutazione complessiva del rischio di confusione
    Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere
    apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle
    circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22;
    29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97,
    Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).
    Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti
    e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi contemplati. Di
    conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere
    compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
    Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore
    grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.
    I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi
    coincidono con l’elemento verbale «PONTI», che è l’unico elemento del segno
    precedente e l’elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in
    caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si
    tratta dell’elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore
    rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad
    analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al
    loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi
    (14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre
    rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno
    contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l’inizio
    del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i
    consumatori tendono a concentrarsi sull’inizio di un segnale di fronte a un
    marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la
    prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l’elemento
    «NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo»)
    deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha
    soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di
    «PONTI».
    Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie,
    nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato.
    Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda
    contestata è stata respinta.
    Poiché l’opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio
    commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare
    l’opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell’atto di
    opposizione.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    Costi
    norma dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’EUTMR e dell’articolo 18 EUTMIR,
    il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi
    dell’opposizione e dei procedimenti di ricorso dell’opponente.
    L’opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel
    procedimento di ricorso. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
    dell’EUTMIR e dell’articolo 120, paragrafo 1, dell’EUTMR, possono essere
    rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai rappresentanti
    professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto,
    per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

    Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al richiedente
    di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale. Poiché la
    decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è competente
    anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione dei
    costi. Considerando che l’opponente non era stato rappresentato da un
    rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il richiedente è
    solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    Ordine
    Per questi motivi,
    IL COMITATO
    dichiara e statuisce:
    Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto
    l’opposizione e ha respinto la domanda contestata;
    La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di
    farsi carico delle spese di rappresentanza dell’opponente;
    La ricorrente sopporterà l’importo di 320 EUR corrispondente alla tassa
    di opposizione sostenuta dall’opponente.
    Firmato
    G. Humphreys
    Firmato
    C. Gevers
    Firmato
    A. Pohlmann
    Cancelliere:
    Firmato
    P.O. P. Nafz
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

     

     

     

     

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  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “consulente ϑ medianico”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “consulente ϑ medianico”

    Il 10 dicembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “consulente ϑ medianico ”

    Il  marchio “consulente ϑ medianico ” è stato depositato a Novara ed è utilizzato nella classe di prodotti  45

    CR

  • MARCHI ITALIANI: registrato il  marchio “Brughi’s”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Brughi’s”

    Accettata in data 03.12.2018  la domanda di registrazione del marchio  “Brughi’s” depositato il 22.03.2018 a Parma

     

  • MARCHI ITALIANI: registrato il  marchio “M&G Engineering Consulting”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “M&G Engineering Consulting”

    Accettata in data 30.11.2018  la domanda di registrazione del marchio  “M&G Engineering Consulting” depositato il 03.05.2018 a Savona

     

  • MARCHI ITALIANI: registrato il  marchio “RIVIANO”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “RIVIANO”

    Accettata in data 30.11.2018  la domanda di registrazione del marchio  “Riviano” depositato il 03.05.2018 a Parma

     

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Brand for you”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Brand for you”

    Il 12 novembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “Brand for you ”

    Il  marchio “Brand for you” intestato ad una realtà di Bologna è utilizzato nelle classi di prodotti  3, 5, 16, 35, 39, 44

    CR

  • MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “One Farm”

    MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “One Farm”

    Il 6 novembre 2018 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, il marchio nazionale “OneFarm ”

    Il  marchio “OneFarm” intestato ad una realtà di Brescia è utilizzato nelle classi di prodotti  9, 35, 36, 42

    CR

  • MARCHI ITALIANI: registrato il  marchio “PRESEPE DI SABBIA”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PRESEPE DI SABBIA”

    Accettata in data 25.10.2018  la domanda di registrazione del marchio  “Presepe di Sabbia” depositato il 24.11.2017 a Caserta