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  • VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

    VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

    VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 ‘bastoni da montagna e borse da sport’ Il marchio è respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/11/2022
    UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI
    S.R.L. m.t.a
    Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12
    I-61122 Pesaro
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018714285
    Vostro riferimento: R-09/22
    Marchio: VR EQUIPMENT
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Valentino Rossi
    Strada Pirano, 83
    I-61010 Tavullia (PU)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 05/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori
    elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende
    elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a
    cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per
    ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per
    servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

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    risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del
    calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di
    intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di
    navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione
    satellitare; Apparecchi d’ingrandimento [fotografia]; Apparecchi
    d’insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione
    navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e
    impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi
    elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici
    di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici;
    Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e
    strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di
    chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura;
    Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS
    [Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi;
    Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la
    generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l’analisi dei gas;
    Apparecchi per l’analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione
    delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la
    registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la
    respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi
    per la trasmissione del suono; Apparecchi per l’elaborazione di dati;
    Apparecchi per l’insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le
    distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per
    uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto
    subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per
    computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati
    manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
    funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per
    occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e
    strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da
    remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d’allarme; Avvisatori
    antifurto; Avvisatori d’incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte
    Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da
    utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere
    l’incendio; Batterie d’accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica];
    Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di
    segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti
    di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici
    per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature
    protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli
    [apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali;
    Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari;
    Carte-chiave codificate; Carte d’identità biometriche; Carte magnetiche; Carte
    d’identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi
    di protezione per lo sport; Caschi per l’equitazione; Caschi per realtà virtuale;
    Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi
    elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA;
    Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse
    quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari;
    Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati;
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    Clessidre; Collari elettronici per l’addestramento degli animali; Colonnine
    stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client;
    Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi
    [podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali
    che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di
    salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti
    protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers
    per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi
    [apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono
    per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer
    portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica];
    Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a
    punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti
    magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici
    compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali;
    Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la
    sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token];
    Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per
    servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico;
    Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di
    visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori
    elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per
    telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette
    elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di
    immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie;
    Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente;
    Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti
    salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni
    cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di
    realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti
    per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il
    supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo;
    Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o
    meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli;
    Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello
    dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità;
    Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di
    protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco;
    Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili;
    Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori
    [elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche;
    Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali;
    Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico;
    Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up;
    Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti
    per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd;
    Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;
    Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti;
    Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;
    Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria;
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    Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non
    per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;
    Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con
    altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici;
    Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video
    portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per
    computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];
    Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole;
    Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali
    per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo;
    Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport;
    Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d’asbesto per
    pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;
    Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile
    solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;
    Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer,
    scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers;
    Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche
    [scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser];
    Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione
    [elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori
    contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per
    veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell’aria; Reti
    di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti;
    Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori;
    Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale
    di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner
    [apparecchiature] per l’esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a
    circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione;
    Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio;
    Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di
    parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il
    controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi
    per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili;
    Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer,
    registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di
    criptovaluta mediante l’uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar;
    Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers;
    Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale;
    Strumenti d’allarme; Strumenti di misura; Strumenti d’osservazione; Strumenti
    meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili;
    Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti
    a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per
    dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e
    smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni
    cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer;
    Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili;
    Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi
    touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere
    magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball
    [periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors
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    [elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione
    per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di
    protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità
    periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole
    amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi;
    Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per
    veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti;
    Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi
    informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici,
    borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria,
    gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software
    scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer
    e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile
    per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;
    Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di
    intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad
    ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e
    la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar,
    overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali
    online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di
    dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili
    e beni non fungibili basati su blockchain.
    Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio;
    Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti
    vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle
    per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con
    rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non
    sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri;
    Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di
    pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per
    animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle
    per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni
    in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare
    neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per
    valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole;
    Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita;
    Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la
    scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori;
    Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio;
    Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per
    vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle;
    Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette
    ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per
    scolari; Zaini sportivi; Portacarte.
    Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
    corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo;
    Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute
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    impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento,
    ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute,
    Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts;
    Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia;
    Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento
    in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
    per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica;
    Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da
    bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di
    abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non
    di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria
    personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima];
    Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte;
    Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche;
    Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini;
    Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole;
    Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta
    [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule;
    Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
    [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento],
    non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da
    bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte
    lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima];
    Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento];
    Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane
    [foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette;
    Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli
    [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a
    manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici
    per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti
    confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta;
    Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings
    [pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni;
    Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere;
    Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a
    pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima];
    Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti;
    Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce
    [indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama;
    Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di
    calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni;
    Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;
    Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con
    suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia;
    Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli
    [indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];
    Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per
    calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè;
    Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi;
    Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come
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    copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime
    [maglieria].
    Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature,
    abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori
    da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale,
    ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria,
    mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:
    Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in
    banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione
    commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di
    programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli
    affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità;
    Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni;
    Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario;
    Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche
    degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli
    utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni
    e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli
    sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi
    commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di
    influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di
    terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di
    terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
    Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini
    promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita;
    Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite;
    Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer;
    Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca
    di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di
    pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di
    approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre
    imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di
    contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza
    competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne
    stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla
    creazione di un’identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari;
    Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di
    affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising.
    Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento,
    cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature
    sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non
    scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei
    seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar,
    Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non
    scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e
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    giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso
    varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero
    fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di
    videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d’ambienti
    virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o
    intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con
    streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di
    intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione,
    pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di
    intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione];
    Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive;
    Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in
    materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
    Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli
    utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non
    scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
    Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi;
    Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad
    eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per
    addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di
    competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;
    Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di
    spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi
    sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
    Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di
    convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione
    di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti
    [divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli;
    Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per
    scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri
    e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films
    su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini
    fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del
    benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione
    fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout,
    non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di
    messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di
    video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi,
    non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di
    parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport
    elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento;
    Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di
    bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero
    conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del
    know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività
    sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette;
    Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.
    Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili
    utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da
    Pagina 9 di 11
    collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili,
    token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo
    di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione,
    invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di
    transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di
    software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non
    fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la
    modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay
    digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e
    ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali
    promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi
    prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di
    videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli;
    Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti
    grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali;
    Conduzione di studi di progetti tecnici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti
    necessari per la realtà virtuale’.
    • https://www.lexico.com/definition/vr
    https://www.lexico.com/definition/equipment
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la
    riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale;
    lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali
    scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento,
    cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte,
    giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi
    virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da
    montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per
    cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per
    esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
    corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali;
    costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti
    contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono
    ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere
    utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà
    virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc…
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    • Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio
    in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria,
    occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online;
    organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di
    approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre
    imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento,
    ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e
    non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono
    online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di
    attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i
    servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software
    non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio,
    ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili,
    token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali;
    software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di
    disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e
    skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti
    virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di
    progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione,
    vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà
    virtuale’.
    • Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’,
    o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi;
    servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’
    possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il
    tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei
    servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza,
    nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Pagina 11 di 11
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ec) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tas

  • Rifiuto Marchio MAFIA CONNECTION 10-11-2022

    Rifiuto Marchio MAFIA CONNECTION 10-11-2022

    Ad avviso dell’esaminatore, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario all’ordine pubblico poiché promuoverebbe/banalizzerebbe attività criminali. La domanda di questo marchio subisce un rifiuto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/11/2022
    Anna Lisa Putorti
    Via Cassiodoro 1
    I-00193 roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018720327
    Vostro riferimento:
    Marchio: MAFIA CONNECTION
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Videa Next Station S.r.l.
    Via Livigno 50
    I-00188 Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 26/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 38 Servizi di telecomunicazione.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Produzione di contenuti
    audiovisivi e multimediali, e fotografia.

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore italiano e il consumatore medio dell’Unione
      europea che riconosce il termine ‘mafia’, attribuendo al termine un riferimento ad
      un’organizzazione criminale, nata in Italia ed attiva in tutto il mondo.
    • Il significato del termine ‘mafia’ contenuto del segno è descritto da estratti di dizionario (a
      titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le ricerche effettuate in data 25/07/2022 agli
      indirizzi: https://dizionario.internazionale.it/parola/mafia, https://www.lexico.com/definition/ma
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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      fia, https://dle.rae.es/mafia, https://www.duden.de/rechtschreibung/Mafia. Inoltre, il pubblico
      inglese attribuirebbe al segno «MAFIA CONNECTION» il significato seguente:
      relazione/collegamento con un’organizzazione criminale di origine siciliana. Il significato del
      termine ‘connection’, contenuto nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario
      (ricerche effettuate in data 25/07/2022 all’indirizzo
      https://www.lexico.com/definition/connection).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario
      all’ordine pubblico perché promuove/banalizza attività criminali. In particolare, il segno fa
      riferimento ad un collegamento con una organizzazione criminale mondialmente conosciuta
      per la sua ferocia e le innumerevoli attività illecite. Inoltre, ogni tentativo di ottenere un
      monopolio e sfruttare commercialmente il termine ‘mafia’ come indicazione di origine per
      servizi quotidiani offenderebbe sicuramente molto la sensibilità del consumatore medio
      europeo e, in particolare, quello di lingua italiana e sarebbe considerato inaccettabile.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720327 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • I PROFUMI DELLA NATURA – MARCHIO SETTORE COSMETICI – Alicante 04-11-2022

    I PROFUMI DELLA NATURA – MARCHIO SETTORE COSMETICI – Alicante 04-11-2022

    “I profumi della natura” è comunemente usato nel settore dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi per cui non è distintivo ed è elogiativo dei prodotti stessi per cui non supera l’esame dell’ufficio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/11/2022
    NICCOLO SCARDACCIONE
    Viale Majno 9
    I-20122 MILANO
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018717163
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: GeCa Srl
    Via Giuseppe Verdi 6
    I-20826 Misinto (MB)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per
    ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per
    ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.
    Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla
    presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi
    mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in
    relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di
    prodotti.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe segno in esame in relazione ai
      prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato seguente: buoni
      odori dell’ambiente naturale. Tale significato dei termini «I PROFUMI DELLA
      NATURA» è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte
      da Treccani in data 15/07/2022 all’indirizzo
      https://www.treccani.it/vocabolario/profumo,
      https://www.treccani.it/vocabolario/preposizione,
      https://www.treccani.it/vocabolario/natura/).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti della Classe 3 sono
      costituiti da o contengono fragranze naturali, profumi che sono fatti con
      sostanze/ingredienti naturali (in contrapposizione a sostanze chimiche, aromi
      sintetici, ecc.) o che riproducono gli odori che si trovano in natura, allo stato naturale,
      e che i servizi della Classe 35 riguardano tali prodotti, come ad esempio servizi di
      vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti profumati, per rendere piacevolmente
      odorosi luoghi, oggetti o persone, o servizi di informazione sulla vendita di prodotti
      specializzati in profumi ed essenze odorose naturali. Il pubblico di riferimento
      tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
      meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi
      dei prodotti e servizi.
    • Da una ricerca su Internet condotta in data 15/07/2022 è risultato che i termini «I
      PROFUMI DELLA NATURA» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento
      e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1.
      https://www.tigota.it/it/scelti-per-te/fragranteria/herbal; 2.
      https://www.lesepiciers.com/profumazioni-ambiente/profumatori-ambiente/;
    1. https://www.erboristeriapuranatura.it/casa-profumata/nasoterapia-aromibotanici-ricaricaper-diffusore-a-bastoncini-foglie-di-pomodoro-e-menta; 4.
      https://www.macrolibrarsi.it/speciali/come-sopravvivere-all-inverno-con-iprofumi-dellanatura.php; 5. https://www.weleda.it/aroma-showers; 6.
      https://www.aseq.it/medicina-e-discipline-corporee/15541-curarsi-con-gli-oliessenziali-iprofumi-della-natura-per-rigenerare-corpo-e.html; 7.
      https://www.melapiu.com/aromaterapia-profumi-della-natura-sentirsi-meglio/; 8.
      https://saponificioaquaviva.it/saponi-profumi-della-natura/; 9.
      https://www.austria.info/it/benessere/vivere-nella-natura/profumi-bosco-prato-acasa#9-fatti-sul-profumo.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, consistenti in un disegno
      floreale semplice e banale, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali
      elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
      insieme. Il disegno è elementare e modesto, e rafforza semplicemente il legame
      semantico con l’origine naturale dei prodotti e servizi in questione. Tali immagini
      comuni di fiori sono tipiche in relazione ai prodotti della Classe 3 e non possono
      conferire carattere distintivo, in quanto i consumatori le percepiscono come semplici
      decorazioni, indicanti che i prodotti contengono essenze/aromi floreali. Il disegno è
      abbastanza schematico e non ha caratteristiche accattivanti o intriganti, che lo
      distinguerebbero da una mera immagine ornamentale. Nulla nel modo in cui tali
      elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
      essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
      Pagina 3 di 4
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018717163 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per
      ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per
      ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.
      Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla
      presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con
      qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi
      all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di
      informazioni ai consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni
      sulla vendita di prodotti.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 35 Servizi di gestione delle vendite; Pubblicità; Pubblicità, in particolare servizi
      per la promozione di prodotti; Gestione di affari commerciali;
      Amministrazione commerciale; Gestione aziendale in materia di commercio
      elettronico; Servizi pubblicitari per la promozione del commercio elettronico.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

    CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

    L’opponente “CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT”, che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

    Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

    I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.

    La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

    Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

    OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

    Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).

    Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
    Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
      
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 474 863 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.
      3.Ciascuna parte sopporta le proprie spese.    

    MOTIVAZIONI

    In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.

    a) I prodotti e servizi

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.

    Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.

    Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).

    I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:


    Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.

    Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 3

    I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).


    Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.

    I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza  del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
     

    Servizi contestati in classe 35

    I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

    I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

    I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

    La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

           
          



    Marchio anteriore

    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Italia.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

    Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

    Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

    Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

    Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

    Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. 

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili.  Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

    I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

    Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.


    I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

    L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3 e 5;

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

    Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

    Divisione d’Opposizione

    Paola ZUMBOMaría Clara  IBÁÑEZ FIORILLO   Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Copie semplici, presto si potranno richiedere e ottenere tramite portale on line

    Copie semplici, presto si potranno richiedere e ottenere tramite portale on line

    Dal 1° dicembre 2022  l’UIBM dà avvio al nuovo servizio on line di richiesta e rilascio delle copie semplici.

    Sarà possibile trasmettere l’istanza tramite il portale di deposito on line e recuperare la copia digitale richiesta accedendo alla propria area riservata del medesimo portale.

  • Bando POC per la valorizzazione dei BREVETTI: proroga al 14 novembre.

    Bando POC per la valorizzazione dei BREVETTI: proroga al 14 novembre.

    Sulla base della richiesta pervenuta dai potenziali soggetti interessati, è stato prorogato dal 31 ottobre 2022 al 14 novembre 2022 il termine per poter presentare le domande a valere sul Bando POC per progetti di valorizzazione dei brevetti.

    Leggi il decreto direttoriale di proroga

  • VESPA CONTRO VESTA Divisione di Opposizione 10-10-2022

    VESPA CONTRO VESTA Divisione di Opposizione 10-10-2022

    VESPA contro VESTA. La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce al nome di un insetto, la parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento, ad una veste.

    Seppur vero che il marchio VESPA goda di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato e ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per dimostrare che un marchio può essere confuso con l’altro.

    Oltretutto non possiamo escludere che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi del marchio anteriore sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi del marchio posteriore.

    I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro, infatti sono differenti per loro natura, per il loro scopo, per i loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro. 

    La divisione d’Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato colleghi mentalmente i due i segni.

    OPPOSIZIONE N. B  3 060 483

    Piaggio & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata/o da Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    G-Luxor S.R.L., Via Fossaceca 3/S, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italia (richiedente), rappresentata/o da Luigi Carlini, Via Carlo Armellini 16, 00153 Roma, Italia (rappresentante professionale).

    Il 10/10/2022 la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione No B 3 060 483 è totalmente respinta.
      2.L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.    

    MOTIVAZIONI

    In data 30/07/2018, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 17 874 778  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 938 458 VESPA; registrazione di marchio dell’Unione europea No 10 821 775 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 1 515 714 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 687 959 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione a tutti i suddetti marchi e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione al marchio italiano No 687 959.

    PROVA DELL’USO

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

    La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

    Il richiedenteha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso dei marchi sui quali si basa l’opposizione.

    La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio i marchi anteriorierano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

    La data di deposito della domanda contestata è 15/03/2018. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l’opposizione sono stati oggetto di uso effettivo nell’Unione europea e in Italia dal 15/03/2013 al 14/03/2018 compresi.

    Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione:

    Marchio dell’Unione europea No 8 938 458

    Classe 35:   Servizi concernenti l’organizzazione di vendite a beneficio di terzi realizzati in qualsiasi modo in relazione a veicoli ed apparecchi di locomozione.

    Marchio dell’Unione europea  No 10 821 775

    Classe 25:   Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Tomaie di stivali; Visiere [cappelleria]; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Tomaie; Carcasse di cappelli; Talloniere; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Antisdrucciolevoli per calzature; Tasche di indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di camicie; Suole; Tacchetti per scarpe da calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Guardoli per calzature.

    Marchio italiano No 1 515 714

    Classe 18:      Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

    Classe 25:   Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

    Marchio italiano No 687 959

    Classe 12:      Veicoli a due ruote.

    Classe 18:   Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

    Classe 25:      Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

    Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

    Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

    Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente a seguito di una estensione fino al 01/09/2019 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 29/08/2019 (entro il termine). Inoltre, l’opponente, in data 31/12/2018, ha presentato prove con il fine di dimostrare la notorietà del marchio VESPA che verranno anch’esse prese in considerazioni ai fini delle prove d’uso. A tal proposito si rileva che tutte le prove fornite dall’opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell’uso, anche anteriormente alla presentazione dell’istanza di prova dell’uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell’accertamento della prova dell’uso.

    Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

    Prove presentate il 31/12/2018

    • Vespa mito degli ultimi 100 anni, La Vespa è nell’olimpo del design degli ultimi 100 anni, Design Vespa tra i 12 oggetti ‘cult’ al mondo, Design, la Vespa nelle dodici meraviglie che hanno fatto la storia del 900, ecc.

    comunicazione, di Maurizio Boldrini e Omar Calabrese.

              Prove presentate il 29/08/2019

    La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

    Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove per la presentazione della prova dell’uso devono consistere in indicazioni riguardanti il luogo, l’ora, la portata e la natura dell’uso del marchio contestato per i prodotti e servizi per i quali è registrato.

    Questi requisiti per la prova dell’uso sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l’opponente è obbligato non solo a indicare ma anche a dimostrare ciascuno di questi requisiti. Tuttavia, la sufficienza dell’indicazione e della prova circa il luogo, il tempo, la portata e la natura dell’uso deve essere considerata alla luce della totalità delle prove presentate. Una valutazione separata dei vari fattori rilevanti, ciascuno considerato isolatamente, non è adeguata (17/02/2011, T 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

    Le prove presentate non dimostrano l’uso dei marchi anteriori per i prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35. In particolare, le prove non contengono nessun riferimento ai servizi nella classe 35 né ai prodotti coperti dai marchi anteriori nella classe 18. Sebbene alcune delle prove mostrino foto di borse e zaini questi prodotti non sono coperti dai marchi anteriori. Le foto dei bauletti quali per esempio  si riferiscono ad accessori nel veicolo che sono protetti nella classe 12 e non hai bauli usati come bagaglio protetti nella classe 18. Con riferimento ai prodotti coperti da alcuni marchi anteriori nella classe 25 sebbene alcune prove presentate, ovvero i cataloghi, gli screenshot e le fatture contengano un riferimento ad articoli di abbigliamento, le fatture sono tutte datate fuori dal periodo rilevante e si riferiscono unicamente a 33 articoli. Tenendo conto delle dimensioni del mercato del settore dell’abbigliamento in Europa ed in Italia, la popolazione e la natura dei prodotti che sono di largo consumo, si ritiene che ad ogni modo tale quantitativo sia estremamente esiguo, ciò unito al fatto che gli screenshot non sono datati e, con riferimento ai cataloghi, non forniscono alcuna informazione sulla quantità di prodotti effettivamente venduti ne sull’estensione dell’uso dal momento che non è chiaro se effettivamente sono stati distribuiti ai consumatori finali né in che misura.

    Come più sopra descritto, i fattori del tempo, del luogo, della portata e della natura dell’uso sono cumulativi e le prove devono fornire indicazioni sufficienti di tutti questi fattori per provare  l’uso effettivo. L’inosservanza di una condizione è sufficiente per respingere l’opposizione.

    Ne discende che l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE e dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE in relazione ai marchi anteriori dell’Unione Europea, del marchio italiano No 1 515 714 e del marchio italiano No 687 959 in relazione ai prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35.

    Le prove sono invece sufficienti a dimostrare l’uso del marchio italiano No 687 959 per i prodotti nella Classe 12.

    Le prove dimostrano che l’uso è avvenuto in Italia come dedotto dalla lingua in cui sono redatti i documenti dai riferimenti a tale territorio. Inoltre, la maggior parte delle prove che si riferiscono ai prodotti nella Classe 12 recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

    I documenti presentati, in particolare gli articoli di stampa, le campagne pubblicitarie e la dichiarazione redatta dai revisori contabili, forniscono alla divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

    Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato per tutti i prodottiper i quali esso è registrato nella classe 12.

    Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore italiano No 687 959 nel territorio di riferimento per i prodotti nella classe 12.

    Dal momento che l’opponente ha rivendicato solo l’Articolo 8(5) RMUE per i prodotti nella classe 12, l’esame continuerà in relazione a tale articolo.

    NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

    In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

    Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    • I segni devono essere identici o simili.

    • Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

    • Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

    I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se il richiedentedimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

    Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

    a) Notorietà del marchio anteriore

    L’opponente ha presentato le prove più sopra elencate.  Nel presente caso le prove presentate il 31/12/2018 sono sufficienti a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.

    Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso nel settore dei veicoli a due ruote e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio gode di un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.

    Alla luce di tali considerazioni la divisione d’Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per Veicoli a due ruote nella classe 12.

    Il territorio di riferimento è l’Italia.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce in italiano al nome delle varie specie di insetti imenotteri aculeati della famiglia vespidi. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

    La parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento dato che è la versione popolare di veste o comunque al congiuntivo del verbo vestire. Parte del pubblico potrebbe anche associarlo ad una divinità degli antichi Romani. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha relazione diretta ed immediata con i prodotti e servizi di riferimento nelle classi 18 e 35. Parte del pubblico potrebbe anche non associare VESTA ad alcun significato e anche questo caso si considera normalmente distintivo.

    L’elemento figurativo del segno impugnato sarà con probabilità associato alle lettere ‘VA’ stilizzate che sono poi la prima e l’ultima lettera di VESTA che segue.

    La stilizzazione dei segni è di natura decorativa.

    I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. 

    I marchi coincidono visivamente e foneticamente nelle lettere ‘V-E-S-*–A’ (e loro suono) mentre differiscono nelle lettere ‘P’ e ‘T’ (e loro suono) rispettivamente. Visivamente inoltre i segni differiscono nella loro stilizzazione e nell’elemento ‘VA’ del segno impugnato che con molta probabilità non sarà pronunciato essendo la prima e ultima lettera di VESTA.

    Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

    Come più sopra segnalato, il pubblico italiano assocerà i segni a due significati diversi e pertanto essi sono concettualmente diversi o almeno assocerà un segno ad un significato e l’altro a nessun significato e in questo caso non sono concettualmente simili.

    Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l’esame sull’esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire.

    c) Il «nesso» tra i segni

    Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l’esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un’associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l’associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stessouna volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

    Tra i fattori pertinenti per l’esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

    Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

    Tale nesso può innanzitutto instaurarsi in conseguenza dalla somiglianza (o dall’identità) tra i segni; tuttavia, è necessario altresì che i segmenti di pubblico interessati a ciascuno dei prodotti e servizi cui si riferiscono i marchi in conflitto siano gli stessi o, in qualche misura, si sovrappongano.

    Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,

    non si può escludere, quindi, che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore e che il marchio anteriore, benché notorio, sia ignoto al pubblico di riferimento del marchio posteriore. In casi siffatti il pubblico di riferimento di un marchio può non trovarsi mai a confronto con l’altro marchio, ragion per cui non stabilirà alcun nesso tra loro.

    (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)

    La Corte di Giustizia ha altresì osservato

    …che taluni marchi possono avere acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato il marchio posteriore associ i marchi in conflitto l’uno all’altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

    (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)

    Occorre ricordare che i prodotti e servizi restanti dopo due rigetti parziali del marchio contestato a seguito di decisioni dell’Ufficio che sono definitive contro i quali si dirige l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 18: Pelle e finta pelle; Pelli d’animali; Bagagli; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Collari, guinzagli e indumenti per animali; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Valigie; Cinghie in cuoio; Cordoni in cuoio; Imitazioni di cuoio; Cuoio per scarpe; Finta pelle [imitazione del cuoio].

    Classe 35: Amministrazione commerciale; Servizi di funzioni d’ufficio; Produzione, Distribuzione, Vendita al dettaglio e Servizi di vendita all’ingrosso in relazione ai seguenti prodotti: Pelletteria e Della finta pelle, Pelli d’animali e Pelli non lavorate, Valigeria, Ombrelli, parasoli, Bastoni, fruste e articoli di selleria, Fasce per il collo, guinzagli e coperte per animali, Bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti “vanity cases”, Articoli di valigeria, Cinture di cuoio, Cordoni in cuoio, Imitazioni di cuoio, Cuoio per calzature, Di finta pelle [imitazione del cuoio].

    Mentre il segmento di pubblico interessato da alcuni dei prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto è il medesimo, o in qualche misura si sovrappone, tali prodotti e servizi sono differenti in una misura tale che difficilmente il marchio posteriore evocherà nella mente del pubblico interessato il marchio anteriore.

    I prodotti nella casse 18 includono materiali grezzi, contenitori usati come bagaglio per il viaggio e per riporre oggetti di toeletta e cosmetici, attrezzature utilizzate per gli animali, prodotti semifiniti in cuoio, bastoni usati come ausilio nella deambulazione e dispositivi per la protezione dalle intemperie. I servizi nella classe 35 includono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di “consulenza”, “di fornitura di pareri” e di “assistenza” che può risultare utile nella “gestione di un’impresa”, ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un’identità aziendale, eccetera. Nella classe 35 sono anche inclusi servizi di vendita di prodotti che non hanno nulla in comune con i prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà che sono veicoli a due ruote che servono per il trasporto.

    I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro. Essi differiscono nella loro natura, nel loro scopo, nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.  Contrariamente a quanto affermato dall’opponente i prodotti oggetto di contestazione non sono tipicamente venduti come accessori degli scooter o dei ciclomotori in generale, né come prodotti di merchadising come può essere il caso per esempio degli articoli di abbigliamento. Di fatto, nessuno dei prodotti a cui fa riferimento l’opponente e che appaio nei cataloghi e fatture presentati ai fini delle prove d’uso contengono alcun riferimento ai prodotti impugnati o ai prodotti inclusi nei servizi di vendita impugnati. Né l’opponente è stato in grado di dimostrare l’uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti nelle classi 18 e 25.

    Quando un marchio gode di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato. Tuttavia, ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per mostrare questa. Prima che la dottrina dell’espansione naturale possa essere invocata dall’opponente, deve essere dimostrato che i nuovi prodotti e servizi, ovvero l’estensione del ramo di attività da quello che preesisteva all’arrivo del richiedente, si sono evoluti dalle attività di produzione e commercializzazione dell’opponente e non derivava dall’acquisizione di una nuova attività da parte di una società diversificante. Incombe sull’opponente l’onere di presentare prove convincenti del fatto che la nuova attività rappresenti un’espansione, e non semplicemente un’aggiunta non correlata, all’attività svolta dall’opponente per prodotti e servizi per i quali il richiedente chiede la registrazione. Senza tale prova di un’espansione naturale, l’opponente farebbe valere un diritto in toto a un marchio.

    Inoltre, va osservato come più sopra descritto che i marchi presentano delle chiare differenze a livello concettuale per il pubblico rilevante che permetteranno al consumatore di distinguerli chiaramente tra loro e pertanto non si ritiene probabile che il segno impugnato possa richiamare alla mente il marchio anteriore.

    Alla luce di quanto esposto e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, la divisione d’Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato operi un collegamento mentale tra i segni in conflitto, vale a dire che stabilisca un “nesso” tra di essi. L’opposizione quindi non è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE e deve essere respinta.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Angela DI BLASIOFrancesca CANGERI   Gonzalo BILBAO TEJADA

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • REGISTRARE  marchio nel settore salumi – rifiuto comunitario Alicante 06-10-2022

    REGISTRARE marchio nel settore salumi – rifiuto comunitario Alicante 06-10-2022

    Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno VERTICALE DI PROSCIUTTO non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al tipo e alla qualità . Il segno poi è abitualmente utilizzato nel marketing dei prodotti interessati per cui è privo di carattere distintivo per quei prodotti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/10/2022
    ING. DALLAGLIO S.R.L.
    Via Mazzini, 2
    I-43121 Parma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018709994
    Vostro riferimento: 000689TMCEX22
    Marchio: VERTICALE DI PROSCIUTTO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L.
    Via Ponticella, 4 – Frazione Mulazzano Ponte
    I-43037 Lesignano De’ Bagni (Parma)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 07/06/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
    L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è
    accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Nella notifica l’Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua iTaliana
    attribuirebbe al segno il significato di “degustazione di prosciutto di diverse
    stagionature o maturità” e che, come evidenziano i risultati ivi riportati di una ricerca su
    Internet condotta in pari data, nel contesto in esame il termine ‘VERTICALE’ ha assunto una
    specifica connotazione, vale a dire una tipologia di degustazione che contempla l’assaggio
    dello stesso alimento, incluso il prosciutto, in diversi momenti della sua stagionatura o
    maturità. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in esame come un’indicazione


    non distintiva che i prodotti sono per, o sono connessi a, una degustazione in cui vengono
    comparati prosciutti dello stesso tipo, ma con diverse stagionature. Il segno, se apposto su
    una confezione, fornisce solo un’informazione commerciale ai consumatori sul fatto che i
    prodotti che si stanno per acquistare appartengono a una degustazione verticale, ossia
    offrono la possibilità di assaggiare prosciutti con tempi di stagionatura diversi, come ad
    esempio vaschette di prosciutto San Daniele preaffettato di stagionatura 16, 24, 36 e 48
    mesi. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al
    tipo, qualità e destinazione dei prodotti. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su
    internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzati
    in relazione al marketing dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per
    quei prodotti.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709994 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • HERNO vs MR HERON – Opposizione 06-10-2022

    HERNO vs MR HERON – Opposizione 06-10-2022

    Il marchio anteriore è HERNO il marchio impugnato è MR HERON entrambi i marchi sono relativi alle classi 18 e 25 rispettivamente borse e abbigliamento.

    MR del marchio impugnato tradotto dall’inglese è il diminutivo di mister ed è comunemente usato per cui non distintivo. HER sono comuni ad entrambi i marchi e ON sono due lettere che invertite sono presenti in entrambi i marchi. L’opposizione è stata accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 088 784

    Herno S.P.A., Via Opifici, 100, 28040 Lesa (NO), Italia (opponente), rappresentata da Caramelli Lazzarotto Associati S.R.L., Corso Re Umberto 10, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Miss Sparrow Ltd, 1st Floor, 14/16 Powis Street, SE18 6LF London, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Trade Mark Direct, 1st Floor, 8 Bridle Close,, KT1 2JW Kingston Upon Thames, Regno Unito (rappresentante professionale).

    Il 06/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione n. B 3 088 784 è accolta per tutti i prodotti contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 015 240 è totalmente respinta.     3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.          

    MOTIVAZIONI

    In data 11/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea No 18 015 240 MR HERON (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 13 132 477  . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    NOTA PRELIMINARE

    Nella sua memoria di replica l’opponente fa presente all’Ufficio che le osservazioni presentate dalla richiedente non sono nella lingua del procedimento, italiano, ma bensì in inglese.

    In base all’articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell’opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell’Ufficio.

    Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell’opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell’Ufficio, l’argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l’opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell’originale da parte dell’Ufficio. L’Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

    Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall’Ufficio e non vengono prese in considerazione.

    Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione osserva che la richiedente non ha presentato alcuna traduzione alle sue osservazioni e, pertanto, le stesse non verranno prese in considerazione.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla di marchio dell’Unione europea n. 13 132 477.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 18: Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria.

    Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 18: Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria.

    Classe 25: Abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori di moda per uomo, ovvero cinture, foulard, cravatte, fazzoletti, fasce per la testa, colletti, veli, bretelle per abbigliamento, cappucci.

    Prodotti contestati in classe 18

    I prodotti Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria sono identici ai prodotti  Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria dell’opponente in classe 18, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

    Prodotti contestati in classe 25


    I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell’opponente in classe 25, perché i prodotti dell’opponente includono o si sovrappongono con i prodotti contestati.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici  sono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per esempio per quanto concerne i finimenti ed altri articoli di selleria che possono dirigersi tanto al pubblico in generale come ad una clientela professionale). 

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Al fine di evitare un’analisi concettuale complessa con differenti scenari relativi a diverse parti del pubblico per le quali i segni possono avere un significato, la divisione di opposizione ritiene opportuno concentrare l’analisi sul pubblico di lingua spagnola e polacca per il quale nessuno dei due gli elementi verbali ‘HERNO’ e ‘HERON’ avranno un significato e sono, quindi, intrinsecamente normalmente distintivi.

    L’elemento ‘MR’ del segno impugnato è un appellativo che si premette al nome/cognome come abbreviazione del termine inglese mister equivalente al termine italiano ‘signore’. Al riguardo, si precisa che tale elemento è considerato parte del vocabolario di base della lingua inglese, in quanto comunemente utilizzato nei media o quando si viaggia all’estero (26/04/2018, T-288/16, M’Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 72). Detto questo, “Mr” non ha alcuna forza distintiva in quanto rappresenta solo un titolo usato per riferirsi a una persona di genere maschile (01/06/2022, R 2216/2021-1, MrBowmont / BOMONT). Sebbene le lettere ‘MR’ normalmente precedano un nome o un cognome nel presente caso il termine ‘HERON’ non esiste in quanto tale come cognome né ha un significato per il pubblico in esame e, pertanto, sarà percepito almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento come un termine di fantasia che non sarà associato a nessun significato concreto. 

    La tipografia e la sottolineatura del marchio anteriore hanno un carattere decorativo e non distolgono l’attenzione dall’elemento verbale ‘HERNO’. Il segno non ha alcun elemento che possa essere considerato chiaramente più dominante di altri elementi.

    Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

    Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘H-E-R-*-*’. Entrambi i segni inoltre, includono le lettere   ‘N-O’ alla fine del marchio anteriore e dell’elemento ‘HERON’, del marchio impugnato, anche se in ordine invertito. Essi differiscono nell’elemento ‘MR’ del segno impugnato che non è distintivo e negli elementi grafici del marchio anteriore che sono decorativi.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

    Sotto il profilo fonetico,  indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘‘H-E-R-*-*’. Le lettere finali ‘N-O/O-N’ avranno un suono simile essendo le stesse sebbene in ordine invertito. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘MR’ del segno contestato.

    Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Laddove uno dei marchi sia privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà un concetto di signorenell’altro. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti sono identici.  Essi si dirigono al pubblico in generale e a una clientela commerciale il cui grado di attenzione è medio.

    I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media e non sono concettualmente simili. Tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche questa differenza concettuale non e’ sufficiente ad escludere il rischio di confusione anche tenendo in conto che sebbene il termine Heron preceduto da Mr, faccia pensare ad una persona di sesso maschile resta il fatto che Heron in se’ e’ senza significato, pertanto le differenze concettuali derivanti dalla presenza del termine Mr nel marchio posteriore non sono sufficienti.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea  n. 13 132 477. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

    Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Angela DI BLASIOFrancesca CANGERI   Gonzalo BILBAO TEJADA

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHIO elogiativo pomodori respinto – Alicante 29-09-2022

    MARCHIO elogiativo pomodori respinto – Alicante 29-09-2022

    Il consumatore medio vedrebbe il marchio come uno slogan elogiativo e mero apprezzamento per pomodori allungati rossi utili alla salsa. Non può esistere in teoria chi abbia il prodotto migliore possibile di salsa di pomodoro.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 29/09/2022
    ARGO STUDIO S.R.L.
    Carla Primiero
    Via Anselmo Bucci, 59
    I-00125 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018682081
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Giuseppe Napoletano
    Via Buonaiuto 29
    I-84087 Sarno
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della
    presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Il consumatore medio di lingua inglese e italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: a me piace molto una varietà di pomodoro con frutti allungati, piriformi, molto carnosi e destinati alla produzione di pelati o salsa. L’Ufficio ha indicato che, nonostante
    taluni elementi stilizzati (rappresentati da caratteri maiuscoli alquanto comuni e
    perfettamente leggibili, nonché da un cuore rosso), il segno in esame è semplicemente una
    dicitura promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare un sentimento positivo
    d’apprezzamento. Il pubblico di riferimento non vedrebbe altro che un’informazione
    promozionale che serve meramente a evidenziare che il produttore dei prodotti (pomodori,
    conserve ecc.) e il fornitore dei servizi (lavorazione di alimenti, inscatolamento di cibi,
    conservazione degli alimenti ecc.) sentono amore, passione per un determinato tipo di
    pomodoro, e verosimilmente, pertanto, la qualità di quest’ultimo sarà la migliore possibile.

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018682081 è respinta in
    parte per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 29 Pomodori (conservati); Pomodori pelati; Conserve di pomodoro; Condensato
    di pomodori.
    Classe 40 Inscatolamento di cibi; Lavorazione di alimenti; Lavorazione di prodotti
    alimentari per processi di produzione; Trattamento di alimenti cotti;
    Conservazione degli alimenti.
    La domanda procederà per i seguenti servizi:
    Classe 40 Conservazione delle bevande.