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  • Registrare un marchio per pasta fresca – marchio non registrabile Alicante 03-07-2024

    Registrare un marchio per pasta fresca – marchio non registrabile Alicante 03-07-2024

    Il segno “pastificio bolognese” per l’esaminatore europeo è descrittivo per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 03/07/2024
    *********** Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    ********** Roma RM
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Maccheroni; ravioli; spaghetti; tagliatelle; vermicelli; Cannelloni; Conchiglie di
    pasta; Gnocchi; Lasagne; Pasta alimentare; Pasta all’uovo; Pasta con
    farciture; Pasta di grano saraceno; Pasta fresca; Pasta integrale; Pasta
    ripiena; Pasta secca; Pasta surgelata; Paste alimentari preparate; Paste
    alimentari ripiene; Tagliatelle all’uovo; Tagliatelle di farina integrale; Tagliatelle
    di grano saraceno; Tagliolini secchi; Tortelli; Tortellini; Tortellini secchi; piatti
    pronti principalmente a base di pasta.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: stabilimento per la produzione di pasta alimentare con
    sede a Bologna; negozio dove si produce e si vende la pasta alimentare con sede a
    Bologna.–
    supportati
    I suddetti significati dei termini «PASTIFICIO BOLOGNESE», contenuti nel marchio,
    sono
    dai
    seguenti
    https://dizionario.internazionale.it/parola/pastificio
    riferimenti
    https://dizionario.internazionale.it/parola/bolognese.
    di
    dizionario:
    e
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti (pasta alimentare, piatti a base di pasta ecc.) sono prodotti da
    o commercializzati in uno stabilimento per la produzione di pasta alimentare con
    sede a Bologna / negozio dove si produce e si vende la pasta alimentare con sede a
    Bologna Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti da caratteri
    alquanto comuni e perfettamente leggibili inseriti all’interno di un’etichetta ovale, con
    una spiga nella parte superiore), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno
    come indicativo di informazioni sul luogo di produzione e/o vendita dei prodotti. Dato
    che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
    b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un
    marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di
    altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019012562 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Pa

  • Registrare un marchio per servizi di architettura e arredamento – Alicante 03-07-24

    Il segno in esame è “Casagarage” per servizi di architettura e vendita di oggetti in classe 20. Per l’esaminatore il segno è descrittivo per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 03/07/2024
    ************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    CASAGARAGE
    Marchio denominativo
    ************ Pistoia
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 20
    Classe 42
    Accessori per mobili, non di metallo; specchi; cornici; tavoli; poltrone.
    Servizi di architettura; servizi di design; servizi di progettazione di interni di
    edifici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti della classe 20 per i quali è sollevata la presente obiezione, ad esempio accessori
    per mobili, non di metallo; tavoli, sono progettati specificamente, o destinati, ecc., a un
    edificio ad uso abitativo a uno o più piani, suddiviso in vani, e/o un locale per il ricovero di
    autoveicoli, per esempio, per l’arredo di tali locali.
    Similmente, i servizi della classe 42, ad esempio servizi di design; servizi di progettazione di
    interni di edifici, possono essere pensati per, o destinati, ecc., a un edificio ad uso abitati
    e/o un locale per il ricovero di autoveicoli, per esempio perché sono servizi dedicati al
    disegno di interni o di elementi per l’arredo di tali spazi.
    Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018996980 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Segni e provenienza geografica – marchi non registrabili – Alicante 24 giugno 2024

    Segni e provenienza geografica – marchi non registrabili – Alicante 24 giugno 2024

    Zafferano del Maltese secondo l’esaminatore europeo verrebbe inteso come prodotto che contiene la spezia coltivata nell’appenino Campano per cui indicherebbe la provenienza geografica. Per tale motivo il segno non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 20/06/2024
    ************* NAPOLI
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    *****************(BN)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 06/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3
    Classe 29
    Oli essenziali ed estratti aromatici; Toiletteria; Saponi.
    Carne e prodotti a base di carne; Oli e grassi commestibili; Prodotti caseari
    e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di
    carne.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Classe 30
    Classe 33
    Classe 35
    Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
    Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zuccheri,
    dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni
    commestibili; Zafferano.
    Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
    alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Liquori.
    Servizi di vendita al dettaglio di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi di
    vendita al dettaglio online di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi di
    vendita al dettaglio online di Toiletteria; Servizi di vendita al dettaglio di
    Toiletteria; Servizi di vendita al dettaglio di Carne e prodotti a base di carne;
    Servizi di vendita al dettaglio online di Carne e prodotti a base di carne;
    Servizi di vendita al dettaglio di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita
    al dettaglio online di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita al dettaglio
    di Prodotti caseari e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di
    Prodotti caseari e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Uova e
    prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio online di Uova e
    prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio di Zuppe e brodi,
    estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio online di Zuppe e brodi,
    estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio di Cereali lavorati, amidi e
    prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Servizi di vendita al
    dettaglio online di Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati
    da forno e lieviti; Servizi di vendita al dettaglio di Gelati, yogurt gelato e
    sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio online di Gelati, yogurt gelato e
    sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio di Sale, spezie, aromi e condimenti;
    Servizi di vendita al dettaglio online di Sale, spezie, aromi e condimenti;
    Servizi di vendita al dettaglio di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e
    ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di
    vendita al dettaglio online di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni
    per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di vendita al
    dettaglio di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al
    dettaglio online di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al
    dettaglio di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio online
    di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati
    alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati
    alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati per fare
    bevande alcoliche; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati per fare
    bevande alcoliche.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico
    di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di
    lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: spezia in polvere gialla,
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    ricavata dagli stigmi essiccati di una pianta dallo stesso nome, in uso in medicina e in
    cucina come condimento aromatizzante proveniente da, coltivata nel, ecc., massiccio
    calcareo dell’Appennino Campano.
    • Il suddetto significato dei termini «Zafferano del Matese», contenuti nel marchio, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=zafferano
    https://dizionario.internazionale.it/parola/del_2
    https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/matese/?search=matese
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti per i quali è sollevata la presente obiezione, quali ad esempio oli essenziali
    ed estratti aromatici, in classe 3, prodotti caseari e loro succedanei, in classe 29,
    preparati da forno; spezie, aromi e condimenti, in classe 30, essenze ed estratti
    alcolici; liquori, in classe 33, sono, o contengono, una spezia in polvere gialla,
    ricavata dagli stigmi essiccati di una pianta dallo stesso nome, in uso in medicina e in
    cucina come condimento aromatizzante proveniente da, coltivata nel, ecc., massiccio
    calcareo dell’Appennino Campano. Inoltre, i servizi di vendita della classe 35 sono
    destinati ai prodotti come quelli appena citati in esempio.
    • Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi e stilizzati, costituiti dai caratteri corsivi
    e due fiori stilizzati, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
    informazioni sulla natura o il contenuto/l’ingrediente e il luogo di provenienza dei
    prodotti, nonché la destinazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. Benché, come già argomentato, il segno « » contenga determinati
    elementi figurativi e stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali
    elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Pagina 4 di 6
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018993024 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 3
    Classe 29
    Classe 30
    Classe 33
    Classe 35
    Oli essenziali ed estratti aromatici; Toiletteria; Saponi.
    Carne e prodotti a base di carne; Oli e grassi commestibili; Prodotti caseari
    e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di
    carne.
    Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;
    Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zuccheri,
    dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni
    commestibili; Zafferano.
    Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
    alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Liquori.
    Servizi di vendita al dettaglio di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi di
    vendita al dettaglio online di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi di
    vendita al dettaglio online di Toiletteria; Servizi di vendita al dettaglio di
    Toiletteria; Servizi di vendita al dettaglio di Carne e prodotti a base di carne;
    Servizi di vendita al dettaglio online di Carne e prodotti a base di carne;
    Servizi di vendita al dettaglio di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita
    al dettaglio online di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita al dettaglio
    di Prodotti caseari e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di
    Prodotti caseari e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Uova e
    prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio online di Uova e
    prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio di Zuppe e brodi,
    estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio online di Zuppe e brodi,
    estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio di Cereali lavorati, amidi e
    prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Servizi di vendita al
    dettaglio online di Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati
    da forno e lieviti; Servizi di vendita al dettaglio di Gelati, yogurt gelato e
    sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio online di Gelati, yogurt gelato e
    sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio di Sale, spezie, aromi e condimenti;
    Servizi di vendita al dettaglio online di Sale, spezie, aromi e condimenti;
    Servizi di vendita al dettaglio di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e
    ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di
    vendita al dettaglio online di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni
    Pagina 5 di 6
    per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di vendita al
    dettaglio di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al
    dettaglio online di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al
    dettaglio di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio online
    di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati
    alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati
    alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati per fare
    bevande alcoliche; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati per fare
    bevande alcoliche.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 3
    Classe 29
    Classe 30
    Classe 35
    Abrasivi; Pece per sarti e calzolai; Prodotti per la pulizia e la profumazione,
    non per uso personale; Prodotti per la toilette degli animali.
    Budelli per insaccati e sue imitazioni; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio
    e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Pesci, frutti di mare e molluschi,
    non vivi.
    Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Ghiaccio per raffreddare; Zucchero,
    dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
    Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio online
    di Abrasivi; Servizi di vendita al dettaglio di Abrasivi; Servizi di vendita al
    dettaglio di Pece per sarti e calzolai; Servizi di vendita al dettaglio online di
    Pece per sarti e calzolai; Servizi di vendita al dettaglio di Prodotti per la
    pulizia e la profumazione, non per uso personale; Servizi di vendita al
    dettaglio online di Prodotti per la pulizia e la profumazione, non per uso
    personale; Servizi di vendita al dettaglio di Prodotti per la toilette degli
    animali; Servizi di vendita al dettaglio online di Prodotti per la toilette degli
    animali; Servizi di vendita al dettaglio di Budelli per insaccati e sue
    imitazioni; Servizi di vendita al dettaglio online di Budelli per insaccati e sue
    imitazioni; Servizi di vendita al dettaglio di Frutta, funghi, ortaggi, frutta a
    guscio e legumi lavorati; Servizi di vendita al dettaglio online di Frutta,
    funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Servizi di vendita al
    dettaglio di Insetti e larve preparati; Servizi di vendita al dettaglio online di
    Insetti e larve preparati; Servizi di vendita al dettaglio di Pesci, frutti di mare
    e molluschi, non vivi; Servizi di vendita al dettaglio online di Pesci, frutti di
    mare e molluschi, non vivi; Servizi di vendita al dettaglio di Caffè, tè e cacao
    e loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di Caffè, tè e cacao e
    loro succedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Ghiaccio per raffreddare;
    Servizi di vendita al dettaglio online di Ghiaccio per raffreddare; Servizi di
    vendita al dettaglio di Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci,
    prodotti delle api; Servizi di vendita al dettaglio online di Zucchero,
    dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
    Pagina 6 di 6
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024

    Registrare un marchio nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024

    “Il Pastaio toscano grandi sapori in pochi minuti” ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo e non distintivo. Il consumatore percepirebbe il Pastaio come chi produce artigianalmente il prodotto pasta in Toscana. Dall’altro canto “grandi sapori in pochi minuti” sarebbe elogiativo delle caratteristiche di estrema qualità del prodotto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 20/06/2024
    ******** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018990607
    T022217EM-01-RR/GC
    IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
    POCHI MINUTI
    Marchio denominativo
    ************* (MI)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 10/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Pasta ripiena; Pasta fresca; Pasta secca; Piatti pronti principalmente a base
    di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste
    alimentari; Pasta integrale; Pasta surgelata; Pasta alimentare; Insalata di
    pasta; Sughi per pasta; Salse per pasta; Pasta con farciture; Conserve di
    pasta; Pasta all’uovo; Pasta in fogli; Pasta di ceci; Pasta di riso; Pasta di
    quinoa; Pasta di lenticchie; Pasta di grano saraceno; Piatti a base di pasta;
    Snack principalmente a base di pasta; Piatti essenzialmente a base di
    pasta; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta corta con sugo al formaggio;
    Pasti preparati a base di pasta; Pasta di riso per uso culinario; Prodotti in
    scatola a base di pasta; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi;
    Gnocchi di pasta in stile coreano [mandu]; Piatti liofilizzati con pasta come
    ingrediente principale; Piatti surgelati principalmente a base di pasta; Pasta
    lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con ripieni alle verdure.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
    segno il significato seguente: da un lato ‘la persona, proveniente dalla Toscana, che
    produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca’, dall’altro
    ‘sensazioni di grandi qualità prodotte dalle sostanze commestibili in poco tempo’.
    I suddetti significati dei termini «IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
    POCHI MINUTI», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti
    riferimenti
    di
    dizionario:
    https://dizionario.internazionale.it/parola/il
    https://dizionario.internazionale.it/parola/pastaio
    https://dizionario.internazionale.it/parola/toscano
    https://dizionario.internazionale.it/parola/grande
    https://dizionario.internazionale.it/parola/sapore
    https://dizionario.internazionale.it/parola/in
    https://dizionario.internazionale.it/parola/poco
    https://dizionario.internazionale.it/parola/minuto .
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,
    Da un lato i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti alimentari di riferimento sono prodotti da un artigiano
    toscano specializzato nella produzione e nella vendita pasta alimentare. Pertanto, il
    segno descrive la provenienza in senso lato/il produttore dei prodotti e la sua origine
    geografica.–
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    Va peraltro notato che per quanto concerne in particolare la dicitura ‘GRANDI
    SAPORI IN POCHI MINUTI’ il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno
    nessuna indicazione dell’origine commerciale. Essa verrà semplicemente interpretata
    come un’espressione promozionale elogiativa, la cui funzione è di esprimere degli
    aspetti positivi dei prodotti, ovvero che sono in grado di offrire delle sensazioni
    gustative eccellenti in un breve spazio di tempo (ad esempio perché il tempo di
    cottura dei prodotti è alquanto ridotto).
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990607 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LEOTTO”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LEOTTO”

    Accettata in data 18.06.2024 la domanda di registrazione del marchio “LEOTTO” depositato il 02.02.2024 a Venezia

    Il marchio è utilizzato per rappresentare un costume/maschera.

  • Marchio nel settore dell’abbigliamento quando non è distintivo non è registrabile – Alicante- 18-06-2024

    Marchio nel settore dell’abbigliamento quando non è distintivo non è registrabile – Alicante- 18-06-2024

    Crazy, tradotto dall’inglese significa pazzo, folle. Adattarlo ad un capo di abbigliamento ad avviso dell’esaminatore descrive meramente caratteristiche del prodotto per cui non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/06/2024
    ***********Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    *********** (SO)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 12/01/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 25
    Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo;
    calzature sportive.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il

      Pagina 2 di 5
      consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
      inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: folle, strano.
      • Il suddetto significato del termine «CRAZY», di cui il marchio è composto, è
      supportato/sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
      • CRAZY ‘If you describe someone or something as crazy, you think they are very
      foolish or strange’. (informazioni estratte da Collins Dictionary) in data 11/01/2023
      all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy)
      • Si rileva inoltre come nel settore, dell’abbigliamento, delle calzature e della
      cappelleria il termine CRAZY sia usato per identificare dei prodotti, fantasiosi ed
      estroversi o volendo essere più precisi e senza voler dare una connotazione negativa
      ma bensì positiva: folli.
    • A conferma di quanto sopra, si vedano, inoltre, i seguenti risultati consultati in data
      11/01/2024:
      https://nl.pinterest.com/helmicoenders/crazy-clothes/
      https://www.pinterest.es/ideas/crazy-shirts/938122766369/
      https://www.facebook.com/crazyhatsidea/
      https://www.walmart.com/c/kp/crazy-hat-day
      https://sotafoundations1.wordpress.com/2015/04/28/new-project-crazy-shoes/
      https://brightside.me/articles/27-crazy-shoes-that-would-turn-your-wardrobe-upside
      down
      614210/
      https://www.designswan.com/archives/super-crazy-shoes-by-kermit-tesoro.html
      • Pertanto, nonostante alcuni elementi costituiti da una stilizzazione delle lettere che
      compongono il termine “CRAZY” scritto in bianco su sfondo nero, il consumatore di
      riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti
      sono folli, strani, fantasiosi estroversi e in generale volutamente “sopra le righe”.
      Pertanto, il segno descrive specie e qualità, dei prodotti.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
      • L’inadeguatezza della stilizzazione segno a dotare lo stesso di capacità distintiva è
      gita stata menzionata nel precedente punto. Di conseguenza, nel suo insieme il
      segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere
      i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Pagina 3 di 5
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/03/2024 che possono essere
      sintetizzate come segue:
      1.
      2.
      3.
      Non vi sarebbe una relazione diretta e concreta fra il segno e i prodotti e servizi.
      Il significato estratto dal dizionario che è stato fornito dall’Ufficio non è corretto
      poiché si riferisce a persone o idee e non a cose. Il richiedente fornisce inoltre
      altri risultati di dizionario, in particolar modo del dizionario “Cambridge”, a
      conferma di quanto sopra. Vengono inoltre forniti esempi di risultati del motore di
      ricerca Google® utilizzando combinazioni di termini quali “Funny Dress”,
      “extravagant dresses”, “wacky dress” per dimostrare come il termine “Crazy” non
      abbia una relazione immediata con i prodotti in questione
      Ritiene il richiedete che i risultati tratti da internet non sarebbero pertinenti poiché
      ad esempio Pinterest® è un social network basato negli USA. Analogo discorso
      viene fatto per Facebook® e per il link al grande magazzino Walmart®. Gli
      ulteriori link indicati non sarebbero collocabili territorialmente.
      Fa presente il richiedente che è titolare di un’analoga registrazione di marchio dell’Unione
      Europea n. 18194679
      per prodotti della classe 25 e che
      il segno in esame è equivalente e comunque sufficientemente figurativo.
      CRAZY non è una parola “frequentemente” usata per riferissi ad abbigliamento.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      In relazione alle argomentazioni di cui ai puntin.1 e 2 si rileva quanto segue.
      La definizione di dizionario fornita dall’Ufficio, e sopra riportata, è estremante chiara. Il
      termine è usato per riferirsi a persone o cose al fine di indicare che sono folli o strane. Nel
      medesimo dizionario “Collins”, consultato dall’Ufficio, vi è un ulteriore significato che
      conferma quanto appena detto:
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy
      Traduzione fornita dall’Ufficio: insolito; bizzarro; singolare; Indossa sempre un cappello
      assurdo
      La circostanza che nel dizionario “Cambridge”, certamente reputato, non vi siano esempi
      pertinenti, non è un’argomentazione sufficiente per poter ignorare la definizione fornita
      Pagina 4 di 5
      dall’Ufficio. Inoltre, come visto, lo stesso dizionario fornisce un significato e un esempio
      relativamente all’uso dell’aggettivo in relazione a capi di abbigliamento.
      Anche volendo ammettere che vi siano altri modi per definire vestiti eccentrici o stravaganti,
      come menzionato dal richiedente, si rammenta che nella valutazione dei fatti è ininfluente
      che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per
      designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di
      registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il
      marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia
      composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare
      caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o
      indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99,
      Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
      Le argomentazioni di cui ai punti 1e 2 debbono dunque essere rigettate.
      Il fatto che ESTY® e Facebook ® siano rispettivamente un’azienda di commercio elettronico
      e una social network di origine statunitense, sono argomentazioni che debbono essere
      rigettate.
      Nell’ odierna società globalizzata – e ancor più nel web – la sede fisica di una pagina di
      commercio elettronico e di un social network sono assolutamente irrilevanti, ciò che rileva è
      il pubblico di riferimento. Non vi è alcun dubbio che ETSY® sia frequentata e usata per
      vendere e acquistare dal pubblico di lingua inglese dell’Unione. Analogo discorso vale per
      Facebook® dove persone di tutto il mondo hanno accesso a profili di vario tipo, creati da
      utenti di tutto il mondo. Chi scrive ha più volte comprato prodotti su ETSY® che sono stati
      spediti dagli Stati Uniti o dall’Irlanda. Riconosce l’Ufficio che il grande magazzino Walmart®
      non opera nell’Unione europea, ma tale circostanza non esclude che in lingua inglese un
      certo tipo di prodotti della classe 25 non possano essere definiti usando l’aggettivo
      “CRAZY”. Anche nella denegata ipotesi in cui l’uso di tale aggettivo fosse prerogativa degli
      USA, il pubblico europeo è spesso, anche quotidianamente, esposto all’inglese americano
      attraverso i media, come stabilito in precedenti decisioni dalla Corte di giustizia e dalla
      Commissioni di ricorso (09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
      Sulla base di quanto sopra anche le argomentazioni di cui al punto n. 3 debbono essere
      rigettate.
      In relazione al marchio anteriore del richiedente già registrato dall’Ufficio per prodotti identici
      o equivalenti, si segnala che il segno non è né identico, né comparabile, poiché contiene un
      elemento grafico non presente nel segno in esame.
      Ciò premesso, quand’anche il segno fosse identico, e non lo è, si ricorda che la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      IV. Conclusioni
      Pagina 5 di 5
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018950325 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Marchio con indicazione di provenienza geografica – Alicante  17-06-2024″

    Marchio con indicazione di provenienza geografica – Alicante 17-06-2024″

    “La Pizzeria di Capri” ad avviso dell’esaminatore europeo, descrivendo la provenienza geografica dei prodotti rivendicati, non sarebbe un segno distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/06/2024
    ************ Parma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti


    Marchio figurativo
    **************(Parma)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 30
    Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: Locale dove si preparano e si offrono pizze e prodotti simili ubicata a
    Capri.
    Il suddetto significato dei termini «LA PIZZERIA DI CAPRI», contenuti nel marchio è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    LA
    PIZZERIA
    DI
    CAPRI
    articolo determinativo femminile singolare
    Locale pubblico in cui si preparano, si cuociono, generalm. in forno a
    legna, e si servono ai clienti pizze e sim., e anche altri piatti di facile
    preparazione. Può essere anche unito a un servizio di ristorante
    (ristorante pizzeria).
    Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024
    all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/pizzeria/
    preposizione semplice
    Isola del Mar Tirreno (lunga 6,2 km e larga al massimo 2,7 km;
    superficie 10,3 km2), situata nella parte meridionale del Golfo
    diNapoli, 5 km a O dell’estrema punta (Campanella) della Penisola
    Sorrentina. (…)
    Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024
    all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/capri/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono pizze, focacce, prodotti alimentari a base di cereali cucinati, preparati
    e offerti in una pizzeria che si trova a Capri. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
    che ricordano molto un forno a legno in funzione e la scritta “La PIZERIA di CAPRI” su due
    livelli, il segno descrive la provenienza geografica, dei prodotti obbiettati.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29.04.2024, che possono essere
    sintetizzate come segue.
    Hai ragione, ecco il testo con le correzioni evidenziate:

    1. L’azienda Paren ha presentato e ottenuto la registrazione dei marchi
      denominativi “LA PIZZERIA DI CAPRI” uno nell’Unione Europea nel 2006, nel
      territorio italiano nel 1986, e un altro nel Regno Unito nel 2006. Il marchio
      figurativo oggetto del presente rifiuto è stato registrato nel Regno Unito a
      febbraio di quest’anno. Il richiedente sottolinea che tutti i marchi citati,
      compreso il marchio nazionale inglese, sono stati accettati senza alcuna
      obiezione.
    2. La parola “CAPRI” rappresenta il cuore del marchio e conferisce distintività
      Pagina 3 di 6
      al marchio. Il richiedente afferma che si deve porre attenzione a come il
      consumatore percepisce la parola “CAPRI” e se la collega direttamente ai
      prodotti per i quali si richiede la protezione.
    3. Il marchio è complesso. La porzione “CAPRI” è l’unico elemento distintivo e
      dominante nel segno, ed è sufficiente a conferire ammissibilità alla
      registrazione al segno. Inoltre, i prodotti non fanno riferimento alla parola
      CAPRI.
    4. L’isola è una famosissima località turistica ma non può essere collegata
      all’origine dei prodotti stessi. Il presente marchio non è costituito
      esclusivamente da una denominazione che in commercio serve a designare la
      provenienza geografica dei prodotti per cui ne è stata richiesta la registrazione.
      Una ricerca su internet prova questa affermazione. Il richiedente fa riferimento
      alla sentenza Chiemsee C-108/97 e Paperlab T-19/04. Il richiedente afferma
      inoltre che il marchio costituito da, o indicativo di, un luogo concretamente
      individuato (quale, ad esempio, il nome di una città, di una regione, di un lago
      ecc.) può infatti essere registrato solo se si presenta come nome “di fantasia”,
      cioè quando il nome geografico utilizzato, nella percezione dei consumatori,
      non è in grado di influenzare le caratteristiche di quel determinato prodotto.
    5. Il richiedente invia riferimenti di 30 marchi registrati che contengono la parola
      CAPRI. Il richiedente ritiene che la presenza della componente “CAPRI” sia
      tale e sufficiente da non impedire la distintività e la capacità di identificare i
      prodotti del richiedente da quelli di altre origini commerciali.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
      quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
      disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
      in forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      Pagina 4 di 6
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      1 – Ai fini della determinazione di eventuali impedimenti alla registrazione del marchio, la
      registrazione del segno a livello nazionale italiano, o in un paese la cui lingua ufficiale non è
      l’italiano e che non fa parte dell’Unione Europea, è irrilevante. Inoltre, il marchio europeo
      citato dal richiedente risale all’anno 2006, un’epoca in cui i principi giurisprudenziali
      applicabili erano differenti rispetto a quelli attualmente in vigore.
      2, 3,4- Per quanto riguarda i concetti quali “cuore del marchio” l´ Ufficio ricorda che essi
      sono applicabili nel corso del procedimento di opposizione, ma non hanno rilevanza
      nell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, in quanto tale esame deve
      considerare il segno nel suo complesso e non permettere ad una parte di prevalere sulle
      altre.
      Il termine “CAPRI” appare nel marchio in combinazione con altri elementi non distintivi che
      richiamano l’idea di una pizzeria, come la scritta “pizzeria” e l’immagine di un forno
      sovrastante. Sebbene nella classificazione dei prodotti e servizi non sia specificamente
      menzionata l’isola di Capri, questo aspetto non è rilevante per l’esame degli impedimenti
      assoluti alla registrazione del marchio.
      La parola “CAPRI” si riferisce unicamente all’isola situata nel golfo di Napoli, parte
      dell’arcipelago Campano e della città metropolitana di Napoli. È incontestabile che il territorio
      campano è conosciuto a livello mondiale per le sue eccellenze culinarie. Napoli, città cui
      appartiene l’isola di Capri, è universalmente riconosciuta come la culla della pizza. Di
      conseguenza, si può considerare che il termine “CAPRI” designi un luogo fortemente
      associato ai prodotti in questione.
      Secondo la giurisprudenza europea, è ragionevole presumere che nella mente del pubblico
      di riferimento il termine geografico “CAPRI” identifichi un luogo attualmente associato ai
      prodotti rivendicati o che possa essere associato a tali prodotti o servizi in futuro (Corte di
      Giustizia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre, è
      chiaro che tale nome, agli occhi del pubblico di riferimento, designa chiaramente la
      provenienza geografica dei prodotti (Tribunale dell’UE, 15/01/2015, T-197/13, MONACO,
      EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
      Quindi è ragionevole presumere che nella mente del pubblico di riferimento il termine
      geografico “CAPRI” designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati o che
      presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
      Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre risulta chiaro che tale nome agli occhi di detto
      pubblico, designa chiaramente la provenienza geografica dei prodotti (15/01/2015, T-197/13,
      Pagina 5 di 6
      MONACO, EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
      Il termine “CAPRI” evocherà, nel pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo
      stesso nome. L’uso della parola “CAPRI” può fornire un’indicazione della provenienza
      geografica dei prodotti, trasmettendo agli interessati un’idea o un’immagine positiva della
      particolare qualità di tali prodotti.
      5 – Per quanto riguarda marchi simili registrati anteriormente, si ricorda innanzitutto che la
      legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del
      Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), come interpretato dalla Corte di
      Giustizia dell’Unione Europea, e non sulla base della prassi decisionale dell’Ufficio stesso
      (Corte di Giustizia, 28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre,
      l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del
      diritto dell’Unione.
      Senza entrare nel merito di ogni marchio precedentemente registrato, l’Ufficio ha esaminato
      la lista inviata e ha rilevato che alcuni marchi sono stati registrati molti anni fa, pertanto non
      sono pertinenti all’analisi corrente effettuata dall’Ufficio nel 2024. Altri marchi presentano
      caratteristiche differenti dal marchio in questione. Ad esempio, il marchio più recente,
      018859393, “CAPRI GROUP”, non presenta similitudini significative con il marchio
      attualmente in esame. L’Ufficio ha difficoltà in trovare similitudine tra questo marchio:
      Richiesto per le classi 3, 4,9,10,14,16,18,20,21,24,25,29,30 (Barrette ai cereali e barrette
      energetiche; bevande a base di caffe; bevande a base di camomilla; bevande a base di te;
      bevande a base di te; bevande a base di te; bevande al cioccolato; caffe, te e cacao e loro
      succedanei; caramelle; cereali; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da
      forno e lieviti; cioccolato; confetteria; dolcificanti naturali; farine alimentari; focacce; ghiaccio,
      gelati, yogurt gelati e sorbetti; glasse e ripieni dolci; gomme da masticare; miele; pane;
      panini; pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Pasta per pizza; pasticceria;
      pasticcini, torte, crostate e biscotti; pizza; preparati a base di cereali; prodotti da forno; riso;
      sago; sale, spezie, aromi e condimenti; salse; sandwiches; sciroppi e sciroppo di melassa;
      senape; tapioca; zucchero; nessuno dei suddetti prodotti essendo surgelati e/o
      congelati),31,32,33,35,36,43.
      e il marchio oggetto del presente rifiuto:
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      Richiesto per i prodotti: Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.
      Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
      pertanto, adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
      norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018984452 è
      respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • MARCHI: registrato il marchio “SETIA”

    MARCHI: registrato il marchio “SETIA”

    Accettata in data 09.05.2024 la domanda di registrazione del marchio “SETIA” depositato il 10.01.2024 a Latina

    Il marchio è utilizzato nel settore della cosmetica naturale.

  • Istruzione  e corsi nell’ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024

    Istruzione e corsi nell’ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024

    enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come “Divertirsi a cucinare” e per l’esaminatore europea non sarebbe distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 03/06/2024
    *************
    ************
    Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    enjoycooking.com
    Marchio denominativo
    ************* Roma
    ITALIA
    In data 05/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 25
    Classe 41
    Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di
    formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici;
    Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di
    formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico;
    Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di
    formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la
    degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione
    di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia
    alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
    materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi
    d’istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di
    igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura
    della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione,
    insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di
    servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Istruzione
    in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica]; Istruzione
    sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività
    didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi
    d’istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di
    corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di
    apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di
    apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza;
    Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e
    conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di
    tutorial;
    Organizzazione e realizzazione di corsi d’insegnamento;
    Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d’istruzione in materia di
    igiene; Servizi d’istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi
    d’istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d’istruzione
    riguardanti l’attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di
    degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti
    dedicati a esigenze especifiche; Servizi educativi relativi alla cucina
    giapponese; Servizi per l’organizzazione di programmi d’insegnamento;
    Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e
    formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per
    l’industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la
    cucina.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini «enjoycooking.com», di cui il
    marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti
    in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enjoy
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/com
    − Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente
    come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno
    come scopo il piacere e il divertimento in cucina. Il pubblico di riferimento tenderebbe
    a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
    come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e
    servizi, nonché il loro fine.
    − Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola
    parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non
    conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la
    combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non
    conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato
    nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da
    quelli di altre imprese.
    Pagina 3 di 8
    − Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti e
    servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi.
    − In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e
    accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»
    sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:
    https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps
    https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too
    https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/
    Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non
    conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare
    il
    ai
    luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza,
    complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in
    relazione
    prodotti
    e servizi per i quali è richiesta la tutela.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi
      compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura, costituisce un
      riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
      l’acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole
      affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura
      «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si
      intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio,
      il verbo learn o il sostantivo accademy, associato ai termini enjoy cooking, per
      servizi relativi all’organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura
      «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti
      nella classe 25.
    2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio, si nota che in
      nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare.
      Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli
      sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale
      l’affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento
      (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a
      distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
    3. Quanto all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
      nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di
      adottare un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere,
      innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio
      lampante è il marchio Booking.com.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
      categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Slogan
      pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula
      promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25).
      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
    4. Sulla distintività intrinseca del segno
      Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né
      descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura,
      costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
      l’acquisizione di competenze in cucina.
      In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il
      suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché
      non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui
      si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.
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      Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41, il consumatore
      imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è
      motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in
      quanto saranno fonte di divertimento.
      Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi
      interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
      pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
      prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. In questo caso, il pubblico di
      riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale,
      ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei
      servizi, nonché il loro fine.
      Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell’ovvio significato elogiativo che
      promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
      memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
      prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
      denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non
      è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che
      utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli
      positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo
      [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
      Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
      possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
      da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
      elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
      ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
      Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi
      d’abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti
      l’abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in
      cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard,
      le scarpe, ecc.
      Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono
      destinati a essere utilizzati nell’atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai
      suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei
      principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono
      strettamente correlati.
    5. Sugli esempi estratti da Internet dall’Ufficio
      Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio
      vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i
      riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare.
      Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l’affermazione che la dicitura sia abitualmente
      impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e
      pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
      L’Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l’espressione
      «enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null’altro
      Pagina 6 di 8
      è che un’attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso
      accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi
      rivendicati nella classe 41 come categorie generali.
      È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata
      nell’ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella
      notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:
      https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/
      https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/
      https://www.growcookenjoy.co.uk/
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      È lampante che un’espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di
      distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi
      concorrenti nel mercato.
    6. Sulla distintività dell’estensione del nome di dominio «.com»
      Con riferimento all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
      nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare
      un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi
      proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio
      Booking.com.
      Per quanto riguarda la valutazione dell’identificatore «.com», è riconosciuto dalla
      giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione
      del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di
      assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente
      all’interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre,
      molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono
      gli indirizzi Internet.
      Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l’unica parte di un
      indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e
      liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di
      secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un
      determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.
      Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito
      web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la
      fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche
      dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come
      fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T
      117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, §
      29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T
      254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM,
      EU:T:2016:366, § 24).
      Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente
      riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché
      preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario
      nella normale struttura dell’indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i
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      servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o
      sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22;
      28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).
      Di conseguenza, la presenza dell’elemento «.com» nel segno non può giustificare la
      conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva.
      La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di
      dominio di primo livello «.com», così come l’assenza di carattere distintivo del segno
      «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio
      Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l’uso. Anche in tale
      segno l’aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di
      distintività intrinseca.
      Per tali ragioni, l’argomento del richiedente non può essere accolto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018952332 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrazione Marchi: nuove indicazioni per il deposito degli atti di opposizione

    dal prossimo 15 luglio saranno operative  le indicazioni riguardanti il deposito della documentazione relativa agli atti di opposizione alla registrazione di un marchio d’impresa.

    Tali indicazioni consentiranno di completare la digitalizzazione del processo di deposito ed esame dei suddetti atti e delle istanze conseguenti, limitando ulteriormente il ricorso alla documentazione in formato cartaceo ed eliminando totalmente la trasmissione della stessa su supporto magnetico (CD/DVD).

    Per approfondimenti si invita alla consultazione della circolare dell’UIBM, n. 629 del 30 maggio 2024