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  • Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile

    Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile

    Il consumatore finale, approcciandosi all’acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 18/12/2024
    ************ Torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    JOINTSTEEL
    Marchio denominativo
    *********** Roma
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della
    domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 6
    Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto
    forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;
    Pannelli isolanti metallici per l’edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiere, lamine
    e bobine; Lamiere d’acciaio; Lamiere di acciaio rivestite di zinco; giunti
    waterstop in lamiera di acciaio; lamiere in acciaio rivestite di elastomero
    termoplastico.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati,
    attribuirebbe al segno il significato di “giunto o congiunzione d’acciaio”. Ciò è
    stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins
    Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    dictionary
    online
    in
    data
    28/06/2024
    all’indirizzo
    English
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il
    contenuto
    rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
    I
    consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici,
    anche espressamente d’acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e
    bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e
    sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o
    congiunzioni o che sono per l’utilizzo con giunti o congiunzioni. L’assenza di
    spazio o di una preposizione tra le parole ‘JOINT’ e ‘STEEL’ non modifica
    questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi
    chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il
    segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo.
    L’Ufficio è consapevole dell’irregolarità di classificazione sollevata in data
    18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop»
    in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha
    alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti
    è chiara.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per
    presentare le proprie osservazioni, concessa dall’Ufficio il 31/08/2024. Il richiedente
    ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
    sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi
    assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
    019037939 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
    la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
    motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
    soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio nel settore delle pitture e vernici – marchio non registrabile

    Registrare un marchio nel settore delle pitture e vernici – marchio non registrabile

    Il segno da esaminare è ANTIAQUA e tratta di composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti dell’acqua e rivestimenti per proteggere i muri dall’acqua. La mancanza della lettera C non impedirebbe al pubblico di riferimento di considerare il segno come significato di antiacqua per cui il segno è descrittivo e non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/12/2024
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019055738
    17903MCM967
    ANTIAQUA
    Marchio denominativo
    ************* (NO)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 1
    Classe 2
    Composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti
    dell’acqua; Rivestimenti per proteggere i muri dall’acqua.
    Rivestimenti protettivi per respingere l’acqua [pittura]; Rivestimenti per
    proteggere la pietra dall’acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere il
    calcestruzzo dall’acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere dall’acqua i
    muri degli edifici in muratura [pitture e oli]; Vernici per proteggere i muri
    dall’acqua.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il consumatore di lingua italiana e inglese, ovvero il pubblico in generale ed un
    professionista dai settori come, ad esempio, dell’edilizia e dell’ architettura,
    attribuirebbe al segno il significato seguente: contro l’acqua.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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    • Il suddetto significato dei termini «ANTI» e «AQUA», contenuto nel marchio, è
      supportato supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
      o https://www.treccani.it/vocabolario/anti-1/ ;
      o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anti ;
      o https://www.treccani.it/vocabolario/acqua/ ;
      o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua .
      Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto e tradotto nella lettera di
      obiezione.
      • L’assenza della lettera «C» in «AQUA» non impedirà al pubblico di riferimento di
      percepire la scrittura errata di «AQUA» con il significato sopra menzionato.
      • Per quanto riguarda il pubblico di lingua inglese, esso comprende i consumatori di
      Irlanda e Malta e di altri Stati membri dell’UE in cui la lingua inglese è ampiamente
      compresa. Il Tribunale ha confermato che esiste almeno una comprensione di base
      della lingua inglese da parte del pubblico in Cipro, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi
      e Svezia.
      • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i composti di rivestimento, vari tipi di rivestimenti (come, ad esempio, pittura) e
      vernici, sono utilizzati contro l’acqua e proteggono beni come, ad esempio, i muri
      oppure il cemento (calcestruzzo). Pertanto, il segno descrive qualità o altre
      caratteristiche come lo scopo previsto dei prodotti.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
    • Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte «ANTIAQUA», ciò non è
      sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i
      consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole.
      Comprenderebbero il loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene
      altri elementi che potrebbero rendere il marchio distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
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      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 055 738 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024

    Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024

    “Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/12/2024
    ***********Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019054497
    T139.EM.4.20
    Marchio figurativo
    ************* (BA)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;
    Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,
    attribuirebbe al segno il significato di “fondato nel 1939”. Ciò è stato supportato da
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in
    data 25/07/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish). Il contenuto rilevante
    di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti provengono da un’azienda fondata o istituita nel 1939. L’espressione
    “EST.1939” non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato
    promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza
    del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di
    ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in
    questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi
    stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    sull’epoca di fondazione del soggetto economico produttore.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,
      come abbreviazione di “established” (ma anche, per esempio “estimated” o “estate”).
      Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari
      commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico
      generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici
      del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere “estimated” o “estate”,
      accezioni queste non citate dall’Esaminatore. La parola “est”, invece, viene immediatamente
      e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare
      uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.
    2. Anche qualora “EST.” fosse inteso come abbreviazione di “established”, “estimated” o
      “estate”, tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne
      discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume
      sufficiente carattere distintivo.
    3. L’Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al
      pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico
      inglese del mondo del business, quale sarebbe “Est.”
      Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l’abbreviazione ‘EST.’ è di
      lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei
      territori di lingua inglese dell’Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi
      è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come “Established” e la relativa
      abbreviazione “Est.” anch’essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l’anno di
      fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell’individuazione o
      comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l’argomento è irrilevante ed è rigettato.
      Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione
      che il pubblico italiano intenderebbe ‘Est.’ come il nome del segno cardinale.
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    5. Riguardo ai possibili vari significati dell’abbreviazione “Est.” Anche rispetto al consumatore
      di lingua inglese (ad esempio “estimated” o “estate”), è sufficiente ricordare che per
      escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
      Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
    6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
      esempio
      018036662, L’EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza
      consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
      marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
      marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto I marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della
      domanda in esame.
      Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
      possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
      registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
      Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
      meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
      della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019054497 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      Pagina 5 di 5
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Mp Bergamo”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Mp Bergamo”

    Accettata in data 16.12.2024 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Mp Bergamo”” depositato il 17.05.2024 a Bergamo

    Il marchio è utilizzato per cucce, trasportini e casette prefabbricate per animali domestici.

  • Agevolazioni per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione

    E’ operativa per il 2024 l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione.

    Dal 18 dicembre 2024 e fino al 20 gennaio 2025 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128 e s.m.i., e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso al contributo fissato nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili ed entro il limite di 150.000 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del contributo.

    Le iniziative finanziabili sono:

    • partecipazione a fiere e saloni internazionali;
    • eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;    
    • incontri bilaterali con associazioni estere;    
    • seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;    
    • azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; 2024/
    • creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

    Per maggiori dettagli si invita a consultare il sito dedicato www.marchicollettivi2024.it


  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Monferrato La Leggenda di Aleramo”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Monferrato La Leggenda di Aleramo”

    Accettata in data 12.12.2024 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Monferrato La Leggenda di Aleramo”” depositato il 14.05.2024 ad Alessandria

    Il marchio è utilizzato nel settore dell’oggettistica in legno in vetro e in carta da esporre nei vari mercatini dell’artigianato locale.

  • Registrare un marchio per bevande alcoliche – marchio non registrabile

    Registrare un marchio per bevande alcoliche – marchio non registrabile

    Si tratta di un marchio in classe 33 per bevande alcoliche. READY TO SPRITZ è descrittivo poiché è una bevanda composta da vino spumante mescolato con un liquore dal gusto amaro e acqua frizzante che comunemente viene chiamata Spritz.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/11/2024
    **************Bergamo
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio denominativo
    *************TRENTO (TN)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    Bevande alcoliche (escluse le birre); Preparati alcolici per fare bevande.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    pronti per lo spritz, già pronto per lo spritz–
    I suddetti significati dei termini «READY TO SPRITZ», di cui il marchio è composto,
    sono stati supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ready).
    https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spritz).
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che le bevande alcoliche (escluse le birre) e preparati alcolici per fare bevande sono
    una bevanda composta da vino spumante mescolato con un liquore dal gusto amaro,
    e acqua frizzante o sono ingredienti pronti per la preparazione di tal bevande.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pertanto, il segno descrive specie dei prodotti.
    Pagina 2 di 2 —-
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    Inoltre Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «READY TO SPRITZ»
    semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, che serve a incoraggiare e
    motivare il consumatore di riferimento a consumare la bevanda spritz, molto
    probabilmente in un contesto sociale.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018980511 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Quando un Marchio è elogiativo delle caratteristiche del prodotto non è registrabile

    Quando un Marchio è elogiativo delle caratteristiche del prodotto non è registrabile

    Nel nostro caso, se si aggiunge Super a Pizza si vuole far intendere che il nostro prodotto è in assoluto il migliore sul mercato. Il marchio non è registrabile perché semplicemente elogiativo che non distingue il nostro prodotto dagli altri.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 05/11/2024
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    *********** Milano
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Classe 30
    Classe 32
    Classe 43
    Oli aromatizzati.
    Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
    pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza;
    Pizza fresca.
    Acqua; Bevande analcoliche; Birre.
    Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, almeno il consumatore medio di
    lingua italiana/inglese/tedesca attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia
    di pasta rotonda condita con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e
    cotta al forno di qualità superiore, eccellente, grande.
    • Il suddetto significato dei termini «SuperPizza», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    ITA https://dizionario.internazionale.it/parola/super
    ENG https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
    (Traduzione libera dell’Ufficio: Super- si usa per formare aggettivi che
    indicano che qualcosa è a un livello superiore rispetto a qualcos’altro.)
    DE https://www.duden.de/rechtschreibung/super
    (Traduzione libera dell’Ufficio: molto buono, grande, eccellente)
    ITA https://dizionario.internazionale.it/parola/pizza
    ENG https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza
    (Traduzione libera dell’Ufficio: La pizza è un pezzo di pasta piatto e
    rotondo, ricoperto di pomodoro, formaggio e altri alimenti saporiti e poi
    cotto in forno.)
    DE https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizza
    (Traduzione dell’Ufficio: Specialità italiana salata (di solito servita calda)
    preparata con pasta lievitata tirata sottile e condita con fette di
    pomodoro, formaggio, ecc.)
    • In relazione ai prodotti obiettati nelle classi 29, 30 e 32, quali ad esempio pizza, salsa
    di pomodoro e bevande, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno «
    » come descrittivo di un tipo di pizza e/o di particolare impasto per
    pizza e/o di ingredienti utilizzati per fare la pizza che sono di livello superiore. Con
    riguardo ai servizi di ristorazione in classe 43, i consumatori di riferimento
    percepirebbero il segno come indicativo del fatto che tali servizi sono necessari alla
    produzione e somministrazione di tali prodotti.
    • Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione
    e valore dei prodotti e servizi.
    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, almeno il consumatore medio di lingua italiana/inglese/tedesca, come sopra
    detto, attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia di pasta rotonda condita
    con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e cotta al forno di qualità
    superiore, eccellente, grande.
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    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
      » semplicemente
      come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi
      obiettati sono e/o riguardano e/o promuovono tipi di pizza di ottima qualità, eccellenti
      e/o di grandi dimensioni. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non
      come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
      elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
      • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, come detto (supra), tali elementi sono così trascurabili da non
      dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
      elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
      essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
      • Di conseguenza, il segno in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/06/2024, dichiarando di comprendere le
      motivazioni dell’Ufficio nel valutare il segno come descrittivo e privo di carattere distintivo e
      richiedendo la possibilità di modificare il segno al fine di evitare gli impedimenti assoluti di
      cui all’articolo 7 lettere b) e c) RMUE.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      In data 27/06/2024, l’Ufficio ha risposto alle osservazioni presentate dal richiedente,
      illustrando le due condizioni necessarie e cumulative per la modifica del marchio, ossia:
      • l’errore deve essere ovvio, e
      • la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.
      L’Ufficio nella stessa comunicazione aveva rilevato che nella fattispecie in esame non vi era
      alcuna prova che il segno fosse stato richiesto a seguito di un errore e che la modifica
      proposta avrebbe alterato in maniera sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente
      depositato. Ad ogni modo, l’Ufficio invitava il richiedente a prendere visione delle Direttive
      concernenti l’esame sui marchi dell’Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità,
      15 Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea, 15.1 Modifiche alla riproduzione
      del marchio (https://guidelines.euipo.europa.eu/2214317/2138600/direttive-dimarchi/15-1
      modifiche-alla-riproduzione-del-marchio).
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      Nel caso in esame, non vi sono state ulteriori comunicazioni e/o osservazioni in tal senso da
      parte del richiedente. Pertanto, alla luce di quanto precede, le osservazioni del richiedente
      devono essere respinte.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019027102 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 29
      Classe 30
      Classe 32
      Classe 43
      Oli aromatizzati.
      Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
      pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza;
      Pizza fresca.
      Acqua; Bevande analcoliche; Birre.
      Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
      Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 25
      Abbigliamento.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Marchio: se è una indicazione geografica protetta non è registrabile

    Marchio: se è una indicazione geografica protetta non è registrabile

    Il segno contiene il termine “PUGLIA”, che evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 del 11 Aprile 2024.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 03/12/2024
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    ANTICHI SAPORI DI PUGLIA
    Marchio denominativo
    *************** FRANCAVILLA FONTANA
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 02/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I. Sintesi dei fatti
    In data 02/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c )
    e j) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Carne e prodotti a base di carne; carni; carne fresca bovina; carne suina;
    carne conservata; carne liofilizzata; carne macinata; carne essiccata; carne
    spalmabile; carne di tacchino; hamburger di carne; carne di manzo; carne di
    vitello; carne surgelata; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne
    surgelati; carne in scatola; carne per salsicce; succedanei della carne;
    pollame; selvaggina; salumi; pesci; frutti di mare e molluschi non vivi; pasta
    con i frutti di mare; prodotti ittici comunque conservati; piatti a base di pesce;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    prodotti caseari e loro succedanei; latte; succedanei del latte; latte proteico;
    latte di mandorle; latte condensato; latte cagliato; siero di latte; prodotti lattieri;
    ricotta; formaggi; prodotti caseari; panna; panna montata; panna acida; burro;
    dessert a base di latticini; yogurt; yogurt ghiacciato; marmellate; confetture;
    uova; prodotti a base di uova; albume di uovo; tuorlo d’uovo; olii e grassi
    commestibili; olio d’oliva; olio d’oliva vergine ed extra vergine; olio di girasole
    ad uso alimentare; olio di mandorle ad uso alimentare; olio di semi di lino per
    uso culinario; frutta; frutta a fette, congelata, conservata, conservata
    nell’alcool, cotta, trasformata ed essiccata; frutti cristallizzati; gelatine di frutta;
    purè di mele; funghi; funghi in scatola, surgelati, cotti ed essiccati; ortaggi;
    ortaggi in scatola, cotti, surgelati ed essiccati; ortaggi lavorati; carciofi
    conservati; legumi; legumi cotti, surgelati, essiccati ed in scatola; legumi
    lavorati; lenticchie conservate; piselli conservati; fave conservate; mousse di
    legumi; frutta a guscio; arachidi preparate; noci preparate; mandorle
    preparate; prodotti alimentari a base di patate; gnocchi di patate; patate chips;
    crocchette alimentari; fiocchi di patate; frittelle di patate; snack salati a base di
    patate; olive; olive conservate; alimenti salati (cibi conservati sotto sale); anelli
    di cipolle; cipolle conservate; bevande a base di latte di mandorle; bevande al
    latte, nelle quali predomina il latte; sottaceti; cetriolini sottaceto; zuppe; brodi;
    brodi ristretti; budelli per salumeria, naturali o artificiali; prodotti di salumeria;
    salame; salame piccante; prosciutti; bresaola; prosciutto crudo; concentrati;
    polpa di frutta; concentrati di frutta per cucinare; concentrati vegetali per
    cucinare; concentrato di pomodoro; passato di pomodoro; conserva di aglio;
    conserva di peperoni; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di
    legumi; conserve di pesce; crema a base di legumi; crema di melanzane;
    crema spalmabile a base di noci; crema spalmabile a base di cioccolato;
    creme spalmabili a base di grassi per tartine; creme spalmabili a base di
    verdure; estratti di carne; imitazione della carne a base vegetale; pasti
    preparati; preparati per fare la minestra; preparati per fare i brodi; cibi pronti;
    snack salati; snack a base di frutta; salse al formaggio; salse a base di
    latticini; semi di girasole preparati; semi preparati; verdure; verdure liofilizzate;
    verdure trasformate, in scatola, surgelate, cotte; uva passa; succhi vegetali
    per la cucina; succo di pomodoro; tartufi conservati.
    Classe 30
    Salse; salse pronte; salse per pasta; salse condimentate; salse da cucina;
    sughi di carne; preparati per sughi; sughi per pasta; sughi per riso; sughi di
    carne (salse); sugo per spaghetti; miscele per sughi in forma granulare; pasta
    confezionata e fresca; tagliatelle; gnocchi; gnocchi ripieni; pasta ripiena; pasta
    alimentare; pasta surgelata; conserve di pasta; pasta di grano saraceno;
    pasta di riso per uso culinario; riso; prodotti essiccati a base di pasta;
    condimenti a base vegetale per pasta; piatti essenzialmente a base di pasta;
    piatti surgelati principalmente a base di pasta; piatti pronti principalmente a
    base di pasta; caffè; tè; cacao; succedanei del caffè, del tè e del cacao;
    preparati vegetali succedanei del caffè; cereali lavorati; amidi e prodotti da
    essi derivati; aceto; aceto balsamico; aglio tritato; alimenti a base di avena;
    aromatizzanti; aromi al caffè; aromi per dolci tranne olii essenziali; avena
    frantumata; avena mondata; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico;
    barrette ai cereali; bevande al cacao con il latte; bevande al cioccolato con il
    latte; biscotti; biscottini; brioches; capperi; caramelle; prodotti delle api e
    decorazioni commestibili; cioccolato; cioccolato spalmabile; cioccolato
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    spalmabile contenente nocciole; creme; creme spalmabili a base di
    cioccolato; aromi e condimenti; pesto; preparati da forno e lieviti; lievito
    naturale e in polvere; pane; pane biscottato; pane senza glutine; pangrattato;
    panini; pasta con farciture; pasticceria; pasta per dolci; pasta per torte; pasta
    di mandorle; pasti preparati; pasticcini; piatti liofilizzati con pasta come
    ingrediente principale; pasta liofilizzata con riso come ingrediente principale;
    pizze; propoli; ravioli; ravioli a base di farina; maccheroni; spaghetti; miele;
    spezie; focacce salate; grissini; dolci; crackers; crackers di riso; crepes;
    crostini; dolcificanti naturali; gelati; glasse e ripieni per dolci; yogurt gelato e
    sorbetti; ghiaccio per raffreddare; zuccheri; snack salati; prodotti dolciari da
    forno; sale; farina di fave; farina di grano; farina di grano saraceno; farina di
    nocciole; farina di orzo; farine alimentari; fiocchi di avena; fiocchi di avena
    essiccati; germi di grano per l’alimentazione umana; grano saraceno,
    lavorato; impasto per il pane; impasto per torte; orzo frantumato; orzo
    mondato; salsa di pomodoro; semi di lino per uso culinario; semola di avena;
    semolino; snack a base di cereali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: sensazioni proprie del gusto di sostanze alimentari che risalgono da
    molti anni di una ben precisa regione dell’Italia meridionale.
    https://www.treccani.it/vocabolario/antico1/?search=antico%C2%B9%2F
    https://www.treccani.it/vocabolario/sapore/
    https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia_res-67b75034-9bc7
    11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/).
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
    sono prodotti elaborati seconde le vecchie tradizioni alimentari, dotate di gusto e di una ben
    precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, il segno descrive specie,
    qualità e la provenienza geografica dei prodotti.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Il segno è costituito dall’espressione piuttosto banale e comune in quanto tale e nella sua
    costruzione, ‘ANTICHI SAPORI DI PUGLIA’. Unire la parola ANTICHI SAPORI con un luogo
    geografico, PUGLIA (rinomata per l’eccellente produzione alimentare), con la quale si vuole
    esprimere un particolare sentimento o atteggiamento o, più genericamente, un carattere o,
    più specificamente si allude ad uno stile di vita ad una cultura caratterizzata anche certe
    tradizioni alimentari (antichi sapori) comunemente associate ad un ipotetico quanto
    stereotipato, stile di vita ‘pugliese’. Ebbene, il consumatore percepirebbe il segno come
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    un’informazione promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione
    di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
    indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
    che serve meramente ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
    sono elaborati secondo le vecchie tradizioni proprie della Puglia e/o che sono genuini,
    prodotti con ingredienti locali naturali la cui produzione risale a molti anni/secoli e sono
    propri della Puglia.
    Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la indicazione geografica protetta (IG) ‘Olio di
    Puglia’ (PGI-IT-02381).
    In particolare, il segno «ANTICHI SAPORI DI PUGLIA» contiene il termine «PUGLIA», che
    evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del
    REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 of 11 April 2024
    La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
    Classe 29 Olii e grassi commestibili; Olio d’oliva; Olio d’oliva vergine ed extra vergine;
    Olio di girasole ad uso alimentare.
    Tale dicitura comprende olii, olio d’oliva, olio d’oliva vergine ed extra vergine che non hanno
    l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la
    protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera j), RMUE.
    Limitazione
    Questo impedimento alla registrazione può essere superato restringendo i suddetti prodotti
    della Classe 29 interessati dall’indicazione geografica come segue:
    ‘Olio
    di
    Puglia’
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    (IG)
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    olio,
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), j) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019043051 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    Pagina 5 di 5
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio nel settore dei servizi estetici e di parrucchieri – Alicante, marchio che non supera l’esame.

    Il pubblico di riferimento intenderebbe il segno “La Barberia di Sicilia” come la bottega del barbiere di una ben precisa regione insulare italiana, nella fattispecie della Sicilia. Per questo motivo il segno è descrittivo e non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/11/2024
    ***************

    Cagliari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019024319
    LA BARBERIA DI SICILIA
    Marchio denominativo
    **************

    (CT)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 03/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 44
    Parrucchieri; Servizi di parrucchieri; Saloni di parrucchieri; Servizi di saloni
    di parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchieri per bambini; Saloni di
    parrucchiere; Servizi di estetisti; Estetisti (Servizi di -); Servizi di saloni di
    parrucchieri da uomo; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di
    bellezza o parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchiere; Servizi di
    parrucchiere; Servizi di barbiere; Acconciatura dei capelli; Ondulazione dei
    capelli; Trattamento dei capelli.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: la bottega del barbiere situata in o di una ben precisa
    regione insulare italiana.
    è
    Il suddetto significato dei termini «LA BARBERIA DI SICILIA», di cui il marchio è
    composto,
    supportato
    dai
    seguenti
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html,
    riferimenti
    di
    dizionario:
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/B/barberia.html,
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html,
    https://www.treccani.it/enciclopedia/sicilia_res-51b7c2ab-973b-11e5-8844
    00271042e8d9/. Il significato completo dei termini è stato riportato nella lettera di
    obiezione. —
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi richiesti (Servizi di barbiere; Acconciatura di capelli; Servizi di
    parrucchiere; servizi di estetisti; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di
    bellezza o parrucchieri ecc.) sono resi da o presso una bottega del barbiere situata
    nella regione insulare della Sicilia. Pertanto, il segno descrive al tempo stesso il
    luogo/il fornitore e l’origine geografica dei servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019024319 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.