Categoria: Marchi d’impresa

  • CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

    CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

    L’opponente “CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT”, che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

    Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

    I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.

    La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

    Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

    OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

    Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).

    Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
    Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
      
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 474 863 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.
      3.Ciascuna parte sopporta le proprie spese.    

    MOTIVAZIONI

    In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.

    a) I prodotti e servizi

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.

    Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.

    Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).

    I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:


    Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.

    Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 3

    I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).


    Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.

    I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza  del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
     

    Servizi contestati in classe 35

    I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

    I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

    I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

    La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

           
          



    Marchio anteriore

    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Italia.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

    Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

    Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

    Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

    Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

    Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. 

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili.  Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

    I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

    Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.


    I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

    L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3 e 5;

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

    Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

    Divisione d’Opposizione

    Paola ZUMBOMaría Clara  IBÁÑEZ FIORILLO   Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Richiesta deposito marchio online – 2 ITA

    Deposito marchio nazionale on-line  marchio_italia

    STEP 2 compilazione modulo di richiesta deposito

    n.b. la procedura di richiesta di deposito on-line può essere abbandonata in qualsiasi momento prima dell’invio della fattura sottoscritta dal Cliente con i dati del pagamento.

    A. Compila il modulo di richiesta deposito (clicca qui);

     

    Per assistenza telefonare allo 0521-223260 o scrivere a info@infogiur.com.

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  • Richiesta deposito marchio online – 1

    Deposito marchio on-line

    STEP 1 – scelta della tipologia di marchio

    Il servizio comprende il controllo sull’esistenza di marchi identici dal punto di vista denominativo per le classi richieste ma non di marchi simili. Se si ritiene opportuno fare una ricerca completa sui marchi simili, contattare lo Studio per maggiori informazioni.
    N.B. la procedura di richiesta di deposito on-line può essere abbandonata in qualsiasi momento prima dell’invio della fattura sottoscritta dal Cliente con i dati del pagamento.

    A) Deposito di un marchio nazionale (valido per l’Italia);  marchio_italia

    costo totale di € 521,89 iva compresa per una classe di prodotti/servizi

    B) Deposito di un marchio comunitario (valido per tutta la UE); marchio_UE

    costo totale di € 1.294,08 iva compresa per unaclasse di prodotti/servizi

    Al termine della procedura, che si perfeziona con la ricezione da parte nostra delle informazioni e dei documenti richiesti e dei dati del pagamento, il marchio sarà depositato entro 5 giorni lavorativi salvo ragioni d’urgenza del cliente.

    Per assistenza telefonare allo 0521-223260 o scrivere a info@infogiur.com.

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  • Come depositare un marchio con il nostro studio

    Pratica per il deposito della domanda di registrazione di un marchio  (in tutta Italia e all’estero)

    Come funziona il nostro servizio:

    1. Il cliente ci contatta

    >con i moduli on-line<;
    oppure via e-mail;
    oppure telefonicamente (0521 223260).

    2. Preventivo e accettazione preventivo

    – inviamo al cliente i preventivi richiesti in base alle informazioni ricevute, che possono riguardare:
    1. Ricerca di anteriorità;
    2. Predisposizione e deposito della domanda.

    – il cliente comunica via e-mail, via fax o telefonicamente l’accettazione del preventivo e provvede al pagamento mediante bonifico bancario o carta di credito.

    3. Esame del marchio – individuazione dei prodotti/servizi

    – provvediamo ad esaminare la presenza dei requisiti essenziali per la registrazione del marchio (novità, capacità distintiva, liceità):
    – provvediamo a individuare i prodotti e servizi da rivendicare nella domanda di deposito;
    – consigliamo al Cliente le strategie più opportune da adottare nella richiesta di registrazione del marchio (es. scelta di marchio denominativo o figurativo, scelta di marchio nazionale, comunitario o internazionale, scelta di rivendicazione dei colori nei marchi figurativi, etc.).

    4. Ricerca di anteriorità (solo su richiesta)

    – su richiesta del Cliente viene effettuata la ricerca di anteriorità e predisposta una relazione;
    – comunichiamo i risultati della ricerca e la relativa relazione al cliente;
    – sulla base dei risultati della ricerca il cliente decide se proseguire nella registrazione o se apportare modifiche al marchio;
    – su espresso esonero del cliente si può procedere al deposito della domanda anche in assenza di ricerca di anteriorità. Provvediamo comunque alla verifica dell’esistenza di marchi perfettamente identici dal punto di vista denominativo.

    – Le ricerche di anteriorità sono di due tipi:
    a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista denominativo – letterale);
    b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista grafico);
    In presenza di marchi complessi (composti cioè sia da un elemento figurativo che da un elemento denominativo) è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella figurativa.

    5. Deposito del marchio

    – il Cliente ci invia per fax o posta elettronica la lettera di incarico;
    – il Cliente provvede al pagamento degli onorari e delle tasse mediante bonifico bancario o carta di credito;
    – provvediamo in nome e per conto del Cliente al pagamento delle tasse e alla predisposizione e al deposito della domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (marchi nazionali) o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (marchi comunitari) o presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (marchi internazionali);
    – diamo conferma dell’avvenuto deposito per posta elettronica con la documentazione attestante il deposito;
    – teniamo aggiornato il Cliente sullo stato della pratica fino alla formale registrazione e provvediamo a ricordare, prima della scadenza (10 anni dal deposito), la necessità del rinnovo del marchio.

    La domanda di registrazione del marchio è depositata e da questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005).

    6. Tutela del marchio

    Lo Studio inoltre presta assistenza per la tutela del marchio contro eventuali violazioni, sia in sede extragiudiziale (con l’esame della pratica e l’invio di lettere di diffida), che davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali di tutta Italia.

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  • Ricerca di anteriorità per marchi d’ impresa

    Ricerca di anteriorità 

    Prima di procedere al deposito di un marchio è opportuno effettuare una approfondita ricerca di anteriorità che verifichi non solo l’eventuale esistenza di marchi identici, ma anche tutti i marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare.
    La ricerca può essere denominativa (solo su marchi denominativi – cioè composti solo da parole) o figurativa (solo su marchi costituiti da loghi/immagini). In caso di marchi composti sia da immagini che da parole è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa (sulle parole) che quella figurativa (sulle immagini).

    La disciplina normativa attualmente vigente presuppone che la registrazione di un marchio non crei confusione o possibilità di associazioni con un marchio esistente. Molto spesso questo aspetto non viene considerato e vengono di conseguenza registrati marchi passibili di una pronuncia di nullità.

    Per minimizzare questo genere di rischio il nostro Studio esegue ricerche su apposite banche dati al fine di evitare l’eventualità che, successivamente alla registrazione, possano essere fatti valere dei diritti anteriori.

    I diritti anteriori sono essenzialmente costituiti da:

    – marchi d’impresa (registrati o solo depositati);

    – ragioni / denominazioni sociali, che siano utilizzati per contraddistinguere i prodotti o l’attività di un’impresa;

    Tale ricerca viene effettuata su data base elettronici che raccolgono tutti i marchi registrati o per i quali sia stata depositata la relativa domanda.
    In base al risultato di tale ricerca si possono desumere indicazioni in merito alla tipologia di deposito, marchio denominativo, figurativo, a colori o in bianco e nero, con l’aggiunta di ulteriori diciture distintive, nonché in merito alla strategia di deposito: nazioni in cui procedere e procedure da attivare.

    Gli esiti della ricerca potrebbero infatti confermare la validità del marchio o, al contrario sconsigliarne non solo il deposito (rischio di nullità del marchio) ma anche l’uso stesso del marchio (rischi di contestazione da parte di terzi).

    Lo Studio effettua per i propri Clienti i suddetti servizi di ricerca, nonché la consulenza relativa.

    Gli esiti delle ricerche vengono presentati al cliente con l’accompagnamento di un parere legale scritto, che illustra le possibilità di registrare con successo il marchio e gli eventuali rischi.

    Maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi

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  • Informazioni sul marchio d’ impresa

    DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO D’IMPRESA

    I diritti esclusivi riconosciuti al titolare del marchio dal codice per la proprietà industriale sono conferiti con la registrazione. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda e durano 10 anni salvo rinnovo.
    A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
    I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un marchio identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e’ stato registrato o un marchio identico o simile sia per prodotti o servizi identici che affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i marchi e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
    In caso di marchio “celebre” il divieto di utilizzo di marchi identici o simili può riguardare anche prodotti o servizi diversi da quelli per cui il marchio è stato registrato.

    CHI PUO’ DEPOSITARE MARCHI

    Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa la persona fisica, la persona giuridica o la pubblica amministrazione che lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
    Un marchio può essere depositato solo:
    1. Direttamente dal Titolare stesso;
    oppure
    2. Da un Avvocato, o da un Mandatario iscritto all’albo dei consulenti in proprietà industriale, in nome e per conto del Titolare.
    Nessun altro soggetto può rappresentare il Titolare per la procedura di registrazione di un marchio.
    Dunque occorre prestare attenzione a chi non indichi chiaramente la propria qualità di avvocato o di mandatario abilitato.

    LE DECISIONI PRINCIPALI PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO

    Verifica dei requisiti per la registrazione e la tutela del marchio
    I requisiti essenziali per la validità del marchio sono:
    – la novità: il marchio deve essere nuovo, non deve cioè essere identico o simile – confondibile con altri marchi per prodotti identici o affini, o con ditte, denominazioni sociali etc. di altre imprese dello stesso settore. A tal fine il nostro Studio può effettuare ricerche di identità e di similitudine per verificare l’eventuale esistenza di altri marchi identici o simili già depositati o registrati. Il marchio, inoltre, non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
    – la capacità distintiva: il marchio non può consistere esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il nostro Studio effettua sempre un controllo di tale aspetto, consigliando al Cliente le soluzioni più opportune in caso di criticità sul requisito della capacità distintiva. (Vedi la tabella sinottica sulle massime di confondibilità dei marchi).
    – la liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
    Marchio denominativo – Marchio figurativo
    Il marchio denominativo è quello composto solo da parole, senza aggiunta di disegni o altre caratteristiche grafiche ulteriori alle semplici parole. In caso di deposito di marchio denominativo si rivendica la tutela delle parole depositate comunque vengano riprodotte.
    In caso di deposito di marchio figurativo il marchio viene rivendicato invece esattamente come riprodotto nella domanda di registrazione (salva comunque la tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili).
    Dunque una scelta importante è quella di decidere se depositare il proprio marchio come denominativo (solo parola/e), come figurativo (solo logo o logo + parola/e o parola/e riprodotte in una particolare grafia e/o colore), oppure depositare due marchi, uno denominativo (con la parola caratterizzante il marchio) ed uno figurativo (con il logo accompagnato o meno dalla parola). Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.
    Scelta delle classi di prodotti e/o servizi
    Per registrare un marchio occorre indicare i prodotti e/o servizi per i quali si intende utilizzarlo. Al fine di razionalizzare la scelta dei prodotti/servizi sono state individuate 45 classi di prodotti/servizi. Il titolare deve individuare una o più classi ed all’interno delle stesse può ulteriormente specificare i prodotti o servizi che intende rivendicare nella registrazione del marchio (vedi la classificazione di Nizza). Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

    ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA TUTELA

    Marchio Italiano – Marchio Comunitario – Marchio Internazionale
    Una scelta fondamentale è quella dell’ambito territoriale di tutela del marchio, a tal fine è possibile scegliere:
    1. marchio nazionale: il deposito avviene presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la tutela del marchio riguarda il suolo nazionale italiano;
    2. marchio comunitario: il deposito avviene presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (OAMI – con sede ad Alicante in Spagna) e la tutela del marchio riguarda tutta l’Unione Europea;
    3. marchio internazionale: il deposito, che avviene presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI – WIPO) con sede a Ginevra, tramite l’UIBM, deve avere come riferimento un marchio già depositato o registrato (nazionale o comunitario) e permette di tutelare il marchio nei singoli Paesi aderenti al sistema di Madrid scelti dal Titolare in base alle proprie esigenze di mercato.
    Lo studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

    PERCHE’ UNO STUDIO LEGALE PER DEPOSITARE UN MARCHIO

    Il Titolare, se sceglie di farsi assistere nella registrazione di un marchio, può essere rappresentato solo da un Avvocato o da un Mandatario abilitato. Per assistere il Titolare ad effettuare le scelte e le verifiche sopra descritte e per fornire un’adeguata assistenza nella pratica per il deposito e la registrazione di un marchio occorre una qualificata conoscenza della legge e della giurisprudenza in materia di marchi.

    Inoltre lo Studio Legale è in grado di assistere il Titolare del marchio anche in ulteriori pratiche riguardanti il marchio, quali la cessione, la concessione in licenza e, soprattutto, la tutela contro eventuali violazioni, e la difesa del Titolare nel caso di pretese di terzi.

    Chiedi il deposito di un marchio on-line

    Per informazioni scrivere a info@infogiur.com o telefonare allo 0521-223260.

  • Modulo richiesta preventivo deposito marchio

    per assistenza tel. 0187-732272

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