Categoria: Giurisprudenza

  • MEGLIO DISTINGUERSI – ESAME marchio comunitario Decisione Euipo del 08-12-2020

    MEGLIO DISTINGUERSI – ESAME marchio comunitario Decisione Euipo del 08-12-2020

    Secondo l’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il marchio “LEGA & CHIUDI” è descrittivo.

    Il sacco chiuso con un legaccio ivi rappresentato ad avviso di EUIPO non sarebbe originale rispetto al prodotto che si vuole tutelare, cioè i sacchi, allo stesso modo la parte verbale LEGA E CHIUDI non aggiungerebbe nulla di distintivo e originale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 08/12/2020

     Rossella Masetti  via G. Garibaldi n.1 I-41058 Vignola ( Modena)  ITALIA
    Fascicolo nº:018278515
    Vostro riferimento:S8-12.EM.1
    Marchio:LEGA & CHIUDI
    Tipo de marchio:Marchio figurativo
    Nome del richiedente:SORAGNI S.R.L.  Via Nino Bixio 27 I-46012 BOZZOLO (MANTOVA)  ITALIA

    In data 17/08/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

    In data 18/09/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

    1. Il marchio in questione è un marchio complesso composto da tre elementi facilmente distinguibili: il primo caratterizzato dalla “bocca” di un sacco chiuso dalla particolare raffigurazione di un nastro che realizza un anello, il secondo elemento è un elemento geometrico, ovvero un doppio cerchio che forma un anello, all’interno del quale viene inciso il terzo elemento del segno consistente nella dicitura “LEGA & CHIUDI”. Di particolare distintività appare la forma del fiocco che chiude il sacco. Infatti, detto elemento [e caratterizzato da un doppio giro di corda che avvolge il sacco e dalla formazione di un anello che richiama il manico di una borsa. È altamente improbabile data la sua innaturalità che il consumatore lo percepisca come informativo e/o descrittivo della natura o della funzionalità del prodotto. Inoltre, va rilevato che gli elementi che chiudono i sacchi sono trasparenti e difficilmente notabili a primo impatto. Infine, l’elemento figurativo del fiocco nonché la sua particolare forma, non sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda. L’elemento figurativo del legaccio e quella particolare forma che lo stesso assume nel marchio non è comunemente utilizzato o abituale in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda
    2. La figura geometrica ad anello non deve essere considerata come una mera cornice o margine in primo luogo perché al suo interno è presente l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI” caratterizzante il segno, in secondo luogo perché la raffigurazione del legaccio che forma il manico è in rilievo rispetto alla figura geometrica ad anello. Pertanto, si ritiene che detta figura geometrica non possa considerarsi come semplice ma piuttosto come un elemento caratterizzante il marchio idonea a creare un’impressione complessiva sufficientemente distintiva.
    3. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il segno sia dotato di carattere distintivo.

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

    Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. Nel caso che ci occupa, la percezione del marchio deve essere valutata in base al pubblico di lingua italiana.

    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

    (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

    “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

    Come giustamente osservato dal richiedente, poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

    Come già affermato dall’Ufficio nella sua precedente missiva gli elementi verbali del marchio in esame hanno un chiaro significato per il consumatore di lingua italiana ossia “avvolgere con una fune, spago o altro mezzo flessibile, al fine di impedire l’entrata o l’uscita di materiale o un liquido un gas da un contenitore”. Detto argomento non è stato contestato e, pertanto, l’Ufficio intende che il richiedente sia d’accordo con lo stesso. Egli sostiene, tuttavia, che gli elementi grafici siano sufficientemente originali da dotare di carattere distintivo il segno de quo.

    Orbene, l’Ufficio non è di detto avviso in quanto tale argomento non è di applicazione al caso di specie. Infatti, il segno per cui è stata chiesta la registrazione, analizzato nel suo complesso, non presenta sufficienti elementi di fantasia che lo rendano distintivo e che permettano di superare il suo carattere sostanzialmente descrittivo.

    In particolare, gli elementi figurativi consistono nella presenza di un sacco di colore nero, che viene chiuso grazie ad un legaccio (corda o spago), ed una figura geometrica consistente in un doppio cerchio al cui interno viene inserito l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI”.

    Orbene, appare evidente come detti elementi non solo non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio ma, al contrario, non fanno altro che rafforzare il suo carattere descrittivo come verrà specificato in seguito.

    La rappresentazione del sacco di colore nero è, infatti, piuttosto standard e richiama, in maniera inequivocabile, i prodotti per i quali si chiede protezione ossia dei sacchi. Stesso discorso vale per la rappresentazione del legaccio che, per quanto leggermente stilizzato, nel suo insieme ha una forma comune a questo tipo di prodotti e mostra quella che è la funzione stessa del legaccio, ossia quella di legare il sacco il sacco impedendo, in tal modo, la fuoriuscita del materiale presente al suo interno.

    I due cerchi che contengono al loro interno gli elementi verbali sono figure geometriche semplici che non si distaccano in nessun modo dalla loro classica rappresentazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il fatto che ai detti cerchi venga sovrapposto il legaccio non è in alcun modo sufficiente a dotare il segno della necessaria distintività. Per ciò che concerne, infine, gli elementi verbali posti all’interno dei cerchi, occorre osservare come gli stessi siano rappresentati in caratteri standard e sono altresì leggibili prima facie dal consumatore.

    Pertanto, detti elementi, visti nel loro complesso, trasmettono e/o comunicano al consumatore un messaggio chiaro ed inequivocabile ossia che è possibile chiudere i prodotti per i quali si chiede protezione (sostanzialmente sacchi) legando l’apposito legaccio. Il marchio, nel suo complesso, presenta perciò un legame diretto con i prodotti oggetto dell’obiezione, risultando pertanto, descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

    Atteso che il segno de quo è descrittivo della natura dei prodotti nonché della loro funzionalità, il marchio in esame è, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) RMUE (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86, § 86).

    Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 278 515 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • DONNA INES vs DONNA INES – Divisione di Opposizione  16-05-2019

    DONNA INES vs DONNA INES – Divisione di Opposizione 16-05-2019

    Il marchio anteriore è il marchio denominativo “DONNA INES”. Il marchio impugnato è il marchio figurativo “DONNA INES 1932 – Tenuta Bianco di Castel Rovere” .

    I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 29: Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva.

    Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca.

    Classe 43: Servizi di ristorazione.

    La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione tra i due marchi per la parte “DONNA INES”, “1932” e Tenuta Bianco di Castel Rovere” sono marginali e privi di carattere distintivo. Ne discende che il marchio impugnato debba essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

    Donna Ines S.r.l., Corso Vittorio Emmanuele n. 253, 83100 Avellino, Italia, e Ines Fruncillo, Piazzale Amedeo Guarino n.72, 83100 Avellino, Italia (opponente), rappresentati da Luigi Martin, Borgo Ronchini, 3, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Biancaffé S.r.l., Via Santa Maria a Vico, 33, 84095 Giffoni Valle Piana (SA), Italia (richiedente), rappresentata da Studio Legale Militerni & Associati, via Giosuè Carducci n. 42, 80121 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

    Il 16/05/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1.       L’opposizione n. B 2 811 597 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.

    2.       La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 779 473 è totalmente respinta.

    3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

    MOTIVAZIONE:

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 779 473 per il marchio figurativo . L’opposizione si basasulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 745 541 per il marchio denominativo “DONNA INES”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a)      I prodotti e servizi

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

    Classe 29: Alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; alimenti da sgranocchiare a base di frutta a guscio; assortimenti di stuzzichini composti di frutta disidratata e frutta secca trattata; burro; capocollo; carne di maiale conservata; ciliegie trattate; cipolle lavorate; cipolle [ortaggi] conservate; cipolle sottaceto; concentrato di pomodori [purea]; concentrato di pomodoro; condensato di pomodori; confetture; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pomodoro; conserve, sottaceti; crema di burro; crema di formaggio fresco; creme da spalmare a base di nocciole; creme da spalmare a base di formaggio; creme da spalmare a base di latticini; estratti di pomodoro; fagioli; fagioli secchi; fichi secchi; formaggi; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; gnocchi a base di patate; gnocchi di patate; latticini; legumi conservati; legumi cotti; legumi in scatola; legumi secchi; legumi trattati; lenticchie; lenticchie [legumi] conservate; lenticchie secche; marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; mele cotogne trattate; mele lavorate; mirtilli rossi essiccati; mirtilli trattati; miscele di burro; miscele di formaggi; miscele di frutta e noci; miscele di frutta secca; nocciole, preparate; noccioline in scatola; noci aromatizzate; noci candite; noci commestibili; noci preparate; noci salate; noci sgusciate; noci speziate; noci tostate; olii e grassi alimentari; olio extra vergine d’oliva; pancetta a pezzetti; passato di pomodoro; patate dolci; patate trattate; peperoncino rosso in conserva; pesche lavorate; piselli conservati; pinoli trattati; pistacchi preparati; polpa di frutta; pomodori (conservati); pomodori in scatola; pomodori pelati; pomodori trattati; prodotti a base di frutta secca; prodotti caseari e loro succedanei; prodotti lattieri; prosciutti; prosciutto; prosciutto crudo; prugne; prugne conservate; purea di frutta; purè di funghi; purè di mele; purè di verdure; ragù; salame; salame piccante; salse; salse al formaggio; salse [sottaceti]; salsicce affumicate; salsicce conservate; salumi; semi commestibili; semi

    [trattati]

    ; semi, preparati; snack a base di frutta; snack a base di frutta candita; snack a base di frutta secca; snack a base di verdure; snack alla frutta; soppressata; sottaceti; spuntini a base di frutta secca; spuntini a base di verdure; spuntini in barrette a base di noci e semi organici; succedanei del formaggio; succhi di frutta per cucinare; succhi di verdura concentrati per uso alimentare; succo di pomodoro per la cucina; succo di tartufo; tartufi conservati; tartufi secchi; uva passa; uva sultanina; verdura essiccata; verdura spalmabile; verdure affettate in scatola; verdure sottaceto; verdure trattate; zucche [piante, conservate].

    Classe 30: Aceti; aceto; aceto di vino; aceto aromatizzato; aglio trattato da utilizzare come condimento; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; alimenti a base di impasti; alimenti da colazione a base di cereali; alimenti (farinacei); alimenti pronti sotto forma di salse; aromi a base di frutta; aromi alla frutta, escluse essenze; aromi alle erbe per la produzione di bevande; aromi di limoni per alimenti o bevande; aromi di limone; aromi e condimenti; aromi (eccetto oli essenziali); aromi per alimenti; aromi sotto forma di salse disidratate; aromi sotto forma di salse concentrate; basi per la preparazione di frullati [aromi]; bevande a base di caffè; bevande preparate al caffè; biscotteria; biscotti; brioches; budini; bustine di caffé; caffè; caffè, tè e cacao e loro succedanei; capsule per caffè; caramelle; cereali; cereali lavorati; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; cereali lavorati per l’alimentazione umana; cereali per l’alimentazione umana; cereali per la produzione della pasta; cereali preparati per il consumo umano; chicchi di caffè; chicchi di caffè in confetti; chicchi di caffè macinati; chicchi di caffè tostati; cialde; cibi estrusi a base di grano; cibi estrusi a base di mais; cioccolatini; cioccolato; composte di frutta; composti aromatici per uso alimentare; concentrati a base di ortaggi per condimenti; concentrati al caffè; concentrati di farina per uso alimentare; concentrati per pane; condimenti; condimenti a base vegetale per pasta; condimenti alimentari; condimenti secchi; confetteria; confetteria con ripieno al vino; confetteria con ripieni liquidi di superalcolici; confetteria con ripieni liquidi di frutta; confetteria contenente marmellate; confetteria e caramelle non medicinali; confetteria non medicinale; confetti; conserve di pasta; crackers; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; creme da spalmare a base di cioccolato e noci; creme di zucchero invertito [miele artificiale]; creme

    [dessert cotti al forno]

    ; creme dolci da spalmare [miele]; croccante di arachidi; croccanti [pasticceria]; croissant; crostate di mele; crostini; derivati dell’amido per l’alimentazione umana; derivati di amido di mais in polvere per la preparazione di bevande; distillati affumicanti a base di legno per aromatizzare alimenti; dolci; dolci [caramelle] contenenti frutta; dolci di cereali per l’alimentazione umana; dolci di pane; dolci per la prima colazione; dolci pronti [pasticceria]; dolciumi; espresso; essenza di caffè; essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; essenze alimentari [eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]; essenze commestibili per alimenti

    [eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]

    ; essenze da cucina; essenze di caffè; essenze per alimenti [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la cucina [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la preparazione di alimenti

    [esclusi gli oli essenziali]

    ; estratti di caffè; estratti di cioccolato; estratti di lievito; estratti di lievito per l’alimentazione umana; estratti di lievito per uso alimentare; estratti utilizzati come aromi [non oli essenziali]; farina commestibile; farina di amido di grano; farina di amido di mais; farina di cereali; farina di cereali tostati; farina di frumento; farina di grano; farina di grano non selezionata; farina di grano [per uso alimentare]; farina di grano saraceno per alimenti; farina di granoturco; farina di mais; farina di nocciole; farina per dolci; farina per paste alimentari; farina per pizza; farina pronta per la panificazione; farine alimentari; farine vegetali; fette biscottate, biscotti; fiocchi di cereali essiccati; fiocchi di grano; fiocchi di granturco; fiocchi di frumento; fiocchi di mais; fior di farina per l’alimentazione; focacce; focaccine; focaccine alla frutta; frollini; frumento maltato; frumento tritato; germe di grano; germi di grano per l’alimentazione umana; gnocchi; gnocchi a base di farina; grano lavorato; grano macinato; granturco tostato; granturco macinato; grissini; grissini spessi; impasti, pastelle e loro miscele; insaporitori per alimenti [non oli essenziali]; involucri di pasta; involucri di pane ripieni di frutta; ketchup [salsa]; maccheroni; maccheroni non cotti; mais lavorato; mandorle allo zucchero; mandorle ricoperte di cioccolato; mentine; miele; miele a base di erbe; miele biologico per l’alimentazione umana; miele naturale; miele naturale stagionato; miscele di caffè; miscele di condimenti; miscele di condimenti per stufati; miscele di condimenti secchi per stufati; miscele di essenze di caffè e estratti di caffè; miscele di farina; miscele di farina per la cottura al forno; miscele di farina per uso alimentare; miscele per pane; miscele integrali per pane; miscele per paste; miscele per pizza; miscele per pasticceria; miscele per preparare salse; miscele per ripieni [alimenti]; miscele per ripieni contenenti pane; miscele per salse; miscele per sughi in forma granulare; nocciole rivestite di cioccolato; noci ricoperte [confetteria]; noci ricoperte di cioccolato; olio al peperoncino per condimenti; orzo frantumato; orzo macinato; orzo maltato per l’alimentazione umana; pane; panettone; panini; panini croccanti; panini imbottiti; panini morbidi; pasta alimentare; pasta alimentare

    [pasta per dolci]

    ; pasta all’uovo; pasta con farciture; pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; pasta fresca; pasta in fogli; pasta integrale; pasta lievitata con ripieni alle verdure; pasta lievitata con ripieni di carne; pasta lievitata con ripieni di frutta; pasta madre; pasta per biscotti; pasta per dolci; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; pasta ripiena; pasta secca; pasta sfoglia contenente prosciutto; pasta sfoglia; pasta surgelata; pastafrolla; paste alimentari preparate; paste alimentari ripiene; pasti preparati a base di pasta; pasticceria; pasticceria fresca; pasticceria salata; pasticceria surgelata; pasticceria secca; pasticcini, torte, crostate e biscotti; farina di patate per uso alimentare; peperoncino in polvere; peperoncino in polvere [spezia]; piatti a base di pasta; piatti di pasta pronti; piatti essenzialmente a base di pasta; piatti pronti a base di pizza; piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; piatti pronti contenenti pasta; piatti pronti in forma di pizza; piatti pronti principalmente a base di pasta; piatto a base di granturco cotto e macinato (hominy); pizza; polpe di verdure [salse – alimenti]; polveri di cereali; polveri lievitanti; praline; preparati a base di cereali; preparati a base di erbe per fare bevande; preparati alimentari a base di farina; preparati da utilizzare come agenti lievitanti per alimenti; preparati di cereali rivestiti con zucchero e miele; preparati per bevande [a base di caffè]; preparati per salse; preparati per dolci; preparati per sughi; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti a base di cacao; prodotti a base di carboidrati per uso alimentare; prodotti a base di cereali in barrette; prodotti a base di cereali per l’alimentazione umana; prodotti a base di cioccolato; prodotti alimentari per spuntini a base di farina di mais; prodotti alimentari per spuntini a base di amidi di cereali; prodotti alimentari per snack a base di farina di pane biscottato; prodotti amidacei per uso alimentare; prodotti da forno; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; prodotti di biscotteria; prodotti di panetteria pronti da infornare; prodotti di pasticceria ripieni di frutta; prodotti dolciari in barrette; prodotti essiccati a base di pasta; prodotti in scatola a base di pasta; propoli; propoli per l’alimentazione umana [prodotto di apicoltura]; propoli per uso alimentare; ravioli; ravioli a base di farina; ravioli [pronti]; riccioli di mais; riccoli al formaggio [snack]; ripieni a base di caffè; ripieni a base di cioccolato; ripieni di cioccolato per prodotti da forno; riso; sale, spezie, aromi e condimenti; salsa concentrata; salsa di pomodoro; salsa per pizza; salsa piccante; salse; salse a base di pomodoro; salse aromatiche, chutney (salsa indiana); salse condimentate; salse da cucina; salse in scatola; salse per alimenti; salse per pasta; salse pronte; salse salate; salse salate usate come condimento; sapori [condimenti]; scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè; semolino; sfogliatine a base di cereali; sfogliatine di mais; snack a base di cereali; snack a base di cereali aromatizzati al formaggio; snack a base di farina di cereali; snack a base di frumento; snack a base di frumento integrale; snack a base di mais; snack ai cereali; snack a base di pane croccante; snack dolci alla frutta; snack estrusi contenenti mais; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; snack principalmente a base di pasta; snack principalmente a base di cereali estrusi; snack principalmente a base di cereali; snack pronti a base di cereali; snack salati a base di farina; snack salati pronti a base di farina di mais e formati tramite estrusione; sostanze che impartiscon profumo da aggiungere agli alimenti [non oli essenziali]; sostanze che impartiscono gusto da aggiungere agli alimenti [tranne gli oli essenziali]; sostanze che impartiscono sapore da aggiungere ad alimenti [tranne gli oli essenziali]; spaghetti; spaghetti non cotti; spezie; spezie commestibili; spezie miste; spuntini a base di cereali; spuntini a base di mais; spuntini di frumento estruso; succedanei del caffè e del tè; succedanei del miele; sughi di carne; sughi per pasta; sughi per riso; sugo per pollo; sugo per spaghetti; tagliatelle; tagliatelle all’uovo; tagliatelle di grano saraceno; tagliatelle di farina integrale; tagliolini secchi; tartine; tè istantaneo; tè; tè in bustine (non medicinale); tisane (infusi); toast; torrone; torta di pasta frolla; torte; torte alla frutta; torte all’uovo; torte dolci o salate; torte fresche; torte salate; torte speciali; tortelli; tortellini; tortellini secchi; tortini; uova di cioccolato; uova di pasqua; vermicelli; wafer; ziti; zucchero; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

    I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 29: Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva.

    Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca.

    Classe 43: Servizi di ristorazione.

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 29

    I pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

    Prodotti contestati in classe 30

    Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta secca sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

    Servizi contestati in classe 43

    I servizi di ristorazione sono simili in basso grado al caffè dell’opponente in classe 30, dal momento che hanno in comune i fornitori/produttori e i canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari, in quanto i prodotti dell’opponente sono necessari per la fornitura dei servizi contestati. 

    b)      Pubblico di riferimento –grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in basso gradosono diretti al grande pubblico e si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c)      I segni

    MARCHIO IMPUGNATO
    DONNA INES – MARCHIO ANTERIORE
     

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Gli elementi comuni “DONNA INES” saranno associati con un nome proprio preceduto da un titolo di riguardo in taluni territori (informazione estratta da Garzanti Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=donna), per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti e servizi di riferimento, questi elementi presentano carattere distintivo.

    Tali elementi sono gli unici che compongono il marchio anteriore, che, essendo un marchio denominativo, è protetto in quanto tale, a prescindere dal fatto che sia riprodotto in stampatello maiuscolo.

    Il segno impugnato è un segno figurativo formato dai termini comuni “Donna Ines” riprodotti in caratteri ordinari di colore bianco, essendo i primi caratteri di ciascuna parola maiuscoli e i restanti minuscoli, posizionati su di un elemento stilizzato simile ad una sorta di etichetta dai contorni bianchi su uno sfondo nero. Tale elemento figurativo ha una natura puramente decorativa. Ad ogni modo, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

    Il segno impugnato contiene altresì nella parte superiore il numero “1932” e nella parte inferiore l’espressione “Tenuta Bianco di Castel Rovere”. Entrambi questi elementi sono riprodotti in caratteri di dimensioni significativamente inferiori e conseguentemente hanno un ruolo secondario. Specialmente l’espressione verbale si legge con difficoltà a causa della sua dimensione. In particolare, il numero “1932”, che può tra le altre cose indicare un anno del Ventesimo secolo, è da considerarsi come un elemento non distintivo, dal momento che potrebbe essere semplicemente inteso come un riferimento, ad esempio, dell’anno di inizio dell’attività di un qualsivoglia operatore economico. L’espressione “Tenuta Bianco di Castel Rovere” sarà percepita come il nome della proprietà fondiaria o comunque come il nome del proprietario della tenuta in cui i prodotti in questione sono coltivati o lavorati e i servizi sono forniti, in quanto “Tenuta” si riferisce a un “vasto possedimento fondiario, specialmente se coltivato” (informazione ottenuta da Garzanti Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tenuta) – pertanto normalmente distintiva. Ad ogni modo, gli elementi verbali comuni, “Donna Ines”, sono gli elementi dominanti del segno in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

    Visivamente, i segni coincidono in termini di “Donna Ines”, che sono gli elementi distintivi e chiaramente dominanti del segno impugnato. Tuttavia, i segni differiscono in termini di “1932”, non distintivo, e “Tenuta Bianco di Castel Rovere”, normalmente distintivo – elementi inclusi solamente nel segno impugnato, ma secondari. I segni differiscono anche nella rappresentazione grafica del segno impugnato che però ha funzione meramente decorativa, come spiegato sopra.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “Donna Ines”, presenti in modo identico in entrambi i segni e che costituiscono gli elementi dominanti e distintivi del segno impugnato. La pronuncia differisce nel suono del numero “1932”, il quale è però un elemento non distintivo oltre che secondario, e nel suono delle lettere dell’espressione “Tenuta Bianco di Castel Rovere”, la quale ha un grado di distintività normale ma che è un elemento secondario nell’insieme del segno impugnato per le ragioni viste poc’anzi e che in alcuni casi non verrà probabilmente pronunciato.

    Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi, per il pubblico nel territorio di riferimento. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dai termini comuni “Donna Ines”. Gli elementi aggiuntivi del segno impugnato – “1932”, che non svolge alcun ruolo dal punto di vista concettuale a causa del proprio significato ma anche per il suo ruolo secondario nell’insieme grafico del segno, e “Tenuta Bianco di Castel Rovere”, che svolge anch’esso un ruolo secondario – non sono in grado di distanziare sensibilmente i segni sotto il profilo concettuale.  

    Pertanto, i segni sono concettualmente molto simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d)      Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e)      Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-

    251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti e servizi nelle classi 29, 30 e 43 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista fonetico e concettuale, a causa della coincidenza negli elementi verbali dominanti e distintivi “Donna Ines”. Questi elementi svolgono nel segno impugnato un ruolo preponderante. Di fatto, gli elementi aggiuntivi di quest’ultimo svolgono un ruolo secondario per le ragioni dettagliatamente esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

    Nel caso di specie è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Inoltre, come già ribadito, i prodotti in esame sono identici. Detta circostanza gioca un ruolo cruciale in considerazione del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Per quanto riguarda i servizi in esame, che sono stati considerati simili in basso grado, il suddetto principio d’interdipendenza pure svolge un ruolo alla luce della somiglianza visiva tra i marchi e della forte somiglianza fonetica e concettuale degli elementi dominanti dei segni.

    Le differenze tra i segni, limitate all’espressione distintiva ma secondaria “Tenuta Bianco di Castel Rovere” e all’elemento non distintivo “1932” e anch’esso secondario del segno impugnato, assumono un ruolo necessariamente assai marginale.

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

    Il richiedente rivendica nelle sue osservazioni in risposta del 21/07/2017 i seguenti punti: l’anteriorità del proprio marchio di fatto ex articolo 8(4) RMUE, a sostegno della quale richiama precedenti sentenze nazionali, e la malafede dell’opponente, nell’affrettarsi a depositare una domanda di marchio europeo omettendo la parte figurativa e per una molteplicità di classi estranee alla sua attività, il tutto nonostante la coesistenza pacifica “da sempre” delle due aziende. Per quanto riguarda il primo punto, il diritto connesso a un marchio dell’Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell’Unione europea a partire da tale data. Pertanto, nel valutare se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente. In merito al secondo punto, la Divisione d’Opposizione osserva che la malafede non costituisce una difesa per il richiedente prevista nel procedimento di opposizione. Infatti, il fatto che l’opponente non utilizzi il marchio “DONNA INES” in relazione a tutti i prodotti delle classi registrate è di fatto irrilevante, in quanto il marchio anteriore si trova ancora nel “periodo di tolleranza (grace period)” di cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l’uso del marchio per poterlo invocare. Inoltre, la Divisione d’Opposizione osserva che il sistema RMUE non richiede l’intenzione di utilizzare il marchio UE al momento del deposito. Gli argomenti del richiedente esulano pertanto dall’ambito del presente procedimento e devono essere respinti.

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Riccardo RAPONI   Valeria ANCHINI Michele M. BENEDETTI-ALOISI

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Alfredo’s Gallery – Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907 contro “Il Vero Alfredo” Opposizione del 29-01-2019

    Alfredo’s Gallery – Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907 contro “Il Vero Alfredo” Opposizione del 29-01-2019

    Si tratta di tre diversi marchi anteriori: Alfredo’ Gallery, Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907. Il marchio impugnato è “Il vero Alfredo Imperatore delle fettucine” Le classi di riferimento contestate sono la classe 43 ristorazione, la classe 29 carne, pesce, pollame ecc, la classe 30 riso tapioca farine ecc, la classe 35 pubblicità. L’elemento ‘ALFREDO’ sarà percepito come prenome di persona e non essendo descrittivo, elogiativo o allusivo relativamente ai prodotti e servizi oggetto del marchio, si considera normalmente distintivo. Le parole del marchio impugnato ‘IL VERO ALFREDO’ saranno intese come un riferimento al ‘vero” prodotto o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’ di conseguenza tutti i prodotti “imitati” saranno intesi di qualità inferiori. L’espressione “L’imperatore delle fettuccine” è invece descrittiva dei prodotti/servizi. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua italiana.

    OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

    Mario Mozzetti, Via della Scrofa, 103, 00186 Roma, Italia (opponente), rappresentato da Lexico S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi 28, 06121 Perugia, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    L’Originale Alfredo All’Augusteo S.r.l., Piazza Augusto Imperatore 30, 00186 Roma,

    Italia (richiedente), rappresentata da De Simone & Partners S.p.A., Via Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale).

    Il 29/01/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1.       L’opposizione n. B 1 914 111 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

    Classe 29:       Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

    Classe 30:       Riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

    Classe 35:       Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

    Classe 43:       Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

    2.       La domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 148 492 è totalmente respinta.

    3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 650

    MOTIVAZIONE

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 148 492 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: registrazione di marchio dell’Unione europea n. 6 779 151 per il marchio figurativo , registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 108 289 nonche’ registrazione di marchio italiano n. 873 003, entrambe per il marchio figurativo, e registrazione di marchio italiano n. 1 292 986 (rinnovo della registrazione di marchio precedente n. 845 124) per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ANTERIORE ITALIANO n. 873 003

    Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE), nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

    Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

    Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

    Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

    In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE(nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

    Nel presente caso, non sono state accluse all’atto di opposizione prove riguardanti il marchio anteriore italiano n. 873 003 per il marchio figurativosul quale, inter alia, si basa l’opposizione.

    In data 28/12/2011 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 04/05/2012.

    Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

    L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio.

    Di consequenza, l’opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 3 108 289  e n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 292 986 dell’opponente.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a)      I prodotti e servizi

    Dopo I’adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione contro i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151, i prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    marchio UE n. 3 108 289

    Classe 29:       Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

    Classe 30:       Tapioca, sago; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

    Classe 33:      Bevande alcoliche.

    marchio UE n. 6 779 151

    Classe 30:       Tapioca, sago, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

    Classe 35:       Servizi di rivendita di prodotti alimentari; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

    marchio italiano n. 1 292 986

    Classe 42:      Servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione.

    In seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente l’08/11/2012 ed accettata dall’Ufficio il 12/11/2012, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 29:       Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

    Classe 30:       Riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

    Classe 35:       Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card.

    Classe 43:       Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

    Successivamente, la richiedente ha richiesto un’altra limitazione che, tuttavia, non era stata espressa in maniera chiara: l’Ufficio, pertanto, ha richiesto di chiarire tale limitazione entro un termine di due mesi, informando la richiedente che in caso di mancata risposta, la lista di cui sopra sarebbe stata mantenuta. In assenza di risposta al riguardo da parte della richiedente, l’Ufficio mantiene la lista sopra.

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    Inoltre, al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti o servizi, e’ necessario interpretarne la formulazione. In particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986 nella classe 42, ovvero i servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione, sono stati trasferiti dalla classe 42 alla classe 43 con l’8ª edizione della classificazione di Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all’altra, come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l’elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno impugnato deve essere interpretato in base all’edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso, poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l’uso di una dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 29

    Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 29 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e dal segno contestato dall’altro.

    I rimanenti prodotti contestati, frutta e ortaggi congelati, sono compresi nell’ampia categoría di frutta e ortaggi conservati nella classe 30 coperti dal marchio UE n. 3 108 289 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    Prodotti contestati in classe 30

    Tapioca, sagu; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 30 dal marchio UE n. 3 108 289, da un lato, e del segno contestato, dall’altro (nonostante che nel segno contestato sago è scritto con un ovvio errore di battitura, perciò, anche essi sono da considerare identici).

    I rimanenti prodotti contestati riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa sono tutti prodotti alimentari.

    I servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE n. 6 779 151 dell’opponente concernenti la vendita di prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti contestati riso, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa nella classe 30 presentano un basso grado di somiglianza con i servizi di rivendita di prodotti alimentari nella classe 35 dell’opponente.

    Servizi contestati in classe 35

    Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35  coperti dal marchio UE anteriore n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall’altro.   

    I servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero sono da ritenersi compresi nell’ ampia categoria di servizi di rivendita di prodotti alimentari in classe 35, coperti dal marchio UE n. 6 779 151 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    Inoltre, secondo la giurisprudenza, i servizi di “vendita al dettaglio” concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: pollame e selvaggina nella classe 35 presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti anteriori pollame e selvaggina nella classe 29 dell’opponente, rivendicati all’interno del marchio UE anteriore No  3 108 289. Allo stesso modo, i servizi contestati: servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio presentano un basso grado di somiglianza con il ghiaccio  nella classe 30 dell’opponente, rivendicato, inter alia, all’interno del marchio UE anteriore No 3 3 108 289.

    Per quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione, bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity card, va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d’uso. Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai servizi di rivendita di prodotti alimentari in classe 35 coperti dal marchio UE n. 6 779 151 dell’opponente.

    Servizi contestati in classe 43

    Considerato quanto sopra riguardante la protezione attribuibile all’elenco dei servizi anteriori nella classe 42 del marchio italiano n. 1 292 986(servizi vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione), i servizi di ristorazione contestati nella classe 43 si sovrappongono con essi. Pertanto, questi servizi sono da ritenersi identici.

    I rimanenti servizi contestati in classe 43, alloggi temporani, sono da considerarsi simili ai servizi anteriori di ristorazione coperti dal marchio italiano n. 1 292 986 anteriore poiche questi prodotti spesso presentano i medesimi canali di distribuzione, fornitori e pubblico di riferimento.      

    b)      Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come ad esempio i servizi di pubblicita e gestione di affari commerciali in classe 35 sono servizi specializzati, destinati a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per tutti i prodotti in questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella classe 35, in base al prezzo, alla loro natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

    c)      I segni

    (marchio UE n. 3 108 289)       (marchio UE n. 6 779 151)      (marchio italiano n. 1 292 9869)  
      Marchi anteriori   Segno impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea, per quanto riguarda i marchi anteriori UE, e l’Italia per quanto riguarda il marchio anteriore italiano.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    L’elemento comune, ‘ALFREDO’ verra’ percipito come un prenome maschile (di origine italiano, spagnolo, portogese) in tutta l’Unione europea. Nel presente caso, tenuto conto anche del fatto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

    Il segno contestato è un marchio figurativo, composto dall’elemento verbale ‘IL VERO ALFREDO’ riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall’elemento verbale ‘IMPERATORE DELLE FETTUCCINE’ riprodotto in stampatello nero in dimensioni assai piu piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una corona d’alloro, simbolo trionfale utilizzato nell’impero romano, riprodotto in color giallo/oro.

    L’elemento ‘ALFREDO’ sarà percipito come indicato sopra: tale prenome, pur non essendo estremamente raro, non e’ molto diffuso in Italia,. Giacchè non è descrittivo, elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione, è considerato normalmente distintivo. L’espressione consistente nei termini italiani ‘IL VERO ALFREDO’ sara’ intesa come un riferimento al ‘reale’ prodotto o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’, o alla reale origine del prodotto/servizio in questione, al contrario delle sue ‘imitazioni’ la cui qualita’, o un’altra caratteristica rispetto al prodotto/servizio ‘vero e prioprio’, è intesa come inferiore. E’, dunque, il termine ‘ALFREDO’ l’elemento verbale maggiormente distintivo rispetto agli altri termini (l’articolo maschile ‘IL’ e l’aggettivo ‘VERO’) all’interno dell’espressione ‘IL VERO ALFREDO’). Gli elementi figurativi verranno immediatamente percipiti come riferimento al luogo dove hanno origine i prodotti/servizi contraddistinti, ossia Roma e/o l’Italia; percio’, essi hanno un grado di distintivita’ minima (se non descrittivi della provenienza dei prodotti e servizi).    

    L’ espressione ‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ se percipita, considerando le sue ridotte dimensioni – sarà intesa come altamente allusiva (se non descrittiva ) all’altissima qualita o natura di almeno una parte dei prodotti contraddistinti dal segno impugnato o dei prodotti oggetto dei servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo di tale elemento è al massimo limitato per almeno una parte dei prodotti e servizi in questione.   

    Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

    Considerando quanto sopra, è fuor di dubbio che nel presente caso l’impatto visivo dell’espressione ‘IL VERO ALFREDO’, e in particolar modo della parola ‘ALFREDO’, e’ piu’ immediato in virtu delle sue maggiori dimensioni e – per quanto riguarda la parola ‘ALFREDO’ – della sua maggior distintivita’, che permette alla stessa di risaltare da un punto visivo e di dominare l’impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale espressione in generale e piu’ in particulare il termine  ‘ALFREDO’, hanno un impatto piu’ forte sul consumatore. 

    I tre marchi figurativi dell’opponente sono composti dai seguenti elementi:

    –           per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: ‘ALFREDO’S GALLERY’ riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura ‘alla Scrofa Roma’, quest’ultima riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole, il tutto sopra lo sfondo di un cappello da cuoco;

    –     per quanto riguarda il marchio UE n. 6 779 151: ‘Alfredo’ riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti  a mano ed in color oro, posizionati sopra la dicitura ‘alla Scrofa’, quest’ultima riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole;

    –     per quanto riguarda il marchio italiano: ‘Alfredo 1907’ riprodotto in caratteri leggermente stillizzati in color grigio, posizionato sopra il termine ‘restaurant’ e l’espressione inglese ‘The original of Rome’, questi ultimi riprodotti in dimensioni ben piu’ piccole ed il tutto circondato da un quadrato riprodotto con linee tratteggiate;

    In tutti i tre marchi anteriori, l’elemento ‘ALFREDO’ (di piena distintivita’, in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno contestato) constituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va sottolineato che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Con specifico riferimento al marchio UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola ‘GALLERY’, sebbene di origine inglese, sarà compresa dal pubblico di riferimentopreso in considerazione come dettagliato sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Essa verra’ percipita, inter alia, come alquanto allusiva  al luogo fisico dove si svolge un’ attivita’ commerciale che in genere comporta l’esposizione al pubblico dei prodotti (per esempio ‘opere d’arte’), poste in vendita. E’ poi chiaramente collegata al prenome che la precede dal genitivo sassone ‘S’. Pertanto, in combinazione con il prenome ‘ALFREDO’, il suo grado di distintività nonche’ il suo impatto è da considerarsi inferiore con rispetto al termine ‘ALFREDO’. L’espressione ‘alla Scrofa Roma’ (in una posizione e di dimensioni nettamente subordinate) verra’ percepita como un toponimo a causa della preposizione articolata ‘ALLA’ che introduce un complemento di luogo, nonostante il fatto che la parola ‘scrofa’ faccia riferimento all’animale femmina del maiale o del cinghiale). Cio è confermato dalla successiva parola ‘Roma’, anche per la parte di pubblico che non conoscesse la omonima, e peraltro piuttosto famosa, strada nel centro di Roma (via della Scrofa). Di consequenza, il carattere distintivo di tale espressione e’ al massimo molto limitato, perche’ essa e’ indicativa  della provenienza dei prodotti/ servizi. Leconsiderazioni di cui sopra, valgono anche per quanto riguarda il marchio UE anteriore n. 6 779 151, con riferimento ai rispettivi (medesimi) elementi verbali (‘Alfredo’ e ‘alla Scrofa’).

    Infine, con riferimento al marchio italiano, il numero ‘1907’ che segue il primo elemento ‘Alfredo’, verra percipito come l’anno di fondazione (del produttore/fornitore), mentre i termini ‘restaurant’ e ‘The Original of Rome’, sebbene di origine inglese, saranno compresi dal pubblico di riferimento, perché molto simili ai loro rispettivi termini equivalenti in italiano cioe ‘ristorante’ e ‘L’Originale di Roma’, rispettivamente. Essi sono quindi descrittivi dei servizi in questione o di una loro caratteristica (il vero, l’autentico Alfredo di Roma – al contrario delle sue ‘imitazioni’).

    Gli elementi figurativi di tutti i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintivita’) perche’ di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto gia’ descritto poc’anzi riguardante l’impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che avranno un impatto piu’ forte sul consumatore. In particolare, considerando quanto sopra, sara’ il primo elemento verbale ‘ALFREDO’ – che è anche l’elemento verbale piu’ distintivo in tutti i tre marchi anteriori –, che avra’ l’impatto più forte sul consumatore.

    Visivamente, i segni coincidono nel loro primo elemento verbale ‘ALFREDO’ che e’ normalmente distintivo, nonche’ l’elemento con il maggior carattere distintivo e il maggior impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono, tuttavía, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e d’impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di distintivita’ per descrittivita’, e/o posizione subordinata, come dettagliato sopra.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine ‘ALFREDO’, presente in modo identico in tutti i segni e dotato di normale distintivita’, oltre ad essere l’elemento di maggior impatto e di maggior distintivita’. La pronuncia differisce in essenza in elementi di minor distintivita’ ed impatto (inpratica , differisce nel suono dei termini ‘IL VERO’ del segno contestato e degli elementi addizionali ‘ ’S GALLERY’ o ‘1907’, nei marchi anteriori, mentre e’ molto probabile che gli elementi aggiuntivi e secondari ‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ nel segno contestato, nonche’ ‘alla Scrofa’, ‘Roma’, ‘restaurant’, ‘The Original of Rome’ nei marchi anteriori, non vengano pronunciati a causa delle loro dimensioni assai ridotte,. La giurisprudenza ha riconsciuto, infatti, che quando un segno è composto da piu’ parole e la prima parola produce (o le prime parole producono) un impatto fonetico chiaro mentre le altre appaiono avere carattere accessorio, i consumatori, riferendosi oralmente al segno di cui trattasi, tendono ad abbrevviarlo, limitandosi a menzionare solo la prima o le prime parole.

    Pertanto, i segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti riferimento al prenome maschile ‘ALFREDO’ (l’elemento di maggior impatto e di maggior distintivita’ in tutti i segni a confronto) nonche’ – anche se in misura minore – alla capitale italiana (cio’ dovuto alle locuzioni ‘alla Scrofa Roma’, ‘The Original of Rome’ e agli elementi figurativi del Colosseo, dela cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente simili. Gli altri elementi differenzianti (associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell’anno 1907, e dell’’imperatore delle fettuccine’) sono dotati di un minor grado di distintivita’ o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della somiglianza concettuale fra i segni rispetto all’elemento comune ‘ALFREDO’.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d)      Carattere distintivo dei marchi anteriori

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    e)      Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    I prodotti e servizi in questione sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono maggiormente diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sara’ medio, ma anche ad un pubblico professionale il cui  grado di attenzione variera’ tra medio ed alto. I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, considerando che condividono il loro primo elemento piu’ distintivo e di maggior impatto sul consumatore, ‘ALFREDO’ che il pubblico assocera’ ad un prenome maschile italiano, non particularmente comune. Come rilevati sopra, gli altri elementi addizionali svolgono un ruolo secondario all’interno dei segni. Infine, tutti i marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

    Si deve tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

    E’ poi altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una variante dei marchi anteriori, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa, anche qualora il livello di attenzione per alcuni servizi fosse più alto.

    La divisione d’Opposizione ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per vari aspetti, è ben percipile sul piano visivo, fonetico e concettuale il termine ‘ALFREDO’.

    Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia adeguatamente fondata sulla base della registrazione dei marchi dell’Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151 e della registrazione del marchio italiano n. 1 292 9869 dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Ne discende che il segno contestato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati, anche per i prodotti e servizi considerati simili in basso grado.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Riccardo RAPONI Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Francesca CANGERI SERRANO

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Notorietà del Marchio: DiVella contro Di Lella – Divisione di Opposizione del 15-01-2019

    Notorietà del Marchio: DiVella contro Di Lella – Divisione di Opposizione del 15-01-2019

    Il noto marchio DiVella è il marchio anteriore, il marchio impugnato è il marchio DiLella, le classi di riferimento sono la classe 30 Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè] e la classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.  Oltre alla notorietà del segno anteriore, i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che esistono tra i due segni.

    OPPOSIZIONE N. B 3 047 681

    F. Divella S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano (BA), Italia (opponente), rappresentata da De Tullio & Partners S.r.l., Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Normanna Investimenti, Via Marzabotto, 81031, Aversa (CE), Italia (richiedente).

    Il 15/01/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1.         L’opposizione n. B 3 047 681 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

    Classe 30:       Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

    Classe 35:       Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci.

    2.         La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

    3.         Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

    MOTIVAZIONE

    L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo  e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554.

    I prodotti e servizisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411

    Classe 35:      Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario; distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

    Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554

    Classe 30:      Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare pasta di ogni forma e tipo; pasta all’uovo, pasta integrale, specialità di pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta fresca all’uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin, merendine, croissant, pasticceria, pane, piadine; farine e semole, farine per uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito, polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi, sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie; couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata; aceto.

    I prodotti e servizicontestati sono i seguenti:

    Classe 30:      Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

    Classe 35:      Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori automatici; servizi di vendita all’asta; servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell’informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi all’ingrosso in relazione all’illuminazione; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 30

    Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè] sono identicamente contenuti sia nella lista del marchio impugnato che nella lista della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 (inclusi i sinonimi).

    I prodotti delle api e i dolcificanti naturali del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, il miele della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

    Le glasse e i ripieni dolci del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della pasticceria della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

    I succedanei

    [cacao]

    del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto al cacao della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 poiché essi coincidono nella loro modalità d’uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

    Per quanto riguarda i succedanei [tè] del marchio impugnato, essi sono simili in alto grado rispetto al della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 poiché essi coincidono nella loro modalità d’uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

    Servizi contestati in classe 35

    Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti nella lista del marchio impugnato e nella lista della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 (inclusi i sinonimi).

    Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

    I servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising  della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

    I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

    Pertanto, i servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci contestati  presentano un basso grado di somiglianza con caffè; tè; cacao; gelati; croissant della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 dell’opponente.

    Tuttavia, servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell’informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi all’ingrosso in relazione all’illuminazione; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa l’opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

    La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici o sono solo simili o ancora sono dissimili.

    I servizi di affitto di distributori automatici; servizi di vendita all’asta; noleggio di stand per la vendita del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da imprese diverse.

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico, per quanto riguarda i prodotti nella classe 30, che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, per quanto riguarda i servizi nella classe 35. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

        (registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411)     (registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554)  
      Marchi anteriori   Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Gli elementi verbali dei marchi, ovvero “DIVELLA” e “Di Lella” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, quale, ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.

    Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dai due termini “Di Lella” riprodotti in caratteri di fantasia di colore arancione al di sotto e al si sopra dei quali si trovano due linee curve, pure di colore arancione. I termini “Di Lella” non hanno significato e sono, pertanto, distintivi.

    Per quanto riguarda le registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, esse sono marchi figurativi che consistono nel termine “DIVELLA” riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce orizzontali di colore verde, bianco e rosso, che rammentano la bandiera italiana, al di sopra della quale si trova la raffigurazione stilizzata di una paesaggio, mediterraneo data la presenza di case bianche nel marchio n. 12 121 554 e verosimilmente pugliese data la presenza di due trulli nel marchio n. 15 036 411, aventi in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

    Come già visto poc’anzi, il termine “DIVELLA” non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

    I marchi figurativi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    Inoltre, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

    Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554 che il marchio impugnato.

    Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

    Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato.

    Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

    Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato degli elementi figurativi delle registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che, almeno per quanto riguarda alcuni di essi, a un pubblico professionale. Il grado di attenzione sarà medio.

    I segni sono molto simili da un punto di vista fonetico e simili da un punto di vista visivo. Le sole differenze significative tra i segni sono limitate ad una lettera e agli elementi figurativi, i quali, per le ragioni viste avanti nella decisione, svolgono un ruolo secondario.

    Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    La Divisione d’Opposizione ritiene pertanto che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari quali una sola lettera, peraltro posta nel mezzo degli elementi verbali, il che la rende meno prona ad essere riconosciuta o gli elementi figurativi del marchio impugnato e di due dei marchi sui quali si basa l’opposizione.

    Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, e non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende l’italiano, quale ad esempio quella di lingua bulgara e lituana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base delle registrazioni di marchio dell’Unione europea dell’opponente.

    Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

    I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizinon può essere accolta.

    Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a prodotti e servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

    Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su cui si fonda l’opposizione in relazione ai servizi dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un carattere distintivo accresciuto.

    L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

    • Registrazione di marchio italiano n. 469 710 per il marchio denominativo DIVELLA.

    L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente copre un elenco più ristretto di prodotti nella classe 30 che sono chiaramente dissimili dai servizi rimanenti rivendicati dal marchio contestato nella classe 35. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

    La Divisione d’Opposizione esaminerà in seguito l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 469 710 per la quale pure è stato invocato l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

    In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

    Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

    Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

    L’uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni:

    Benché il pregiudizio o l’indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

    Ne consegue che l’opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l’opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

    Nel caso specifico, oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si riscontrano fra di essi, l’opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o prova a sostegno della conclusione che l’uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

    L’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non intende impedire la registrazione di tutti i marchi identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza consolidata, «qualora [si] consideri… soddisfatto il requisito della notorietà…

    [si]

    dovrà procedere all’esame del secondo requisito… cioè l’esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d’impresa precedente» (14/09/1999, C‑375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

    A tale proposito si deve notare che dalla possibilità o probabilità che i consumatori stabiliscano un nesso tra i due marchi, nel senso per esempio che il marchio impugnato possa evocare nella mente dei consumatori il marchio anteriore, non consegue automaticamente che il marchio impugnato tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 71).

    Come si è già detto, l’opponente avrebbe dovuto presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

    Ciò trova conferma nell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), RDMUE, ai cui sensi, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

    In questo caso, l’opponente si limita ad affermare che l’uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le circostanze descritte come “detrimento della reputazione”, “detrimento del carattere distintivo”, e “indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore”, sono in realtà molto diverse l’una dall’altra. L’opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei segni e dellapresunta notorietà del marchio anteriore.Non sembrano però esistere ragioni valide per supporre che l’uso del marchio impugnato causi il verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo visto ciò non basta.

    Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

    Dal momento che l’opponente non è stato in grado di fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte deiprodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Divisione d’Opposizione

    Riccardo RAPONI   Andrea VALISA Valeria ANCHINI

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • PONTI  contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

    PONTI contro PONTINOVA Commissione di ricorso 27-11-2018

    PONTI vs PONTINOVA

     

    PONTI è il marchio anteriore, il marchio PONTINOVA è il marchio posteriore. I servizi oggetto della contestazione sono i servizi legali relativi alla classe 45.

    I servizi del marchio spagnolo anteriore PONTI, sono relativi alla Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

    Il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione. Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

     

    DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018
    Nel caso R 566/2018-5
    Pontinova AG
    Rotes Schiloss, Beetenstraße 7
    8002 Zürich
    Svizzera Ricorrente/ricorrente
    rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania
    V
    Ponti & Partners S.L.P.
    Consell de Cent, 322 bxs.
    08007 Barcellona
    Spagna Opponente/convenuto
    Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 15 878 085)

    LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI
    composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

    Decisione
    Fatto
    Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente») ha
    cercato di registrare il marchio figurativo
    per il seguente elenco di servizi:
    Classe 45 — Servizi legali.
    La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

    Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI
    S.L.P, di seguito «l’opponente») presentava un’opposizione contro la registrazione
    della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.
    I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
    dell’UE RMT.
    L’opposizione si basava, tra l’altro, sui seguenti diritti:
    a) Registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 716 576 per il marchio
    figurativo
    depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i
    seguenti servizi:
    Classe 42 — Programmazione informatica per l’utilizzo di dati e documentazioni nei
    settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e
    di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale; L’assistenza tecnica
    informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;
    Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel
    settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle
    falsificazioni;
    Classe 45 — Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà
    intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà
    intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e
    industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
    nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
    La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della
    proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e
    industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro deposito, la loro
    acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la
    difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel
    settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari
    giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d’autore; Gestione della proprietà
    industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di
    licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
    giuridica nel settore delle falsificazioni;
    b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio»
    PONTI
    depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i
    seguenti servizi:
    Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
    c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio»
    OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ
    INTELLETTUALE
    depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i
    seguenti servizi:
    Classe 45 — Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.
    Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di
    opposizione ha consentito l’opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti
    i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione. In
    particolare, ha motivato la sua decisione:
    – La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare
    l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo
    dell’opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell’opponente;
    – I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale
    dell’opponente sono stati classificati nella classe 42 nell’edizione della
    classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del
    marchio anteriore. Tuttavia, in un’edizione successiva della classificazione di
    Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici
    contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà
    industriale e intellettuale dell’opponente. Sono identici;
    – I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello
    professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a
    professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di
    confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
    EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da
    una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei
    termini e delle condizioni dei servizi acquistati;
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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    – Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita
    come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del
    pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni
    caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi
    interessati.
    – il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la
    Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca
    generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un’analisi dei
    suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne
    suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che
    assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
    punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    – Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in
    merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell’opinione pubblica in
    questione l’elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il
    concetto aggiuntivo trasmesso dall’elemento «NOVA» del segno contestato
    presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente
    simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la
    parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato
    dell’elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;
    – L’opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è
    particolarmente distintivo a causa dell’uso intensivo o della reputazione. Di
    conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
    poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio
    anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in
    questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione. Pertanto,
    il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;
    – I segni sono visivamente e celamente simili a un grado medio e per parte del
    pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto
    che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all’inizio del segno
    contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di
    norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno
    contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due
    segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente
    hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma
    devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che
    pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta
    imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto
    54).
    – Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle
    somiglianze tra i segnali e dell’identità tra i servizi, si ritiene che esista un
    rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore
    grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i
    consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno
    un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi
    contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto
    concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato
    come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in
    modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati
    (23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).
    Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione
    impugnata e il 30 maggio 2 018 ha presentato la memoria contenente i motivi del
    ricorso.

    Il 31 agosto 2018, l’opponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al
    ricorso.
    Avendo constatato che l’opponente era uno studio legale e che il rappresentante
    professionale nominato dall’opponente sembrava essere la stessa entità
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    dell’opponente stesso, il consiglio ha informato l’opponente che non poteva essere
    considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell’articolo 119,
    paragrafo 2, dell’EUTR.
    In risposta, l’opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento
    di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.
    Argomentazioni e argomentazioni delle parti
    Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione
    impugnata e respinga l’opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria di
    motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:
    – I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione
    in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce
    nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono
    sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le
    imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti
    diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è
    nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non
    dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali
    tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare
    un’identità;
    – La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in
    proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi.
    Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;
    – La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a
    compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi
    è alcun rischio di confusione;
    – Inoltre, i servizi dell’opponente sono rivolti a un pubblico professionista che
    potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;
    – L’impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno
    complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle
    lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;
    – I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un’intonazione diversa. Nel
    termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta
    una differenza di rischio di confusione;
    – «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in
    molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto
    basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il
    suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
    – Alla luce di quanto precede, nonostante l’elemento comune «PONTI», non vi
    è alcun rischio di confusione nel caso di specie.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    L’opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la
    decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere
    riassunte nel modo seguente:
    – Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi
    dell’opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L’opponente impiega
    dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le
    decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di
    giustizia dell’Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso
    l’EUIPO, come nel caso di specie. L’opponente è iscritto al foro di Barcellona
    e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono
    identici;
    – Inoltre, i servizi dell’opponente non sono rivolti esclusivamente ai
    professionisti. L’opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati
    cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;
    – I segni in conflitto condividono l’elemento «PONTI» e differiscono per
    quanto riguarda l’elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in
    spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l’impressione di «NEW PONTI» e
    può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto
    sostenuto dall’opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun
    significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo
    cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso
    come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;
    – Considerando l’identità tra i servizi in conflitto e l’elevato grado di
    somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.
    In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come
    «NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».
    Motivi
    Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti
    all’EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il
    regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria
    nella presente decisione.
    Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1,
    dell’EUTMR. È ammissibile.
    Confronto dei beni e dei servizi

    I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:
    Classe 45 — Servizi legali.
    I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:
    Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano
    attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà
    industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel
    fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale
    consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di
    protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà
    intellettuale e rientra in un’ampia gamma di servizi giuridici. L’argomentazione del
    richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a
    rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la
    nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un
    tribunale, ma comprende anche l’elaborazione di contratti di redazione e di altri
    documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla
    impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri
    servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un
    organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di
    proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.
    Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono
    essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è
    irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da
    quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all’Ufficio ripartire d’ ufficio la
    categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.
    Pubblico pertinente
    Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da
    utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che
    sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o
    simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la
    giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto
    23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz,
    EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura
    dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.
    Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del marchio
    anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista. L’opponente
    sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a
    singoli clienti.
    Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e
    intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno
    ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali persone.
    Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone
    fisiche.
    Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di
    tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione
    del pubblico pertinente sia superiore alla media.
    Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il
    territorio in questione.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.
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    Confronto dei segni
    I segni da confrontare sono:

    Il
    segno contestato è costituito dalla parola «pontenova», scritta in una copione
    minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di
    una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola
    «PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale
    che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell’uso delle
    lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione
    delle loro similitudini.Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che
    costituisce l’unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel
    segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l’elemento figurativo
    del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a
    un livello medio.
    I segni saranno pronunciati come ‘PON-TI’ e ‘PON-TI-NO-VA’ da parte del
    pubblico spagnolo. Anche se l’ «NO» dovesse essere stressato all’interno di
    «PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due
    sillabe, l’unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello
    contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un
    grado medio.
    Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia
    associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè
    «ponte»). Il suo equivalente spagnolo — «puente» — non è immediatamente
    riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente
    percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato
    come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un
    fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.
    Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è
    probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola
    latina).

    Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l’aspetto concettuale non ha
    alcun impatto sul loro confronto.
    Carattere distintivo del marchio anteriore
    Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal
    punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    PONTI
    Segno anteriore Segno contestato
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L’opponente non
    ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù
    dell’uso.
    Valutazione complessiva del rischio di confusione
    Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere
    apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle
    circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22;
    29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97,
    Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).
    Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti
    e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi contemplati. Di
    conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere
    compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
    Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore
    grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.
    I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi
    coincidono con l’elemento verbale «PONTI», che è l’unico elemento del segno
    precedente e l’elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in
    caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si
    tratta dell’elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore
    rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad
    analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al
    loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi
    (14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre
    rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno
    contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l’inizio
    del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i
    consumatori tendono a concentrarsi sull’inizio di un segnale di fronte a un
    marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la
    prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l’elemento
    «NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo»)
    deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha
    soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di
    «PONTI».
    Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie,
    nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato.
    Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda
    contestata è stata respinta.
    Poiché l’opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio
    commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare
    l’opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell’atto di
    opposizione.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    Costi
    norma dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’EUTMR e dell’articolo 18 EUTMIR,
    il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi
    dell’opposizione e dei procedimenti di ricorso dell’opponente.
    L’opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel
    procedimento di ricorso. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
    dell’EUTMIR e dell’articolo 120, paragrafo 1, dell’EUTMR, possono essere
    rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai rappresentanti
    professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto,
    per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

    Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al richiedente
    di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale. Poiché la
    decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è competente
    anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione dei
    costi. Considerando che l’opponente non era stato rappresentato da un
    rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il richiedente è
    solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
    Ordine
    Per questi motivi,
    IL COMITATO
    dichiara e statuisce:
    Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto
    l’opposizione e ha respinto la domanda contestata;
    La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di
    farsi carico delle spese di rappresentanza dell’opponente;
    La ricorrente sopporterà l’importo di 320 EUR corrispondente alla tassa
    di opposizione sostenuta dall’opponente.
    Firmato
    G. Humphreys
    Firmato
    C. Gevers
    Firmato
    A. Pohlmann
    Cancelliere:
    Firmato
    P.O. P. Nafz
    27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

     

     

     

     

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  • MM contro MM MARMO MECCANICA Divisione di Opposizione 08-10-2018

    MM contro MM MARMO MECCANICA Divisione di Opposizione 08-10-2018

    I prodotti oggetto di contestazione sono relativi alla Classe 7: Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.

    Il marchio anteriore è formato da due “M”poste all’interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro. Il marchio impugnato è composto da una griglia formata da quadrati all’interno dei quali si trovano una lettera “M” maiuscola nera,  un’altra lettera “M” le tre lettere “SPA”.

    Sul lato destro vi sono i  termini “MARMO MECCANICA”.

    Per il pubblico di lingua italiana il termine Spa è acronimo di Società per Azioni e i termini MARMO MECCANICA designano un tipo di roccia calcarea o ciò che riguarda macchine che hanno rapporto con essa.

    La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l’opposizione deve essere respinta.

     

     

     

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 968 868

     

    Mille Miglia Engineering S.r.l., Via Ettore de Sonnaz, 17, 10121 Torino, Italia (opponente), rappresentata da Serena Corbellini, Via Frascarolo, 45, 15046 San Salvatore Monferrato (AL), Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

     

    Marmo Meccanica – S.p.A., Via Sant’Ubaldo, 20, 60030 Monsano (AN), Italia (richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale).

     

    Il 08/10/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

     

     

    DECISIONE:

     

    1. L’opposizione n. B 2 968 868 è totalmente respinta.

     

    1. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

     

     

    MOTIVAZIONE:

     

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 921 777 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 112 253 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

     

     

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

     

     

    1. I prodotti

     

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

     

    Classe 7:         Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.

     

    I prodotti contestati sono i seguenti:

     

    Classe 7:         Macchine per lavorare la pietra; macchine trapanatrici laser per la lavorazione della pietra; macchine da taglio per uso industriale; macchine utensili per taglio; macchine utensili di precisione per la lavorazione a macchina di materiali; seghe [macchine]; seghe circolari; seghe meccaniche; seghe per intagliare [macchine]; seghe per piastrelle [utensili a motore]; seghe a nastro; seghe da traforo; macchine utensili per segare; macchine per il taglio di lastre; lucidatrici elettriche; lucidatrici elettriche per uso industriale; macchine pulitrici industriali [lucidatrici].

     

    Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

     

    La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l’opposizione deve essere respinta.

    1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

     

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

     

    Nel presente caso, i prodotti che sono considerati essere identici o simili sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

     

     

    1. I segni

     

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

     

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

     

    In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

     

    Il marchio anteriore è formato da due elementi identici posti all’interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro la cui forma rammenta quella di due lettere stilizzate, la cui posizione però, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente nelle proprie osservazioni del 13/0272018, fa sì che esse siano più facilmente ricollegabili ad una lettera “M” e una lettera “W”. Non si può, tuttavia, escludere che almeno una parte del pubblico possa vedere gli elementi, la cui forma è per l’appunto identica, come due lettere “M” delle quali la seconda è collocata in posizione capovolta. Nessuno degli elementi del marchio anteriore ha un significato in relazione ai prodotti nella classe 7. Il marchio è quindi distintivo.

     

    Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è composto da una griglia formata da nove quadrati posti in file di tre. All’interno dei tre quadrati superiori si trovano rispettivamente da sinistra una lettera “M” maiuscola nera,  un’altra lettera “M” e, in quadrati ancora più piccoli, le tre lettere “SPA”. Nell’ultimo quadrato, in basso a destra, si trova un elemento di assai ridotte dimensioni, la cui natura è indefinibile proprio a causa delle ridotte dimensioni. Questo elemento è da considerarsi pertanto trascurabile e non sarà più preso in considerazione nel seguito della decisione.

     

    Il marchio è inoltre caratterizzato dalla presenza, sul lato destro, dei due termini “MARMO MECCANICA” raffigurati in forma verticale per mezzo di lettere minuscole di colore nero.

     

    Mentre le lettere “M” ed “M” sono da considerarsi normalmente distintive, così come i le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, per la parte del pubblico che non li comprende, quali ad esempio i consumatori di lingua bulgara o ungherese, lo stesso non vale per quanto riguarda per l’appunto le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, nel caso in cui ad essi vengano attributi dei significati. Si pensi ad esempio all’idea di “SPA”, che sarà compreso da almeno una parte del pubblico come il termine usato per indicare genericamente degli stabilimenti termali, o come il nome di una cittadina del Belgio orientale. In questo caso, il termine è distintivo. È poi chiaro il significato che la parte del pubblico di lingua italiana, ma non soltanto quella, assegnerà ai termini “SPA” e “MARMO MECCANICA”. Questi termini hanno contenuti descrittivi, e pertanto risultano essere non distintivi. Infatti, mentre le tre lettere “SPA” del marchio impugnato sono comunemente utilizzate in Italia come acronimo di “Società per azioni” e definiscono una società di capitali caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, i termini “MARMO MECCANICA” saranno semplicemente intesi come, da un lato, il termine che designa un tipo di roccia calcarea, e dall’altro un aggettivo/sostantivo che fa riferimento a una parte della scienza fisica e in senso lato che riguarda le macchine o in qualsiasi modo ha rapporto con esse.

     

    I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

     

    Per quanto riguarda entrambi i segni, si deve tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

     

    Visivamente, considerato che le coincidenze esistenti tra i segni sono irrilevanti, dato che le lettere “M” sono raffigurate utilizzando caratteristiche assai differenti,  e in considerazione dei restanti elementi dei segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

     

    Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere “M”, e ancora di più nel caso nel segno anteriore vengano riconosciute due lettere “M” invece che una lettera “M” e una lettera “W”. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “SPA” e “MARMO MECCANICA” del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. In questo caso diversa rilevanza è assunta da questi ultimi elementi a seconda della loro distintività.

     

    Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno tracciare due conclusioni distinte a seconda della percezione degli elementi dei segni. Se, infatti, per una parte del pubblico di riferimento, ossia quella parte che riconoscerà due lettere “M” nel segno anteriore, e intenderà gli elementi verbali “SPA” e “MARMO MECCANICA” come elementi descrittivi, i segni sono foneticamente simili in media misura, dato che l’attenzione si concentrerà per l’appunto sulle due lettere “M”, per un’altra parte del medesimo pubblico, la quale leggerà “M” e “W” nel marchio anteriore e percepirà gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato come distintivi, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

     

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l’unico elemento che i segni hanno in comune sono le lettere “M”, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione degli ulteriori elementi del marchio impugnato, o, nel caso del marchio anteriore, anche per quella parte di pubblico che percepirà una lettera “W” nel secondo elemento.

     

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

     

     

    1. Carattere distintivo del marchio anteriore

     

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

     

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

     

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

     

     

    1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

     

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

     

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

     

    I prodotti sono stati considerati essere, per motivi di economia procedurale, come se fossero identici a quelli del marchio anteriore. Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio.

     

    Nel caso in oggetto, i segni sono solo foneticamente e concettualmente simili. In particolare, la somiglianza è media per un settore del pubblico di riferimento del tutto specifico, costituito da coloro i quali non solo interpreteranno le due lettere del marchio anteriore entrambe come lettere “M” ma percepiranno pure gli elementi verbali aggiuntivi del marchio impugnato come elementi descrittivi. Anche considerando questa particolare percezione che, si ribadisce, è proprio di solo una parte del pubblico di riferimento, le differenze sono, purtuttavia, evidenti.

     

    Nello specifico, dal punto di vista visivo i segni sono dissimili. Le lettere “M”, anche quando riconoscibili come tali, sono raffigurate in modi radicalmente distinti nei due segni oggetto di comparazione. Questa circostanza assume carattere cruciale se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce un’impressione visiva sufficientemente diversa può escludersi senz’altro un rischio di confusione (sentenza T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

     

    Nel presente caso, come poc’anzi ribadito, i segni producono un’impressione visiva assai diversa, sia in virtù della loro particolare veste grafica che degli elementi aggiuntivi.

     

    La Divisione d’Opposizione ritiene quindi che non sussista rischio di confusione dopo aver considerato tutte le circostanze, anche qualora i prodotti fossero identici e a maggior ragione per le restanti sezioni del pubblico di riferimento, quali ad esempio quelle costituite da consumatori che non comprenderanno, tra gli altri, i termini “MARMO MECCANICA”. Le differenze visive e fonetiche sono evidenti e sufficienti per controbilanciare le scarse somiglianze.

     

    Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

     

     

    SPESE

     

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

     

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

     

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

     

     

     

    Divisione d’Opposizione

     

    Aldo BLASI Andrea VALISA María Clara

    IBÁÑEZ FIORILLO

     

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

     

     

     

  • HYPE contro HYPE HELMETS Divisione di Opposizione  11-9-2018

    HYPE contro HYPE HELMETS Divisione di Opposizione 11-9-2018

    HYPE contro HYPE HELMETS

    Il marchio anteriore è “Hype”. Il marchio impugnato è “Hype Helmets”

    L’elemento ‘Hype’ sarà inteso come  promozione, fare pubblicità,  promuovere. Tale elemento è distintivo in quanto non ha relazione con i prodotti di riferimento ed è presente in entrambi i marchi. La parola “Helmets” del marchio impugnato – che tradotto diventa “elmetti ” – visto che i prodotti di cui stiamo parlando sono tra gli altri i “caschi di protezione”, non aggiunge capacità distintiva perché descrittivo.

    Ad avviso della Divisione di opposizione esiste un rischio di confusione per il pubblico di lingua inglese.

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 947 284

     

    Just Hype Limited, Europa House Newton Lane Wigston, LE18 3SE, Leicester, Regno Unito (opponente), rappresentata da Howes Percival LLP, 3 The Osiers Business Centre, LE19 1DX, Leicester, Regno Unito (rappresentante professionale)

     

    c o n t r o

     

    Omnia Retail S.r.l., Via Tommaso Grossi, 5, 20841, Carate Brianza (MB), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visconti di Modrone 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

     

    Il 11/09/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

     

     

    DECISIONE:

     

    1. L’opposizione n. B 2 947 284 è accolta per tutti i prodotti contestati.

     

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 685 422 è totalmente respinta.

     

    1. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

     

     

     

    NOTA PRELIMINARE

     

    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

     

     

    MOTIVAZIONE:

     

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 685 422 per il marchio figurativo  . L’opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 per il marchio denominativo ‘Hype’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

     

     

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

     

     

    1. I prodotti

     

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

     

    Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 881 942

     

    Classe 9: Caschi per ciclismo; Macchine fotografiche; Custodie per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Cuffie per la musica; Astucci per occhiali a molla; Cuffie per la musica; Protezioni per la testa; Supporti per telefoni cellulari; Custodie in cuoio o pelle per telefoni portatili; Caschi per motociclisti; Lettori MP3; Caschi da skateboard; Caschi per lo sport; Cuffie stereo; Cinghie per cellulari; Astucci per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole; Cavi USB; Chiavi USB; Apparecchi audio; Apparecchi per la riproduzione del suono; Memory card; Scheda di memoria flash.

     

    Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 755 113

     

    Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d’animali; bauli e valigie; parapioggia.

     

    Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

     

    A seguito di una limitazione i prodotti contestati sono i seguenti:

     

    Classe 9: Caschi di protezione per motociclisti; occhiali; montature per occhiali; lenti per occhiali; occhiali protettivi e maschere per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; tute di protezione per sport quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, canottaggio, pugilato e pattinaggio; maschere per il nuoto; occhiali da sci; occhiali di protezione; apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfoni; apparecchi e dispositivi per la navigazione; navigatori satellitari; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro.

     

    Classe 25: Scarpe e stivali per motociclisti; abbigliamento sportivo per il motociclismo; tute ed abbigliamento tecnico per il motociclismo; vestiti per il motociclismo; guanti per il motociclismo.

     

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

     

    Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

     

    Il termine ‘quali’, utilizzato nell’elenco dei prodotti del richiedente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

     

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

     

    Prodotti contestati in classe 9

     

    I prodotti contestati apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfoni  si sovrappongono con gli apparecchi per la riproduzione del suono dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

     

    I prodotti contestati caschi di protezione per motociclisti; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro sono inclusi in o si sovrappongono con le protezioni per la testa dell’opponente. Pertanto, sono identici.

     

    I prodotti contestati occhiali includono in quanto categoria più ampia gli occhiali da sole dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

     

    I prodotti contestati occhiali protettivi per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; occhiali da sci; occhiali di protezione  si sovrappongono agli occhiali da sole dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

     

    Le montature per occhiali includono in quanto categoria più ampia le montature per occhiali da sole dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

     

    Gli apparecchi e dispositivi per la navigazione; navigatori satellitari sono simili agli apparecchi per la riproduzione del suono dell’opponente. Essi possono avere la stessa origine commerciale, lo stesso pubblico e gli stessi canali di distribuzione.

     

    Le lenti per occhiali sono simili agli occhiali da sole dell’opponente. Essi possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, hanno lo stesso scopo.

     

    Le maschere per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; maschere per il nuoto sono simili ai caschi per lo sport dell’opponente. Tali prodotti possono dirigersi allo stesso pubblico e avere gli stessi produttori e canali di distribuzione.

     

    I prodotti contestati tute di protezione per sport quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, canottaggio, pugilato e pattinaggio sono simili ai Caschi per lo sport dell’opponente. Essi possono coincidere in scopo, pubblico, canali di distribuzione e metodo d’uso.

     

     

    Prodotti contestati in classe 25

     

    Le scarpe per motociclisti sono comprese nell’ampia categoria di scarpe dell’opponente. Pertanto, sono identici.

     

    I prodotti contestati abbigliamento sportivo per il motociclismo; tute ed abbigliamento tecnico per il motociclismo; vestiti per il motociclismo; guanti per il motociclismo sono compresi nell’ampia categoria di articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, sono identici.

     

    Gli stivali per motociclisti sono simili in alto grado alle scarpe dell’opponente. Questi prodotti hanno la medesima natura e il medesimo scopo, ossia coprire i piedi, oltre ad essere normalmente prodotti dai medesimi operatori economici nonché distribuiti attraverso gli stessi canali.

     

     

    1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

     

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

     

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti principalmente al grande pubblico.

     

    Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

     

     

    1. I segni

     

     

    Hype
     

    Marchio anteriore

     

    Marchio impugnato

     

     

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

     

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

     

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

     

    L’elemento comune ‘Hype’ ha significato in alcuni territori, per esempio nei paesi in cui l’inglese viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

     

    L’elemento ‘Hype’ sarà inteso come ‘battage pubblicitario; promozione; fare battage pubblicitario; promuovere’. Tale elemento è distintivo dal momento che non ha relazione con i prodotti di riferimento.

     

    L’elemento ‘HELMETS’ del segno impugnato sarà inteso come ‘elmetti’. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, tra gli altri, caschi di protezione si ritiene che questo elemento sia non distintivo per tali prodotti.

     

    Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

     

    L’elemento ‘HYPE’ nel segno contestato è l’elemento verbale dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo dal momento che ‘HELMETS’ è in posizione secondaria e di dimensioni molto più piccole.

     

    Inoltre ‘HYPE’ è il primo elemento verbale del segno impugnato. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

     

    Visivamente, i segni coincidono in ‘HYPE’ che è distintivo ed è il primo elemento verbale e l’elemento verbale dominante del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in ‘HELMETS’ e nell’elemento grafico posto alla sua sinistra, che tuttavia, come poc’anzi indicato, provocherà in linea di principio un impatto minore sul consumatore.

     

    Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

     

     

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola ‘HYPE’ presente in entrambi i marchi. La pronuncia differisce nel suono ella parola ‘HELMETS’ sebbene si ritenga probabile che tale parola non verrà pronunciata dal pubblico di riferimento in considerazione della sua posizione secondaria e delle sue dimensioni ridotte che la rendono appena percepibile e, per una parte dei prodotti, anche non distintiva.

     

    Pertanto, i segni sono foneticamente almeno molto simili.

     

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente molto simili.

     

     

    1. Carattere distintivo del marchio anteriore

     

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

     

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

     

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

     

     

    1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

     

    I prodotti sono in parte identici e in parte simili in varia misura. Il grado di attenzione del pubblico destinatario può variare da medio ad alto.

     

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

     

    I marchi visualmente e concettualmente sono molto simili e foneticamente almeno molto simili. In particolare, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno contestato e ha un ruolo distintivo autonomo, oltre a essere il primo elemento e l’elemento verbale dominante.

     

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

     

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

     

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

     

    Pertanto, l’opposizione basata sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea  n. 12 881 942 e n. 11 755 113 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati, inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti.

     

     

     

    SPESE

     

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

     

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

     

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

     

     

     

     

    Divisione d’Opposizione

     

     

    Riccardo RAPONI

     

    Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA

     

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

     

  • ADAMAS CONTRO ADAMAS – Divisione di opposizione 28-08-2018

    ADAMAS CONTRO ADAMAS – Divisione di opposizione 28-08-2018

    ADAMAS CONTRO ADAMAS

     

    L’elemento comune ‘ADAMAS’ è privo di significato quindi ha carattere distintivo per i prodotti delle classi:

    Classe 3: Cosmetici; prodotti di profumeria.

    Classe 29: Caviale; uova di storione; uova di salmone e trota (non vive);molluschi e crostacei (non vivi);pesce ed altri prodotti ittici freschi o conservati; conserve a base di pesce; fegato; pesce affumicato; alimenti in scatola; condimenti per insalata compresi in questa classe; piatti precotti; gelatine e marmellate.

    Classe 8: Raspa.

    Classe 44: Cure di igiene e di bellezza.

    I prodotti contestati riguardano la classe 44, 8 e 3  creme abbronzanti, cure per la bellezza.

    La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione da parte del pubblico di lingua polacca.

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 929 191

     

    Salmo-Pan S.r.l., Via Castello, 75, 26025, Pandino (CR), Italia (opponente), rappresentata da Matteo Alessandro Giovannini, Via Castello, 75, 26025, Pandino (CR), Italia (dipendente rappresentante)

     

    c o n t r o

     

    Rvm Beauty S.r.l., Via Filippo Marchetti 7, 00199, Roma, Italia (richiedente).

     

    Il 28/08/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

     

     

    DECISIONE:

     

    1. L’opposizione n. B 2 929 191 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.

     

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 965 337 è totalmente respinta.

     

    1. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 320EUR.

     

     

    NOTA PRELIMINARE

     

    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

     

     

    MOTIVAZIONE:

     

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 965 337 per il marchio figurativo ‘’. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 161 795 per il marchio denominativo ‘ADAMAS’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

     

     

     

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

     

     

    1. I prodotti e servizi

     

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

     

    Classe 3: Cosmetici; prodotti di profumeria.

     

    Classe 29: Caviale; uova di storione; uova di salmone e trota (non vive);molluschi e crostacei (non vivi);pesce ed altri prodotti ittici freschi o conservati; conserve a base di pesce; fegato; pesce affumicato; alimenti in scatola; condimenti per insalata compresi in questa classe; piatti precotti; gelatine e marmellate.

     

    I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

     

    Classe 3: Creme abbronzanti; Creme solari; Creme purificanti; Creme esfolianti; Creme doposole; Creme protettive; Creme balsamo; Creme autoabbronzanti; Creme depilatorie; Creme detergenti; Creme cosmetiche; Creme cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di lozione cosmetica; Olii essenziali ed estratti aromatici; Prodotti per la cura del corpo non medicati.

     

    Classe 8: Raspa.

     

    Classe 44: Cure di igiene e di bellezza.

     

     

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

     

     

    Prodotti contestati in classe 3

     

    I prodotti contestati Creme abbronzanti; Creme solari; Creme purificanti; Creme esfolianti; Creme doposole; Creme protettive; Creme balsamo; Creme autoabbronzanti; Creme depilatorie; Creme detergenti; Creme cosmetiche; Creme cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di lozione cosmetica; Prodotti per la cura del corpo non medicati sono compresi nell’ampia categoria di o si sovrappongono con i cosmetici dell’opponente. Pertanto, sono identici.

     

    Gli olii essenziali ed estratti aromatici sono simili in alto grado ai prodotti di profumeria dell’opponente. Essi possono avere la stessa natura e lo stesso scopo. Inoltre, possono coincidere in pubblico rilevante  e metodo d’uso.

     

     

    Prodotti contestati in classe 8

     

    Il prodotto contestato raspa è simile in basso grado ai cosmetici dell’opponente. Essi possono avere lo stesso scopo e coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione.

     

     

    Servizi contestati in classe  44

     

    I servizi contestati cure di igiene e di bellezza sono simili ai cosmetici dell’opponente. Essi hanno lo stesso scopo. Inoltre, normalmente coincidono in pubblico rilevante e canali di distribuzione e possono essere complementari tra loro.

     

     

    1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

     

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

     

    Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

     

     

    1. I segni

     

     

    ADAMAS
     

    Marchio anteriore

     

    Marchio impugnato

     

     

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

     

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

     

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

     

    L’elemento comune ‘ADAMAS’ è privo di significato in taluni territori, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla polacco.

     

    L’elemento ‘ADAMAS’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

     

    L’elemento figurativo del segno impugnato non verrà associato a nessun significato concreto da parte del pubblico rilevante. Tale elemento si considera distintivo.

     

    La stilizzazione del segno impugnato ha carattere decorativo.

     

    Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

     

    Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

     

    Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘ADAMAS’ che è l’unico elemento del marchio anteriore e l’unico elemento verbale del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento figurativo e la stilizzazione del segno impugnato.

     

    Pertanto, i segni sono molto simili.

     

    Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘ADAMAS’, presenti in entrambi i segni.

     

    Pertanto, i segni sono identici.

     

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

     

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

     

     

    1. Carattere distintivo del marchio anteriore

     

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

     

    L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

     

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta ,nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

     

     

    1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

     

    I prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili in varia misura.

     

    Il grado di attenzione del pubblico destinatario è medio.

     

    Il  carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

     

    I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo ed identici dal punto di vista fonetico.

     

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

     

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

     

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

     

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9  161 795 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di alcuni prodotti.

     

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo  5, RMUE.

     

     

    SPESE

     

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

     

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

     

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, l’opponente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

     

     

     

     

    Divisione d’Opposizione

     

     

    Riccardo RAPONI

     

    Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA

     

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • SUPREME CHOCOLATE: rigettato perché descrittivo Prima commissione di ricorso 31-8-2018

    SUPREME CHOCOLATE: rigettato perché descrittivo Prima commissione di ricorso 31-8-2018

     

    Il marchio figurativo Supreme Chocolate  è stato rifiutato perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo  rispetto ai prodotti della classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Cioccolato, riso, tapioca; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

     

    DECISIONE
    della prima commissione di ricorso
    del 31 agosto 2018

    Nel caso R 2338/2017-1
    KASHER FOOD GROUP LTD.
    5 HaZevah Street
    Scommessa a maglia 9906118 Shemesh
    Israele Titolare di IR

    rappresentata da Grm, LINS & PARTNER Patent- UND RECHTSAANWÄLTE
    PartG, Theodo-Heuss-Str. 1, 38122, Braunschweig, Germania
    Appello per la registrazione internazionale n. 1 335 129 che designa l’Unione europea

    LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
    composta dal C. Rusconi come un unico membro ai sensi dell’articolo 165, paragrafo
    2, e (5) dell’EUTMR, dell’articolo 1, lettera c) (2) BoA -RoP e dell’articolo 13 della
    decisione del Presidium sull’organizzazione delle commissioni di ricorso come
    attualmente in vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione della
    prima commissione del 9 marzo 2012 sulle decisioni di un  solo membro.

    Decisione
    Fatto
    1 Il 23 novembre 2016 è stata designata l’Unione europea per la registrazione
    internazionale n. 1 335 129 rilasciata a nome di KOSHER FOOD GROUP LTD.
    («il titolare dell’IR»), per il marchio figurativo
    per le merci della classe 30.
    2 Con una decisione del 29 agosto 2017, l’esaminatore ha rifiutato la protezione
    nell’UE perché il marchio era descrittivo e privo di carattere distintivo (articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b) e c) EUTMR).
    3 Il 30 ottobre 2017 il titolare dell’IR ha presentato ricorso contro la decisione.
    4 Il 12 febbraio 2018 la rinuncia alla designazione UE è stata registrata nel Registro
    delle Registrazioni internazionali dell’OMPI.
    Motivi
    5 A seguito della rinuncia dell’UE, in qualità di parte contraente designata, ai fini
    della registrazione internazionale, la decisione emessa dall’esaminatore e il ricorso
    presentato contro di essa ha perso il proprio oggetto.
    6 Il Comitato prende pertanto atto che l’UE non è più designata per la registrazione
    internazionale in questione e conclude pertanto il procedimento di ricorso senza
    una decisione sull’ammissibilità e sul merito delle stesse.

    Ordine
    Per questi motivi,
    IL COMITATO
    dichiara e statuisce:
    1. Prende atto che l’UE non è più designata per la registrazione
    internazionale;
    2. Chiude il procedimento di ricorso

     

  • ZOI contro ZOI Divisione di Opposizione 28-08-2018

    ZOI contro ZOI Divisione di Opposizione 28-08-2018

    ZOI contro ZOI

    Siamo di fronte a due marchi composti entrambi dalla parola “ZOI” parola che è priva di significato per cui è distintiva.

    Il marchio anteriore ha una parte figurativa rappresentata da una foglia stilizzata che comunque è un elemento  debole rispetto almeno ad una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli relativi ai prodotti di origine vegetale della classe 29:  Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari. Invece lo stesso elemento della foglia è distintivo per i restanti prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi indicati nella Classe 37:  Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.

    Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine ‘ZOI’ riprodotto in caratteri originali di colore nero con un circolo di colore bianco presente a nella parte superiore della lettera ‘I’.

    Per la Commissione di Opposizione esiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

     

    OPPOSIZIONE N. B 2 846 106

     

    Zoi agrícola S.L., Avda. Blas Infante, 2., 04250, Pechina (Almería), Spagna (opponente), rappresentata da Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal  463 bis, 2° piso, 08036 Barcellona, Spagna (rappresentante professionale)

     

    c o n t r o

     

    Francesco Carlucci, Flat D 40 Hamilton Terrace NW8 9UJ Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentato da Luigi Goglia, Via Privata Cesare Battisti n. 2 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

     

    Il 28/08/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

     

     

    DECISIONE:

     

    1. L’opposizione n. B 2 846 106 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

     

    Classe 29:  Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari.

     

    Classe 30:  Alimenti pronti sotto forma di salse; panini contenenti insalata; pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure.

     

    Classe 31:  Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.

     

    Classe 35:  Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi di vendita al dettaglio di frutta.

     

    Classe 37:  Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.

     

    Classe 42:  Servizi di progettazione; servizi di scienza e tecnologia.

     

    Classe 43:  Fornitura di alimenti e bevande.

     

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 248 437 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

     

    1. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

     

     

    NOTA PRELIMINARE

     

    A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

     

     

    MOTIVAZIONE:

     

    L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 248 437 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 11 876 935 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

     

     

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

     

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

     

     

    1. a) I prodotti e servizi

     

    I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

     

    Classe 29:       Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; olii e grassi commestibili; macedonia di verdure; olio d’oliva commestibile.

     

    Classe 31:       Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; sementi; piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; olive fresche; carrube; agrumi; arance; uva fresca.

     

    Classe 37:       Costruzione; riparazione; servizi d’installazione; installazione e riparazione di depositi; consulenza edilizia.

     

    A seguito di due limitazioni effettuate dal richiedente in data 06/03/2017 e in data 08/09/2017 i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

     

    Classe 29:       Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari; pesce, frutti di mare e molluschi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne.

     

    Classe 30:       Caffè, tè e cacao e loro succedanei; alimenti pronti sotto forma di salse; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini contenenti insalata; panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure; taboulé; budini; budini pronti da mangiare.

     

    Classe 31:       Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali.

     

    Classe 32:       Birre e prodotti derivati; bevande analcoliche; bevande non alcooliche; preparazioni per fare bevande.

     

    Classe 35:       Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi pubblicitari, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali; affitto di distributori automatici; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; informazioni e consulenza in materia di commercio estero; informazioni in materia di prodotti per consumatori; informazioni su prodotti di consumo in materia di cosmetici; procacciamento di contratti per la compravendita di merci; servizi consultivi inerenti l’approvvigionamento di beni per conto terzi; servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi [acquisto di prodotti per altre imprese]; servizi di approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; servizi di ordinazione per conto terzi; servizi di ordini all’ingrosso; servizi di promozione delle esportazioni; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a prodotti chimici per l’agricoltura; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l’agricoltura; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione alla birra; servizi al dettaglio in relazione a cioccolato; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a posate; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l’orticoltura; servizi all’ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a pentole; servizi all’ingrosso in relazione a sorbetti; servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per l’agricoltura; servizi all’ingrosso in relazione a coltelli da cucina; servizi all’ingrosso in relazione a decorazioni per le feste; servizi all’ingrosso in relazione a dolci; servizi all’ingrosso in relazione a integratori alimentari; servizi all’ingrosso in relazione a posate; servizi all’ingrosso in relazione a preparati dietetici; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti da forno; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi all’ingrosso in relazione a stoviglie; servizi all’ingrosso in relazione alla birra; servizi all’ingrosso in relazione a carni; servizi all’ingrosso in relazione a cioccolato; servizi all’ingrosso in relazione a dolciumi; servizi all’ingrosso in relazione a frutti di mare; servizi all’ingrosso in relazione a gelati; servizi all’ingrosso in relazione a yogurt gelato; servizi all’ingrosso in relazione al cacao; servizi all’ingrosso in relazione al caffè; servizi all’ingrosso in relazione al tè; servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a preparati per bevande; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per l’orticoltura; servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio di frutta; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita all’ingrosso di caramelle; vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande analcoliche; vendita al dettaglio per corrispondenza di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

     

    Classe 36:       Fornitura di carte prepagate e buoni d’acquisto; servizi immobiliari.

     

    Classe 37:       Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.

     

    Classe 39:       Imballaggio e deposito di merci; trasporto.  

     

    Classe 41:       Pubblicazione e giornalismo; servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione, intrattenimento e sport; servizi di traduzione.

     

    Classe 42:       Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; servizi di progettazione; servizi di scienza e tecnologia; servizi informatici.

     

    Classe 43:       Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare; alloggi temporanei; fornitura di alimenti e bevande.

     

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

     

    Prodotti contestati in classe 29

     

    Olii e grassi alimentari sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

     

    I prodotti frutta ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi) del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti frutta e ortaggi conservati del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

     

    I funghi lavorati del marchio impugnato sono simili in alto grado agli ortaggi conservati del marchio anteriore poiché essi coincidono nella loro natura e destinazione, oltre che nella modalità d”uso. Inoltre, essi condividono canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore e sono in concorrenza tra loro.

     

    I prodotti pesce, frutti di mare e molluschi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

     

    Prodotti contestati in classe 30

     

    Alimenti pronti sotto forma di salse del marchio impugnato sono simili in alto grado alla frutta cotta del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e sono in concorrenza. Inoltre, essi coincidono nei loro canali di distribuzione e pubblico di riferimento oltre ad avere normalmente origine dai medesimi produttori.

     

    I prodotti panini contenenti insalata del marchio impugnato sono simili in basso grado agli ortaggi cotti del marchio anteriore poiché essi coincidono nei loro canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel produttore.

     

    Pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto agli ortaggi congelati del marchio anteriore poiché essi coincidono nei loro canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel produttore.

     

    I prodotti caffè, tè e cacao e loro succedanei; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; taboulé; budini; budini pronti da mangiare del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

     

    Prodotti contestati in classe 31

     

    Le coltivazioni agricole; coltivazioni dell’orticoltura; coltivazioni forestali sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

     

    Le coltivazioni dell’acquacoltura del marchio impugnato sono simili a granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi del marchio anteriore poiché essi hanno basicamente la stessa natura, oltre ad essere in concorrenza tra loro. Inoltre, essi coincidono nel loro pubblico di riferimento e nel loro produttore abituale.

     

    Prodotti contestati in classe 32

     

    I prodotti birre e prodotti derivati; bevande analcoliche; bevande non alcooliche; preparazioni per fare bevande del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

     

    Servizi contestati in classe 35

     

    I servizi di vendita concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

     

    Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi di vendita al dettaglio di frutta contestati presentano un basso grado di somiglianza con frutta e ortaggi conservati; macedonia di verdure; alimenti per gli animali; prodotti orticoli, non compresi in altre classi; frutta congelata dell’opponente.

     

    I restanti servizi assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi pubblicitari, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali; affitto di distributori automatici; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; informazioni e consulenza in materia di commercio estero; informazioni in materia di prodotti per consumatori; informazioni su prodotti di consumo in materia di cosmetici; procacciamento di contratti per la compravendita di merci; servizi consultivi inerenti l’approvvigionamento di beni per conto terzi; servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi [acquisto di prodotti per altre imprese]; servizi di approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; servizi di ordinazione per conto terzi; servizi di ordini all’ingrosso; servizi di promozione delle esportazioni; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a prodotti chimici per l’agricoltura; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l’agricoltura; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione alla birra; servizi al dettaglio in relazione a cioccolato; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a posate; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l’orticoltura; servizi all’ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a pentole; servizi all’ingrosso in relazione a sorbetti; servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per l’agricoltura; servizi all’ingrosso in relazione a coltelli da cucina; servizi all’ingrosso in relazione a decorazioni per le feste; servizi all’ingrosso in relazione a dolci; servizi all’ingrosso in relazione a integratori alimentari; servizi all’ingrosso in relazione a posate; servizi all’ingrosso in relazione a preparati dietetici; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti da forno; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi all’ingrosso in relazione a stoviglie; servizi all’ingrosso in relazione alla birra; servizi all’ingrosso in relazione a carni; servizi all’ingrosso in relazione a cioccolato; servizi all’ingrosso in relazione a dolciumi; servizi all’ingrosso in relazione a frutti di mare; servizi all’ingrosso in relazione a gelati; servizi all’ingrosso in relazione a yogurt gelato; servizi all’ingrosso in relazione al cacao; servizi all’ingrosso in relazione al caffè; servizi all’ingrosso in relazione al tè; servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a preparati per bevande; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per l’orticoltura; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita all’ingrosso di caramelle; vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande analcoliche; vendita al dettaglio per corrispondenza di birre; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche e i prodotti del marchio anteriore sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

     

    La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici. Lo stesso è valido per i restanti servizi, i quali non condividono alcun punto di contatto.

     

    Servizi contestati in classe 36

     

    I servizi fornitura di carte prepagate e buoni d’acquisto; servizi immobiliari del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

     

    Servizi contestati in classe 37

     

    Edilizia, costruzione e demolizione sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

     

    I servizi di manutenzione e riparazione di edifici del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai servizi di costruzione del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore. Essi sono altresì complementari.

     

    I servizi hVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di installazione e riparazione di depositi del marchio anteriore poiché essi coincidono nei rispettivi in canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e fornitori.

     

    Servizi contestati in classe 39

     

    I servizi di imballaggio e deposito di merci; trasporto del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non hanno alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi servizi non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

     

    Servizi contestati in classe 41

     

    I servizi pubblicazione e giornalismo; servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione, intrattenimento e sport; servizi di traduzione del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non presentano alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi servizi non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

     

    Servizi contestati in classe 42

     

    I servizi di progettazione del marchio impugnato sono simili ai servizi di costruzione del marchio anteriore poiché pur avendo diversa natura essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

     

    I servizi di scienza e tecnologia del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di costruzione del marchio anteriore poiché hanno diversa natura e destinazione d’uso. Tuttavia, essi coincidono in canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre a presentare un certo grado di complementarietà.

     

    I servizi collaudi, certificazioni e controllo di qualità; servizi informatici del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non presentano alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

     

    Servizi contestati in classe 43

     

    I servizi fornitura di alimenti e bevande del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto a, tra gli altri, la frutta cotta del marchio anteriore poiché essi possono essere complementari. È vero che la natura e la destinazione d’uso di questi prodotti e servizi sono diverse. Tuttavia, essi possono coincidere nei loro canali di distribuzione nonché nell’operatore economico che li fornisce.

     

    I servizi affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare; alloggi temporanei del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

     

     

    1. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

     

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

     

    Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio per la maggioranza dei prodotti e servizi, ad alto, come ad esempio nel caso dei servizi nella Classe 37, i quali possono concernere somme ingenti e, in alcuni casi, pure rigidi standard di sicurezza.

     

     

    1. c) I segni

     

     

    Marchio anteriore

     

    Marchio impugnato

     

    Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

     

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

     

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

     

    L’elemento comune “ZOI” è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui si parlano l’italiano o lo spagnolo. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano o spagnolo.

     

    L’elemento “ZOI” riconoscibile in entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

     

    Il marchio anteriore presenta un carattere figurativo. Le tre lettere “ZOI” sono rappresentate in colore verde e poste su di un elemento verde che rammenta chiaramente la forma di una foglia. Inoltre, le tre lettere sono attraversate da una striscia di colore verde chiaro con sfumature tendenti al bianco e posta orizzontalmente, per quanto in forma irregolare.

     

    La rappresentazione della foglia stilizzata presenta un carattere debole per almeno una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli che hanno a che vedere con prodotti di origine vegetale. Detto elemento è normalmente distintivo per i restanti prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi di consulenza edilizia nella Classe 37.

     

    Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine ‘ZOI’ riprodotto in caratteri stilizzati maiuscoli di colore nero caratterizzati dalla presenza di un circolo di colore bianco presente all’interno della parte superiore della lettera ‘I’.

     

    I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

     

    Per quanto riguarda entrambi i marchi, si deve tenere presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

     

    Visivamente, i segni coincidono nelle tre lettere “ZOI”, per quanto riprodotte in una veste grafica particolare. Essi differiscono negli elementi figurativi del marchio anteriore, i quali, come nel caso della foglia, presentano un carattere distintivo debole per una parte dei prodotti e servizi in questione e nella raffigurazione grafica delle lettere del marchio impugnato.

     

    Pertanto, i segni sono visivamente almeno simili in media misura.

     

    Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni è la medesima, essendo essi formati dalle medesime lettere poste nel medesimo ordine.

     

    Di conseguenza, i segni sono foneticamente identici.

     

    Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’elemento grafico del marchio anteriore costituto dalla rappresentazione stilizzata di una foglia verde, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

     

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

     

     

    1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

     

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

     

    L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

     

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta ,nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

     

     

    1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

     

    In via preliminare, pare opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

     

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

     

    Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

     

    Nel presente caso, i prodotti e servizi nelle Classi 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42 e 43 coperti dai marchi in oggetto sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili.

     

    Essi sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. La Divisione d’Opposizione ritiene che il livello di attenzione sia medio con la possibilità che per taluni servizi il livello di attenzione sia alto.

     

    I segni sono visivamente simili in media misura e foneticamente identici. Essi infatti, come esplicitato nel corso della comparazione svolta nel paragrafo c) della presente decisione, differiscono solo in elementi che sono secondari. Infatti, la parte di pubblico rilevante presa in considerazione percepirà nel segno anteriore il termine “ZOI” che coincide con il medesimo e unico elemento verbale del segno impugnato, per l’appunto la parola “ZOI”. Per le ragioni viste precedentemente nella sezione c) della presente decisione, si rammenta poi che la presenza di elementi figurativi ha un impatto minore nella percezione dei segni stessi, anche in considerazione del fatto che uno di essi, ovvero la rappresentazione stilizzata di una foglia, presenta carattere distintivo limitato per almeno alcuni dei prodotti e servizi.

     

    Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e spagnola e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

     

    Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

     

    I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

     

    Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

     

    La Divisione d’Opposizione procederà pertanto con l’esame dell’opposizione in quanto basata sui motivi di cui all’Articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

     

     

    NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

     

    In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

     

    Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

     

    Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

     

    Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’inizio della fase di contraddittorio), l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

     

    Inoltre, conformemente alla regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE (nella versione in vigore al momento dell’inizio della fase di contraddittorio), se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire, tra l’altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

     

    Nel caso specifico, l’atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all’asserita notorietà del marchio anteriore.

     

    In data 28/04/2017 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto in data 10/09/2017.

     

    L’opponente non ha presentato alcuna prova della notorietà del marchio su cui si basa l’opposizione.

     

    Dal momento che uno dei necessari requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata anche nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti e per quanto concerne i restanti prodotti e servizi.

     

     

    SPESE

     

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

     

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

     

     

     

    Divisione d’Opposizione

     

     

    Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

     

    Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.