Categoria: Business

  • Un marchio per il Golfo Paradiso

    Un marchio per il Golfo Paradiso

    Marchio territoriale Golfo Paradiso
    registrazione Brand territoriale per promozione locale Golfo Pradiso

    Il Golfo Paradiso Vetta Portofino sceglie un marchio per la valorizzazione e promozione del territorio (Corriere Mercantile 29.12.2014)

  • Interessi legali al 0,5% dal 1 gennaio 2015

    Interessi legali al 0,5% dal 1 gennaio 2015

    La riduzione degli interessi legali dall’attuale 1% allo 0,5% andrà a vantaggio di chi deve regolarizzare omessi versamenti verso l’erario con ravvedimento operoso per somme dovute a partire dal 2015 o comunque per gli interessi maturati dopo il 31.12.2014.

    Da non confondersi gli interessi legali con gli interessi moratori dovuti per le transazioni commerciali, ed apllicati normalmente nel recupero crediti del notro studio legale, che attualmente sono fissati nell’8,15% annuo ai sensi del D.LGS. 231/2002

  • 10 anni di registrazione marchi

    10 anni di registrazione marchi

    RossiMartin registrano marchi da 10 anni in tutta Italia, nell'Unione Europea e in tutto il mondo
    RossiMartin registrano marchi da 10 anni in tutta Italia, nell’Unione Europea e in tutto il mondo

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  • MERCATI DEL 13 NOV. 2014

    MERCATI DEL 13 NOV. 2014

    MERCATI 13 NOV. 2014 (IL SOLE24ORE 14.11)

    Chiusura mercati 13 nov. 2014
    Chiusura mercati 13 nov. 2014

     

  • Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

    Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

     

     

     

    semplificazioni operazioni a premio buoni sconto
    semplificazioni operazioni a premio buoni sconto

    Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

    La legge di conversione del DL 91/2014 (Disposizioni urgenti per … il rilancio e lo sviluppo delle imprese…) ha previsto che non sono soggette alla disciplina delle manifestazioni a premio le iniziative in cui i premi consistono in buoni da usarsi presso lo stesso punto vendita (o comunque presso un punto vendita della stessa catena).

    La norma non è molto chiara, si parla genericamente di buoni, non specificando se si tratti di buoni acquisto o di buoni sconto, nel dubbio penserei che si tratti di entrambi.

    La norma è ancora più dubbia per un altro aspetto. Nel nuovo caso di esclusione/semplificazione si fa riferimento genericamente alle “manifestazioni a premio“. Il termine manifestazioni, per il d.p.r. 430/01 comprende sia le operazioni a premio che i concorsi a premio. Quindi alla lettera la nuova semplificazione dovrebbe riguardare anche i concorsi, con la conseguenza che se in un concorso a premi mettessi in palio un buono acquisto da un milione di euro presso il mio stesso punto vendita (o della mia catena), non dovrei soggiacere alle procedure e alle garanzie della normativa sui concorsi (garanzia di elargizione della vincita, notaio, etc.). Abbastanza curiosa come conclusione, e sicuramente in contraddizione con le tutele per i consumatori che il legislatore ha voluto garantire con la normativa del d.p.r. 430/01.

    Probabilmente si tratta di una svista dovuta a scarsa preparazione e precisione di chi ha redatto la norma che verosimilmente si vuole intendere applicabile solo alle operazioni a premio. Nel dubbio meglio attendere chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico prima di pensare ad una estensione anche ai concorsi.

    Qui sotto la norma per esteso

    LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 di conversione con modifica del D.l. 91/2014 Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – 1. All’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

     

     

     

     

  • Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

    Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

    Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

    Cassazione 11 marzo 2013 n. 5945

    Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in riferimento all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersonano l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero; circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento. La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorché nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stato spostato presso di essa il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa (nella specie, la Corte ha confermato al decisione dei giudice del merito che, relativamente al fallimento di un’impresa che aveva trasferito la propria sede legale in Francia, aveva comunque ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano fondando l’affermazione della propria giurisdizione sull’accertamento di una situazione di fatto in concreto diversa da quella risultante dalle indicazioni ufficiali desumibili dal registro delle imprese ed essendo pervenuta a tale conclusione all’esito di una valutazione globale dei dati di cui disponeva, quali l’impossibilità di reperire la società nella sede ufficiale in Francia, ove era stata inutilmente tentata la notifica del ricorso per fallimento, il rilievo della residenza in Italia del legale rappresentante della medesima società, dello svolgimento sempre in Italia delle pur sporadiche operazioni liquidatorie del patrimonio sociale e della presenza qui dell’unico bene mobile ad essa sicuramente ancora riferibile; con l’aggiunta del fatto che in Italia la medesima società aveva conservato la propria partita Iva).

  • CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno è necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

    CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno è necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

    CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno è necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

    Cassazione 08 marzo 2013 n. 5848

    In materia di risarcimento dei danni per concorrenza sleale, è necessario accertare che la lesione della reputazione professionale o commerciale abbia causato una perdita patrimoniale, altrimenti il risarcimento manca di oggetto: in particolare, è necessario provare la gravità della lesione e la non futilità del danno (fattispecie relativa all’azione proposta da una società produttrice di macchine per l’enologia che lamentava di aver subito atti di denigrazione dei propri prodotti e della propria azienda ad opera di una concorrente).

  • Sanzioni annullate se il tributo non è stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

    Sanzioni annullate se il tributo non è stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

    Sanzioni annullate se il tributo non è stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

    21/09/2012

    Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una «causa di forza maggiore» può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commessedi una amministrazione pubblica (in questo caso la regione Campania). Così ha deciso laCommissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 158/29/12 depositata in segreteria il 20 giugno 2012. Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del dlgs n. 472/1997.