Rifiuto Parziale della Domanda di Marchio dell’UE per Carenza di Distintività per eventi musicali

La domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea è stata parzialmente respinta dall’Ufficio competente poiché ritenuta descrittiva e priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7 RMUE. L’espressione proposta è stata giudicata idonea a indicare direttamente una settimana musicale in una specifica località, senza elementi originali capaci di distinguere i servizi offerti. L’assenza di osservazioni da parte del richiedente ha portato alla conferma dei motivi di rifiuto. Il rigetto riguarda i servizi legati all’organizzazione di eventi, fiere, festival, conferenze e attività culturali. La domanda resta invece valida per abbigliamento ed eventi sportivi, e può essere oggetto di ricorso entro i termini previsti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2025
************* Lecco
ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento:
Marchio: Lake Como Music Week
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************** Lecco
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 27/08/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 35 Organizzazione di fiere; Marketing degli eventi.
Classe 41 Organizzazione di festival; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione
di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali;
Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione
di feste; Organizzazione di spettacoli; Servizi per conferenze;
Organizzazione di conferenze; Conduzione di convegni; Conduzione di
conferenze aziendali; Organizzazione di conferenze d’istruzione;
Organizzazione di conferenze aziendali; Organizzazione di seminari e
conferenze; Organizzazione di conferenze di intrattenimento;
Organizzazione di congressi; Organizzazione e realizzazione di convegni;
Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione di convegni per
scopi ricreativi; Conduzione di convegni a scopo di intrattenimento;
Organizzazione di convegni per scopi educativi.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

  • I consumatori di lingua inglese e i consumatori dell’Unione Europea con una
    conoscenza di base della lingua inglese, compreso il pubblico in generale nonché i
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    professionisti specializzati nei settori dell’intrattenimento, della musica, della cultura,
    dell’istruzione e degli eventi, attribuirà al segno il seguente significato: una settimana
    dedicata alla musica sul Lago di Como / una settimana musicale che si svolge al
    Lago di Como.
  • Il suddetto significato dei termini «Lake Como Music Week», di cui il marchio è
    composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lake
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/como
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/music
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/week
  • Si noti che l’inglese è ampiamente compreso nell’Unione europea, in particolare negli
    Stati membri scandinavi, in Irlanda, a Malta, nei Paesi Bassi e a Cipro (si veda, ad
    esempio, la decisione del 05/03/2025, R 2017/2024-5, DOUBLE-DOUBLE, § 25-27).
  • Alla luce delle definizioni di cui sopra, il segno «Lake Como Music Week» sarà
    immediatamente inteso come una settimana dedicata alla musica sul Lago di Como,
    o una settimana musicale che si svolge sul Lago di Como.
  • Inoltre, il termine «Music Week» è comunemente utilizzato nei settori interessati per
    designare eventi culturali, festival o manifestazioni che comprendono concerti,
    spettacoli, conferenze o attività didattiche organizzate nell’arco di una settimana
    intorno alla musica; questa espressione è ampiamente utilizzata a livello
    internazionale per identificare questo tipo di eventi musicali a tema. I
  • l termine «Lake Como» si riferisce direttamente al luogo geografico dell’evento, cioè
    Il Lago di Como.
  • Il risultato della combinazione di questi termini rimane quindi semplice, chiaro e
    immediatamente comprensibile al pubblico di riferimento, senza alcuna originalità o
    complessità semantica.
  • A questo proposito, si vedano in particolare i seguenti siti online consultati il
    27/08/2025, che illustrano l’uso dell’espressione «Music Week» sul mercato rilevante
    in diversi Paesi e contesti.
    https://www.siae.it/i t/notizie/milano-music-week-2025/
    https://musicweekpoland.com/
    https://www.rmcr.org/en/ronda-music-week/
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che l’organizzazione di fiere e marketing degli eventi della Classe 35 sono
    specificamente legati alla promozione o all’organizzazione di un evento denominato
    «Lake Como Music Week». Per quanto riguarda i servizi della classe 41, il segno
    indica che vengono forniti concerti e spettacoli, ma anche servizi di insegnamento o
    di intrattenimento durante una settimana dedicata alla musica sul lago di Como.
    Queste sono precisamente le attività principali che il pubblico si aspetta dagli eventi
    della settimana della musica e il segno è quindi un’indicazione puramente descrittiva
    e non distintiva di un evento tematico dedicato alla musica che si svolge durante una
    settimana sul lago di Como. Pertanto, il segno descrive specie, destinazione e
    provenienza geografica dei servizi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
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    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019219648 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 35 Organizzazione di fiere; Marketing degli eventi.
    Classe 41 Organizzazione di festival; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione
    di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali;
    Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione
    di feste; Organizzazione di spettacoli; Servizi per conferenze;
    Organizzazione di conferenze; Conduzione di convegni; Conduzione di
    conferenze aziendali; Organizzazione di conferenze d’istruzione;
    Organizzazione di conferenze aziendali; Organizzazione di seminari e
    conferenze; Organizzazione di conferenze di intrattenimento;
    Organizzazione di congressi; Organizzazione e realizzazione di convegni;
    Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione di convegni per
    scopi ricreativi; Conduzione di convegni a scopo di intrattenimento;
    Organizzazione di convegni per scopi educativi.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 25 Abbigliamento.
    Classe 41 Organizzazione di eventi sportivi; Fornitura e gestione di eventi sportivi;
    Conduzione di eventi sportivi.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Mary DESMOND